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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 10/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 10.4.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza e assistenza obbligatorie iscritta al Ruolo
Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2023, al n.4087, vertente tra
, nella qualità di erede di ,Parte_1 Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangelo Paniccia ed elett.te dom.ta al Giglio di Veroli (FR), Via Rotondi n. 16, giusta delega in calce al ricorso
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del legale rappr.te p.t.,
[...] rappr.to e difeso dall'Avv. Patrizia Bontempo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n.31, presso la sede dell' _1 resistente
Oggetto del giudizio: rendita o indennizzo per malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.11.2023, , coniuge Parte_1 superstite di , ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Persona_1
1 di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, l' deducendo che: 1) _1 il coniuge aveva svolto dal 1980 al 1992, quale titolare di impresa, le mansioni di muratore e poi, dal 1992 sino al 2016, attività di operaio/muratore; 2)
l'attività lavorativa del era consistita nel costruire e demolire Per_1 manufatti e edifici con materiale contenente amianto, con conseguente inalazione di polveri d'amianto; utilizzare manufatti di amianto per la posa in opera di coperture di ogni genere quali capannoni, stalle, tettoie, comignoli;
tagliare tale materiale con il flessibile, con aspirazione delle relative fibre;
manutenere e rimuovere/smantellare strutture coibentate e coperture in eternit;
caricare e scaricare materiali edili (mattonelle, cemento); utilizzare strumenti quali martello pneumatico, impastatore, flex, trapano, frollino;
fornire, montare, smontare e rivestire canne fumarie di Eternit e in cemento amianto;
spicconare e rifare intonaci nonché pavimenti (compreso mattonato e massetto di sottofondo di sabbia e cemento); aprire “tracce” per l'installazione delle canne per impianto elettrico;
effettuare la muratura con blocchi di cemento o in pietra tufacea e malta pozzolanica e cemento;
smontare e montare camini (marmo, cemento colorato), ceramiche e battiscopa, piastrelle, porte e portoncini;
trasportare tutto il materiale di risulta su apposite aree autorizzate;
3) aveva lavorato per almeno 8 ore al giorno, per più di 30 anni, 5 (anche 6) giorni a settimana;
4) aveva contratto un mesotelioma pleurico exitus, a causa del quale era deceduto in data
11.04.2022; 5) il de cuius aveva inutilmente richiesto all' il _1 riconoscimento della predetta malattia professionale e la costituzione e liquidazione della relativa rendita e/o indennizzo.
L'attrice, su queste premesse, ha quindi chiesto il: “a) riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata (mesotelioma pleurico exitus) con valutazione di un grado di danno biologico in misura non inferiore al 6%; 2) condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo o rendita con decorrenza dalla data _1 della denuncia o dalla diversa data ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge”.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il _1 rigetto del ricorso.
Svolta attività istruttoria ed espletata C.T.U. medico legale, la causa è
2 stata discussa dalle parti ed è stata decisa con separata sentenza all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia la documentazione acquisita agli atti, sia le risultanze della espletata istruttoria testimoniale, sia la perizia del C.T.U. medico legale.
In particolare, l'istruttoria testimoniale espletata ha confermato le deduzioni contenute in ricorso – riportate in sede di descrizione dello svolgimento del processo – in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa da parte del Per_1
Il teste ha così riferito: “Conoscevo il sig. Testimone_1 Per_1 abbiamo lavorato insieme presso la società di cui era titolare. Lavoravamo per aziende private, lavoravamo qualsiasi tipo di materiale, anche quello contenente amianto, anche perché all'epoca non se ne conosceva la tossicità era Per_1 sempre presente sui cantieri e materialmente lavorava insieme a noi. Lavoravamo alle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì. Abbiamo lavorato presso il cantiere Paniccia per la costruzione di una casa in cui ci siamo occupati della lavorazione delle canne fumarie e dei serbatoi che contenevano amianto. Smantellavamo anche questi materiali”.
Così ha poi dichiarato il teste “Conoscevo ha Testimone_2 Persona_1 lavorato per 6-7 mesi in un'impresa in cui lavoravo anche io. era muratore,
Per_1 io facendo impianto elettrici, ho lavorato presso altri cantieri dove ha lavorato anche lui. si occupava della realizzazione di tetti, canne fumarie, serbatoi
Per_1 dell'acqua che installava nel sottotetto, pavimenti, mattonati. Abbiamo lavorato insieme per conto di su cantieri dove erano presenti dei manufatti di amianto, CP_2 dovevamo smantellare dei separatori di linee elettriche che erano fatti di amianto riferire che si occupava anche di montaggio e smontaggio di canne fumarie
Per_1 che erano di eternit e questo lo posso riferire perché ero presente personalmente. era titolare di una ditta che svoleva questo specifico tipo di attività”.
Per_1
L'espletata C.T.U. medico-legale ha poi evidenziato che Persona_1
è deceduto l'11.04.2022 a causa di un mesotelioma.
[...]
Il perito è arrivato alla conclusione che la predetta malattia è causalmente ascrivibile ai fattori di rischio cancerogeno cui il è stato esposto Per_1
3 nel corso della vita lavorativa precedente alla comparsa della malattia.
In particolare, il C.T.U. ha evidenziato che, ai fini del suddetto nesso di causalità, sono decisivi gli studi epidemiologici che danno una progressiva evidenza scientifica circa la correlazione causa-effetto tra la esposizione a determinate sostanze e la comparsa di neoplasie maligne.
Con riferimento particolare al caso in esame, gli studi epidemiologici dimostrano una correlazione causale evidente tra la riscontrata esposizione all'amianto e la comparsa del mesotelioma. Il CTU ha infatti riferito che “il 90% dei mesoteliomi è dovuto all'esposizione ad amianto, un materiale che è stato utilizzato soprattutto negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso”. Ha anche precisato che “il periodo di latenza, ossia il tempo che intercorre tra l'esposizione all'amianto e la comparsa del mesotelioma, è molto lungo, circa 40-50 anni”.
Fatta poi la dovuta distinzione tra malattie tabellate e non tabellate, ha concluso affermando che “nel caso di specie ci troviamo al cospetto di una malattia tabellata posto che il mesotelioma è indicato nella Lista I delle malattie professionali
e, poiché l'esposizione all'amianto è accertata dalle testimonianze rese da Testimone_2
e da , ne consegue la riconducibilità causale del suddetto Testimone_1 mesotelioma alla attività lavorativa espletata dal periziando;
spetterà alla parte convenuta accertare la inadeguatezza del rischio professionale, ma, poiché dall'esame degli atti tale inadeguatezza del rischio non risulta dimostrata, ne consegue che, tanto il mesotelioma, quanto il decesso del paziente, dovranno essere ricondotti causalmente ad una origine professionale.”
Sulla base di un'approfondita disamina il perito, in definitiva, ha condivisibilmente concluso affermando che il mesotelioma aveva origine professionale.
Il CTU ha inoltre precisato che “affinché nel caso che ci occupa possa essere acclarata la sussistenza di postumi permanenti, è necessario che nel periodo compreso tra il 2.3.2022 (momento delle dimissioni) e l'11.4.2022 (giorno del decesso) il soggetto abbia conseguito la guarigione clinica”. Sull'ulteriore precisazione che “nel caso di specie è possibile affermare che il periziando abbia conseguito la suddetta guarigione solo con criterio di verosimiglianza ma non criterio di certezza”, ha infine concluso che “nell'ipotesi in cui il periziando abbia conseguito la suddetta guarigione clinica, il danno biologico che ne sarebbe derivato sarebbe
4 stato pari al 100%”.
Pertanto, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalle parti– deve condannarsi l' a liquidare in favore di _1
, quale erede di la rendita di cui all'art.13 Parte_1 Persona_1 del D. Lgs. n.38/2000, in relazione all'accertato danno biologico del 100%, per il periodo dal 2.3.2022 all'11.4.2022, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 1/3, tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa, mentre la residua parte va posta a carico dell' _1 soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi anche le spese di C.T.U., come liquidate _1 in separato decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede;
1) accerta e dichiara che il mesotelioma di cui è stato affetto Persona_1
ha avuto origine professionale;
[...]
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in favore di _1 [...]
, n.q. di erede di , la rendita di cui all'art. 13 Parte_1 Persona_1 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38 del 2000 per il periodo dal 02.03.2022 all'11.04.2022 e a corrispondere i relativi ratei, aumentati degli interessi legali, dalle scadenze al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 1/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' la residua parte, liquidata in euro 1.200,00 per compenso _1 professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate _1 con separato decreto.
Frosinone, 10.4.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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