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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3676 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 8162/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Di Costanzo del Foro di Napoli nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al corso Giambone n. 33 parte opponente
e
Controparte_1
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 in persona del rappresentante legale pro tempore CP_2
[...] rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Cavalli del Foro di Cuneo nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mondovì (CN) al corso Statuto n. 31 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di appalto per interventi edilizi;
domanda di pagamento.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 915/2024 del Tribunale di Torino, e ciò per inesigibilità del credito azionato, attesa l'incertezza nell'an e nel quantum della somma ingiunta. In via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare che il costo del muro di cinta ha avuto ad oggetto lavori di pertinenza esclusiva del;
CP_3
- Accertare e dichiarare che la sig.ra è Parte_1 stata indotta alla sottoscrizione del preventivo datato 21.04.2023 a seguito di errore determinante;
- Accertare e dichiarare che i lavori di intonacatura, impermeabilizzazione e rifacimento fioriere erano di competenza esclusiva del CP_3
- Per l'effetto ridurre l'importo del costo del muro a carico della sig.ra della somma Parte_1 corrispondente ai suddetti lavori quantificata in € 2.792,74;
- Accertare e dichiarare che la trave testa palo di cui al preventivo del 18.05.2023 è stata realizzata per metri lineari 54,51 in luogo di ml 60;
- Per l'effetto ridurre l'importo addebitato nella fattura n. 32 del 19.07.2023 pari ad € 6.700,00 per la somma di € 613,00;
- Accertare e dichiarare che il corrispettivo per l'integrazione della trave testa palo era stato concordato in € 2.000,00, per l'effetto rideterminare l'importo di cui alla fattura n. 41 del 20.11.2023 nella somma suindicata con applicazione di aliquota IVA al 10% in luogo di quella calcolata in fattura pari al 22%. In via istruttoria (…)”.
Parte opposta Controparte_1
“Respinta ogni avversaria domanda eccezione e deduzione. Previa remissione della causa in istruttoria ed accoglimento delle prove dedotte in atti e delle ulteriori istanze istruttorie formulate dalla conchiudente. Previa concessione ai sensi dell'art. 648 c.p.c dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto,
2 decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino Sezione Ottava Civile n. 915/2024 del 19/02/2024 R.G. n. 2263/2024. In via principale
- Respingere ogni avversaria domanda perché infondata in fatto ed in diritto.
- Confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero dichiarare comunque tenuta e condannare l'attrice in opposizione sig.ra al pagamento in favore Parte_1 della conchiudente dell'importo di € 23.415,06 oltre gli interessi legali dalla domanda sino al saldo, somma maggiorata in via riconvenzionale di € 1.649,48 quale integrazione per IVA non versata come illustrato in atti. In subordine
- Condannare l'attrice in opposizione sig.ra Parte_1 al pagamento a favore della conchiudente della diversa somma in causa accertanda oltre gli interessi legali dalla domanda del procedimento monitorio sino al saldo effettivo. In ogni caso Con il favore delle spese di giudizio anche per la fase di opposizione. Con riserva di ulteriormente eccepire dedurre ed indicare mezzi di prova ai sensi di legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 915/2024 (R.G.
n. 2263/2024) qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della Parte_1
3 somma di € 23.415,06 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta Controparte_1
[...]
La parte opposta Controparte_1 ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:
1) essa ricorrente è in credito nei confronti della debitrice della somma complessiva di € Parte_1
23.415,06 per lavori edili svolti su immobili di proprietà della stessa;
2) in relazione agli interventi edilizi sopra indicati essa ricorrente ha emesso:
- fattura n. 32 del 19 luglio 2023 dell'importo di €
15.119,50;
- fattura n. 41 del 20 novembre 2023 dell'importo di €
8.295,56;
3) le opere descritte nelle fatture sono state concordate con i preventivi del 21.4.2023 e del 18.5.2023 sottoscritti da entrambe le parti, unitamente al preventivo dell'11.5.2023 relativo allo smaltimento delle macerie e alle variazioni che si sono rese necessarie in corso d'opera, così come concordate con la direzione lavori;
4) ogni tentativo per ottenere il pagamento di quanto dovuto è risultato vano, ivi compresa la lettera di sollecito inviata in data 4 dicembre 2023 rimasta, tuttavia, priva di riscontro.
2. I motivi di opposizione.
L'odierna opponente ha promosso la Parte_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) nullità del decreto ingiuntivo opposto, invalidità del titolo di credito, inesigibilità del credito vantato ed errore sul quantum debeatur (v. pagg. da 1 a 3 dell'atto di citazione in opposizione);
4 2) nullità del decreto ingiunto opposto, errata determinazione delle opere eseguite ed errata quantificazione degli importi fatturati (v. pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione).
Nello specifico, parte opponente ha eccepito l'invalidità ex art. 1427 del cod. civ. dell'accordo negoziale sottostante alla fattura n. 32 del 19 luglio 2023 nella parte in cui la conchiudente opposta
[...] ha addebitato a carico di essa Controparte_1 intimata il costo di € 6.350,00 per la demolizione e ricostruzione di un muro di confine tra la di lei proprietà
e quella del condominio adiacente.
Secondo la prospettazione offerta, infatti, la parte opponente essendo priva delle necessarie Parte_1 competenze tecnico - professionali, ha acconsentito per errore a sostenere spese che, tuttavia, erano di competenza esclusiva del condominio a lei confinante e ciò per un totale di € 2.792,74.
Di talché, in via riconvenzionale, la parte attrice ha chiesto la rideterminazione della somma dovuta per la fattura n. 32 del 19 luglio 2023 nella misura di € 4.953,63 in luogo di € 6.350,00 (€ 6.350,00 – € 2.792,74 = €
4.953,63).
Oltre a ciò, l'opponente contesta Parte_1
l'addebito di € 6.700,00 oltre IVA - come dettagliato nella cennata fattura n. 32 del 19 luglio 2023 – asserendo che a fronte di un costo unitario di € 111,67 per ciascun metro lineare di cordolo, la parte opposta, con riferimento al cordolo testa palo, ha realizzato solo 54,51 ml in luogo dei 60 ml previsti nella scrittura del 18 maggio 2023; di conseguenza in luogo della indicata somma di € 6.700,00 è dovuto il minor importo di € 6.087,00.
5 Quanto poi alla fattura n. 41 del 20 novembre 2023 la parte opponente richiede la riduzione dell'importo fatturato di € 6.799,64 oltre i.v.a. all'importo di €
2.000,00, così come asseritamente concordato dalle parti.
In ultimo, la parte opponente ha Parte_1 evidenziato che la parte opposta Controparte_1 nella menzionata fattura n. 41 del 20
[...] novembre 2023 di € 6.799,64 ha erroneamente applicato l'aliquota del 22%, così chiedendo, oltre alla rideterminazione della somma dovuta da 6.799,64 ad €
2.000,00, anche il ricalcolo dell'IVA nella diversa misura del 10%.
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
Nel corso del giudizio, peraltro, con ordinanza dell'11 dicembre 2024, è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 del c.p.c. limitatamente al solo importo non contestato di €
15.309,00.
4. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Con la presentazione del ricorso monitorio parte opposta ha richiesto Controparte_1 il pagamento di due fatture:
a) la fattura n. 32 del 19 luglio 2023 dell'importo di
€ 15.119,50;
b) la fattura n. 41 del 20 novembre 2023 dell'importo di € 8.295,56.
6
4.1. In ordine alla fattura n. 32 del 19 luglio 2023.
La fattura n. 32 del 19 luglio 2023 reca la seguente descrizione:
Parte opponente – in ordine alla presente fattura - contesta l'importo di € 6.350,00 (“quota 50 % muro di confine con vicino”).
Sul punto la Difesa opponente ha dedotto quanto segue:
“La scrivente difesa ha eccepito e contestato la quantificazione della somma dovuta per tale lavoro, precisando che la sig.ra , sottoscrivendo il Pt_1 preventivo del 21.04.2023, ha erroneamente accettato che il corrispettivo totale (di complessivi € 12.700,00) fosse ripartito a metà tra lei e il vicino non CP_3 avvedendosi che alcune delle opere insistevano in realtà sulla proprietà esclusiva confinante, come tali non avrebbero dovuto essere in comunione. Le opere edili ad esclusivo vantaggio del sono state dettagliate e CP_3 quantificate dalla scrivente difesa (pagg.
2-3 della citazione in opposizione) in € 2.792,74, importo che andrà posto a carico del solo Condominio”. Nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 1428 c.c., in quanto l'errore in cui è incorsa la sig.ra
è Pt_1 essenziale: esso verte sull'oggetto del contratto, ossia sulla prestazione prevista in capo alla COGEIT ed ha determinato l'accettazione da parte della sig.ra – Pt_1 priva di competenze tecniche in materia – di sopportare costi non a vantaggio della sua proprietà; riconoscibile: la COGEIT, in qualità di impresa edile, agiva come professionista dotato di competenze e conoscenze tecniche specifiche per distinguere le lavorazioni comuni da quelle esclusive in favore del Condominio confinante, il cui costo nelle trattative negoziali era stato precisato che venisse addebitato all'effettivo beneficiario.
7 In tale quadro, la scrivente difesa insiste affinché venga accertata e dichiarata la nullità parziale ex art. 1427 c.c. del negozio di appalto del 21.04.2023, con conseguente rideterminazione della somma dovuta per l'opera di demolizione e costruzione del muro di confine nel minor importo di € 4.953,63 (in luogo di quello di € 6.350,00 richiesto da controparte con la fattura n. 32 del 19.07.2023)”.
La tesi di parte opponente non è fondata e condivisibile, e, pertanto, deve essere disattesa.
Ebbene, è effettivamente dovuta la somma di € 6.350,00 di cui alla predetta fattura n. 32 del 19 luglio 2023 atteso che essa si fonda sul preventivo del 21 aprile 2023 ritualmente sottoscritto e accettato dall'odierna opponente.
Sul punto appare infatti evidente che il preventivo era chiaro ed esplicito nel prevedere l'impegno dell'opponente nel ripartire la quota dei lavori al 50%.
Non può trovare applicazione l'invocata norma di cui all'articolo 1428 del codice civile atteso che la lettera della scrittura in parola era del tutto chiara ed esplicita:
(v. il doc. n, 4 del fascicolo monitorio).
A fronte di tale esplicitazione e palese chiarezza,
l'errore evocato non può configurarsi, essendo del tutto lecito che i confinanti possano nel quadro complessivo dei loro rapporti decidere di regolare reciproci interessi anche prevedendo l'impegno di pagare una determinata quota di lavori non coinvolgenti la propria proprietà, ma comunque rilevanti a risolvere le problematiche insorte.
8 Per contro, poi, applicando al caso in esame il canone esegetico espresso dal brocardo latino in claris non fit interpretatio, l'impegno obbligatorio assunto dalla opponente con la sottoscrizione del preventivo in Pt_1 questione risulta evidente, chiaro e non equivocabile.
E – d'altra parte – il principio di autoresponsabilità giuridica (in forza del quale ciascuno è tenuto alle conseguenze derivanti dall'immissione nel traffico giuridico delle proprie dichiarazioni di scienza o di volontà) impone certamente di considerare, nella fattispecie in esame, l'avvenuta valida e cogente assunzione di un obbligo pattizio pienamente vincolante in capo all'opponente . Pt_1
Dunque, va esclusa la possibilità di applicare al caso in esame la disciplina dell'errore ex art. 1428 del codice civile.
Piuttosto, per le ragioni suddette, il preventivo del
21 aprile 2023 costituisce piena prova della fonte dell'obbligazione qui azionata.
E' pertanto dovuta dalla parte opponente alla parte opposta la quota in parola pari ad € 6.500,00 oltre i.v.a., così come la rimanente parte dell'importo di cui alla fattura n. 32 del 19 luglio 2023 in riferimento alla quale la medesima parte opponente non avanza qui alcuna contestazione.
Quanto alla contestazione circa l'importo di €
6.700,00 (secondo parte opponente il dovuto corrisponde invece alla somma minore di € 6.087,00), anch'essa è infondata.
Il Tribunale ritiene invero che la documentazione tecnica prodotta in atti (e, in particolare, la mail dell'8 giugno 2023, prodotta sub doc. n. 15 del fascicolo di parte opposta, e la fattura n. 547 del 30 giugno 2023 della ditta
Massano Aurelio Calcestruzzi s.r.l., prodotta sub doc. n.
16 del fascicolo di parte opposta) dimostri effettivamente
9 che la diversità fra iniziale previsione ed effettiva attuazione è dovuta alla modifica intervenuta in corso d'opera in accordo con la Direzione Lavori allorquando per ovviare al disallineamento dei pali di sostengo della trave testa palo si è deciso di realizzare una trave di maggiori dimensioni.
Sulla base di tale evenienza si è proceduto quindi al calcolo del dovuto sulla base dei conteggi analiticamente indicati a pagina 7 della comparsa di costituzione e risposta.
Tali conteggi sono conformi al prezzo riportato nel preventivo sottoscritto dall'opponente.
La somma in parola è pertanto dovuta dall'odierna opponente . Parte_1
4.2. In ordine alla fattura n. 41 del 20 novembre
2023.
La fattura n. 41 del 20 novembre 2023 reca la seguente descrizione:
In ordine a tale importo la Difesa opponente avanza le seguenti doglianze:
- “La sig.ra contesta anche tale l'importo in Pt_1 quanto difforme dagli accordi presi con la CP_4 Infatti, dopo che la aveva evidenziato CP_4 la necessità di alcune varianti in corso di realizzazione rispetto al progetto originario, le parti avevano concordato per le opere edili integrative un corrispettivo a corpo di € 2.000,00, sulla base della proposta formulata dalla stessa in data 21.04.2023. CP_4 Durante la realizzazione di tali ulteriori lavori, la
non ha mai richiesto una modifica del prezzo CP_4 e previsto ulteriori varianti, salvo poi emettere la fattura n. 41 del 20.11.2023 dell'importo di € 6.799,64, in violazione delle pattuizioni”;
- “L'opponente quindi contesta la debenza di tale importo che deve essere rideterminato nella misura
10 effettivamente concordata tra le parti, ossia in € 2.000, oltre IVA. Peraltro si evidenzia la COGEIT mentre nella fattura 32 del 19.07.2023 ha esposto correttamente l'IVA al 10% nella fattura n. 41 del 20.11.2023 ha erroneamente calcolato l'IVA con applicazione di aliquota al 22%. Per tutto quanto sopra esposta la Sig.ra chiede Parte_1 in via riconvenzionale che l'importo di cui alla fattura n. 41 del 20.11.2023 di € 6.799,64 venga rideterminato nella minor somma di € 2.000,00 con applicazione dell'aliquota Iva del 10%”.
(v. le pagine 4 e 5 dell'atto di citazione in opposizione).
Anche queste doglianze sono infondate e, pertanto, vanno disattese.
In primo luogo, si osserva come la somma qui azionata corrisponde ai criteri determinativi di cui al preventivo del 18 maggio 2023 sottoscritto dall'opponente (v. il doc.
n. 5 del fascicolo monitorio).
Inoltre, la mail prodotta sub doc. n. 14 del fascicolo di parte opposta conferma viepiù che il predetto preventivo
è stato espressamente accettato ciò che esclude la dedotta ricorrenza di un diverso accordo per meri € 2.000,00.
Si noti peraltro che la parte opponente non ha provato in alcun modo la ricorrenza del predetto accordo per meri €
2.000,00, né si è validamente offerta di provare detto accordo atteso che il capitolo di prova testimoniale dedotto sul punto (v. il capitolo 17 di cui alla memoria ex art. 171 ter del c.p.c. di parte opponente: “Vero che il sig. riferiva al sig. ed all'arch. che CP_2 Pt_1 Per_1 il corrispettivo per tale variante sarebbe stato di €
2.000,00, a corpo, sulla base della proposta formulata con il preventivo del 21.04.2023”) è del tutto inammissibile e ciò in quanto:
a) violativo del divieto di cui all'articolo 2722 del codice civile (rubricato come “patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento”) secondo cui “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o
11 contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”; appare palese che con detto capitolo di prova testimoniale si vuole evidentemente vincere la forza probatoria derivante dall'evidenza documentale di cui ai preventivi prodotti in atti mediante una mera dichiarazione testimoniale;
tale intento – tuttavia - è esplicitamente vietato dal codice civile in ragione del cennato disposto di cui all'articolo 2722 del codice civile;
vale inoltre il generico divieto di prova testimoniale in materia contrattuale di cui all'articolo 2721 del codice civile;
b) del tutto generico, non riportando le circostanze di fatto, anche spazio – temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbero stati assunti detti accordi
(come, dove, quando, e in che modalità), con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del c.p.c..
E' noto invero che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa, sicché è inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di una dichiarazione negoziale (nella fattispecie contrattuale), qualora non sia indicato nel capo di prova il giorno in cui tale dichiarazione sarebbe stata resa ovvero non sia indicato il luogo ove ciò è avvenuto così come alla presenza di chi (cfr. a tal riguardo, Cass., Sez.
6° – 3°, ord. n. 20997/2011 concernente una dichiarazione ammissiva fatta dal debitore a un terzo, e Cass., Sez. 3°, sent. n. 9547/2009 in materia di revoca dell'incarico di mediazione).
12 A prescindere da ciò, si osserva comunque come il prezzo applicato dalla parte opposta nel caso in esame, alla luce della natura delle opere effettuate e dei pregressi accordi per opere analoghe, è del tutto adeguato e ciò anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1657 del codice civile.
E ciò anche in considerazione delle positive valutazioni espresse dal Direttore dei Lavori sull'operato di cui trattasi nella mail del novembre 2023 (v. il doc. n.
7 del fascicolo di parte opposta) dove si esprime pieno apprezzamento per quanto realizzato, evidenziando altresì che le modifiche apportate in corso d'opera erano dovute alle evenienze emerse nell'esecuzione dei lavori sollecitando da ultimo il saldo della fattura poiché evidentemente ritenuta conforme o comunque equivalente agli accordi di prezzo in precedenza convenuti fra le parti mediante i diversi preventivi susseguitisi.
In secondo luogo, risulta da ultimo corretta l'emissione della fattura con l'ordinaria aliquota I.V.A. al 22% non essendovi prova dell'intervenuto invio della dichiarazione di parte opponente di volersi avvalere dei relativi benefici fiscali connessi all'applicazione dell'aliquota ridotta al 10%.
In assenza di specifica indicazione e richiesta di applicare l'i.v.a. con aliquota minore, l'impresa ha dunque correttamente applicato l'aliquota ordinaria.
5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto inammissibili per le ragioni sopra illustrate e
13 comunque giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire un'esaustiva rappresentazione dei fatti di causa.
Si evidenzia peraltro che la richiesta di c.t.u. come avanzata dalla parte opponente in corso di causa, la quale non ha peraltro depositato alcuna perizia di parte, è del tutto esplorativa e quindi inammissibile.
La c.t.u. non è infatti un mezzo istruttorio a disposizione delle parti, avendo la precipua finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed
è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. 7097/2005,
Cass. 3343/2001 e Cass. 10871/1999).
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
14 Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 800,00
b) fase introduttiva → € 800,00
c) fase istruttoria → € 840,00
d) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 3.300,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 915/2024 e lo dichiara esecutivo nella sua interezza.
2) Rigetta tutte le domande avanzate dalla parte opponente.
3) Condanna l'opponente alla rifusione, Parte_1 in favore della parte opposta Controparte_1
, delle spese di lite che liquida in € 3.300,00 per
[...]
15 compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 24 luglio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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