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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2008 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5664/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5664/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al ricorso, dall' avv. Vincenzo Rossi, c.f.
presso il cui studio in Frattaminore alla via C.V. Veneto n. 12 elettivamente C.F._2
domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. , c.f. CP_2
, presso il cui studio in Frattaminore (NA) alla via Cavone, 65elettivamente C.F._4
domicilia
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2025, i procuratori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo e chiedevano l'assegnazione della causa in decisione.
Il PM apponeva il visto in data 17.07.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 04.07.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Frattamaggiore, il 28.08.2005 con dalla cui unione nasceva un figlio: CP_3
(il 05.12.2006 a Frattaminore) e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la Per_1
prosecuzione della convivenza chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti del 20.05.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e le parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1)I coniugi vivranno separati , nel reciproco rispetto come già di fatto vivono, ognuno nella
pagina 2 di 4 rispettiva casa di proprietà ove già risiedono, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio
credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e domicilio entro il
termine di gg. 3
2)Al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo, provvederà il
padre SI. come già provvede, in quanto la SI.ra non sarà autosufficiente CP_3 Pt_1
economicamente
3)Il SI corrisponderà alla SI.ra , mediante vaglia postale , terno il giorno CP_3 Parte_1
13 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT fino a quando la SI.ra non sarà economicamente Pt_1
autosufficiente
4)I coniugi dichiarano di ave già risolto ogni pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altro per qualsivoglia regione e
titolo nemmeno per il futuro
5)Entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio
6)Spese di lite compensate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono conformi all'interesse della prole, possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 24.12.1970, e , nato a [...] il [...]; ai sensi dell'art. CP_1
151 co. 1 c.c. alle condizioni di cui concordate dai coniugi come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) (Atto n. 52, Parte II- Serie A,
pagina 3 di 4 Anno 2005);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio il 26.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1)Dott.ssa Alessandra TABARRO - Presidente -
2)Dott.ssa Anna SCOGNAMIGLIO - Giudice rel -
3) Dott. Nadia ZAMPOGNA - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 5664/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura allegata al ricorso, dall' avv. Vincenzo Rossi, c.f.
presso il cui studio in Frattaminore alla via C.V. Veneto n. 12 elettivamente C.F._2
domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso virtù di procura in calce alla comparsa rilasciata, dall'Avv. , c.f. CP_2
, presso il cui studio in Frattaminore (NA) alla via Cavone, 65elettivamente C.F._4
domicilia
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.05.2025, i procuratori delle parti dichiaravano che le parti avevano raggiunto un accordo e chiedevano l'assegnazione della causa in decisione.
Il PM apponeva il visto in data 17.07.2024
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 04.07.2024, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Frattamaggiore, il 28.08.2005 con dalla cui unione nasceva un figlio: CP_3
(il 05.12.2006 a Frattaminore) e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la Per_1
prosecuzione della convivenza chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso delle minori con residenza privilegiata presso la madre e confermare il calendario di visita del padre previsto in ricorso.
All'udienza di comparizione delle parti del 20.05.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e le parti chiedevano assegnarsi la causa in decisione.
Il Giudice assegnava la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc.
per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
“1)I coniugi vivranno separati , nel reciproco rispetto come già di fatto vivono, ognuno nella
pagina 2 di 4 rispettiva casa di proprietà ove già risiedono, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio
credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e domicilio entro il
termine di gg. 3
2)Al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non ancora economicamente autonomo, provvederà il
padre SI. come già provvede, in quanto la SI.ra non sarà autosufficiente CP_3 Pt_1
economicamente
3)Il SI corrisponderà alla SI.ra , mediante vaglia postale , terno il giorno CP_3 Parte_1
13 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT fino a quando la SI.ra non sarà economicamente Pt_1
autosufficiente
4)I coniugi dichiarano di ave già risolto ogni pendenza economica e per l'effetto dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altro per qualsivoglia regione e
titolo nemmeno per il futuro
5)Entrambi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio
6)Spese di lite compensate.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e sono conformi all'interesse della prole, possono essere integralmente recepiti da questo tribunale.
Attesa la natura della pronuncia e dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
PQM
Il tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) il 24.12.1970, e , nato a [...] il [...]; ai sensi dell'art. CP_1
151 co. 1 c.c. alle condizioni di cui concordate dai coniugi come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore (NA) (Atto n. 52, Parte II- Serie A,
pagina 3 di 4 Anno 2005);
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di conSIlio il 26.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4