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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DE LORENZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silea - Via Don Minzoni 12 31057 Silea TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 307 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306 IMU 2023
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silea - Via Don Minzoni 12 31057 Silea TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 309 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 310 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnano degli avvisi di accertamento riguardanti IMU 2020-2021-2022-2023 emessi dal Comune di Silea.
Si tratta di minor versamento per tutti gli anni.
Le ricorrenti evidenziano numerosi vizi degli atti impugnati: omessa allegazione degli atti presupposti e/o impossibilità di rintracciarli nel sito istituzionale del Comune, erronea indicazione della aliquota (9,20% anziché 7,60%), mancata indicazione delle modalità di calcolo del tributo, delle maggiori imposte, delle sanzioni, degli interessi.
Viene inoltre censurata la mancata instaurazione del contraddittorio.
In sede di contro deduzioni il Comune di Silea evidenzia quanto segue.
Gli avvisi di accertamento contengono tutte le informazioni necessarie per comprendere le ragioni della pretesa. Il sito del Comune è accessibile a tutti.
Che l'aliquota deliberata dal Comune in riferimento ai fabbricati di cat C/1 è quella del 9,2 per mille, aliquota legittima perché compresa nell'intervallo consentito dall'art. 1, c. 754 della L. n. 160/2019.
Quanto agli interessi, evidenzia che il tasso legale può essere applicato solo nel caso di versamento spontaneo e che, nel caso di recupero, come quello di specie, il tasso è stato determinato facendo applicazione dell'art. 1, c. 165 della L. n. 296/2006.
Quanto alla instaurazione del contraddittorio, afferma che esso non è previsto laddove, come nel caso di specie, si tratti di mera liquidazione dell'imposta.
Le ricorrenti, con memoria di data 14-11-2025, ulteriormente deducono la nullità degli atti impugnati perché sottoscritti da persona (Nominativo_3) priva dei requisiti (laurea) legittimanti la funzione di responsabile dei servizi finanziari e gestione tributi del Comune e perché non risulta assunta mediante concorso.
Nel resto, vengono ribadite le doglianze già espresse in sede di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato.
Osserva, infatti, che gli avvisi impugnati riportano il prospetto riassuntivo degli immobili, i riferimenti catastali, l'aliquota applicata e l'imposta dovuta.
Come specificato nelle controdeduzioni del Comune, l'aliquota deliberata è corretta.
Inoltre, sono descritte le modalità di determinazione della sanzione amministrativa e degli interessi con analitica indicazione delle somme dovute.
Quanto alla possibilità di accesso al sito del Comune di Silea, si tratta di questione non rilevante posto che le ricorrenti potevamo avvalersi degli strumenti previsti dalla legge n. 241/90 per consentire alla persona interessata di avere copia degli atti.
E'evidente che l'accesso a internet non è l'unico veicolo disponibile a tal fine.
Non fondata è la dedotta assenza di contraddittorio perchè, come correttamente rilevato dal Comune, trattandosi di mera liquidazione dell'imposta, non è prevista l'instaurazione del contraddittorio.
Infine, la questione della posizione di Nominativo_3, che ha sottoscritto gli atti impugnati, non ha fondamento. La dedotta assenza di laurea in capo alla firmataria - contrariamente a quanto risulterebbe, secondo le ricorrenti, dal sito del Comune che avrebbe addirittura attestato il falso sul punto - non ha rilievo perchè l'incarico ricoperto da Nominativo_3 non esige tale titolo di studio nè le ricorrenti specificano quali siano le norme che lo imporrebbero. Infine, si ritiene di dover evidenziare che dal sito del Comune risulta evidente che il possesse del diploma di laurea è riferito esclusivamente alla dipendente Nominativo_4 e non anche a Nominativo_3.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro duecento/00.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 2, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
DE LORENZI ANTONIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 325/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silea - Via Don Minzoni 12 31057 Silea TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 307 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 303 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 304 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 305 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 306 IMU 2023
proposto da Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Silea - Via Don Minzoni 12 31057 Silea TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 308 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 309 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 310 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 e Nominativo_1 impugnano degli avvisi di accertamento riguardanti IMU 2020-2021-2022-2023 emessi dal Comune di Silea.
Si tratta di minor versamento per tutti gli anni.
Le ricorrenti evidenziano numerosi vizi degli atti impugnati: omessa allegazione degli atti presupposti e/o impossibilità di rintracciarli nel sito istituzionale del Comune, erronea indicazione della aliquota (9,20% anziché 7,60%), mancata indicazione delle modalità di calcolo del tributo, delle maggiori imposte, delle sanzioni, degli interessi.
Viene inoltre censurata la mancata instaurazione del contraddittorio.
In sede di contro deduzioni il Comune di Silea evidenzia quanto segue.
Gli avvisi di accertamento contengono tutte le informazioni necessarie per comprendere le ragioni della pretesa. Il sito del Comune è accessibile a tutti.
Che l'aliquota deliberata dal Comune in riferimento ai fabbricati di cat C/1 è quella del 9,2 per mille, aliquota legittima perché compresa nell'intervallo consentito dall'art. 1, c. 754 della L. n. 160/2019.
Quanto agli interessi, evidenzia che il tasso legale può essere applicato solo nel caso di versamento spontaneo e che, nel caso di recupero, come quello di specie, il tasso è stato determinato facendo applicazione dell'art. 1, c. 165 della L. n. 296/2006.
Quanto alla instaurazione del contraddittorio, afferma che esso non è previsto laddove, come nel caso di specie, si tratti di mera liquidazione dell'imposta.
Le ricorrenti, con memoria di data 14-11-2025, ulteriormente deducono la nullità degli atti impugnati perché sottoscritti da persona (Nominativo_3) priva dei requisiti (laurea) legittimanti la funzione di responsabile dei servizi finanziari e gestione tributi del Comune e perché non risulta assunta mediante concorso.
Nel resto, vengono ribadite le doglianze già espresse in sede di ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato.
Osserva, infatti, che gli avvisi impugnati riportano il prospetto riassuntivo degli immobili, i riferimenti catastali, l'aliquota applicata e l'imposta dovuta.
Come specificato nelle controdeduzioni del Comune, l'aliquota deliberata è corretta.
Inoltre, sono descritte le modalità di determinazione della sanzione amministrativa e degli interessi con analitica indicazione delle somme dovute.
Quanto alla possibilità di accesso al sito del Comune di Silea, si tratta di questione non rilevante posto che le ricorrenti potevamo avvalersi degli strumenti previsti dalla legge n. 241/90 per consentire alla persona interessata di avere copia degli atti.
E'evidente che l'accesso a internet non è l'unico veicolo disponibile a tal fine.
Non fondata è la dedotta assenza di contraddittorio perchè, come correttamente rilevato dal Comune, trattandosi di mera liquidazione dell'imposta, non è prevista l'instaurazione del contraddittorio.
Infine, la questione della posizione di Nominativo_3, che ha sottoscritto gli atti impugnati, non ha fondamento. La dedotta assenza di laurea in capo alla firmataria - contrariamente a quanto risulterebbe, secondo le ricorrenti, dal sito del Comune che avrebbe addirittura attestato il falso sul punto - non ha rilievo perchè l'incarico ricoperto da Nominativo_3 non esige tale titolo di studio nè le ricorrenti specificano quali siano le norme che lo imporrebbero. Infine, si ritiene di dover evidenziare che dal sito del Comune risulta evidente che il possesse del diploma di laurea è riferito esclusivamente alla dipendente Nominativo_4 e non anche a Nominativo_3.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro duecento/00.