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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/05/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 3093/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni DAL CERO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
, celebrato il 09/04/1991 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di CE (CL) (atto n. 29 - parte II - serie
A - anno 1991), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
1 2) I coniugi continueranno a vivere separati. Ciascuno sarà libero di scegliere ove fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio. Le parti avranno comunque l'obbligo di comunicarsi ogni variazione del proprio domicilio.
3) continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà della Parte_1
medesima.
4) Gli odierni ricorrenti si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico, rinunciando reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di alimenti e/o contributo al loro mantenimento.
5) Con la sottoscrizione del presente ricorso, e Parte_1 Parte_2
dichiarano di aver già definito ogni loro reciproco rapporto di
[...]
carattere patrimoniale anche pregresso;
pertanto, dichiarano di ritenersi pienamente ed integralmente soddisfatti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
6) I diritti, gli onorari e le spese del presente procedimento verranno integralmente compensati tra i ricorrenti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ed economicamente sufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
2 La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3
N. 3093/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
08/03/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni DAL CERO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
, celebrato il 09/04/1991 e trascritto nel Registro
[...] Parte_2
degli atti di matrimonio del Comune di CE (CL) (atto n. 29 - parte II - serie
A - anno 1991), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
1 2) I coniugi continueranno a vivere separati. Ciascuno sarà libero di scegliere ove fissare la propria residenza e/o il proprio domicilio. Le parti avranno comunque l'obbligo di comunicarsi ogni variazione del proprio domicilio.
3) continuerà a vivere nella casa coniugale di proprietà della Parte_1
medesima.
4) Gli odierni ricorrenti si dichiarano autosufficienti dal punto di vista economico, rinunciando reciprocamente a qualsiasi assegno a titolo di alimenti e/o contributo al loro mantenimento.
5) Con la sottoscrizione del presente ricorso, e Parte_1 Parte_2
dichiarano di aver già definito ogni loro reciproco rapporto di
[...]
carattere patrimoniale anche pregresso;
pertanto, dichiarano di ritenersi pienamente ed integralmente soddisfatti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo.
6) I diritti, gli onorari e le spese del presente procedimento verranno integralmente compensati tra i ricorrenti.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole maggiorenne ed economicamente sufficiente alla data di deposito del ricorso. Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
2 La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 19/05/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
3