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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6507 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7287/2024 R.G. Lav.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Puglisi e Alessandro Squillante, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Benedetto De Falco n. 16, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Controparte_1 P.IVA_1
Gaudino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Fiorelli n. 5, come da procura in atti
Convenuta
OGGETTO: pagamento differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti domande: Controparte_1
“1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 10.07.2020 per i motivi di cui al capo I;
3) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 01.08.1982 al
30.04.2019 ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112
c.c.;
4) accertare e dichiarare che il ricorrente ha di fatto svolto le mansioni tutte indicate nel capo D della narrativa che precede;
1 5) accertare e dichiarare altresì che, in virtù delle mansioni di fatto svolte, il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato dal 2011 sino ad ottobre 2015 nel 3 livello del CCNL per i Dipendenti da
Istituti di Vigilanza privata e successive modiche, dopodiché, dal novembre 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nel 4 livello del CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari
e/o nei diversi livelli che l'On.le G.L. adito riterrà maggiormente confacenti alle mansioni di fatto disimpegnate dal ricorrente;
6) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e le indennità risarcitorie di cui al capo M che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare la , in persona dei rispettivi Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di
Euro 55.251,92 di cui € 64.771,23 a titolo di TFR maturato e non percepito, € 4.576,86 a titolo di indennizzo/risarcimento per mancato godimento dei riposi compensativi corrispondenti alla pausa non goduta (10 minuti al giorno dal 2006), € 20.018,03 a titolo di differenze retributive ordinarie legate all'erroneo inquadramento (dal 2011 al 2019) e € 544,86 a titolo di differenze retributive straordinario legate all'erroneo inquadramento (dal 2011 al 2019), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
7) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.”.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto Vigilanza
Privata La Nuova Lince srl dal 01.08.1982 al 14.04.10;
- di aver lavorato alle dipendenze della in seguito a cessione di ramo Controparte_1
d'azienda ex art. 2112 c.c., dal 15.04.10 al 30.04.2019;
- di aver svolto, sin dal 1982, mansioni di guardia particolare giurata e di essere stato inquadrato quale operaio nei seguenti livelli:
a) dal 1982 a gennaio 2013 nel livello 4s del CCNL “Dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata”;
b) da febbraio 2013 a gennaio 2016 nel livello 4 del ruolo tecnico-operativo del CCNL
“Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
c) da febbraio 2016 al 30.04.2019 nel livello 3 del CCNL “Vigilanza Privata, Investigazioni e
Servizi Fiduciari”;
- di avere sempre osservato orario di lavoro dalle ore 7.00 alle ore 15.00;
-di avere prestato, a partire dal 2011, la propria attività lavorativa presso l'Ospedale
Sant'Anna e S.S. Madonna della Neve in Boscotrecase, facente parte dell'Asl CP_2 occupandosi anche di fare da tramite tra la società datrice e la direzione sanitaria nonché tra la direzione stessa e le altre GPG impiegate presso il detto ospedale;
di inviare segnalazioni al dirigente tecnico operativo del personale, circa Persona_1 episodi e fatti che si verificavano nell'ospedale e che coinvolgevano le GPG;
di ricevere le
2 disposizioni riguardanti l'attività di vigilanza e di controllo dall'ufficio di comando e impartirle ai colleghi;
di predisporre i turni di servizio delle altre GPG, inviandoli alla centrale operativa;
-di avere svolto, quindi, di fatto mansioni da ricondursi a livello di inquadramento superiore a quello attribuitogli e precisamente:
a) dal 2011 al 2013: attività inquadrabili nel livello 3 del CCNL “Dipendenti degli Istituti di
Vigilanza Privata”;
b) da febbraio 2013 a gennaio 2016: attività inquadrabili nel livello 3 del CCNL” Dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
c) da febbraio 2016 sino alla cessazione del rapporto: attività inquadrabili nel livello 4 del
CCNL “Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari”;
- di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, le somme dovute a titolo di
TFR nella misura integrale, l'indennità risarcitoria per mancato godimento dei riposi compensativi di pari durata corrispondenti al mancato godimento della pausa di 10 minuti al giorno e le differenze retributive relative all'erroneo inquadramento;
- di aver sottoscritto, in data 10.07.2020, un verbale di conciliazione con la convenuta, il quale prevedeva il pagamento della somma di euro 20.000,00 (di cui 18.500,00 a chiusura delle competenze di fine rapporto e del TFR maturato fino al 2019 ed euro 1.500,00 come bonus transattivo);
- di non aver ricevuto il versamento dell'ultima rata (euro 1.500,00 a titolo di bonus transattivo ed euro 500,00 a titolo di TFR);
- di vantare un credito complessivo nei confronti della convenuta pari ad euro 55.251,92.
Si costituiva la società resistente che resisteva al ricorso, affermandone l'infondatezza.
Affermava il corretto inquadramento del ricorrente, adibito in via di assoluta prevalenza ad attività di piantonamento fisso ovvero attività di controllo antintrusione;
deduceva di avere provveduto al versamento della somma residua dovuta a titolo di TFR, in esecuzione dell'accordo di conciliazione sottoscritto con il lavoratore in sede protetta e mai impugnato;
quanto alle ulteriori domande a contenuto economico per il risarcimento del danno derivato dalla “mancata pausa” affermava l'infondatezza della tesi attorea, quindi, contestati i conteggi ed eccepita la prescrizione dei crediti, concludeva per il rigetto delle richieste, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa era rinviata alla odierna udienza e, quindi, decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
****
3 Il ricorso è solo in parte fondato, secondo le argomentazioni di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.
c.p.c..
Le mansioni superiori
Il ricorrente ha dedotto che nel periodo dal 2011 al 2013, arco temporale nel quale trovava applicazione il CCNL per i “Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata” 1.05.2004 egli, in ragione delle mansioni di fatto espletate, avrebbe dovuto essere inquadrato nel III livello dello stesso CCNL, la cui declaratoria recita: “Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi
Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale;
Responsabili di caveaux, Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli, Brigadieri, Vice
Brigadieri; Sergenti Maggiori, Sergenti”; che nel periodo da febbraio 2013 sino a gennaio 2016, durante il quale era vigente il CCNL di categoria “Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” 2013-2015, avrebbe dovuto essere inquadrato nel III livello, cui appartengono: “… i lavoratori che, oltre alle attività indicate dall'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”.
Infine, dal febbraio 2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nella vigenza del
CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari, avrebbe dovuto essere inquadrato nel IV livello , che così recita: “Il Lavoratore che, con le caratteristiche della rispettiva Declaratoria di Quarto Livello e nelle tipologie dimensionali indicate o con il numero di sottoposti coordinati di seguito precisati:
- coordina i servizi, compilando il calendario giornaliero delle attività e curandone l'aggiornamento.
Insieme al Comandante delle Guardie, provvede a ricercare i sostituti in caso di assenze o coperture di servizi urgenti e imprevisti. Cura la distribuzione e la raccolta dei documenti di servizio delle
G.P.G., analizza ed archivia i documenti pertinenti, segnalando ai superiori interessati le eventuali non conformità rilevate. Raccoglie le richieste di ferie e di permessi, organizzandone l'accoglimento coordinato con le esigenze di servizio. Predispone i rapporti consuntivi dei servizi svolti e le segnalazioni degli episodi di particolare rilievo, occorsi il giorno precedente, trasmettendoli alla
Direzione Generale o al Responsabile Tecnico Operativo, che li valuterà per l'eventuale inoltro al
Questore: Responsabile Ufficio Organizzazione Servizi”.
Appare evidente, dalla lettura delle richiamate declaratorie, che i livelli superiori invocati dal ricorrente sono connotati da compiti di coordinamento e controllo delle unità di GPG
(così certamente anche i capi squadra, capi turno di cui al III liv. CCNL Dipendenti degli
Istituti di Vigilanza Privata 1.05.2004); ovvero da attività di coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla predisposizione del calendario giornaliero delle attività e alla
4 ricerca di eventuali sostituti in caso di assenze o coperture, altresì alla organizzazione dei turni di ferie e/o permessi, previa raccolta delle relative domande.
Ebbene, dalle risultanze della prova testimoniale espletata non è emerso che il ricorrente si sia mai occupato di attività di capo squadra, capo turno né che abbia mai predisposto i turni di servizio. Altresì, non è emerso che egli si è mai occupato di attività di capo zona né che abbia assolto a compiti di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale o di responsabile caveaux.
In proposito, prive di rilevanza a sostegno della tesi di parte attrice sono risultate le dichiarazioni del teste , addetto alla manutenzione presso l'Ospedale Testimone_1
Sant'Anna – S. Maria della Neve di Bosco Tre Case, in quanto provenienti da persona non presente accanto al lavoratore durante tutta la giornata di lavoro, poichè impegnata altrove per gli interventi di manutenzione, oltre che del tutto generiche e riferite ad occasionali episodi di interlocuzione tra il ricorrente e la direzione sanitaria per la soluzione di problemi connessi agli interventi di manutenzione (cfr. verbale 6.05.2025 in atti).
Di contro, le dichiarazioni del teste indotto dalla società, hanno Testimone_2 confermato l'adibizione del lavoratore, in via di assoluta prevalenza, ad attività di piantonamento fisso ovvero attività di controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso ed altri simili adempimenti, attività di sorveglianza, di interventi su allarmi, in conformità ai contenuti della declaratoria dei livelli di inquadramento riconosciutigli nel corso degli anni ( v. in ricorso).
In considerazione del contenuto della prova testimoniale, articolata dalle parti con riferimento ai medesimi capi , senza distinzione delle circostanze, per tutti i testi, sono state disattese le istanze, reiterate dalla difesa di parte ricorrente anche con le note per la odierna udienza, di escussione degli ulteriori testi indicati in lista.
Deriva da quanto esposto il rigetto delle domande a contenuto economico connesse alla rivendicazione di superiore livello di inquadramento.
Il TFR
Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che in data 10.07.2020 era concluso tra le parti, presso la sede del Sindacato , corrente in Napoli, un verbale di Controparte_3 conciliazione (cfr. all. 4 nella prod. di entrambe), con il quale il lavoratore accettava la somma di euro 20.000,00 (di cui € 18.500,00 a chiusura delle competenze di fine rapporto e del TFR maturato dall' 1982 fino al 2019 ed € 1.500,00 come bonus transattivo) e dichiarava di non aver più null'altro a pretendere dalla società; che nel corpo del verbale medesimo le parti testualmente stabilivano di comune accordo che: “ Le parti stabiliscono di comune accordo che il presente verbale è sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancato o ritardato puntuale adempimento dell'obbligazione assunta dal datore di lavoro in ordine al pagamento differito, comporta la decadenza della presente transazione e il lavoratore si riterrà libero di
5 richiedere anche somme eventualmente non previste nel presente atto” (cfr. allegato n. 4 pag. 4 lettera M); che in esecuzione degli obblighi assunti con il predetto verbale di conciliazione, la società provvedeva al versamento in favore del ricorrente della somma di € 18.000 netti, restando inadempiente dell'ultima rata (di cui € 1.500 a titolo di bonus transattivo e € 500 a titolo di TFR); che nel 2016 aveva già ricevuto acconto sul TFR pari ad euro 10.000,00; che ulteriori € 6.659,06 a titolo di TFR erano stati accantonati dalla società su fondo pensione presso la compagnia assicurativa Zurich Spa.
Con il ricorso introduttivo, la parte attrice, invocata l'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo di cui sopra, in virtù della clausola risolutiva ivi prevista, ha agito per il pagamento del residuo TFR maturato e dovuto, calcolato nella somma complessiva di euro
64.771,23, da cui detrarre quanto già percepito.
Con la memoria di costituzione, la società ha dedotto e documentato di avere integralmente adempiuto, sia pure con ritardo, agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione intervenuto dinanzi all' sito in Napoli piazza Garibaldi n. 101 CP_4 il 10.07.2020, avendo corrisposto al lavoratore le somme ancora dovute a titolo di TFR (cfr. bonifico All. 4 prod. società). Ha eccepito, quindi, che l'intervenuta esecuzione dell'accordo conciliativo, mediante il pagamento della intera somma concordata, seppure con ritardo rispetto agli impegni assunti, preclude ogni iniziativa del lavoratore;
che ogni questione relativa al TFR essendo già stata definita tra le parti con la conciliazione intervenuta in sede sindacale, resta sottratta al regime della impugnabilità dell'accordo ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c.; che, stante il possesso di titolo esecutivo (il verbale di conciliazione) il lavoratore aveva la possibilità di agire per il recupero del credito, a fronte dell'inadempimento della controparte.
Tali le contrapposte posizioni delle parti, reputa il giudicante che, avuto riguardo al tenore letterale della clausola e al riferimento ivi contenuto alla possibilità per il lavoratore “di richiedere anche somme eventualmente non previste nel presente atto”, la stessa debba essere interpretata nel senso più favorevole al lavoratore, vale a dire non come clausola di mera decadenza dal beneficio del termine con possibilità di richiedere, in caso di mancato o ritardato adempimento delle tranches, il pagamento, originariamente frazionato nel tempo, per intero, bensì quello di autorizzare il lavoratore ad agire per il pagamento dell'intero credito maturato a titolo di TFR.
In ordine alla quantificazione del dovuto, la parte resistente contesta i conteggi e assume inoltre di avere corrisposto delle anticipazioni del TFR in corso di rapporto pari alla somma complessiva di euro 12.200,00, oltre il versamento della intera somma di euro
20.000,00 di cui al verbale di conciliazione.
Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha eseguito il computo considerando la retribuzione imponibile TFR, identificata nelle buste paga prodotte ed applicando ai fini del calcolo, l'art. 2120 c.c.
6 Non rileva il richiamo operato dalla resistente alle singole disposizioni contrattuali applicabili nel tempo ai fini del calcolo dello stesso. La società non deduce nello specifico quale sia la voce retributiva erronea posta a base del calcolo del TFR. Ciò senza considerare che è ben possibile che il datore di lavoro riconosca un trattamento di miglior favore, attraverso il riconoscimento del diritto a voci economiche ulteriori nel computo del TFR che maturerà a fine rapporto. In dette ipotesi, è onere del datore di lavoro dimostrare che il miglior trattamento è stato determinato da un errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass. ord. N. 46 del 3.01.2017). Nella specie nulla risulta allegato.
Ne consegue che la contestazione, oltre che generica, non risulta corretta in considerazione degli elementi di calcolo individuati.
Vi è prova invece della corresponsione di anticipo del TFR per la somma di euro 12.200,00 lordi, come da documentazione in atti.
In conclusione, dal TFR complessivamente quantificato in € 64.771,23, andranno detratti gli importi di € 12.200,00 a titolo di anticipi TFR, € 20.000,00 di cui al verbale di conciliazione del 10.07.2020 (Euro 18.000,00 corrisposti alle scadenze fino al 31.03.2021 ed Euro 2.000,00 corrisposti il 22.01.2025), nonché € 6.659,06 quale TFR accantonato su fondo pensionistico
Zurich S.p.A.
Ne deriva un credito residuo a vantaggio del ricorrente a titolo di TFR pari ad euro
25.912,17,oltre interessi e rivalutazione.
Entro tali limiti va pronunciata condanna della convenuta.
Le pause non godute
Quanto alla domanda inerente il risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa di 10 minuti nei turni di servizio o del corrispondente riposo compensativo, condivide il giudicante l'orientamento già espresso da altri colleghi della sezione Lavoro del Tribunale
e della Corte di Appello di Napoli in fattispecie analoghe, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc. (cfr. C. App. NA sent.n. 4754/2023 pubbl. il 11/01/2024)
Occorre premettere che l'art. 74 del C.C.N.L. di settore espressamente prevede: “qualora
l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della guardia particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del dlgs 66/03 al lavoratore
7 dovranno essere concessi riposo compensativi di pari durata, do godersi entro i trenta giorni successivi”.
Dunque, la norma espressamente prevede che la pausa in questione è retribuita e che, qualora il lavoratore non ne fruisca, ha diritto ad un riposo compensativo da godersi nei successivi trenta giorni. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva.
Dunque, premesso che il ricorrente ha comunque percepito l'intera retribuzione e che, se anche avesse goduto della pausa, l'ammontare della stessa sarebbe rimasto invariato – alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente.
Nel caso in esame, il ricorrente ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale, ma nulla ha allegato in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie, così come richieste in questa sede (cfr.
C. App. NA sent.n. 4754/2023 pubblicata l'11 gennaio 2024:“alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente. Non va, infatti, dimenticato che il ricorrente in primo grado ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie, così come richieste in questa sede. Nel caso in esame, oltretutto, il lavoratore non ha mai chiesto di fruire del riposo compensativo, come emerge dalle deposizioni testimoniali e come, del resto, mai allegato in ricorso”)
Con riferimento, poi, al periodo dal 1° febbraio 2016 al 1° luglio 2019 va esaminato l'articolo 134 del CCNL CISAL SINALV che così recita:
“INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI Art. 134 - La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello, varia da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Essa sarà concordata tra RSA e Istituto in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.
Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15 (quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro. Essa potrà essere definita dall'Istituto oppure gestita autonomamente dal Lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze di servizio. Le pause eccedenti i 15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza preventiva e giustificata comunicazione all'Istituto, non saranno retribuite e saranno contestate quale illecito disciplinare sanzionato”.
Considerato il secondo capoverso, appare chiaro che la pausa deve essere gestita autonomamente dal lavoratore. Prendendo atto della normale e legittima prassi di godere
8 di una pausa, le parti sociali ne limitano il contenuto temporale, senza prevedere alcuna sanzione o ristoro in caso di mancato godimento della pausa.
Il lavoratore, dunque, che autonomamente avrebbe dovuto godere della pausa, nulla può rivendicare in caso di assunto mancato godimento.
Deriva da quanto esposto il rigetto anche delle domande a contenuto economico avanzate in relazione al mancato godimento della pausa.
Le spese
L'accoglimento solo parziale del ricorso, insieme con la particolarità delle questioni trattate e la presenza di precedenti giurisprudenziali difformi, giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà. Nel residuo, si liquidano a carico della parte soccombente, in ragione del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie in parte la domanda e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo di € 25.912,17 a titolo di TFR residuo, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta
[...] al pagamento dell'altra metà, metà che liquida in complessivi € 3200,00, Controparte_1 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari;
compensa tra le parti la residua metà delle spese.
Napoli, 24.09.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza del 23.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7287/2024 R.G. Lav.
TRA
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Puglisi e Alessandro Squillante, con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Benedetto De Falco n. 16, come da procura in atti
Ricorrente
CONTRO partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Controparte_1 P.IVA_1
Gaudino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Fiorelli n. 5, come da procura in atti
Convenuta
OGGETTO: pagamento differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.03.2024, il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti domande: Controparte_1
“1) dichiarare la nullità di ogni pattuizione, transazione e/o rinuncia eventualmente sottoscritta dal ricorrente;
2) accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in data 10.07.2020 per i motivi di cui al capo I;
3) accertare e dichiarare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 01.08.1982 al
30.04.2019 ai sensi dell'art. 2094 c.c. ed il vincolo di solidarietà tra le due convenute ex art. 2112
c.c.;
4) accertare e dichiarare che il ricorrente ha di fatto svolto le mansioni tutte indicate nel capo D della narrativa che precede;
1 5) accertare e dichiarare altresì che, in virtù delle mansioni di fatto svolte, il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato dal 2011 sino ad ottobre 2015 nel 3 livello del CCNL per i Dipendenti da
Istituti di Vigilanza privata e successive modiche, dopodiché, dal novembre 2015 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nel 4 livello del CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari
e/o nei diversi livelli che l'On.le G.L. adito riterrà maggiormente confacenti alle mansioni di fatto disimpegnate dal ricorrente;
6) previo accertamento e declaratoria del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti e le indennità risarcitorie di cui al capo M che precede, accogliere il presente ricorso e per l'effetto e per le causali tutte indicate in narrativa condannare la , in persona dei rispettivi Controparte_1 legali rappresentanti pro tempore al pagamento in favore dell'odierno ricorrente della somma di
Euro 55.251,92 di cui € 64.771,23 a titolo di TFR maturato e non percepito, € 4.576,86 a titolo di indennizzo/risarcimento per mancato godimento dei riposi compensativi corrispondenti alla pausa non goduta (10 minuti al giorno dal 2006), € 20.018,03 a titolo di differenze retributive ordinarie legate all'erroneo inquadramento (dal 2011 al 2019) e € 544,86 a titolo di differenze retributive straordinario legate all'erroneo inquadramento (dal 2011 al 2019), oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla data di maturazione di ciascun credito al soddisfo;
7) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari.”.
Ha dedotto a sostegno delle proprie richieste:
- di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'Istituto Vigilanza
Privata La Nuova Lince srl dal 01.08.1982 al 14.04.10;
- di aver lavorato alle dipendenze della in seguito a cessione di ramo Controparte_1
d'azienda ex art. 2112 c.c., dal 15.04.10 al 30.04.2019;
- di aver svolto, sin dal 1982, mansioni di guardia particolare giurata e di essere stato inquadrato quale operaio nei seguenti livelli:
a) dal 1982 a gennaio 2013 nel livello 4s del CCNL “Dipendenti degli Istituti di Vigilanza
Privata”;
b) da febbraio 2013 a gennaio 2016 nel livello 4 del ruolo tecnico-operativo del CCNL
“Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
c) da febbraio 2016 al 30.04.2019 nel livello 3 del CCNL “Vigilanza Privata, Investigazioni e
Servizi Fiduciari”;
- di avere sempre osservato orario di lavoro dalle ore 7.00 alle ore 15.00;
-di avere prestato, a partire dal 2011, la propria attività lavorativa presso l'Ospedale
Sant'Anna e S.S. Madonna della Neve in Boscotrecase, facente parte dell'Asl CP_2 occupandosi anche di fare da tramite tra la società datrice e la direzione sanitaria nonché tra la direzione stessa e le altre GPG impiegate presso il detto ospedale;
di inviare segnalazioni al dirigente tecnico operativo del personale, circa Persona_1 episodi e fatti che si verificavano nell'ospedale e che coinvolgevano le GPG;
di ricevere le
2 disposizioni riguardanti l'attività di vigilanza e di controllo dall'ufficio di comando e impartirle ai colleghi;
di predisporre i turni di servizio delle altre GPG, inviandoli alla centrale operativa;
-di avere svolto, quindi, di fatto mansioni da ricondursi a livello di inquadramento superiore a quello attribuitogli e precisamente:
a) dal 2011 al 2013: attività inquadrabili nel livello 3 del CCNL “Dipendenti degli Istituti di
Vigilanza Privata”;
b) da febbraio 2013 a gennaio 2016: attività inquadrabili nel livello 3 del CCNL” Dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari”;
c) da febbraio 2016 sino alla cessazione del rapporto: attività inquadrabili nel livello 4 del
CCNL “Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari”;
- di non aver percepito, alla cessazione del rapporto di lavoro, le somme dovute a titolo di
TFR nella misura integrale, l'indennità risarcitoria per mancato godimento dei riposi compensativi di pari durata corrispondenti al mancato godimento della pausa di 10 minuti al giorno e le differenze retributive relative all'erroneo inquadramento;
- di aver sottoscritto, in data 10.07.2020, un verbale di conciliazione con la convenuta, il quale prevedeva il pagamento della somma di euro 20.000,00 (di cui 18.500,00 a chiusura delle competenze di fine rapporto e del TFR maturato fino al 2019 ed euro 1.500,00 come bonus transattivo);
- di non aver ricevuto il versamento dell'ultima rata (euro 1.500,00 a titolo di bonus transattivo ed euro 500,00 a titolo di TFR);
- di vantare un credito complessivo nei confronti della convenuta pari ad euro 55.251,92.
Si costituiva la società resistente che resisteva al ricorso, affermandone l'infondatezza.
Affermava il corretto inquadramento del ricorrente, adibito in via di assoluta prevalenza ad attività di piantonamento fisso ovvero attività di controllo antintrusione;
deduceva di avere provveduto al versamento della somma residua dovuta a titolo di TFR, in esecuzione dell'accordo di conciliazione sottoscritto con il lavoratore in sede protetta e mai impugnato;
quanto alle ulteriori domande a contenuto economico per il risarcimento del danno derivato dalla “mancata pausa” affermava l'infondatezza della tesi attorea, quindi, contestati i conteggi ed eccepita la prescrizione dei crediti, concludeva per il rigetto delle richieste, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa era rinviata alla odierna udienza e, quindi, decisa con la presente sentenza, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
****
3 Il ricorso è solo in parte fondato, secondo le argomentazioni di seguito illustrate, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi, imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp.att.
c.p.c..
Le mansioni superiori
Il ricorrente ha dedotto che nel periodo dal 2011 al 2013, arco temporale nel quale trovava applicazione il CCNL per i “Dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata” 1.05.2004 egli, in ragione delle mansioni di fatto espletate, avrebbe dovuto essere inquadrato nel III livello dello stesso CCNL, la cui declaratoria recita: “Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi
Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale;
Responsabili di caveaux, Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli, Brigadieri, Vice
Brigadieri; Sergenti Maggiori, Sergenti”; che nel periodo da febbraio 2013 sino a gennaio 2016, durante il quale era vigente il CCNL di categoria “Dipendenti da Istituti e Imprese di
Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari” 2013-2015, avrebbe dovuto essere inquadrato nel III livello, cui appartengono: “… i lavoratori che, oltre alle attività indicate dall'art. 3, D.M. 10 dicembre 2010, n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalentemente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”.
Infine, dal febbraio 2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, nella vigenza del
CCNL Vigilanza Privata, Investigazioni e Servizi Fiduciari, avrebbe dovuto essere inquadrato nel IV livello , che così recita: “Il Lavoratore che, con le caratteristiche della rispettiva Declaratoria di Quarto Livello e nelle tipologie dimensionali indicate o con il numero di sottoposti coordinati di seguito precisati:
- coordina i servizi, compilando il calendario giornaliero delle attività e curandone l'aggiornamento.
Insieme al Comandante delle Guardie, provvede a ricercare i sostituti in caso di assenze o coperture di servizi urgenti e imprevisti. Cura la distribuzione e la raccolta dei documenti di servizio delle
G.P.G., analizza ed archivia i documenti pertinenti, segnalando ai superiori interessati le eventuali non conformità rilevate. Raccoglie le richieste di ferie e di permessi, organizzandone l'accoglimento coordinato con le esigenze di servizio. Predispone i rapporti consuntivi dei servizi svolti e le segnalazioni degli episodi di particolare rilievo, occorsi il giorno precedente, trasmettendoli alla
Direzione Generale o al Responsabile Tecnico Operativo, che li valuterà per l'eventuale inoltro al
Questore: Responsabile Ufficio Organizzazione Servizi”.
Appare evidente, dalla lettura delle richiamate declaratorie, che i livelli superiori invocati dal ricorrente sono connotati da compiti di coordinamento e controllo delle unità di GPG
(così certamente anche i capi squadra, capi turno di cui al III liv. CCNL Dipendenti degli
Istituti di Vigilanza Privata 1.05.2004); ovvero da attività di coordinamento dei servizi, con particolare riferimento alla predisposizione del calendario giornaliero delle attività e alla
4 ricerca di eventuali sostituti in caso di assenze o coperture, altresì alla organizzazione dei turni di ferie e/o permessi, previa raccolta delle relative domande.
Ebbene, dalle risultanze della prova testimoniale espletata non è emerso che il ricorrente si sia mai occupato di attività di capo squadra, capo turno né che abbia mai predisposto i turni di servizio. Altresì, non è emerso che egli si è mai occupato di attività di capo zona né che abbia assolto a compiti di operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale o di responsabile caveaux.
In proposito, prive di rilevanza a sostegno della tesi di parte attrice sono risultate le dichiarazioni del teste , addetto alla manutenzione presso l'Ospedale Testimone_1
Sant'Anna – S. Maria della Neve di Bosco Tre Case, in quanto provenienti da persona non presente accanto al lavoratore durante tutta la giornata di lavoro, poichè impegnata altrove per gli interventi di manutenzione, oltre che del tutto generiche e riferite ad occasionali episodi di interlocuzione tra il ricorrente e la direzione sanitaria per la soluzione di problemi connessi agli interventi di manutenzione (cfr. verbale 6.05.2025 in atti).
Di contro, le dichiarazioni del teste indotto dalla società, hanno Testimone_2 confermato l'adibizione del lavoratore, in via di assoluta prevalenza, ad attività di piantonamento fisso ovvero attività di controllo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso ed altri simili adempimenti, attività di sorveglianza, di interventi su allarmi, in conformità ai contenuti della declaratoria dei livelli di inquadramento riconosciutigli nel corso degli anni ( v. in ricorso).
In considerazione del contenuto della prova testimoniale, articolata dalle parti con riferimento ai medesimi capi , senza distinzione delle circostanze, per tutti i testi, sono state disattese le istanze, reiterate dalla difesa di parte ricorrente anche con le note per la odierna udienza, di escussione degli ulteriori testi indicati in lista.
Deriva da quanto esposto il rigetto delle domande a contenuto economico connesse alla rivendicazione di superiore livello di inquadramento.
Il TFR
Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che in data 10.07.2020 era concluso tra le parti, presso la sede del Sindacato , corrente in Napoli, un verbale di Controparte_3 conciliazione (cfr. all. 4 nella prod. di entrambe), con il quale il lavoratore accettava la somma di euro 20.000,00 (di cui € 18.500,00 a chiusura delle competenze di fine rapporto e del TFR maturato dall' 1982 fino al 2019 ed € 1.500,00 come bonus transattivo) e dichiarava di non aver più null'altro a pretendere dalla società; che nel corpo del verbale medesimo le parti testualmente stabilivano di comune accordo che: “ Le parti stabiliscono di comune accordo che il presente verbale è sottoposto a condizione risolutiva in caso di mancato o ritardato puntuale adempimento dell'obbligazione assunta dal datore di lavoro in ordine al pagamento differito, comporta la decadenza della presente transazione e il lavoratore si riterrà libero di
5 richiedere anche somme eventualmente non previste nel presente atto” (cfr. allegato n. 4 pag. 4 lettera M); che in esecuzione degli obblighi assunti con il predetto verbale di conciliazione, la società provvedeva al versamento in favore del ricorrente della somma di € 18.000 netti, restando inadempiente dell'ultima rata (di cui € 1.500 a titolo di bonus transattivo e € 500 a titolo di TFR); che nel 2016 aveva già ricevuto acconto sul TFR pari ad euro 10.000,00; che ulteriori € 6.659,06 a titolo di TFR erano stati accantonati dalla società su fondo pensione presso la compagnia assicurativa Zurich Spa.
Con il ricorso introduttivo, la parte attrice, invocata l'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo di cui sopra, in virtù della clausola risolutiva ivi prevista, ha agito per il pagamento del residuo TFR maturato e dovuto, calcolato nella somma complessiva di euro
64.771,23, da cui detrarre quanto già percepito.
Con la memoria di costituzione, la società ha dedotto e documentato di avere integralmente adempiuto, sia pure con ritardo, agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione intervenuto dinanzi all' sito in Napoli piazza Garibaldi n. 101 CP_4 il 10.07.2020, avendo corrisposto al lavoratore le somme ancora dovute a titolo di TFR (cfr. bonifico All. 4 prod. società). Ha eccepito, quindi, che l'intervenuta esecuzione dell'accordo conciliativo, mediante il pagamento della intera somma concordata, seppure con ritardo rispetto agli impegni assunti, preclude ogni iniziativa del lavoratore;
che ogni questione relativa al TFR essendo già stata definita tra le parti con la conciliazione intervenuta in sede sindacale, resta sottratta al regime della impugnabilità dell'accordo ai sensi dell'art. 2113, ultimo comma, c.c.; che, stante il possesso di titolo esecutivo (il verbale di conciliazione) il lavoratore aveva la possibilità di agire per il recupero del credito, a fronte dell'inadempimento della controparte.
Tali le contrapposte posizioni delle parti, reputa il giudicante che, avuto riguardo al tenore letterale della clausola e al riferimento ivi contenuto alla possibilità per il lavoratore “di richiedere anche somme eventualmente non previste nel presente atto”, la stessa debba essere interpretata nel senso più favorevole al lavoratore, vale a dire non come clausola di mera decadenza dal beneficio del termine con possibilità di richiedere, in caso di mancato o ritardato adempimento delle tranches, il pagamento, originariamente frazionato nel tempo, per intero, bensì quello di autorizzare il lavoratore ad agire per il pagamento dell'intero credito maturato a titolo di TFR.
In ordine alla quantificazione del dovuto, la parte resistente contesta i conteggi e assume inoltre di avere corrisposto delle anticipazioni del TFR in corso di rapporto pari alla somma complessiva di euro 12.200,00, oltre il versamento della intera somma di euro
20.000,00 di cui al verbale di conciliazione.
Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che parte ricorrente ha eseguito il computo considerando la retribuzione imponibile TFR, identificata nelle buste paga prodotte ed applicando ai fini del calcolo, l'art. 2120 c.c.
6 Non rileva il richiamo operato dalla resistente alle singole disposizioni contrattuali applicabili nel tempo ai fini del calcolo dello stesso. La società non deduce nello specifico quale sia la voce retributiva erronea posta a base del calcolo del TFR. Ciò senza considerare che è ben possibile che il datore di lavoro riconosca un trattamento di miglior favore, attraverso il riconoscimento del diritto a voci economiche ulteriori nel computo del TFR che maturerà a fine rapporto. In dette ipotesi, è onere del datore di lavoro dimostrare che il miglior trattamento è stato determinato da un errore essenziale avente i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass. ord. N. 46 del 3.01.2017). Nella specie nulla risulta allegato.
Ne consegue che la contestazione, oltre che generica, non risulta corretta in considerazione degli elementi di calcolo individuati.
Vi è prova invece della corresponsione di anticipo del TFR per la somma di euro 12.200,00 lordi, come da documentazione in atti.
In conclusione, dal TFR complessivamente quantificato in € 64.771,23, andranno detratti gli importi di € 12.200,00 a titolo di anticipi TFR, € 20.000,00 di cui al verbale di conciliazione del 10.07.2020 (Euro 18.000,00 corrisposti alle scadenze fino al 31.03.2021 ed Euro 2.000,00 corrisposti il 22.01.2025), nonché € 6.659,06 quale TFR accantonato su fondo pensionistico
Zurich S.p.A.
Ne deriva un credito residuo a vantaggio del ricorrente a titolo di TFR pari ad euro
25.912,17,oltre interessi e rivalutazione.
Entro tali limiti va pronunciata condanna della convenuta.
Le pause non godute
Quanto alla domanda inerente il risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa di 10 minuti nei turni di servizio o del corrispondente riposo compensativo, condivide il giudicante l'orientamento già espresso da altri colleghi della sezione Lavoro del Tribunale
e della Corte di Appello di Napoli in fattispecie analoghe, da intendersi qui richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. Cpc. (cfr. C. App. NA sent.n. 4754/2023 pubbl. il 11/01/2024)
Occorre premettere che l'art. 74 del C.C.N.L. di settore espressamente prevede: “qualora
l'orario giornaliero ecceda il limite di sei ore consecutive, il personale del ruolo tecnico operativo beneficerà di un intervallo per pausa retribuita da fruirsi sul posto di lavoro della durata di dieci minuti con modalità da convenirsi a livello aziendale, in relazione alla tipologia di servizio e comunque in maniera da creare il minore disagio possibile al committente. Stante le particolari esigenze del settore e la necessità di garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati agli istituti di vigilanza, nel caso in cui, durante la pausa svolta sul luogo di lavoro si evidenzino particolari esigenze di servizio, che richiedano comunque l'intervento della guardia particolare giurata, la pausa sarà interrotta e goduta in un momento successivo nel turno di lavoro. Qualora per esigenze di servizio sopra descritte non sia possibile il godimento della pausa durante il turno di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 1-4 del dlgs 66/03 al lavoratore
7 dovranno essere concessi riposo compensativi di pari durata, do godersi entro i trenta giorni successivi”.
Dunque, la norma espressamente prevede che la pausa in questione è retribuita e che, qualora il lavoratore non ne fruisca, ha diritto ad un riposo compensativo da godersi nei successivi trenta giorni. Non è, invece, previsto il diritto a percepire una retribuzione aggiuntiva.
Dunque, premesso che il ricorrente ha comunque percepito l'intera retribuzione e che, se anche avesse goduto della pausa, l'ammontare della stessa sarebbe rimasto invariato – alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente.
Nel caso in esame, il ricorrente ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale, ma nulla ha allegato in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie, così come richieste in questa sede (cfr.
C. App. NA sent.n. 4754/2023 pubblicata l'11 gennaio 2024:“alcun emolumento può essere richiesto dal lavoratore che non ha fruito della pausa se non a titolo di risarcimento di un eventuale danno, da allegarsi e provarsi adeguatamente. Non va, infatti, dimenticato che il ricorrente in primo grado ha agito espressamente lamentando l'inadempimento di una specifica disposizione contrattuale nulla allegando in merito ad eventuali danni subiti. Dunque, non vi sono elementi che possano consentire il riconoscimento di un diritto al pagamento di differenze retributive o risarcitorie, così come richieste in questa sede. Nel caso in esame, oltretutto, il lavoratore non ha mai chiesto di fruire del riposo compensativo, come emerge dalle deposizioni testimoniali e come, del resto, mai allegato in ricorso”)
Con riferimento, poi, al periodo dal 1° febbraio 2016 al 1° luglio 2019 va esaminato l'articolo 134 del CCNL CISAL SINALV che così recita:
“INTERVALLO PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI Art. 134 - La durata del tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversi Accordi Aziendali di secondo livello, varia da 30 (trenta) minuti ad un massimo di 2 (due) ore. Essa sarà concordata tra RSA e Istituto in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali.
Nei servizi svolti in turni periodici, tenuto conto che le G.P.G. operano su singoli obiettivi di piantonamento o nei servizi ispettivi e stradali, la pausa di refezione di 15 (quindici) minuti sarà compresa nel normale orario di lavoro. Essa potrà essere definita dall'Istituto oppure gestita autonomamente dal Lavoratore, con particolare attenzione alle esigenze di servizio. Le pause eccedenti i 15 (quindici) minuti o ripetute nello stesso turno, senza preventiva e giustificata comunicazione all'Istituto, non saranno retribuite e saranno contestate quale illecito disciplinare sanzionato”.
Considerato il secondo capoverso, appare chiaro che la pausa deve essere gestita autonomamente dal lavoratore. Prendendo atto della normale e legittima prassi di godere
8 di una pausa, le parti sociali ne limitano il contenuto temporale, senza prevedere alcuna sanzione o ristoro in caso di mancato godimento della pausa.
Il lavoratore, dunque, che autonomamente avrebbe dovuto godere della pausa, nulla può rivendicare in caso di assunto mancato godimento.
Deriva da quanto esposto il rigetto anche delle domande a contenuto economico avanzate in relazione al mancato godimento della pausa.
Le spese
L'accoglimento solo parziale del ricorso, insieme con la particolarità delle questioni trattate e la presenza di precedenti giurisprudenziali difformi, giustificano la compensazione delle spese nella misura della metà. Nel residuo, si liquidano a carico della parte soccombente, in ragione del valore della causa e della attività svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie in parte la domanda e condanna al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente dell'importo di € 25.912,17 a titolo di TFR residuo, oltre rivalutazione e interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
- rigetta il ricorso per il resto;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna la convenuta
[...] al pagamento dell'altra metà, metà che liquida in complessivi € 3200,00, Controparte_1 oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione ai procuratori antistatari;
compensa tra le parti la residua metà delle spese.
Napoli, 24.09.2024
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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