Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione civile
La Corte D'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, riunito nella camera di consiglio del 29.2.2025 tra
, (C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 giusta procura versata in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado, estesa al presente grado di appello, all'Avv. Enrico Orlandi del Foro di Avezzano appellante e
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4 C.F._4
Maria Giovanna Treccozzi del foro di Avezzano, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano Via Cesare Battisti appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 233/2023 il Tribunale di Avezzano in materia di rispetto distanze e altro
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita - in riforma parziale dell'impugnata sentenza relativamente ai capi meglio indicati sopra accogliere l'appello per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto accogliere le domande avanzate nell'atto di citazione del giudizio di primo pagina 1 di 14
- con condanna dell'appellata al pagamento dei compensi legali di CTU e contributo unificato dei due gradi di giudizio. ; per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, – In via principale, respingere l'avverso gravame perche infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con ogni connessa statuizione;
– in via subordinata, accogliere il formulato appello incidentale condizionato per i motivi illustrati e sul punto della sentenza come in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 233/2023 il Tribunale di Avezzano ha respinto la domanda principale proposta da , e con la quale avevano richiesto Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'accertamento della violazione delle distanze legali nella costruzione dell'edificio confinante - identificato al NCEU del Comune di Villavallelonga al foglio 10, particella 2249 - di proprietà dell'odierna appellata, mentre ha accolto la domanda subordinata promossa dagli attori disponendo la regolarizzazione degli affacci e delle vedute secondo le indicazioni del CTU.
In considerazione della parziale soccombenza degli attori e della disponibilità della convenuta a conformarsi alle disposizioni, le spese sono state compensate tra le parti dal Giudice di prime cure.
Hanno proposto appello i sig.ri , e , già attori in primo grado, Parte_1 Parte_2 Pt_3
i quali hanno chiesto la riforma parziale della sentenza impugnata, articolando quattro motivi di censura che si esamineranno partitamente nel prosieguo.
Si è costituita anche nel presente grado la quale, nel resistere al gravame Controparte_1 proposto, ha formulato appello incidentale condizionato all'accoglimento della domanda di risarcimento degli appellanti, chiedendo, in applicazione dell'art. 938 c.c., di provvedere al pagamento del suolo dei occupato dalla costruzione nei termini di cui alla Pt_1 Pt_4
relazione peritale in atti.
Sulle conclusioni come innanzi riportate, all'udienza dell'8 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, essendo stati precedentemente assegnati i termini previsti dall'art. 352
c.p.c..
2.L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di quanto verrà di seguito esposto.
pagina 2 di 14 2.1Con un primo motivo gli appellanti lamentano: l' “errore del giudicante nel non aver accolto la domanda principale degli appellanti ritenendo ammissibile una edificazione sul confine seppur le norme comunali prevedessero una distanza di 5 metri dal confine in assenza di accordo tra confinanti”.
Gli appellanti contestano la decisione del Tribunale che ha respinto la loro richiesta di demolizione delle opere realizzate dalla sostenendo che siano state costruite in Pt_4
violazione delle distanze legali previste dal regolamento di Villavallelonga.
In particolare, secondo gli appellanti la decisione del Tribunale deve essere riformata per i motivi che possono essere sinteticamente riassunti come segue:
1) Errata ricostruzione dei fatti. Il Tribunale ha considerato entrambi i lotti già edificati, giustificando così la costruzione sul confine. In realtà, secondo la ricostruzione offerta dagli appellanti, la particella confinante della (ex particella 1736) era inedificata prima Pt_4 dell'intervento contestato.
2) Violazione delle norme sulle distanze. Il regolamento comunale (art. 24) impone una distanza minima di 5 metri dal confine per nuove edificazioni e ampliamenti. L'ampliamento effettuato dalla avrebbe invaso tale distanza, senza il consenso scritto dei confinanti, necessario Pt_4
per costruire in aderenza.
3) Errori nel giudizio del CTU e del Tribunale. Il CTU avrebbe erroneamente considerato entrambi i lotti edificati e avrebbe omesso di valutare l'assenza di elaborati progettuali che chiarissero la posizione della nuova costruzione. Il Tribunale avrebbe recepito tali errori, ignorando la documentazione tecnica prodotta dagli appellanti.
Gli appellanti a sostegno delle proprie argomentazioni richiamano precedenti giurisprudenziali nei quali la Cassazione avrebbe stabilito che le norme comunali prevalgono sul principio civilistico della prevenzione e devono essere applicate dal giudice d'ufficio. La distanza minima di
5 metri prevista dal regolamento non potrebbe pertanto essere derogata senza accordo scritto tra le parti.
In conclusione, gli appellanti chiedono di riformare la sentenza, accogliendo la domanda di demolizione delle parti costruite in violazione delle distanze legali e disponendo l'arretramento del nuovo edificio fino a 5 metri dal confine con la proprietà Pt_1
2.1.1.Il motivo non ha pregio in nessuna delle sue declinazioni.
Rileva il Collegio come il CTU abbia riscontrato che l'articolo 24 delle norme di P.R.E. del
Comune di Villa Vallelonga per la zona “A” del centro storico prevede: “per le nuove edificazioni per gli ampliamenti è sempre consentito, in deroga alle distanze minime, edificare in pagina 3 di 14 allineamento degli edifici esistenti” e, di seguito, indica che il distacco minimo dai confini e di MT
500.
In particolare il settimo cpv della predetta disposizione così recita “Nel caso di nuova edificazione in lotti inedificati, fermo restando l'obbligo di presentare preliminarmente elaborati planovolumetrici grafici e fotografici interessanti una zona estesa per un raggio di mt.50 attorno all'edificio da realizzare, idonei a consentire una sommaria valutazione dell'impatto ambientale, si applicano i seguenti indici e parametri :
If (indice di fabbricabilità fondiaria) mc/mq 3,00 H (altezza massima) ml. 10,50
D (distacco dai confini) ml. 5,00”
In punto di mero diritto va di seguito evidenziato come, qualora il piano particolareggiato esecutivo urbano prescriva determinate distanze dal confine, non è consentita la costruzione in aderenza, salvo che siano proprio le norme regolamentari a prevedere diversamente. La disciplina del piano particolareggiato è integrativa del codice civile e, in tema di distanze nelle costruzioni, l'art 873 c.c. cede alla norma regolamentare (Cassazione civile sez. II, 26/04/2017,
n.10304).
L'applicazione della disposizione che impone il rispetto di mt 5 dal confine allora opera esclusivamente in ipotesi di nuova edificazione in lotti inedificati, dovendo riprendere vigore, in caso contrario, la regola generale della possibilità di costruzione in aderenza.
Gli appellanti ritengono che il Tribunale abbai errato nel considerare il lotto della come Pt_4
già edificato e, di conseguenza, nel permettere la costruzione sul confine. Tuttavia, il Tribunale ha correttamente applicato la definizione di “lotto”, inequivocabilmente utilizzata dal regolatore locale, intesa come unità di terreno per l'utilizzazione edificatoria e quindi funzionale a determinare le possibilità edificatorie di un terreno e la volumetria in esso assentibile, che, per tale ragione, può ex se comprendere più particelle catastali contigue, se appartenenti allo stesso proprietario e con la stessa destinazione urbanistica (Cass. Civ. n. 3197/2014). Pertanto, non vi è affatto errore nella valutazione del lotto come unità edificatoria già edificata ai fini de quibus, anche se la particella specifica (n. 1736) oggetto dell'intervento qui al vaglio risultava effettivamente inedificata prima della costruzione.
Neppure l'ulteriore argomentazione proposta dalla difesa degli appellanti circa il preteso consenso dei confinanti, non rilasciato, per le distanze tra edifici, coglie nel segno.
Il punto centrale della questione attiene l'interpretazione dell'art. 24 del Piano Regolatore del
Comune di Villavallelonga, che prevede una distanza di 5 metri dal confine per le nuove edificazioni su terreni inedificati. Gli appellanti sostengono che, in assenza di tale distanza, fosse pagina 4 di 14 necessario ottenere il consenso scritto dei confinanti per costruire sul confine. Tuttavia, è principio assolutamente granitico quello in forza del quale, quando si costruisce in aderenza a un edificio già esistente sul confine, non è affatto necessario il consenso del vicino (Cass. Civ. n.
7183/2012).
Il principio della “costruzione in aderenza” consente al proprietario di edificare sul confine, estendendo il proprio edificio lungo la linea di confine anche oltre la sagoma dell'edificio preesistente.
Non risulta fondata poi neppure la questione relativa alla asserita illegittimità della sopraelevazione dell'edificio della che si sostanzia nella contestazione dell'ampliamento Pt_4 in altezza della costruzione, con superamento del limite dell'edificio dei pur in assenza, Pt_1
ancora una volta, del consenso dei confinanti.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
La sopraelevazione in aderenza a un edificio preesistente è infatti legittima e non richiede il consenso del vicino, poiché la distanza minima tra i fabbricati si applica solo alla base degli edifici e non ai singoli piani (Cass. Civ. n. 1104/2023).
Quando cioè due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 c.c. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 38033 del 02/12/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10467 del 03/06/2020; Sez. 2,
Ordinanza n. 11320 del 10/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 12956 del 09/06/2014; Sez. 2, Sentenza n.
7183 del 10/05/2012; Sez. 2, Sentenza n. 1673 del 16/02/1995; Sez. 2, Sentenza n. 9726 del
27/09/1993; Sez. 2, Sentenza n. 8849 del 27/08/1990).
L'art. 877 c.c. consente – in sintesi - la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente.
In applicazione di tali principi può pertanto concludersi che anche la parte sopraelevata della costruzione è conforme alla normativa e non necessita di ulteriori permessi da parte del confinante.
Alla luce delle disposizioni normative e della giurisprudenza richiamata, la decisione del
Tribunale appare quindi corretta.
La costruzione sul confine, in aderenza a un edificio preesistente, è legittima e non richiede il consenso del vicino, nemmeno per la sopraelevazione. Le norme urbanistiche del Comune di pagina 5 di 14 Villavallelonga, che prevedono una distanza minima di 5 metri per l'edificazione sui terreni inedificati, non sono state disattese nel caso in esame, in quanto l'edificio in questione è stato realizzato in aderenza a un fabbricato preesistente, su lotto in precedenza già edificato
2.2 Con il secondo motivo gli appellanti contestano l'errore del Tribunale nel non aver adottato alcun provvedimento in merito allo sconfinamento accertato dalla CTU, che ha rilevato:
1) uno sconfinamento di 1,14 mq con l'ampliamento del nuovo edificio della sulla Pt_4
particella 1674 degli appellanti. Il Tribunale sul punto ha stabilito che la mancata opposizione tempestiva da parte di ha reso inapplicabile la richiesta di risarcimento e demolizione ai Pt_1 sensi dell'art. 938 c.c.
2) uno sconfinamento di circa 20 mq di terreno, inglobato illegittimamente con la apposizione di una siepe.
L'appellata in via subordinata, sul secondo motivo di gravame, ha proposto appello Pt_4 incidentale chiedendo, nel caso di accoglimento dell'appello principale, l'applicazione dell'art. 938 c.c. e il riconoscimento della proprietà del suolo occupato, con pagamento del valore del terreno (stimato in 20 €/mq).
Il motivo di appello principale è parzialmente fondato, ma solo nei sensi di cui ai motivi che seguono.
L'art. 938 c.c. disciplina l'istituto dell'accessione invertita applicabile ai casi in cui durante la costruzione di un edificio, si occupi in buona fede una porzione del fondo attiguo. Se il proprietario del fondo occupato non si oppone entro tre mesi dall'inizio della costruzione,
l'autorità giudiziaria può attribuire al costruttore la proprietà del suolo occupato, imponendo il pagamento al proprietario del doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento dei danni.
I presupposti per l'applicazione dell'art. 938 c.c. concernono quindi: 1) la costruzione dell'edificio, inteso come una struttura muraria complessa idonea alla permanenza di persone o cose, 2) lo sconfinamento parziale, 3) la buona fede del costruttore, 4) la mancata opposizione tempestiva del fondo occupato entro 3 mesi dall'inizio della costruzione.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non applicabile l'art. 938 c.c., basandosi sull'asserita mancata opposizione degli appellanti entro il termine di tre mesi dall'inizio della costruzione.
Tale conclusione è errata, essendo proprio la mancata opposizione nei tre mesi elemento costitutivo della fattispecie.
pagina 6 di 14 L'art. 938 c.c. prevede infatti che il proprietario del fondo confinante debba opporsi entro tre mesi dall'inizio della costruzione.
Il termine è di natura decadenziale e decorre dal compimento di qualsiasi minima attività materiale anche solo di mero sbancamento (Cassa. 2748/89).
Decorso tale termine, che impone all'interessato di attivarsi diligentemente all'immediata percezione dell'inizio dell'intervento (attivazione diligente che non è evidentemente rinvenibile nella condotta dell'appellante, il quale avrebbe potuto anche solo prudenzialmente comunicare la propria opposizione all'avvistamento dei primi lavori e l'esame della documentazione sul punto asseritamente non valutata dal giudice di prime cure nulla proprio aggiunge alla conclusione qui raggiunta), è data la possibilità in capo al Giudice, in presenza delle altre condizioni, di trasferire la proprietà dell'area occupata in favore del costruttore, perdendo così l'occupato il diritto incondizionato di ottenere il ripristino dello status quo ante.
L'applicazione dell'art. 938 c.c. presuppone anche la buona fede del costruttore, cioè la convinzione, basata su elementi oggettivi, di costruire sul proprio fondo. Il CTU ha accertato, anche all'esito di non facili accertamenti, che tuttavia non possono integrare scusante in ordine al mancato rispetto dei tre mesi di cui sopra, che la costruzione è stata realizzata con un minimo sconfinamento (1,14 mq).
Ritiene il Collegio di poter desumere da tali elementi fattuali la sussistenza della buona fede in capo all'occupante.
Come noto, la sentenza che accoglie il capo di domanda relativo al trasferimento della proprietà occupata ha natura costitutiva, assimilabile ad una pronuncia ex art. 2932 cpc, ed il trasferimento della proprietà deve essere proprio condizionato al pagamento del doppio del valore della superficie occupata (Cass. 12033/22).
Accade tuttavia nella fattispecie al vaglio che nella comparsa di costituzione e risposta, la difesa della parte convenuta non ebbe a formulare alcuna domanda riconvenzionale sul punto;
domanda invece necessaria per l'adozione del provvedimento costitutivo traslativo.
Sul punto infatti quella difesa, in comparsa, si era limitata ad affermare quanto segue “Gli attori chiedono, previo accertamento dello sconfinamento dell'opera, “la rimozione di ogni opera e elemento realizzato oltre il confine” Ai sensi dell'art. 938 Codice civile “Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato . Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata,
pagina 7 di 14 oltre il risarcimento dei danni”. Nessun obbligo di demolizione è previsto nel caso sottoposto all'attenzione del giudicante.”.
Tanto premesso, ha poi formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere: 1) in via preliminare dichiarare l'improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione personale della parte istante al primo incontro di mediazione;
Nel merito: 1) respingere la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, in subordine: nella remota ipotesi di accertamento di eventuali violazioni, ordinare le necessarie regolarizzazioni ritenute di giustizia”.
Né in sede dell'unica memoria 183 cpc né ancora nel preverbale del 14.6.2020, la difesa della parte convenuta ha offerto ulteriori specificazioni a quella ambigua e neutra richiesta formulata in calce alla comparsa di “ordinare le necessarie regolarizzazioni ritenute di giustizia”.
E' evidente pertanto come la difesa della parte convenuta, al di là di tale ultimo laconico ed imprecisato capo, ma oltretutto in assenza di qualsiasi allegazione tecnica sul punto, si fosse limitata a sussumere i fatti costitutivi di cui all'art. 938 cc nell'ambito di una mera eccezione riconvenzionale e non invece in una apposita domanda riconvenzionale. Chiedere genericamente ed in modo ambiguo di “ordinare le (non meglio precisate) necessarie (neutre) regolarizzazioni ritenute di giustizia (rimettendo la scelta quindi al giudice)” non può evidentemente assumere gli estremi tecnici di una domanda riconvenzionale con cui si chiede formalmente di adottare una pronuncia costitutiva avente ad oggetto il trasferimento in proprio favore di un bene immobile, previa compiuta individuazione dei dati identificativi del bene nonché del valore al fine di determinarne il controprezzo della cessione. Manca evidentemente in quella richiesta assolutamente laconica, ambigua e neutra la formale domanda di adozione di uno specifico provvedimento positivo autonomamente attributivo di una determinata utilità, vale a dire il trasferimento in proprio favore di un bene immobile.
Si ha allora eccezione riconvenzionale allorchè l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati (Cassazione civile, sez. III, sentenza 25/10/2016 n° 21472).
Quella difesa ha cioè invocato l'applicazione dell'archetipo di cui all'art. 938 cc, su cui ha correttamente sussunto la specifica fattispecie concreta, al solo fine di ottenere il rigetto della avversa domanda di ripristino.
pagina 8 di 14 D'altra parte, anche la difesa della parte attrice, non ha tempestivamente, vale a dire né in sede di prima udienza ex art. 183 nè al più tardi nella prima memoria ex art. 183 cpc, a sua volta introdotto formale reconventio revontentionis volta ad ottenere il pagamento del doppio del valore del fondo occupato ai sensi dell'ultima parte della norma in commento;
salvo il risarcimento del danno comunque, come si vedrà, genericamente richiesto con riferimento a tutto l'intervento denunciato.
Peraltro, lo stesso proprietario occupato avrebbe potuto introdurre domanda di trasferimento coattivo della proprietà in favore della controparte, sempre tuttavia, se non con l'iniziativa originaria, almeno al più tardi nelle forme della reconventio.
L'azione diretta a far valere l'obbligazione indennitaria ex art. 938 c.c., in quanto diretta a disciplinare, su basi obiettive, i contrapposti interessi del costruttore di buona fede e del proprietario del suolo, può infatti utilmente essere invocata, nell'inerzia del costruttore, anche dal proprietario del suolo: in detta, ipotesi, peraltro, ai fini dell'accoglimento della domanda, è necessario che questi richieda anche l'acquisto coattivo della proprietà del medesimo suolo in favore del costruttore convenuto (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3899 del 14 febbraio
2017).
Non può allora non prendere atto il Collegio della circostanza che, non ponendosi alcuna questione di modifica del solo titolo di acquisto del diritto reale cd autodeterminato, il capo di domanda traslativo ed il conseguente capo di condanna al pagamento del doppio del valore, con la puntuale indicazione dei dati identificativi e del valore dell'area occupata, non abbiano costituito oggetto di tempestive richieste a cura delle parti.
La persuasività della affermazione cui qui si perviene è anche confermata dalla circostanza che nessun quesito è stato rivolto dalle parti e dal giudice al CTU in ordine alla specifica individuazione di tale minima porzione ed al suo valore ed in vista della effettiva adozione di un provvedimento di trasferimento. La parte convenuta in particolare né nella memoria 183 nè nel suddetto preverbale ha chiesto che si assumessero i dati tecnici ed economici al fine di procedere al trasferimento costitutivo;
sì che in questa sede la Corte non sarebbe comunque in grado di determinare il predetto valore né di meglio identificare la trasferenda porzione di particella, anche catastalmente, pure al fine di consentire le necessarie formalità conseguenti al trasferimento.
In sede di comparsa, la difesa della parte appellata assume che “Ai fini della determinazione del valore del suolo occupato, si rappresenta che stiamo parlando di un piccolo comune montano, il valore dei terreni è veramente esiguo, nessun riferimento è riscontrabile nelle quotazioni MI .
pagina 9 di 14 Da informazioni assunte in loco, si è desunto che il prezzo al metro quadrato per i terreni edificabili nella zona di interesse non è superiore ad € 20,00 al metro quadrato”.
La fluidità tecnica ed inconsistenza giuridica di tale allegazione conferma ulteriormente la valutazione di assoluta inadeguatezza delle acquisizioni chieste e disposte in primo grado.
Come noto peraltro, l'inammissibilità d'una domanda nuova è sempre rilevabile d'ufficio, e non è sanata dall'acquiescenza delle parti (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 24040 del 26/09/2019, Rv.
655306-01; Sez. 2 -, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017, Rv. 644330 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3806 del 26/02/2016, Rv. 638877-01 e da ultimo Cassazione Civile, Sez. 3, 29 settembre 2023, n. 27606)
e tale conclusione involge sia l'oggetto dell'appello incidentale qui proposto, condizionato nella sua possibilità di accoglimento dalla rilevata assenza di una domanda riconvenzionale in primo grado di trasferimento della proprietà e da qualificarsi in realtà comunque quale mera riproposizione della relativa eccezione riconvenzionale di acquisto (con ogni conseguenza anche in punto di non insorgenza dell'obbligo ex articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002 n. 115, G.U. 15/06/2002 n. 139 1-quater. Inserito dall'articolo 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228), sia quanto avrebbe potuto costituire oggetto, e non lo è stato, di reconventio da parte della difesa attorea.
La proponibilità infatti di una reconventio reconventionis costituisce una deroga rispetto alla regola secondo cui l'attore non può proporre domande diverse da quelle originarie. Tanto perchè la c.d. reconventio reconventionis non è un'azione autonoma, ma può essere introdotta esclusivamente per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto (attore in senso sostanziale) e deve essere consequenziale rispetto ad esse.
Affermata pertanto l'astratta operatività del meccanismo traslativo della proprietà ex art. 938 cpc, lo stesso, in conformità alla scelta operata dalla difesa della parte convenuta, non può che qui operare al solo fine di paralizzare l'avversa domanda di ripristino della costruzione nel confine (secondo il meccanismo proprio appunto della eccezione riconvenzionale); mentre alcuna pronuncia costitutiva del trasferimento e di condanna al pagamento del doppio del valore può essere in questa sede adottata, per le ragioni già esposte.
Con riferimento invece all'altra porzione di fondo che, secondo gli assunti esposti dalla difesa della parte appellante, costituirebbe prova di un ulteriore sconfinamento, evidenzia il Collegio
pagina 10 di 14 come il CTU abbia solo rilevato che “dal rilievo del topografo, Geom. si determina Persona_1
che la siepe di alloro non è il reale confine tra le particelle 1674 e 2249, ma tale confine può essere facilmente ripristinato ponendo un picchetto a ml 2,85 dalla fine del muro in pietra realizzato in allineamento con la Via ET AN (allegato n.4 – ).” CP_2
Come efficacemente allora assume la difesa della parte appellata, della imputazione della apposizione di tale siepe a “preteso confine” in capo alla convenuta non v'è la minima traccia nell'atto introduttivo, onde non ha costituito oggetto di effettivo accertamento l'autore di tale impiantamento al suolo.
In parziale accoglimento allora di quel motivo di appello, potendosi ritenere la domanda originaria di accertamento dell'esatto confine comunque contenuta nelle iniziali conclusioni attoree (punto 2) ed avendo avuto quindi ad oggetto il giudizio (si veda quesito al CTU) anche l'individuazione di un confine incerto (azione di regolamento confini), si limita il Collegio a dichiarare, in parziale riforma della sentenza qui gravata che sul punto nulla ha stuatuito, che la linea di confine tra i fondi de quibus, nella parte non edificata, va collocato a ml 2,85 dalla fine del muro in pietra realizzato in allineamento con la Via ET AN (allegato n.4 – TAV. 1).
Non essendovi invece prova di un effettivo sconfinamento, asseritamente consumato con la piantumazione della siepe de qua, la domanda di ripristino non può essere accolta, ben potendo gli attori procedere autonomamente a tale rimozione, insistendo quella siepe nella loro proprietà.
2.3 Con il terzo motivo rubricato “omessa condanna della convenuta soccombente al risarcimento dei danni anche in via equitativa pur in presenza di plurimi accertati abusi edilizi – assenza totale di motivazione”, la parte appellante contesta il rigetto della domanda di risarcimento danni da parte del Tribunale, ritenendo che la sentenza impugnata non fornisca alcuna motivazione in merito alla decisione di respingere tale richiesta.
La parte appellante aveva chiesto un risarcimento danni nella misura di euro 5.000,00 per ogni anno di permanenza degli abusi edilizi, quantificati ad oggi in euro 20.000,00, con una richiesta di liquidazione anche in via equitativa, come specificato nell'atto di citazione.
La parte appellante, a sostegno della propria richiesta, fa riferimento alla giurisprudenza consolidata, in particolare alla Cassazione (sentenza n. 2848 del 2016) secondo cui al proprietario confinante che lamenta la violazione della distanze nelle costruzioni compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente la violazione, sia quella risarcitoria.
Il motivo è solo parzialmente ed in astratto fondato.
pagina 11 di 14 Con riferimento allo sconfinamento derivato dalla occupazione di 1,14 mq con l'ampliamento del nuovo edificio della sulla particella 1674 degli appellanti, l'ordinamento consente alla Pt_4
parte di ottenere il pagamento del corrispettivo del trasferimento;
richiesta, come visto, non ritualmente formulata dalla difesa della parte attrice in questa sede.
A fronte di tale possibilità, ed essendo stata già accertata in questa sede l'astratta operatività del meccanismo traslativo, ben può la parte (anche eventualmente con iniziativa monitoria) ottenere, nella perdurante inerzia della parte convenuta, a titolo integralmente satisfattorio, il totale controprezzo del bene occupato, a fronte comunque di una seria offerta di formalizzazione del trasferimento. Non pare esservi spazio dunque per ulteriori richieste risarcitorie, che peraltro paiono porsi proprio come alternative a quella (Cassazione civile sez. II, 07/01/1984, n.97), in assenza della chiara e puntuale allegazione di danni ulteriori e diversi.
Con riferimento invece allo sconfinamento derivante dal posizionamento della siepe e per un'invasione di 20 mq complessivi, conferma la Corte come alcuna prova del preteso sconfinamento, mediante piantamento della siepe de qua, sia stata acquisita, anche per assoluta inesistenza iniziale della relativa allegazione.
3. Sulle spese di lite, si evidenzia quanto segue.
A prescindere dal fatto che l'appello ha ad oggetto proprio il capo relativo alle spese, deve farsi comunque applicazione del principio secondo cui in relazione alle spese il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Invero, la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale sicché viola il principio di cui all'art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve pagina 12 di 14 individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale (Cassazione civile, sez. III, 11/06/2008,
n. 15483 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8400 e Cassazione civile sez. III,
26/09/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 26/09/2019), n.23985).
Sul punto il Collegio valuta i seguenti dati: in primo grado si era verificata una situazione non di totale soccombenza reciproca, ma di parziale soccombenza reciproca, in quanto la parte attrice era risultata vittoriosa su una domanda tecnica tutt'altro che secondaria nonchè sulla domanda di sconfinamento solo paralizzata dalla eccezione ex art. 938 (si veda allora Cass. nr. 4454/19 sul regime delle spese anche processuali in ambito di operatività ex art. 938 cit.) e tali elementi non appaiono adeguatamente valutati dal giudice di prime cure che aveva compensato le spese in via integrale;
nel presente grado di appello la richiesta di accertamento del confine, completamente non scrutinata dal giudice di primo grado, ha infine trovato accoglimento, così come va assecondata la richiesta di rideterminazione del rapporto relativo al recupero delle spese di lite, effettivamente non condivisibile nell'assetto assunto dal giudice di primo grado;
il tutto pur nell'ambito di un complessivo quadro di prevalente rigetto dei motivi di impugnazione.
In applicazione allora dei principi suesposti, ritiene il Collegio che quell'accoglimento parziale delle iniziali domande attoree e l'accoglimento di quei due motivi di reazione alla decisione di primo grado, impongano ancora di ritenere prevalente la soccombenza della parte convenuta, nell'ambito della valutazione unitaria sull'andamento complessivo del giudizio.
Si provvede pertanto sulle spese come da parte dispositiva, tenuto conto dell'effettiva importanza economica della controversia (Cass. nr. 37824/22) e quindi applicando il valore indeterminato- terzo scaglione, inclusa la fase di trattazione, sia pure per i soli minimi, anche in assenza di istruttoria (Cass.nrr. 30219/23 e 18723/24) per la presente fase.
Analogamente le spese del CTU vengono poste a carico di entrambe le parti, nella misura del
60% a carico della parte convenuta e del 40% sugli attori, in ragione comunque dell'accoglimento di quei rilevanti capi di domanda tecnici in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza nr. 233/2023 il
Tribunale di Avezzano, accerta che il confine tra i fondi de quibus, nella parte non edificata, va pagina 13 di 14 posto a ml 2,85 dalla fine del muro in pietra realizzato in allineamento con la Via ET AN
(allegato n.4 – ; CP_3
- dichiara compensate per ¾ le spese di lite relative all'intero giudizio e per l'effetto condanna: per il primo grado parte convenuta al pagamento in favore degli attori in solido di euro
51,10+18,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; per il presente grado parte appellata in favore degli appellanti in solido di euro 804,00 per esborsi ed euro 4.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge, qui liquidate per l'intero; pone le spese di CTU definitivamente al 60% su parte convenuta/appellata e al 40% su parti attrice/appellante, in solido ed in parti uguali nei rapporti interni
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Federico Ria Silvia Rita Fabrizio
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