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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/09/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2205/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 2205/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia,
a scioglimento della riserva assunta, a seguito di discussione orale, emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Il Giudice
dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia emette ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2205/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANIZZI Parte_1 C.F._1 ELEONORA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZZI ELEONORA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MANZALINI FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANZALINI FEDERICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta;
posto che con decreto ingiuntivo n.264/2024 dell'08.02.2024, R.G. n.809/2024 emesso dal Tribunale di pagina 2 di 4 Verona, in accoglimento del ricorso per ingiunzione di (P.I. Controparte_1
), è stato intimato alla signora il pagamento della somma di Euro P.IVA_2 Parte_1 11.215,49 portata dalle fatture n.56643 del 02.07.2021 per Euro 2.730,87 e n.105572 del 30.09.2021 per Euro 8.484,62, oltre interessi, per il mancato pagamento della fornitura idrica;
rilevato che la signora proponeva opposizione al d.i. in quanto la società Parte_1 [...] risultava aver fatturato in misura abnorme, attribuibile ad una profonda perdita Controparte_1 idrica occulta per il periodo dicembre 2020 – luglio agosto 2021, non percepibile esternamente dalla proprietà; si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della Controparte_1 pretesa fatta valere con il giudizio monitorio;
viste le contestazioni alle bollette, con richiesta di sgravio, inviate dall'opponente e le risposte ottenute dall'opposta (docc. da 15 a 35 parte opponente), sentiti i testimoni, che hanno riferito, in particolare: “preciso che prima di chiamare la ditta che fa ricerche per le perdite, ho eseguito personalmente un sopralluogo, e non ho visto nessuna perdita. Ho detto a mio fratello di chiudere tutti i rubinetti, poi ho visto che il contatore, nonostante questo, continuava a girare e allora ho capito che c'era una perdita” idraulico), “quando Testimone_1 abbiamo ricevuto la bolletta, siamo andati a controllare il contatore, poi abbiamo chiamato il call center, insieme io e . Abbiamo contattato la che aveva attrezzature apposite per Pt_1 CP_2 rilevare da dove arrivasse il danno, perché non c'era un'evidenza, non c'erano cedimenti del terreno o altro. Poi sono intervenuti e hanno trovato il punto, hanno scavato e in seguito l'idraulico è Tes_1 intervenuto ad aggiustare il danno” ( ; Parte_2 rilevato che il teste che si occupa di ispezioni su perdite idriche, di gas e impiantistica in Tes_2 generale, ha riferito che il 29.07.2021 si è recato sul luogo di causa e ha dichiarato: “confermo una profonda perdita occulta nelle condotte interrate”, ”era una perdita occulta. ADR abbiamo rilevato la consistente perdita ed abbiamo ripristinato subito il danno, siamo intervenuti immediatamente. Era una grossa perdita dovuta al fatto che era rotto il tubo interno al tubo “corrugato” contenitivo e quindi non si poteva assolutamente capire né vedere dall'esterno”; considerato che il servizio idrico ha fatturato diversi mesi dopo l'effettivo consumo, per cui la riparazione della perdita occulta non ha potuto essere tempestiva, non per colpa della signora Pt_1
che comunque si è attivata tempestivamente;
[...] rilevato che la domanda in via riconvenzionale dell'opponente non può essere accolta in mancanza di prova;
vista la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nell'ordinanza 15 settembre 2021, n. 24904 ha precisato che è onere gravante sulla società di gestione del servizio idrico integrato, di informare l'utente sull'eventuale presenza di consumi anomali: “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”; rilevato che non solo AGS non ha informato l'opponente del consumo anomalo, ma ha continuato a fatturare, tra l'altro con mesi di ritardo rispetto alla rilevazione dei consumi;
considerata la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante AGS al proprio obbligo di segnalazione dei consumi anomali, la domanda dell'opponente deve essere accolta;
pagina 3 di 4 posto che la condanna alle spese legali segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 264/2024 dell'08.02.2024, R.G. n.809/2024 emesso dal Tribunale di Verona;
condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_1 C.F. , delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, Parte_1 C.F._1 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Verona, 25 settembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA n. R.G. 2205/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Il giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia,
a scioglimento della riserva assunta, a seguito di discussione orale, emette sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
Il Giudice
dott. Patrizia Bertipaglia
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bertipaglia emette ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2205/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANIZZI Parte_1 C.F._1 ELEONORA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PANIZZI ELEONORA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 MANZALINI FEDERICO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANZALINI FEDERICO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 22/09/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
rilevato che l'opposizione al decreto ingiuntivo è fondata e deve essere accolta;
posto che con decreto ingiuntivo n.264/2024 dell'08.02.2024, R.G. n.809/2024 emesso dal Tribunale di pagina 2 di 4 Verona, in accoglimento del ricorso per ingiunzione di (P.I. Controparte_1
), è stato intimato alla signora il pagamento della somma di Euro P.IVA_2 Parte_1 11.215,49 portata dalle fatture n.56643 del 02.07.2021 per Euro 2.730,87 e n.105572 del 30.09.2021 per Euro 8.484,62, oltre interessi, per il mancato pagamento della fornitura idrica;
rilevato che la signora proponeva opposizione al d.i. in quanto la società Parte_1 [...] risultava aver fatturato in misura abnorme, attribuibile ad una profonda perdita Controparte_1 idrica occulta per il periodo dicembre 2020 – luglio agosto 2021, non percepibile esternamente dalla proprietà; si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità della Controparte_1 pretesa fatta valere con il giudizio monitorio;
viste le contestazioni alle bollette, con richiesta di sgravio, inviate dall'opponente e le risposte ottenute dall'opposta (docc. da 15 a 35 parte opponente), sentiti i testimoni, che hanno riferito, in particolare: “preciso che prima di chiamare la ditta che fa ricerche per le perdite, ho eseguito personalmente un sopralluogo, e non ho visto nessuna perdita. Ho detto a mio fratello di chiudere tutti i rubinetti, poi ho visto che il contatore, nonostante questo, continuava a girare e allora ho capito che c'era una perdita” idraulico), “quando Testimone_1 abbiamo ricevuto la bolletta, siamo andati a controllare il contatore, poi abbiamo chiamato il call center, insieme io e . Abbiamo contattato la che aveva attrezzature apposite per Pt_1 CP_2 rilevare da dove arrivasse il danno, perché non c'era un'evidenza, non c'erano cedimenti del terreno o altro. Poi sono intervenuti e hanno trovato il punto, hanno scavato e in seguito l'idraulico è Tes_1 intervenuto ad aggiustare il danno” ( ; Parte_2 rilevato che il teste che si occupa di ispezioni su perdite idriche, di gas e impiantistica in Tes_2 generale, ha riferito che il 29.07.2021 si è recato sul luogo di causa e ha dichiarato: “confermo una profonda perdita occulta nelle condotte interrate”, ”era una perdita occulta. ADR abbiamo rilevato la consistente perdita ed abbiamo ripristinato subito il danno, siamo intervenuti immediatamente. Era una grossa perdita dovuta al fatto che era rotto il tubo interno al tubo “corrugato” contenitivo e quindi non si poteva assolutamente capire né vedere dall'esterno”; considerato che il servizio idrico ha fatturato diversi mesi dopo l'effettivo consumo, per cui la riparazione della perdita occulta non ha potuto essere tempestiva, non per colpa della signora Pt_1
che comunque si è attivata tempestivamente;
[...] rilevato che la domanda in via riconvenzionale dell'opponente non può essere accolta in mancanza di prova;
vista la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nell'ordinanza 15 settembre 2021, n. 24904 ha precisato che è onere gravante sulla società di gestione del servizio idrico integrato, di informare l'utente sull'eventuale presenza di consumi anomali: “In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno”; rilevato che non solo AGS non ha informato l'opponente del consumo anomalo, ma ha continuato a fatturare, tra l'altro con mesi di ritardo rispetto alla rilevazione dei consumi;
considerata la sussistenza dell'inadempimento dell'azienda somministrante AGS al proprio obbligo di segnalazione dei consumi anomali, la domanda dell'opponente deve essere accolta;
pagina 3 di 4 posto che la condanna alle spese legali segue il principio della soccombenza,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 264/2024 dell'08.02.2024, R.G. n.809/2024 emesso dal Tribunale di Verona;
condanna (C.F. ) al pagamento in favore di Controparte_1 P.IVA_1 C.F. , delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00, Parte_1 C.F._1 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Verona, 25 settembre 2025
Il Giudice onorario dott. Patrizia Bertipaglia
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