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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/09/2025, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 11417/2018 R.G.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
VERTENTE
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Orlandini per mandato in atti;
- OPPONENTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2
Grillo per mandato in atti;
- OPPOSTA
All'udienza del 26/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2256/2018
(Repertorio n. 4293/2018) emesso dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in data 17/9/2018, con cui si è ingiunto alla (a cui è stata incorporata Parte_1 per fusione la di pagare in favore di la somma di € CP_2 Controparte_1
24.625,42, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui € 12.244,65 a titolo di
1 scopertura capitale del c/c n. 9° 52 87322088 e di € 11.687,26 quale debito residuo del mutuo chirografario n. 9° B1 87322088 1. Parte opponente ha dedotto che in data 3/3/2016 e la banca avevano sottoscritto un CP_3 accordo in virtù del quale, a fronte del riconoscimento di un debito complessivo pari ad € 208.688,40, si era impegnata a saldarlo mediante CP_2 pagamento in rate mensili di € 12.000,00 ciascuna fino a totale rientro e che, ciononostante, la mancata cancellazione della segnalazione presso la Centrale dei
Rischi del passaggio in sofferenza della sua posizione (essendosi la banca limitata ad annotare una regolarizzazione/rientro totale) aveva determinato gravi danni economici di cui intendeva essere risarcita, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale. Ha eccepito, altresì, in compensazione le spese legali liquidate in suo favore nella procedura ex art. 700 c.p.c. avente NRG 4347/2016, promossa dinanzi al Tribunale di Lecce al fine di ottenere l'ordine di immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza, pari ad € 1.300,00, oltre accessori di legge.
Nello specifico, parte attrice ha chiesto che il Tribunale voglia: 1) accertare e dichiarare la improcedibilità, la inammissibilità e la infondatezza della domanda proposta da con il ricorso del 23 luglio 2028 e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare la nullità, la inefficacia, la illegittimità e la infondatezza del decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice del Tribunale di
Lecce il 17 settembre 2018 (numero 2256/18 DI e num. 4293/18 rep.), notificato il 23 ottobre 2018, e revocare questo in ogni caso, accertando e dichiarando non dovuta, in tutto e/o in parte, la somma domandata, per le ragioni indicate nell'esposizione dei fatti;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare corrente in Biella alla piazza Gaudenzio, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, se occorre anche mercé compensazione con le somme che saranno eventualmente riconosciute come dovute alla al risarcimento del danno subito dalla società Controparte_1 deducente a causa dell'illegittimo comportamento tenuto dalla per CP_1
l'imprudente intempestività della segnalazione e per la manifesta inopportunità del diniego opposto alla successiva cancellazione, che si stima pari ad almeno euro 200.000,00 salva diversa somma, maggiore e/o minore che sarà accertata
2 in corso di giudizio;
3) condannare la opposta al pagamento delle spese processuali.
Con il deposito della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha chiesto, altresì, la condanna della Banca opposta “a causa della illecita iscrizione ipotecaria eseguita il 6 novembre 2018, su n. 233 unità negoziali (pari all'intero Parte patrimonio di , evidentemente eccedendo le ragioni di garanzia, con grave nocumento alla affidabilità creditizia della società (come risulta dalla comunicazione di del 19 luglio 2019, dal rifiuto di Parte_2 CP_4
di fornire supporto finanziario, delle difficoltà delle compagnie
[...] assicurative, in presenza della iscrizione ipotecaria di assicurare la deducente quale appaltatrice), in misura pari almeno ad € 500.000,00 e/o somma diversa maggiore e/o minore da accertarsi in corso di causa”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo: (i) in via preliminare il rigetto dell'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) di accertare e dichiarare la radicale infondatezza di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'opponente con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avversarie eccezioni, richieste e domande anche riconvenzionali;
(iii) la rettifica dell'importo dovuto e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di €. 23.575,39 oltre interessi come sopra indicati;
(iv) in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un qualsivoglia credito a favore dell'opponente e/o la convenuta dovesse essere condannata al pagamento di somme in CP_1 favore della controparte a qualunque titolo dovute, autorizzare la banca alla compensazione di dette somme con il proprio credito vantato e/o disporre la compensazione in qualunque sua forma, anche giudiziale. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 20/02/2019 il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
3 Con Ordinanza del 04/02/2022 il Tribunale ha rigettato la richiesta di espletamento della prova testimoniale articolata da parte opponente, poiché vertente su circostanze documentali o valutative, ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La domanda principale avanzata da parte attrice verte sulla dichiarazione di nullità, inefficacia, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto nel presupposto che la somma ingiunta non sia dovuta “in tutto o in parte” per effetto della compensazione con le spese legali liquidate in favore della società ingiunta nel procedimento d'urgenza; non vengono dedotti fatti idonei a contestare la debenza del debito residuo maturato nei confronti dell'istituto di credito, ma se ne contesta unicamente il quantum per effetto della anzidetta compensazione.
Occorre, anzitutto, ricordare che l'estinzione del debito per compensazione opera solo per le quantità corrispondenti e solo in presenza di due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili, secondo la definizione offerta dall'art. 1243 c.c.; dalla compensazione legale la giurisprudenza ha distinto quella giudiziale, la quale presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione (Cass. n.
23924/2024, Cass. n. 4073/1998, Cass. n. 1536/1985). Un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare in base al titolo, è certo rispetto alla sua esistenza ed è esigibile rispetto alla sua scadenza;
non è liquido quando non è certo nel suo ammontare ed è contestata la sua esistenza (Cass. Civ. Sez. un. n.
23255 del 15/11/2016).
Nel caso di specie il credito opposto in compensazione è determinato nel suo ammontare e trova il suo titolo in un provvedimento d'urgenza, che non risulta sia stato reclamato;
oltretutto, non viene contestato dalla banca opposta, la quale, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni ha espressamente richiesto che sia disposta la compensazione dell'anzidetta somma con il proprio credito vantato, pertanto, limitatamente alla somma di € 1.300,00 oltre accessori di legge ed esborsi della procedura d'urgenza, può applicarsi la compensazione parziale dell'originario credito.
4 Sulla parte residua della somma ingiunta parte attrice nulla ha dedotto, né in ordine all'an né al quantum, pertanto, risultando incontestata, va disposta la condanna della società al pagamento in favore della banca, al netto di quanto già corrisposto.
Le domande riconvenzionali spiegate, invece, attengono, da un lato, alla richiesta di risarcimento danni derivanti dalla dedotta illecita iscrizione ipotecaria e, dall'altro, alla richiesta di risarcimento danni derivanti dalla “imprudente intempestività” della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.
La prima domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
Si tratta, infatti, di una domanda che non è stata tempestivamente spiegata in sede di opposizione, ma solo con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., norma che, secondo il suo dato letterale ante riforma Cartabia, consentiva una mera precisazione della domanda e non l'introduzione di una domanda nuova.
E' consolidato il principio secondo cui “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. n. 17457 del 2009; conf. Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 1585 del 2015; Cass. n. 12621 del 2012).
La dedotta illecita iscrizione ipotecaria da parte della sugli immobili di CP_1 proprietà di parte attrice e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni pari ad € 500.000,00 non è stata prospettata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ed introduce un petitum ed una causa petendi del tutto differenti dalla domanda principale.
5 Va, dunque, rigettata in quanto inammissibile.
La richiesta di risarcimento danni derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla per l'imprudente segnalazione alla Centrale dei Rischi va, CP_1 invece, rigettata in quanto infondata.
La Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 definisce la Centrale dei
Rischi come “un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti e di covered bond di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, OICR, Cassa Depositi e Prestiti, acquirenti di crediti in sofferenza) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. La finalità perseguita è quella di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni, accrescere la stabilità del sistema finanziario, favorire l'accesso al credito e contenere il sovra-indebitamento”.
La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito.
La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica) e gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento. Le segnalazioni mensili devono pervenire alla
Centrale dei Rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione.
Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative – cc.dd. inframensili – sull'andamento del rapporto con la clientela, in particolare con riguardo ai cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela
(passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le
6 regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i rientri dagli sconfinamenti persistenti. Esse devono essere trasmesse nel momento in cui si verifica l'evento.
La medesima Circolare precisa, altresì, che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
Come ha precisato anche la giurisprudenza, “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, Cass. 1 aprile 2009, n. 7958;
Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921, Cass. 15 dicembre 2020, n. 28635); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).
Rileva a tal fine, ad esempio, un marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale.
Dall'esame della documentazione probatoria acquisita agli atti si evince, innanzitutto, che la società ha dapprima richiesto ed ottenuto in data 18/4/2013 una sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo a partire dalla data di decorrenza della prima rata scaduta e non pagata
7 (26/12/2012), con l'accordo che durante il periodo di sospensione avrebbe corrisposto interessi al tasso nominale pattuito nel contratto;
che la Banca con raccomandata del 17/11/2015 ha invitato la società a regolarizzare la CP_3 propria situazione debitoria, consistente all'epoca in tre rate scadute del mutuo chirografario per complessivi € 26.423,10 e nell'utilizzo di € 108.612,19 a fronte di un fido di € 45.000,00.
Risulta, altresì, che con raccomandata dell'1/12/2015 abbia invitato CP_1
a saldare la rata di mutuo già scaduta il 25/11/2015 pari ad € CP_3
8.807,70 e con missiva del 16/12/2015 abbia comunicato alla parte mutuataria la decadenza con effetto immediato dal beneficio del termine in relazione al mutuo chirografario e la revoca del contratto di conto corrente e degli affidamenti concessi, preavvertendo nella nota a paragrafo che, qualora fosse perdurato l'inadempimento, avrebbe segnalato a sofferenza la posizione presso la Centrale dei Rischi;
invitava, quindi, a fornire documenti aggiornati sulla CP_3 propria situazione finanziaria al fine di poterne rivalutare la solvibilità. Risulta, infine, che in data 24/02/2016 Banca LA abbia segnalato alla Centrale dei
Rischi il passaggio a sofferenza della posizione di dandone CP_3 comunicazione alla società con raccomandata del giorno successivo.
Dunque, alla luce di quanto sopra, la segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca sulla posizione di parte attrice si palesa legittima, poiché la banca ha dimostrato di aver effettuato una compiuta istruttoria della complessiva posizione del cliente, da cui evincere elementi univoci di una situazione di difficoltà nel provvedere ai vari pagamenti (tra cui l'assenza di entrate sul c/c nei sei mesi precedenti) e di aver preventivamente informato per iscritto la società che avrebbe provveduto alla segnalazione a sofferenza ex art. 125 T.u.b.
A riprova dello stato di sofferenza vi è la dichiarazione successiva del 3/03/2016
a firma del Presidente del Cda di contenente un riconoscimento di CP_3 debito pari ad € 111.635,85 per scoperto sul conto corrente ed € 97.052,55 per scoperto del mutuo, con la proposta di un piano di rientro a rate mensili di €
12.000,00 ciascuna, di cui le ultime due insolute.
Non può, quindi, condividersi l'assunto secondo cui la “intempestiva” segnalazione sarebbe avvenuta in modo imprudente: al contrario, la mancata
8 considerazione data alle precedenti comunicazioni della banca, con le quali venivano preavvertite le conseguenze di un eventuale perdurante inadempimento, e la sottoscrizione di un piano di rientro solo ad avvenuta segnalazione, depongono per una condotta legittima assunta dalla banca, la quale, oltretutto, non avrebbe potuto procedere alla richiesta di cancellazione in assenza dell'estinzione del debito, ma soltanto ad una comunicazione di regolarizzazione a seguito della sottoscrizione del piano di rientro, adempimento che risulta eseguito.
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dalla segnalazione a sofferenza va, in definitiva, rigettata.
Tutto quanto innanzi esposto, la valutazione della soccombenza, quanto alle spese di lite, deve essere rapportata all'esito finale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 11417/2018 R.G., così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2256/2018 (Repertorio n. 4293/2018) emesso dal Tribunale di Lecce e, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, ridetermina in € 22.554,42 la somma dovuta dalla società opponente a , oltre interessi come indicati nella comparsa di risposta;
CP_1
- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento danni derivante dall'illegittima iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà della società opponente;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi, poiché infondata;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi della fase monitoria, nonché € 7.000,00 per compensi del giudizio di opposizione, oltre i.v.a. e accessori come per legge.
Lecce, 15/09/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 11417/2018 R.G.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
VERTENTE
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Alessandro Orlandini per mandato in atti;
- OPPONENTE
E
), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_2
Grillo per mandato in atti;
- OPPOSTA
All'udienza del 26/02/2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, rassegnate nelle rispettive note di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda ha per oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2256/2018
(Repertorio n. 4293/2018) emesso dal Tribunale di Lecce, sezione commerciale, in data 17/9/2018, con cui si è ingiunto alla (a cui è stata incorporata Parte_1 per fusione la di pagare in favore di la somma di € CP_2 Controparte_1
24.625,42, oltre interessi e spese di ingiunzione, di cui € 12.244,65 a titolo di
1 scopertura capitale del c/c n. 9° 52 87322088 e di € 11.687,26 quale debito residuo del mutuo chirografario n. 9° B1 87322088 1. Parte opponente ha dedotto che in data 3/3/2016 e la banca avevano sottoscritto un CP_3 accordo in virtù del quale, a fronte del riconoscimento di un debito complessivo pari ad € 208.688,40, si era impegnata a saldarlo mediante CP_2 pagamento in rate mensili di € 12.000,00 ciascuna fino a totale rientro e che, ciononostante, la mancata cancellazione della segnalazione presso la Centrale dei
Rischi del passaggio in sofferenza della sua posizione (essendosi la banca limitata ad annotare una regolarizzazione/rientro totale) aveva determinato gravi danni economici di cui intendeva essere risarcita, spiegando a tal fine domanda riconvenzionale. Ha eccepito, altresì, in compensazione le spese legali liquidate in suo favore nella procedura ex art. 700 c.p.c. avente NRG 4347/2016, promossa dinanzi al Tribunale di Lecce al fine di ottenere l'ordine di immediata cancellazione della segnalazione a sofferenza, pari ad € 1.300,00, oltre accessori di legge.
Nello specifico, parte attrice ha chiesto che il Tribunale voglia: 1) accertare e dichiarare la improcedibilità, la inammissibilità e la infondatezza della domanda proposta da con il ricorso del 23 luglio 2028 e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare la nullità, la inefficacia, la illegittimità e la infondatezza del decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice del Tribunale di
Lecce il 17 settembre 2018 (numero 2256/18 DI e num. 4293/18 rep.), notificato il 23 ottobre 2018, e revocare questo in ogni caso, accertando e dichiarando non dovuta, in tutto e/o in parte, la somma domandata, per le ragioni indicate nell'esposizione dei fatti;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare corrente in Biella alla piazza Gaudenzio, in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, se occorre anche mercé compensazione con le somme che saranno eventualmente riconosciute come dovute alla al risarcimento del danno subito dalla società Controparte_1 deducente a causa dell'illegittimo comportamento tenuto dalla per CP_1
l'imprudente intempestività della segnalazione e per la manifesta inopportunità del diniego opposto alla successiva cancellazione, che si stima pari ad almeno euro 200.000,00 salva diversa somma, maggiore e/o minore che sarà accertata
2 in corso di giudizio;
3) condannare la opposta al pagamento delle spese processuali.
Con il deposito della memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. parte attrice ha chiesto, altresì, la condanna della Banca opposta “a causa della illecita iscrizione ipotecaria eseguita il 6 novembre 2018, su n. 233 unità negoziali (pari all'intero Parte patrimonio di , evidentemente eccedendo le ragioni di garanzia, con grave nocumento alla affidabilità creditizia della società (come risulta dalla comunicazione di del 19 luglio 2019, dal rifiuto di Parte_2 CP_4
di fornire supporto finanziario, delle difficoltà delle compagnie
[...] assicurative, in presenza della iscrizione ipotecaria di assicurare la deducente quale appaltatrice), in misura pari almeno ad € 500.000,00 e/o somma diversa maggiore e/o minore da accertarsi in corso di causa”.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato le avverse deduzioni e pretese, chiedendo: (i) in via preliminare il rigetto dell'avversaria richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
(ii) di accertare e dichiarare la radicale infondatezza di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'opponente con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avversarie eccezioni, richieste e domande anche riconvenzionali;
(iii) la rettifica dell'importo dovuto e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento della residua somma di €. 23.575,39 oltre interessi come sopra indicati;
(iv) in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere accertata la sussistenza di un qualsivoglia credito a favore dell'opponente e/o la convenuta dovesse essere condannata al pagamento di somme in CP_1 favore della controparte a qualunque titolo dovute, autorizzare la banca alla compensazione di dette somme con il proprio credito vantato e/o disporre la compensazione in qualunque sua forma, anche giudiziale. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Con provvedimento del 20/02/2019 il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto ed ha concesso alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI
c.p.c.
3 Con Ordinanza del 04/02/2022 il Tribunale ha rigettato la richiesta di espletamento della prova testimoniale articolata da parte opponente, poiché vertente su circostanze documentali o valutative, ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
La domanda principale avanzata da parte attrice verte sulla dichiarazione di nullità, inefficacia, illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto nel presupposto che la somma ingiunta non sia dovuta “in tutto o in parte” per effetto della compensazione con le spese legali liquidate in favore della società ingiunta nel procedimento d'urgenza; non vengono dedotti fatti idonei a contestare la debenza del debito residuo maturato nei confronti dell'istituto di credito, ma se ne contesta unicamente il quantum per effetto della anzidetta compensazione.
Occorre, anzitutto, ricordare che l'estinzione del debito per compensazione opera solo per le quantità corrispondenti e solo in presenza di due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili, secondo la definizione offerta dall'art. 1243 c.c.; dalla compensazione legale la giurisprudenza ha distinto quella giudiziale, la quale presuppone che il debito opposto in compensazione sia illiquido, ma di facile e pronta liquidazione (Cass. n.
23924/2024, Cass. n. 4073/1998, Cass. n. 1536/1985). Un credito è liquido quando è determinato nel suo ammontare in base al titolo, è certo rispetto alla sua esistenza ed è esigibile rispetto alla sua scadenza;
non è liquido quando non è certo nel suo ammontare ed è contestata la sua esistenza (Cass. Civ. Sez. un. n.
23255 del 15/11/2016).
Nel caso di specie il credito opposto in compensazione è determinato nel suo ammontare e trova il suo titolo in un provvedimento d'urgenza, che non risulta sia stato reclamato;
oltretutto, non viene contestato dalla banca opposta, la quale, anzi, in sede di precisazione delle conclusioni ha espressamente richiesto che sia disposta la compensazione dell'anzidetta somma con il proprio credito vantato, pertanto, limitatamente alla somma di € 1.300,00 oltre accessori di legge ed esborsi della procedura d'urgenza, può applicarsi la compensazione parziale dell'originario credito.
4 Sulla parte residua della somma ingiunta parte attrice nulla ha dedotto, né in ordine all'an né al quantum, pertanto, risultando incontestata, va disposta la condanna della società al pagamento in favore della banca, al netto di quanto già corrisposto.
Le domande riconvenzionali spiegate, invece, attengono, da un lato, alla richiesta di risarcimento danni derivanti dalla dedotta illecita iscrizione ipotecaria e, dall'altro, alla richiesta di risarcimento danni derivanti dalla “imprudente intempestività” della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi.
La prima domanda riconvenzionale va dichiarata inammissibile.
Si tratta, infatti, di una domanda che non è stata tempestivamente spiegata in sede di opposizione, ma solo con il deposito della prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., norma che, secondo il suo dato letterale ante riforma Cartabia, consentiva una mera precisazione della domanda e non l'introduzione di una domanda nuova.
E' consolidato il principio secondo cui “si ha mutatio libelli quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;
si ha, invece, semplice emendatio quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petitum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere” (Cass. n. 17457 del 2009; conf. Cass. n. 20716 del 2018; Cass. n. 1585 del 2015; Cass. n. 12621 del 2012).
La dedotta illecita iscrizione ipotecaria da parte della sugli immobili di CP_1 proprietà di parte attrice e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni pari ad € 500.000,00 non è stata prospettata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio ed introduce un petitum ed una causa petendi del tutto differenti dalla domanda principale.
5 Va, dunque, rigettata in quanto inammissibile.
La richiesta di risarcimento danni derivanti dall'illegittimo comportamento tenuto dalla per l'imprudente segnalazione alla Centrale dei Rischi va, CP_1 invece, rigettata in quanto infondata.
La Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 definisce la Centrale dei
Rischi come “un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti e di covered bond di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, OICR, Cassa Depositi e Prestiti, acquirenti di crediti in sofferenza) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. La finalità perseguita è quella di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni, accrescere la stabilità del sistema finanziario, favorire l'accesso al credito e contenere il sovra-indebitamento”.
La Centrale dei Rischi fornisce agli intermediari partecipanti uno strumento informativo in grado di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito.
La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica) e gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento. Le segnalazioni mensili devono pervenire alla
Centrale dei Rischi entro il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento e vanno inviate anche se gli importi non hanno subìto variazioni rispetto alla precedente rilevazione.
Gli intermediari partecipanti devono trasmettere informazioni qualitative – cc.dd. inframensili – sull'andamento del rapporto con la clientela, in particolare con riguardo ai cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela
(passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le
6 regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i rientri dagli sconfinamenti persistenti. Esse devono essere trasmesse nel momento in cui si verifica l'evento.
La medesima Circolare precisa, altresì, che “nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.
Come ha precisato anche la giurisprudenza, “ai fini della segnalazione a sofferenza la nozione di insolvenza che si ricava dalle Istruzioni emanate dalla
Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428, Cass. 1 aprile 2009, n. 7958;
Cass. 16 dicembre 2014, n. 26361; Cass. 6 dicembre 2019, n. 31921, Cass. 15 dicembre 2020, n. 28635); si deve quindi trattare di una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza” (Cass. 1 aprile 2009, n. 7958 cit.; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).
Rileva a tal fine, ad esempio, un marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale.
Dall'esame della documentazione probatoria acquisita agli atti si evince, innanzitutto, che la società ha dapprima richiesto ed ottenuto in data 18/4/2013 una sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate del mutuo a partire dalla data di decorrenza della prima rata scaduta e non pagata
7 (26/12/2012), con l'accordo che durante il periodo di sospensione avrebbe corrisposto interessi al tasso nominale pattuito nel contratto;
che la Banca con raccomandata del 17/11/2015 ha invitato la società a regolarizzare la CP_3 propria situazione debitoria, consistente all'epoca in tre rate scadute del mutuo chirografario per complessivi € 26.423,10 e nell'utilizzo di € 108.612,19 a fronte di un fido di € 45.000,00.
Risulta, altresì, che con raccomandata dell'1/12/2015 abbia invitato CP_1
a saldare la rata di mutuo già scaduta il 25/11/2015 pari ad € CP_3
8.807,70 e con missiva del 16/12/2015 abbia comunicato alla parte mutuataria la decadenza con effetto immediato dal beneficio del termine in relazione al mutuo chirografario e la revoca del contratto di conto corrente e degli affidamenti concessi, preavvertendo nella nota a paragrafo che, qualora fosse perdurato l'inadempimento, avrebbe segnalato a sofferenza la posizione presso la Centrale dei Rischi;
invitava, quindi, a fornire documenti aggiornati sulla CP_3 propria situazione finanziaria al fine di poterne rivalutare la solvibilità. Risulta, infine, che in data 24/02/2016 Banca LA abbia segnalato alla Centrale dei
Rischi il passaggio a sofferenza della posizione di dandone CP_3 comunicazione alla società con raccomandata del giorno successivo.
Dunque, alla luce di quanto sopra, la segnalazione a sofferenza effettuata dalla banca sulla posizione di parte attrice si palesa legittima, poiché la banca ha dimostrato di aver effettuato una compiuta istruttoria della complessiva posizione del cliente, da cui evincere elementi univoci di una situazione di difficoltà nel provvedere ai vari pagamenti (tra cui l'assenza di entrate sul c/c nei sei mesi precedenti) e di aver preventivamente informato per iscritto la società che avrebbe provveduto alla segnalazione a sofferenza ex art. 125 T.u.b.
A riprova dello stato di sofferenza vi è la dichiarazione successiva del 3/03/2016
a firma del Presidente del Cda di contenente un riconoscimento di CP_3 debito pari ad € 111.635,85 per scoperto sul conto corrente ed € 97.052,55 per scoperto del mutuo, con la proposta di un piano di rientro a rate mensili di €
12.000,00 ciascuna, di cui le ultime due insolute.
Non può, quindi, condividersi l'assunto secondo cui la “intempestiva” segnalazione sarebbe avvenuta in modo imprudente: al contrario, la mancata
8 considerazione data alle precedenti comunicazioni della banca, con le quali venivano preavvertite le conseguenze di un eventuale perdurante inadempimento, e la sottoscrizione di un piano di rientro solo ad avvenuta segnalazione, depongono per una condotta legittima assunta dalla banca, la quale, oltretutto, non avrebbe potuto procedere alla richiesta di cancellazione in assenza dell'estinzione del debito, ma soltanto ad una comunicazione di regolarizzazione a seguito della sottoscrizione del piano di rientro, adempimento che risulta eseguito.
La domanda riconvenzionale di risarcimento danni derivanti dalla segnalazione a sofferenza va, in definitiva, rigettata.
Tutto quanto innanzi esposto, la valutazione della soccombenza, quanto alle spese di lite, deve essere rapportata all'esito finale della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel giudizio n. 11417/2018 R.G., così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2256/2018 (Repertorio n. 4293/2018) emesso dal Tribunale di Lecce e, in accoglimento dell'eccezione di compensazione, ridetermina in € 22.554,42 la somma dovuta dalla società opponente a , oltre interessi come indicati nella comparsa di risposta;
CP_1
- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento danni derivante dall'illegittima iscrizione ipotecaria sugli immobili di proprietà della società opponente;
- rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per illecita segnalazione alla Centrale dei Rischi, poiché infondata;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in € 600,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi della fase monitoria, nonché € 7.000,00 per compensi del giudizio di opposizione, oltre i.v.a. e accessori come per legge.
Lecce, 15/09/2025
Il Giudice
Gianluca Fiorella
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