Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza all'udienza di discussione del 15.01.2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 19159/2024
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Parte_1 Massimo Montagna Esposito e Sergio D'Andrea e presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via Arenaccia n. 67, elett.te domiciliata, in virtù di procura allegata al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano, giusta procura generale alle liti, con domicilio digitale t;
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Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza
OGGETTO: opposizione ad Atp
L'istante in epigrafe ha esposto di aver presentato in data 05.04.2023 domanda per il riconoscimento del requisito sanitario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità ai sensi della legge 222/84; negato il beneficio in via amministrativa, ha, quindi, proposto ricorso per A.T.P. , recante n. RG 23645/2023, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il C.T.U. nominato non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della prestazione richiesta. Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità. L' ha chiesto dichiararsi la tardività e /o l'inammissibilità della domanda o, comunque, CP_1 rigettarsi la stessa. All'odierna udienza, la causa è stata decisa con sentenza letta pubblicamente.
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Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nell'affermazione che il CTU avrebbe sottostimato le affezioni a carico della ricorrente, errando conseguentemente nel valutare la riduzione della sua capacità lavorativa, in particolare omettendo di considerare che le patologie neoplastiche riscontrate, per la recente insorgenza, sono da considerarsi ancora in stato di prognosi sfavorevole.
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In particolare, l'ausiliare, sulla base dell'esame della documentazione sanitaria esibita e delle risultanze degli accertamenti medico-legali dallo stesso eseguiti, ha dichiarato l'istante affetta dalle seguenti patologie:
“ Pregresso k colon trattato chirurgicamente (2022)
Recente k mammella sin trattato con chirurgia (2023)”. Procedendo con l'analisi delle suindicate patologie in correlazione all'attività lavorativa espletata, il consulente ha precisato di aver fatto riferimento alla classificazione ISFOL
ISTAT, considerato che, per quanto raccolto in sede di anamnesi lavorativa, è emerso che la ricorrente è un'operatrice socio sanitaria. L'ausiliare ha dunque rappresentato che, dalla voce 5.3.1.1.0 della predetta classificazione, si evince che : “Le professioni comprese in questa categoria supportano il personale sanitario nella somministrazione di terapie e nella sorveglianza e nella tutela dell'igiene e della sicurezza sanitaria pubblica;
effettuano assistenza fisico manuale svolgendo, nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il recupero funzionale mediante massoterapia, balneoterapia e idroterapia;
svolgono interventi di assistenza finalizzati a soddisfare i bisogni primari dei pazienti;
si occupano dello sviluppo psicologico, motorio, ludico e sanitario dei bambini.”. Conseguentemente, “compatibilmente con quanto obiettivato in sede di operazioni peritali ed emerso dallo studio della documentazione clinica allegata agli Atti”, ha stabilito che le patologie da cui è affetta la ricorrente incidono in misura inferiore ad 1/3 sulla sua capacità lavorativa. Orbene, in sede di opposizione, l'istante ha rappresentato che il CTU avrebbe omesso di considerare che la valutazione in termini di invalidità delle patologie neoplastiche sofferte dalla ricorrente “va fatta tenendo presente che quanto più esse sono lontane nel tempo più probabile sono le possibilità di guarigione ossia che la patologia non presenti delle recidive a distanza o in loco.” Ha ritenuto infatti l'istante che le patologie tumorali riscontrate, per la loro insorgenza in tempi recenti, siano da considerare in uno stato ancora di prognosi sfavorevole. Ha poi proceduto ad una valutazione in termini percentuali dell'incidenza delle patologie sulla capacità di lavoro specifica, facendo riferimento alle tabelle di cui al DM 5/1992, e ritenendo applicabile al caso in esame il codice 9325 che prevede una percentuale fissa del 100% per le neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica. L'istante ha ritenuto tale assunto confermato dal verbale sanitario , allegato nella CP_1 presente fase di opposizione, e relativo alla diversa domanda amministrativa (inviata in data
10.10.2023 cfr. verbale ), volta al riconoscimento della invalidità civile dal quale CP_1 emerge la sussistenza a carico della ricorrente di una invalidità civile al 100% dalla domanda, a seguito di visita effettuata in data 15.02.2024. Tanto premesso, l'istante ha concluso rappresentando che le patologie accertate “se sono state considerate tali da far riconoscere la ricorrente inabile al 100% rispetto alla sua capacità generica di lavoro, devono essere tali da far riconoscere la stessa quanto meno invalida nella misura superiore ai 2/3 rispetto alle sue attitudini lavorative indipendentemente da quali esse siano.”
2 Orbene, con l'opposizione, l'istante non ha evidenziato errori, omissioni o vizi di indagine in cui sarebbe incorso il CTU in relazione alla gravità o alla natura delle patologie né ha rilevato un contrasto con la documentazione medica agli atti.
La parte ricorrente, infatti, si è limitata genericamente a rilevare una maggiore gravità delle patologie, senza tuttavia addurre motivazioni a supporto né dimostrare una diversa e maggiore incidenza sull'attività lavorativa espletata. Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano dunque chiare, coerenti con i riscontri diagnostici in atti e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate sia con riferimento alla valutazione delle patologie sia con riferimento all'incidenza che le stesse hanno sulla capacità lavorativa della parte ricorrente. Va inoltre osservato che, in materia di invalidità pensionabile, la legge n. 222 del 1984 ha adottato come criterio di riferimento - non la riduzione della generica capacità lavorativa, secondo quanto previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, bensì - la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Non è, pertanto, idoneo il parametro di valutazione dell'invalidità civile invocato dall'istante, costituito da un sistema di tabelle che individuano indici medi riferiti ad un'attività lavorativa generica, che possono essere presi in considerazione soltanto come semplice punto di partenza per un'indagine diretta ad accertare l'effettiva riduzione della capacità subita dall'assicurato in relazione all'attività svolta, a meno che nell'ambito di questa diversa valutazione non si dia espressa ragione dell'adeguamento del parametro all'oggetto specifico della diversa invalidità da valutare (cfr. Corte di cassazione, n. 22737 del 2013; Corte di cassazione, n. 4710 del 2016; Corte di cassazione, n. 6362 del 2017;
Corte di cassazione, n. 11185 del 2019). Il sopravvenuto riconoscimento dell'istante quale invalido civile al 100% non incide, dunque, necessariamente sulle valutazioni volte al riconoscimento dell'assegno ex L 222/84, avendo infatti il presente giudizio ad oggetto l'accertamento della effettiva riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Non sono, inoltre, emerse ragioni per ritenere corretto, nel caso di specie, un adeguamento del parametro previsto dalla L. 30 marzo 1971, n. 118 per i mutilati ed invalidi civili, alla diversa ipotesi di invalidità qui in esame. Sul punto, va osservato che dal certificato di visita oncologica del 20.6.24 risulta un indice molto basso di rischio di recidiva;
parimenti, dall'ecografia mammaria del 27.3.24 “non si evidenziano noduli di sospetta natura. Nulla di patologico a livello delle regioni ascellari”. Va ricordato, altresì, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del
3 procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
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Le censure sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
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La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. allegata. Le spese di consulenza tecnica di ufficio relative alla fase di ATP si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
CP_ le spese di C.T.U. sono poste a carico dell' e liquidate come da separato decreto. NAPOLI, 15.01.2025
Il Giudice
d.ssa Monica Galante
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