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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/11/2025, n. 11983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11983 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 28/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.43863 /2024 Tra
( avv.ELIA FRANCESCO ,DE SALVATORE DANIELA) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.IANDOLO GUSTAVO , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha Convenuto in giudizio l' chiedendo di accertare l'inesistenza/ CP_1 irripetibilità o inesigibilità dell'indebito di Euro 3.718,10 che l'istituto gli ha richiesto a titolo di ratei dell'Assegno Sociale percepiti nel periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2023.A fondamento del ricorso ha esposto : che da gennaio 2023, è divenuto titolare di un trattamento ai superstiti (pensione di reversibilità, cat. SOTOT n. 072700206619026); che a seguito della liquidazione di tale pensione l' gli ha comunicato, con nota del CP_1
18 luglio 2024 , l'esistenza di un debito relativo all'Assegno Sociale per il periodo 01.01.2023 – 31.10.2023 per superamento dei limiti reddituali previsti dalla legge;
che l'importo indebito è stato recuperato mediante compensazione con gli arretrati della pensione di reversibilità liquidati nel cedolino di dicembre 2024. Il ricorrente sostiene l'illegittimità e infondatezza della pretesa dell'ente invocando: la natura speciale e derogatoria della disciplina dell'indebito assistenziale, rispetto alla generale disciplina civilistica di cui all'art. 2033 c.c.; l'assenza di dolo o colpa;
l'assenza di obblighi dichiarativi a suo carico, in quanto tutti i redditi erano già noti all' ; il principio di CP_1 legittimo affidamento e della buona fede.
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che: il CP_1 ricorrente ha superato i limiti reddituali con la percezione della pensione di reversibilità; la riliquidazione e il recupero dell'indebito sono avvenuti tempestivamente, in applicazione dell'art. 13, comma 2, L. 412/1991; il ricorrente non può invocare legittimo affidamento, essendo a conoscenza della propria situazione reddituale.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
E' pacifico che l'indebito scaturisce dall'erogazione, da parte dell'istituto, della prestazione di reversibilità in favore del ricorrente.
In proposito al Cassazione ha costantemente osservato che in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere ( Sentenza n. 28771 del 09/11/2018, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020, sent 5606/23).
In applicazione di tali principi si osserva che nel caso in esame la pensione di reversibilità è stata erogata dal medesimo che ha corrisposto l'assegno sociale. I CP_2 redditi che hanno determinato il superamento dei limiti reddituali erano dunque interamente noti all' . Tale circostanza ha ingenerato nel ricorrente un ragionevole CP_1 affidamento sulla regolarità delle somme percepite. Pertanto, la pretesa dell' deve CP_1 ritenersi infondata con conseguente irripetibilità (sino alla comunicazione dell'ente) delle somme percepite a titolo di assegno sociale e illegittimità del recupero effettuato mediante compensazione sugli arretrati della pensione di reversibilità.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Dichiara l'irripetibilità dell'importo di euro 3718,10.
Condanna l' al pagamento di euro 1700 a titolo di compensi professionali oltre oneri CP_1 di legge con distrazione.
Il Giudice