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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 8981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8981 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 12467/2024 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12467/2024 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo alla Piazza della Repubblica 26 Parte_1
presso gli avv. Domenico Carlea e Antimina Federica Flagiello, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Controparte_1
Tommaso d'Aquino 15 presso l'avv. Luigi Tuccillo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente della comparsa di risposta pagina 1 di 7 CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (gradino)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio chiedendo di condannare Parte_1 Controparte_1
la società convenuta a risarcire all'attrice i danni da questa subiti per le lesioni personali riportate in data 11/8/2019 in SE MA (Catanzaro) quando la sig.ra era caduta Pt_1
all'interno del villaggio turistico gestito da “a causa della presenza di CP_1
acqua sul pavimento e di uno scalino non visibile” – danni da quantificare in € 93.497 o nella diversa somma ritenuta giusta, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la società convenuta chiedendo di dichiarare prescritto il diritto vantato dall'attrice, e/o decaduta l'attrice dal poter esercitare tale diritto, o subordinatamente ridurre la condanna rispetto all'eccessiva somma richiesta;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e;
ora la Testimone_1 Testimone_2
causa va decisa.
I testi escussi hanno riferito quanto segue.
Teste : “DR Sono marito di una figlia di . DR Era Testimone_1 Parte_1
l'11/8/2019, a Segllia MA (Catanzaro), nel Villaggio Triton, per una vacanza prenotata proprio a partire da quel giorno;
ero con mia mia moglie e i nostri figli, la sorella di mia moglie con il marito, e mia SU. Erano le 13.30 o 13.45, c'era il Sole.
Facemmo il check in, poi andammo in giro a visitare il luogo, prima di entrare nel nostro alloggio, di cui ci avevano fornito le chiavi. Dalla reception alla piscina c'era un viale, pavimentato con delle mattonelle molto chiare;
ci incamminammo per quel viale, io e mia moglie seguivamo mia SU. Mentre percorrevamo quel viale, mia SU cadde sul piede destra, e finì a terra sul fianco destro. Fu chiamata l'autoambulanza, perché mia SU non si rialzava, accusando dolore al piede destro;
l'ambulanza arrivò in pagina 2 di 7 circa mezz'ora. DR MI SU cadde alla fine del vialetto, quindi quasi alla piscina, su un piccolo scalino, che era in basso rispetto al resto del viale, con uno scarto di non so quanti centimetri;
ma posso precisare che non si notava il dislivello, e non era segnalato.
Riconosco i luoghi di cui ho riferito nelle fotografie prodotte dalla parte attrice con l'atto di citazione, quello che non si vedeva era il secondo gradino bianco sottostante il primo;
nella terza foto dall'alto si nota la prospettiva da dove venivamo noi , col secondo scalino invisibile. Il teste conferma quanto sopra trascritto.”.
Teste “ DR Sono marito di una figlia di , Testimone_2 Parte_1 [...]
. DR Era l'11/8/2019 a SE MA (Catanzaro). Mi trovavo nel villaggio Per_1
turistico , insieme a mia moglie, mia SU e mio cognato CP_1 Testimone_1
Eravamo arrivati verso le ore 11, avevamo pranzato, e ci stavamo dirigendo dal ristorante verso la piscina. MI SU era davanti, seguivo io, poi mio cognato.
Camminavamo su un pavimento chiaro, anche bagnato perche' c'era un dipendente della struttura che innaffiava le piante. Ad un certo punto mia SU cadde sul fianco destro.
Cadde su un gradino al termine del pavimento che stavamo percorrendo, un gradino che non si notava e non era segnalato. Riconosco lo stato dei luoghi nelle fotografie prodotte dalla parte attrice;
nella terza fotografia dall'alto, si nota la nostra prospettiva: lo scalino sottostante non si vedeva. MI SU venne portata via con l'ambulanza.”.
Ecco due fotografie dello stato dei luoghi descritto dai testimoni, da una parte e dall'altra del gradino su cui cadde l'attrice:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7
pagina 5 di 7 Anche se, guardando da lontano verso i tavolini (quindi guardando da lontano
“dall'alto”), lo scalino su cui cadde l'attrice non era visibile, tuttavia già è evidente che c'era un dislivello, il che dovrebbe indurre chi si dirige in direzione del dislivello a camminare prudentemente, ed a guardare in basso;
ed è evidente, del resto, che giunti poi al dislivello, si debba guardare in basso, per capire dove si va a poggiare il piede;
ed a quel punto, il gradino sottostante è pienamente visibile, perlomeno nella tarda mattinata di un giorno di agosto. Come affermato da Cass. 8450/2025: “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.”; naturalmente tale principio non è applicabile solo relativamente al manto stradale, ma per ogni caso di interazione tra il danneggiato ed una cosa inerte, priva di dinamismo interno: come, in questo caso, un gradino. L'incidente, in questi casi, si verifica perché è l'agente umano a relazionarsi con la res;
dunque, la cosa può essere considerata causa dell'incidente, solo quando possiede caratteristiche tali da indirizzare l'interazione con l'agente umano in modo tale da provocare il danno;
e ciò accade tipicamente quando la cosa in custodia non è visibile, o è parzialmente visibile, perché in tal caso l'agente umano potrà facilmente interagire con essa in modo errato, e si determinerà il danno. Nel presente caso la cosa in custodia era un gradino perfettamente visibile purché la persona che doveva superare il dislivello guardasse verso il basso – e non guardare verso il basso costituiva una condotta gravemente imprudente, perché significava indirizzare il piede verso il basso senza poter prevenire alcun eventuale ostacolo. Non c'era nulla di anomalo nella presenza di un gradino intermedio, tra la parte alta e quella bassa della superficie calpestabile, perché serviva a superare agevolmente il dislivello. In definitiva, deve affermarsi che l'incidente si è verificato per una condotta distratta della stessa pagina 6 di 7 attrice, la quale non ha osservato la minima regola di prudenza nello scendere il dislivello: condotta che integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del custode.
A maggior ragione, dunque, la società convenuta non può essere considerata responsabile nemmeno ex art. 2043 cc. La domanda va dunque rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (cause di valore tra gli € 52.001 e i 260.000. in base alla somma richiesta in citazione, parametri minimi, data la semplicità della questione).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12467/2024 RGAC tra:
attrice; , convenuta;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attrice a rimborsare all'ente convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 7.052 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 9/10/2025 Il giudice unico pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12467/2024 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Sant'Antimo alla Piazza della Repubblica 26 Parte_1
presso gli avv. Domenico Carlea e Antimina Federica Flagiello, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via San Controparte_1
Tommaso d'Aquino 15 presso l'avv. Luigi Tuccillo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente della comparsa di risposta pagina 1 di 7 CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (gradino)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata. ha convenuto nel presente giudizio chiedendo di condannare Parte_1 Controparte_1
la società convenuta a risarcire all'attrice i danni da questa subiti per le lesioni personali riportate in data 11/8/2019 in SE MA (Catanzaro) quando la sig.ra era caduta Pt_1
all'interno del villaggio turistico gestito da “a causa della presenza di CP_1
acqua sul pavimento e di uno scalino non visibile” – danni da quantificare in € 93.497 o nella diversa somma ritenuta giusta, oltre interessi, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita la società convenuta chiedendo di dichiarare prescritto il diritto vantato dall'attrice, e/o decaduta l'attrice dal poter esercitare tale diritto, o subordinatamente ridurre la condanna rispetto all'eccessiva somma richiesta;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e;
ora la Testimone_1 Testimone_2
causa va decisa.
I testi escussi hanno riferito quanto segue.
Teste : “DR Sono marito di una figlia di . DR Era Testimone_1 Parte_1
l'11/8/2019, a Segllia MA (Catanzaro), nel Villaggio Triton, per una vacanza prenotata proprio a partire da quel giorno;
ero con mia mia moglie e i nostri figli, la sorella di mia moglie con il marito, e mia SU. Erano le 13.30 o 13.45, c'era il Sole.
Facemmo il check in, poi andammo in giro a visitare il luogo, prima di entrare nel nostro alloggio, di cui ci avevano fornito le chiavi. Dalla reception alla piscina c'era un viale, pavimentato con delle mattonelle molto chiare;
ci incamminammo per quel viale, io e mia moglie seguivamo mia SU. Mentre percorrevamo quel viale, mia SU cadde sul piede destra, e finì a terra sul fianco destro. Fu chiamata l'autoambulanza, perché mia SU non si rialzava, accusando dolore al piede destro;
l'ambulanza arrivò in pagina 2 di 7 circa mezz'ora. DR MI SU cadde alla fine del vialetto, quindi quasi alla piscina, su un piccolo scalino, che era in basso rispetto al resto del viale, con uno scarto di non so quanti centimetri;
ma posso precisare che non si notava il dislivello, e non era segnalato.
Riconosco i luoghi di cui ho riferito nelle fotografie prodotte dalla parte attrice con l'atto di citazione, quello che non si vedeva era il secondo gradino bianco sottostante il primo;
nella terza foto dall'alto si nota la prospettiva da dove venivamo noi , col secondo scalino invisibile. Il teste conferma quanto sopra trascritto.”.
Teste “ DR Sono marito di una figlia di , Testimone_2 Parte_1 [...]
. DR Era l'11/8/2019 a SE MA (Catanzaro). Mi trovavo nel villaggio Per_1
turistico , insieme a mia moglie, mia SU e mio cognato CP_1 Testimone_1
Eravamo arrivati verso le ore 11, avevamo pranzato, e ci stavamo dirigendo dal ristorante verso la piscina. MI SU era davanti, seguivo io, poi mio cognato.
Camminavamo su un pavimento chiaro, anche bagnato perche' c'era un dipendente della struttura che innaffiava le piante. Ad un certo punto mia SU cadde sul fianco destro.
Cadde su un gradino al termine del pavimento che stavamo percorrendo, un gradino che non si notava e non era segnalato. Riconosco lo stato dei luoghi nelle fotografie prodotte dalla parte attrice;
nella terza fotografia dall'alto, si nota la nostra prospettiva: lo scalino sottostante non si vedeva. MI SU venne portata via con l'ambulanza.”.
Ecco due fotografie dello stato dei luoghi descritto dai testimoni, da una parte e dall'altra del gradino su cui cadde l'attrice:
pagina 3 di 7 pagina 4 di 7
pagina 5 di 7 Anche se, guardando da lontano verso i tavolini (quindi guardando da lontano
“dall'alto”), lo scalino su cui cadde l'attrice non era visibile, tuttavia già è evidente che c'era un dislivello, il che dovrebbe indurre chi si dirige in direzione del dislivello a camminare prudentemente, ed a guardare in basso;
ed è evidente, del resto, che giunti poi al dislivello, si debba guardare in basso, per capire dove si va a poggiare il piede;
ed a quel punto, il gradino sottostante è pienamente visibile, perlomeno nella tarda mattinata di un giorno di agosto. Come affermato da Cass. 8450/2025: “La responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo.”; naturalmente tale principio non è applicabile solo relativamente al manto stradale, ma per ogni caso di interazione tra il danneggiato ed una cosa inerte, priva di dinamismo interno: come, in questo caso, un gradino. L'incidente, in questi casi, si verifica perché è l'agente umano a relazionarsi con la res;
dunque, la cosa può essere considerata causa dell'incidente, solo quando possiede caratteristiche tali da indirizzare l'interazione con l'agente umano in modo tale da provocare il danno;
e ciò accade tipicamente quando la cosa in custodia non è visibile, o è parzialmente visibile, perché in tal caso l'agente umano potrà facilmente interagire con essa in modo errato, e si determinerà il danno. Nel presente caso la cosa in custodia era un gradino perfettamente visibile purché la persona che doveva superare il dislivello guardasse verso il basso – e non guardare verso il basso costituiva una condotta gravemente imprudente, perché significava indirizzare il piede verso il basso senza poter prevenire alcun eventuale ostacolo. Non c'era nulla di anomalo nella presenza di un gradino intermedio, tra la parte alta e quella bassa della superficie calpestabile, perché serviva a superare agevolmente il dislivello. In definitiva, deve affermarsi che l'incidente si è verificato per una condotta distratta della stessa pagina 6 di 7 attrice, la quale non ha osservato la minima regola di prudenza nello scendere il dislivello: condotta che integra il caso fortuito ed esclude la responsabilità del custode.
A maggior ragione, dunque, la società convenuta non può essere considerata responsabile nemmeno ex art. 2043 cc. La domanda va dunque rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (cause di valore tra gli € 52.001 e i 260.000. in base alla somma richiesta in citazione, parametri minimi, data la semplicità della questione).
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12467/2024 RGAC tra:
attrice; , convenuta;
così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attrice a rimborsare all'ente convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 7.052 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 9/10/2025 Il giudice unico pagina 7 di 7