Articolo 24 del Codice della navigazione
Articolo 23Articolo 25
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21 aprile 1942
Art. 24.
(Navigazione promiscua).

Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima.

Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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