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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 338/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 338/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA ), con sede in Santena – S.S. Parte_1 P.IVA_1
Torino Asti km 20, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata Parte_2
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Edoardo Bertero del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_1
Torino, corso Ferraris n. 110
- APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Zaoralova 3045/1e, Lìšeň, 628 00 Brno, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, per procura in CP_2 atti, dall'avv. Francesco Santini del foro di Pordenone, PEC Email_2 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore
- APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 07.03.2023, a Parte_3
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 712/2023, emessa in data 17.02.2023 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 20.02.2023 e notificata in pari data, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Condanna a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore di Parte_4 [...] la somma di € 50.367,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi per le CP_1 famiglie di operai ed impiegati ed interessi di mora ex art. 1284 c.c., comma 1, sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino alla data della presente sentenza, quando sulla somma così ottenuta decorreranno solamente gli interessi di mora ex art. 1284 c.c., comma 1.
Rigetta ogni altra domanda formulata da Controparte_1
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e Condanna alla refusione Parte_4 dei restanti 2/3 a favore di spese che si liquidano per detta frazione in € 5.077,33 a titolo Controparte_1 di compenso ed in € 524,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende”.
i è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c. Controparte_1
e ha proposto appello incidentale.
All'udienza del 15.06.2023 l'Appellante ha rappresentato di avere versato la somma di € 75.960,00
comprensiva di interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. e spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, quindi, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025.
II. All'udienza del 23.01.2025, che si è svolta con la modalità della trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti, che avevano già provveduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui all'art. 352 c.p.c. novellato:
Per parte Appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
in riforma dell'appellata sentenza n. 712/2023 del 17/02/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino in persona del Dott. Luca Martinat, sentenza depositata in data 20/02/2023 e notificata in data 20/02/2023;
- respingere le domande tutte proposte da ei confronti di Controparte_1 Parte_1 nel giudizio di primo grado e, successive, eventualmente proposte nel presente
[...] giudizio d'appello;
- dichiarare tenuta e condannare, pertanto, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, corrente a Zaoralova 3045/1e, , alla refusione delle Controparte_3 spese ed onorari del giudizio di primo grado nonché del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di
Torino;
- posto che – in esecuzione della sentenza di primo grado – ha versato Parte_4 in favore di a somma complessiva di € 75.960,00 (comprensiva di interessi Controparte_1 moratori ex art. 1284, IV comma c.p.c.) dichiarare tenuta e condannare lla Controparte_1 restituzione, totale o parziale in ragione dell'esito del giudizio di appello, in favore di Parte_4
.
[...]
Per parte Appellata:
“- in via principale: rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, solo relativamente al capo 5, pagina
12, sulla quantificazione degli interessi, riformare la sentenza di primo grado in punto di condanna al pagamento degli interessi sul danno così come quantificato dal Giudice, condannando al pagamento della somma aumentata degli interessi al tasso speciale di cui all'art. 1284 c.c. comma 4
(ritardo pagamenti transazioni commerciali).
- in ogni caso: spese di lite rifuse.
- in istruttoria: non si accetta il contradditorio su circostanze nuove e si chiede il rigetto delle prove riproposte e delle nuove prove dedotte per esservi la parte decaduta e per essere le stesse irrilevanti ai fini del decidere”.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato il 16.04.2021, la conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Torino la società onde sentire accertare e, Parte_1
quindi, dichiarare la responsabilità precontrattuale della medesima ex artt. 1337 e 1175 c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 51.665,57 per il danno emergente e in € 50.000,00 per il lucro cessante, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese e degli onorari di causa.
L'attrice esponeva di aver intrapreso a partire dai primi giorni di luglio 2016 dei contatti con la società convenuta per la produzione da parte di quest'ultima di cialde per macchine da caffè, compatibili Nespresso, con l'aggiunta di particolari additivi alimentari da essa forniti e che, dopo avere per oltre quattro mesi discusso, organizzato e definito, anche nei dettagli, l'accordo commerciale, aveva improvvisamente e Parte_1
ingiustificatamente abbandonato le trattative dichiarando di non volere stipulare il relativo contratto.
Lamentava in particolare che, avendo ragionevolmente fatto affidamento sulla conclusione del contratto stante le rassicurazioni che aveva ricevuto dalla controparte circa la realizzabilità del prodotto richiesto, aveva acquistato le macchine per il caffè, predisposto i cataloghi, le pubblicità e organizzato il packaging per la vendita, subendo, in tal modo, dal recesso ingiustificato delle trattative della convenuta, un nocumento economico quantificabile, per quanto concerne il danno emergente,
in misura pari ai costi sostenuti per l'acquisto delle macchinette del caffè, degli additivi alimentari necessari alle prove e per il personale dedicato e, quanto al lucro cessante, in misura pari alle occasioni commerciali perse e ai mancati guadagni.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda avversaria, sostenendo che le trattative non erano giunte a un tale momento da legittimare l'affidamento dell'attrice in ordine alla conclusione del contratto, essendo il perfezionamento dello stesso subordinato alla buona riuscita della sperimentazione delle cialde con gli integratori tanto in laboratorio che a livello industriale, e assumendo di essere venuta a conoscenza degli elementi che costituivano gli additivi solamente a partire dalla fine di ottobre 2016, allorché ricevette le schede tecniche e le certificazioni dei medesimi, avendo potuto, pertanto, solo da tale momento comprendere di non avere le autorizzazioni necessarie a lavorare quel tipo di sostanze, ragione per cui in data
26.11.2016 aveva interrotto le trattative.
Infine, quanto al danno paventato da ne eccepiva la carenza probatoria Controparte_1
essendo le macchine per il caffè state acquistate il 12.07.2016 ovvero prima dell'inizio delle trattative tra le parti, che faceva risalire al 18.07.2016, e non avendo l'attrice fornito alcuna prova relativamente alla sussistenza del lucro cessante.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo,
ha nel merito ritenuto fondata la domanda attorea reputando tardivo e ingiustificato il recesso dalle trattative operato dalla società e, conseguentemente, ha Parte_1
dichiarato la sua responsabilità precontrattuale per colpa grave sul presupposto che la stessa era venuta fin dall'inizio delle trattative a conoscenza della tipologia di integratori che
[...]
ntendeva utilizzare, di guisa che avrebbe dovuto richiedere immediatamente le schede CP_1
tecniche dei prodotti per accertarne la composizione, ove non ne fosse stata a conoscenza, e, quindi,
avvedersi delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei medesimi, invece di garantire all'attrice la sua capacità di assolvere l'incarico conferitole, così facendo sorgere in capo ad essa la ragionevole aspettativa di ottenere la cialda desiderata.
Nessun rilievo ha invece attribuito alle problematiche tecniche riscontrate dalla convenuta durante i test effettuati in laboratorio, atteso che, come risulta dalla comunicazione del 28.11.2016, questa ha posto a fondamento del suo recesso unicamente la mancanza delle autorizzazioni di legge necessarie alla produzione e al confezionamento dei prodotti composti da quel tipo di sostanze.
In relazione al quantum del danno patito, ha rigettato la domanda di di Controparte_1
risarcimento del lucro cessante per difetto di prova, non avendo essa nulla allegato o dimostrato circa la perdita di trattative alternative non coltivate in virtù dell'affidamento riposto su quella avviata con la convenuta, poi non conclusa a causa della condotta scorretta tenuta da quest'ultima.
Ha giudicato poi non dovuto il costo sostenuto dall'attrice per il personale, dovendo questa corrispondere lo stipendio ai propri dipendenti a prescindere dalla relazione intercorsa con la
[...]
mentre ha riconosciuto il danno emergente da essa sopportato per Parte_1
il costo degli additivi adoperati durante le prove di cui alle fatture n. 27 e 28, nonché per le spese affrontate per l'acquisto delle macchinette da caffè brandizzate che avrebbe dovuto utilizzare con le cialde prodotte dalla controparte.
Poiché già dal primo contatto la convenuta manifestava la capacità di assolvere l'incarico propostole, il Tribunale ha giudicato la sussistenza del nesso causale tra l'acquisto delle macchinette,
avvenuto il 12.07.2016, e le trattative, valutando più attendibile in ordine al momento iniziale di quest'ultime la deposizione del teste di parte attorea, che ha riferito “mi pare che Testimone_1
fosse il 20 luglio la data della visita dello stabilimento, il primo contatto era stato almeno 2 settimane
prima” e poi precisato che “il primo contatto è avvenuto con la filiale ceca di in persona Pt_1
del sig. ad inizio luglio. È stato a metterci in contatto con il teste Abbiamo Tes_2 Tes_3 Tes_4
contattato all'inizio luglio e dopo un paio di giorni ci ha messo in contatto con , Tes_2 CP_4 presupponendo che, per essere stato organizzato un sopralluogo presso la sede della in data Pt_1
20 luglio, i contatti tra le parti fossero stati avviati già da un po' e non, come sostenuto dal manager della convenuta, con la telefonata del 18 luglio 2016 poi seguita dalla mail di conferma CP_4
prodotta in atti.
Infine, in virtù del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., ha condannato
[...]
corrispondere in favore di e spese di lite nella Parte_1 Controparte_1
misura di 2/3 che ha liquidato, per tale frazione, in € 5.077,33 per compensi, oltre € 524,00 per esborsi ed oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
2. I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
2.1. Con il primo motivo d'appello, lamenta l'errata Parte_1
applicazione dell'art. 1337 c.c. da parte del Giudice di prime cure atteso che il recesso da essa operato non poteva considerarsi ingiustificato, non essendo le trattative giunte a uno stadio tale da generare un legittimo affidamento da parte della , poiché Controparte_1 Parte_5
l'esito delle stesse era subordinato alla buona riuscita della sperimentazione del prodotto richiesto tanto in laboratorio che durante la fase industriale, ed essendo stato determinato dalla oggettiva impossibilità della medesima di avviare la produzione stante l'assenza delle autorizzazioni necessarie a lavorare gli additivi di cui l'appellata intendeva avvalersi, avendo questi una composizione più
simile a quella degli integratori farmaceutici che non a quelli alimentari;
circostanza questa di cui era venuta a conoscenza solo con la consegna delle schede tecniche, avvenuta nelle date del 19-20 ottobre e 14 novembre 2016, allorquando aveva potuto appurare quali fossero i componenti chimici e biologici in essi contenuti.
La censura è infondata e, pertanto, va rigettata.
Occorre osservare che fin dai primi contatti anifestava Parte_1
la propria capacità di realizzare le cialde con l'aggiunta degli additivi indicati e richiesti da
[...]
senza mai accennare alla necessità di possedere delle autorizzazioni per trattare CP_1
determinate sostanze e, dunque, alla preventiva esigenza di conoscere la natura chimica degli integratori da adoperare ma, al contrario, concretizzando la propria disponibilità alla produzione con l'offerta commerciale presentata il 28.07.2016 alla odierna Appellata e confermando con la successiva corrispondenza la fattibilità della produzione (v. mail del 02.08.16 con la quale viene confermato l'invio dei campioni entro fine settimana corrente, come confermato dal settore produzione e dal laboratorio).
A ciò seguivano, nei primi giorni di agosto, le prove in laboratorio per l'esecuzione del prodotto richiesto, durante le quali la società Appellante testava le proprie capsule con l'aggiunta del
ganoderma fornito dalla committente in diverse concentrazioni (v. mail del 02.08.16, con cui vengono chiesti 4/5 kg. di prodotto per test macchinabilità, e mail del 04.08.16 con cui si invia la relazione
con i test svolti oggi utilizzando caffè e thè uniti alla polvere di ganoderma in due diverse
concentrazioni.).
Sebbene i risultati dei test non fossero soddisfacenti, specie con riguardo ai the,
[...]
non mostrava alcun riservo o tentennamento ma, già dopo la prima Parte_1
produzione, procedeva a inviare alla controparte i campioni (v. elenco campioni prodotti e spediti dell'08.08.16 dopo sollecito di invio da parte delle con mail di pari data), nonché, il giorno CP_1
successivo, i layout con logo , a titolo esemplificativo, e tutto l'occorrente per iniziare la Pt_1
predisposizione delle grafiche delle box poi a logo precisando in tale occasione che negli CP_1
incarti, alle diciture di legge obbligatorie indicate nel modello spedito, occorreva aggiungere gli ingredienti che componevano il e gli altri additivi senza, tuttavia, mostrare il minimo Parte_6
interesse alla conoscenza diretta della loro esatta composizione (v. mail del 09.08.16 con cui vengono inviati i layout degli astucci/box con tracciato stampa astuccio e, a titolo esemplificativo l'esempio
di astuccio , il tracciato con delimitazione stampa in PDF, l'incarto singolo capsula Parte_4
flowpack (foil) con tracciato stampa imballo singola capsula in PDF e bozza (cromaline) come
esempio imballo singola capsula).
Da ciò si evince dunque come la ia stata indotta a ritenere la serietà delle Controparte_1
trattative dal contegno tenuto dall'Appellante, avendo questa espresso la volontà di associare il proprio brand alla bevanda richiesta, in tal modo, palesando l'intenzione di risolvere e superare le problematiche afferenti alla produzione e così determinando in essa il ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto benché il prodotto desiderato non fosse ancora stato creato. Ne consegue che il Tribunale ha condivisibilmente valutato irrilevante l'esito delle prove tecniche condotte in laboratorio ai fini del recesso esercitato, avendo l'appellante fin dalla prima offerta commerciale del 28.7.2016 sempre espresso la propria capacità a realizzare la bevanda con l'aggiunta dell'integratore senza fare alcuna menzione circa la possibilità di non riuscire a garantire il prodotto promesso. Nè ha inserito indicazioni di tal fatta nelle successive comunicazioni (v. mail del 20.09.16
con si invia nuova quotazione SENZA box 10 pcs , o mail del 29.09.16 con cui si richiede nuova
fornitura di ganoderma e/o Halppy Cofee per testare industrialmente (intendo sulle linee di
produzione) la miscela caffè + ganoderma, si ribadiscono le tempistiche di consegna delle capsule con imballo flex, ovvero 45-60 giorni data approvazione grafica, nonché a ricevimento imballo ns
magazzino vi invieremo pro- forma per produzione capsules, 30.000 pcs) Per_1
Ciò trova conferma nel fatto che ha basato il proprio Parte_1
recesso unicamente sulla mancanza delle certificazioni necessarie a lavorare quei tipi di integratori,
come dalla stessa più volte ribadito e da ultimo con la missiva del 09.12.2016 in cui si legge “Come
anticipato più volte verbalmente e anche a mezzo email, non ha le autorizzazioni di Parte_4
legge per la produzione/confezionamento degli integratori alimentari e come da decisione della
direzione aziendale (ossia proprietà) non intende certificarsi”.
Vanno dunque condivise le argomentazioni adottate dal Tribunale che ha rilevato come l'Appellante fin da subito sia stata posta nella possibilità di valutare tutte le condizioni dell'affare, sia in ordine alla sua convenienza che alla concreta fattibilità della prestazione richiestale.
essendo stata fin da subito a conoscenza del nome degli integratori da utilizzare, avrebbe CP_5
dovuto procurarsi le informazioni attinenti alla loro composizione chimica, posto che, contattata per l'espletamento di un'attività rientrante nell'ambito di esercizio della sua professione, avrebbe certamente dovuto prevedere che tale condizione sarebbe stata rilevante sulla sua decisione di concludere il contratto.
Infatti, trattandosi di un professionista, la diligenza che le si richiede durante la conduzione delle trattative è quella propria di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., con la conseguenza che, ove si fosse trovata nella effettiva impossibilità di avvalersi di tali informazioni autonomamente, avrebbe dovuto in tempi ragionevoli richiedere a utte le informazioni ritenute opportune in Controparte_1 relazione al contenuto delle future reciproche obbligazioni e altresì sollecitarla a condividere tutti gli elementi utili o necessari in suo possesso nonché rappresentarle tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato voluto (v. Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12407 del 24/06/2020 - Rv. 658222 – 01- nella quale è stato affermato che
La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni
assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e
professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi
la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con
impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento
della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili
effetti dannosi.).
Né a diverse conclusioni potrebbe portare la circostanza che gli additivi dovevano essere forniti dalla in quanto gli stessi dovevano comunque essere lavorati negli Controparte_1
stabilimenti della e dovevano essere contenuti in capsule a suo marchio, pertanto la stessa Pt_7
doveva necessariamente assicurarsi di poter trattare e commercializzare tali sostanze: anzi proprio la provenienza estera degli additivi doveva allertarla sulla conoscenza della loro composizione, essendo prevedibile che le legislazioni dei diversi paesi potessero essere diverse sul punto.
Diversamente, come si ravvisa dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti, la prima richiesta relativa alle schede tecniche è stata indirizzata all' circa a metà ottobre, oltre tre mesi dopo Parte_8
l'inizio dei contatti, e quando l' insisteva per ottenere al più presto la consegna della prima Parte_8
produzione (v. mail dell'11.10.16 con cui la conferma l'invio degli additivi già entro CP_1 Pt_9
il successivo venerdì, nonché la consegna di ulteriore prodotto lunedì 17.10.16, chiedendo
gentilmente di avere possibilità di primo ordine di 40.000 pezzi (10.000 pezzi per ogni gusto e concordando l'utilizzo prima dei flow pack vostri – – con successivo ordine Controparte_6
dei fow pack con il nostro logo – – come abbiamo concordato per velocizzare CP_7
l'operazione e la successiva risposta dell'appellante del 12.10.16 con cui viene inoltrata la richiesta del responsabile della produzione di ricezione delle schede tecniche). Durante tale periodo si deve ritenere che le trattative abbiano raggiungo uno stato avanzato, avendo l'Appellante formulato la sua offerta commerciale, richiesto l'acquisto del materiale per le prove del prodotto e avviato le stesse in laboratorio e fornito alla utto l'occorrente per Controparte_1
la pubblicità e la preparazione delle box, di guisa che la sua disinformazione non legittima il recesso operato e va certamente ascritta alla condotta negligente dalla stessa tenuta e non all'assenza di trasparenza informativa della controparte.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
2.2 Con il secondo motivo di gravame, censura la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il danno emergente patito da
[...]
per i costi affrontati per l'acquisto delle macchinette del caffè e, per l'effetto, l'ha CP_1
condannata a corrispondere la somma di € 49.599,99 in suo favore.
Assume l'Appellante che l'acquisto delle macchinette non sarebbe eziologicamente riconducibile alle trattative intercorse con la medesima poiché esso è stato effettuato in data 12.07.2016 mentre il primo contatto tra le parti sarebbe intercorso il 18.07.2016 telefonicamente, sostenendo che, se anche si facessero retroagire i contatti ai primi giorni di luglio, tale spesa non sarebbe comunque risarcibile poiché a quella data l'azienda polacca non avrebbe in ogni caso maturato un legittimo affidamento circa il buon esito delle trattative.
Tale motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
A prescindere dalla disquisizione concernente il giorno in cui sono iniziati i contatti tra le parti,
risulta incontestato che il primo incontro è avvenuto in data 20.07.2016 a cui è seguita, in data
28.07.2016, la proposizione da parte dell'Appellante dell'offerta commerciale per la produzione delle cialde con l'aggiunta degli additivi.
È solo con tale proposta che a manifestato una chiara Parte_1
e seria intenzione di addivenire a un accordo tale da ingenerare nell'Appellata l'aspettativa di giungere alla conclusione del contratto: essa infatti è stata formulata successivamente alla prima visita presso le sedi legali della , in cui è ragionevole presumere che le parti abbiano discusso la Pt_1 natura dell'affare e le sue caratteristiche, sicché è legittimo considerare che l'offerta fosse espressione del convincimento positivo dell'affare maturato nell'Appellante a seguito delle proprie valutazioni.
È dunque palese che soltanto in tale momento si è configurata la situazione di apparenza che l'art. 1337 c.c. mira a proteggere, non potendo invece qualsiasi apertura o disponibilità alla produzione precedentemente esteriorizzata attribuire alcun peso ai contatti intrapresi, rientrando al più come uno scambio di informazioni di natura generica e conoscitiva intercorso tra le imprese.
Del resto, non appare credibile che la abbia sostenuto una spesa così Controparte_1
ingente, quasi 50.000 euro, immediatamente dopo aver ricevuto la prima conferma di disponibilità da parte dell'Appellante, non avendo le parti prima dell'incontro del 20.07.16 nulla discusso né concordato circa il contenuto dell'eventuale futuro rapporto contrattuale, come la stessa pacificamente riferisce nella propria comparsa conclusionale di primo grado in cui espone: “ Nel luglio 2016 si recava presso la sede di per discutere dell'avvio di una CP_1 Parte_4
collaborazione tra le due realtà per la produzione di capsule di caffè caratterizzate dall'aggiunta di taluni additivi”.
Inoltre sembra che neppure immediatamente dopo tale evento e dopo la ricezione dell'offerta commerciale fosse sicura di voler intraprendere una relazione commerciale Controparte_1
con dal momento che nell'email di riscontro alla proposta, Parte_1
inviata lo stesso 29.07.2016, dichiarava: “Buongiorno , grazie per l'offerta, adesso ne parliamo Tes_5
al meeting insieme al nostro presidente e responsabile della produzione”, da ciò dovendo dedursi che a quella data non avesse ancora deciso di conferire la produzione del prodotto desiderato all'Appellante, sebbene le sue intenzioni vengano invece confermate con le mail dei giorni successivi con cui chiedeva l'invio dei campioni delle capsule presso la loro sede (v. mail del 1° e del 2 agosto
2016), momento dal quale si possono ritenere positivamente avviate le trattative.
Né può ritenersi che abbia sostenuto tale esborso in data 12.07.16 per Controparte_1
procedere alle prove in laboratorio della bevanda con l'aggiunta degli integratori, essendo le stesse state condotte con le macchinette compatibili Nespresso in possesso dell'Appellante almeno fino a metà ottobre allorquando, come emerge dalla email del 20.10.2016, l'impresa polacca spediva le proprie. È da escludere inoltre che le società avessero convenuto alcunché relativamente alle macchinette o che l'Appellante sia stata consultata al riguardo;
infatti le prime prove venivano eseguite su macchinette Nespresso (v. report su prove effettuate il 04.08.16), le macchinette venivano spedite dopo la metà di ottobre (v. mail del 20.10.16 con cui l'appellata chiede se le macchinette sono arrivate) e comunicava in data 25.10.2016 che già durante la prima prova eseguita con le Pt_7
macchinette di ne aveva riscontrato dei difetti e chiedeva all'Appellata di stabilire i parametri CP_1
di erogazione dei prodotti nelle stesse giacché, non conoscendone né le caratteristiche tecniche né il modello, non riusciva a ovviare ai problemi legati alla macinatura del caffè durante le prove.
Ne deriva che, se anche la avesse sostenuto tale spesa in ragione delle Controparte_1
trattative con ha agito del tutto precipitosamente, non Parte_1
essendo certa che la collaborazione sarebbe stata intrapresa e i test avviati, e imprudentemente, non avendo richiesto all'azienda alcuna informazione relativa al tipo di apparecchiatura più Pt_1
adatta da utilizzare per le prove né avendo, successivamente all'acquisto, accertato la compatibilità
delle sue macchinette con la produzione della cialda di controparte, di guisa che l'esborso è
unicamente ascrivibile alla sua libera e autonoma decisione, di talché ne ha assunto il relativo rischio in un momento in cui le trattative non potevano ritenersi affidanti e, pertanto, il risarcimento non risulta dovuto.
Tale motivo di appello risulta quindi fondato.
Considerato che nelle premesse generali del suo atto introduttivo l'appellante specifica di non voler impugnare la statuizione relativa alla risarcibilità della spesa sostenuta per l'acquisto degli additivi nell'ambito del secondo motivo di appello, ma soltanto nell'ambito del primo motivo di appello (da rigettare come sopra evidenziato) va confermata la pronuncia di primo grado sullo specifico punto della spesa sostenuta per l'acquisto degli additivi.
Occorre, quindi, condannare la alla restituzione di quanto ricevuto dalla Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado per il Parte_1
risarcimento del danno costituito dall'acquisto delle macchinette del caffè, avendo l'appellante formulato apposita domanda di restituzione.
2.3 Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di appello rimane assorbito il terzo motivo di appello riguardante le spese del giudizio di primo grado, in quanto occorre effettuare una nuova ed integrale determinazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.
2.4 Con appello incidentale la a chiesto la rideterminazione degli interessi Controparte_1
legali sul danno nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c..
Sostiene, infatti, l'appellata che il risarcimento del danno da lei richiesto, pur essendo debito di valore e non di valuta, debba essere considerato alla stregua di quelli conseguenti alla violazione delle obbligazioni derivanti dall'adempimento contrattuale stante l'interpretazione operata dalla Suprema
Corte, con alcune pronunce dal 2018 in poi, che equiparano tali violazioni e quelle derivanti dalla violazione delle obbligazioni derivanti da inadempimento, come quella in esame.
Tale domanda, che deve valutarsi con riferimento ai soli costi sostenuti per l'acquisto degli additivi per le ragioni di cui sopra, è infondata e va rigettata.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 25.03.2019 n 8289: “il saggio
d'interesse legale pari a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo di
pagamento nelle transazioni commerciali, a valore dal momento della proposizione della domanda
giudiziale, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale abbia ad
oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale”.
La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1284 è attuabile alle sole obbligazioni di valuta aventi fonte contrattuale, prefissandosi la norma in esame l'obiettivo di punire coloro che, essendo debitori
ab origine di una somma di denaro, si sottraggono al pagamento dovuto.
Non si applica invece ai crediti risarcitori non nascenti da contratto, come quello di cui si tratta nel caso di specie, a cui continua ad applicarsi il comma primo della richiamata norma, essendo il risarcimento diretto a reintegrare, attraverso l'incremento del suo patrimonio, l'avente diritto della perdita di un bene diverso da una somma di denaro, rappresentando la moneta solo uno strumento riparativo.
Tale interpretazione si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14512 del 09/05/2022, in cui si ribadisce che la regola posta dall'art. 1284 c. 4 c.c. rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi
costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico.
Non si ritiene che tale principio sia stato superato dalla successiva pronuncia (Cass. Sez. 3,
ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023) in cui, nell'ambito di premesse definite, nella stessa pronuncia,
di carattere generale e astratto, si afferma che il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c.
trova applicazione rispetto alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, considerato che il caso specifico viene poi deciso in modo difforme dalla Corte di Appello in applicazione non di tale principio, ma degli stessi principi applicati in secondo grado e non correttamente applicati secondo il Supremo Collegio.
Inoltre in una successiva pronuncia si riafferma che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore
danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della
mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Pertanto,
oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi' al fine di reintegrare
il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel
tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, come recentemente affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.19063 del 05/07/2023, Rv. 668163 – 01).
Si specifica, poi, che coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3,
Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Proprio perché si verte in materia di liquidazione di un danno, pertanto, conclude la Corte, si esula dall'applicazione degli artt. 1224 e 1284, dovendosi applicare il precedente art. 1223 c.c., nell'ambito del quale la determinazione degli interessi c.d. 'compensativi' non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno
derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la
dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti.
Si è così riaffermata l'inapplicabilità dell'art. 1284 c. 4 c.c. alla fattispecie risarcitoria.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
Nell'ambito del danno ritenuto risarcibile in seguito all'accoglimento del secondo motivo di motivo, deve, quindi, essere confermata la pronuncia di primo grado.
3. SULLE SPESE DEL PRIMO E DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Nel caso in esame ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, essendo stato rigettato sia il primo motivo di impugnazione principale che l'appello incidentale, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.), considerata la sostanziale equivalenza delle loro reciproche domande in punto di valore e di entità del dispendio di risorse processuali e che anche il primo grado si era concluso con una soccombenza reciproca.
Il rigetto integrale dell'appello incidentale integra i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater,
del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
Rigetta la impugnazione presentata da in ordine alla Parte_1
legittimità del recesso operato e ne conferma la responsabilità precontrattuale.
In parziale riforma della sentenza appellata accoglie il secondo motivo di gravame e, per l'effetto,
dichiara non dovuta dall'Appellante in favore di la somma sostenuta per Controparte_1 l'acquisto delle macchinette da caffè, pari a € 49.599,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
Respinge l'appello incidentale.
Condanna restituire a 'importo Controparte_1 Parte_1
riscosso in esecuzione della sentenza n. 712/2023, detratta la somma pagata per l'acquisto degli additivi, pari a € 767,21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora di cui all'art. 1284 comma
1 c.c.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante incidentale,
[...]
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1
già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 338/2023 R.G. promossa da:
(P. IVA ), con sede in Santena – S.S. Parte_1 P.IVA_1
Torino Asti km 20, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata Parte_2
e difesa, per procura in atti, dall'avv. Edoardo Bertero del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Email_1
Torino, corso Ferraris n. 110
- APPELLANTE-
CONTRO
(P.IVA ) con sede in Zaoralova 3045/1e, Lìšeň, 628 00 Brno, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, per procura in CP_2 atti, dall'avv. Francesco Santini del foro di Pordenone, PEC Email_2 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del proprio difensore
- APPELLATA/ APPELLANTE INCIDENTALE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 07.03.2023, a Parte_3
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 712/2023, emessa in data 17.02.2023 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 20.02.2023 e notificata in pari data, con cui il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Condanna a pagare a titolo di risarcimento del danno a favore di Parte_4 [...] la somma di € 50.367,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dei prezzi per le CP_1 famiglie di operai ed impiegati ed interessi di mora ex art. 1284 c.c., comma 1, sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino alla data della presente sentenza, quando sulla somma così ottenuta decorreranno solamente gli interessi di mora ex art. 1284 c.c., comma 1.
Rigetta ogni altra domanda formulata da Controparte_1
Compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e Condanna alla refusione Parte_4 dei restanti 2/3 a favore di spese che si liquidano per detta frazione in € 5.077,33 a titolo Controparte_1 di compenso ed in € 524,00 a titolo di esposti, oltre contributo forfettario al 15%, Iva e Cpa come per legge e successive occorrende”.
i è costituita in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c. Controparte_1
e ha proposto appello incidentale.
All'udienza del 15.06.2023 l'Appellante ha rappresentato di avere versato la somma di € 75.960,00
comprensiva di interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. e spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, quindi, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025.
II. All'udienza del 23.01.2025, che si è svolta con la modalità della trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c., la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti, che avevano già provveduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui all'art. 352 c.p.c. novellato:
Per parte Appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
previe le più opportune declaratorie e provvidenze,
in riforma dell'appellata sentenza n. 712/2023 del 17/02/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino in persona del Dott. Luca Martinat, sentenza depositata in data 20/02/2023 e notificata in data 20/02/2023;
- respingere le domande tutte proposte da ei confronti di Controparte_1 Parte_1 nel giudizio di primo grado e, successive, eventualmente proposte nel presente
[...] giudizio d'appello;
- dichiarare tenuta e condannare, pertanto, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, corrente a Zaoralova 3045/1e, , alla refusione delle Controparte_3 spese ed onorari del giudizio di primo grado nonché del giudizio innanzi alla Corte d'Appello di
Torino;
- posto che – in esecuzione della sentenza di primo grado – ha versato Parte_4 in favore di a somma complessiva di € 75.960,00 (comprensiva di interessi Controparte_1 moratori ex art. 1284, IV comma c.p.c.) dichiarare tenuta e condannare lla Controparte_1 restituzione, totale o parziale in ragione dell'esito del giudizio di appello, in favore di Parte_4
.
[...]
Per parte Appellata:
“- in via principale: rigettare l'appello avversario poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
- in via incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, solo relativamente al capo 5, pagina
12, sulla quantificazione degli interessi, riformare la sentenza di primo grado in punto di condanna al pagamento degli interessi sul danno così come quantificato dal Giudice, condannando al pagamento della somma aumentata degli interessi al tasso speciale di cui all'art. 1284 c.c. comma 4
(ritardo pagamenti transazioni commerciali).
- in ogni caso: spese di lite rifuse.
- in istruttoria: non si accetta il contradditorio su circostanze nuove e si chiede il rigetto delle prove riproposte e delle nuove prove dedotte per esservi la parte decaduta e per essere le stesse irrilevanti ai fini del decidere”.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato il 16.04.2021, la conveniva dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Torino la società onde sentire accertare e, Parte_1
quindi, dichiarare la responsabilità precontrattuale della medesima ex artt. 1337 e 1175 c.c., con conseguente condanna al risarcimento del danno, quantificato in € 51.665,57 per il danno emergente e in € 50.000,00 per il lucro cessante, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese e degli onorari di causa.
L'attrice esponeva di aver intrapreso a partire dai primi giorni di luglio 2016 dei contatti con la società convenuta per la produzione da parte di quest'ultima di cialde per macchine da caffè, compatibili Nespresso, con l'aggiunta di particolari additivi alimentari da essa forniti e che, dopo avere per oltre quattro mesi discusso, organizzato e definito, anche nei dettagli, l'accordo commerciale, aveva improvvisamente e Parte_1
ingiustificatamente abbandonato le trattative dichiarando di non volere stipulare il relativo contratto.
Lamentava in particolare che, avendo ragionevolmente fatto affidamento sulla conclusione del contratto stante le rassicurazioni che aveva ricevuto dalla controparte circa la realizzabilità del prodotto richiesto, aveva acquistato le macchine per il caffè, predisposto i cataloghi, le pubblicità e organizzato il packaging per la vendita, subendo, in tal modo, dal recesso ingiustificato delle trattative della convenuta, un nocumento economico quantificabile, per quanto concerne il danno emergente,
in misura pari ai costi sostenuti per l'acquisto delle macchinette del caffè, degli additivi alimentari necessari alle prove e per il personale dedicato e, quanto al lucro cessante, in misura pari alle occasioni commerciali perse e ai mancati guadagni.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della Parte_1
domanda avversaria, sostenendo che le trattative non erano giunte a un tale momento da legittimare l'affidamento dell'attrice in ordine alla conclusione del contratto, essendo il perfezionamento dello stesso subordinato alla buona riuscita della sperimentazione delle cialde con gli integratori tanto in laboratorio che a livello industriale, e assumendo di essere venuta a conoscenza degli elementi che costituivano gli additivi solamente a partire dalla fine di ottobre 2016, allorché ricevette le schede tecniche e le certificazioni dei medesimi, avendo potuto, pertanto, solo da tale momento comprendere di non avere le autorizzazioni necessarie a lavorare quel tipo di sostanze, ragione per cui in data
26.11.2016 aveva interrotto le trattative.
Infine, quanto al danno paventato da ne eccepiva la carenza probatoria Controparte_1
essendo le macchine per il caffè state acquistate il 12.07.2016 ovvero prima dell'inizio delle trattative tra le parti, che faceva risalire al 18.07.2016, e non avendo l'attrice fornito alcuna prova relativamente alla sussistenza del lucro cessante.
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo,
ha nel merito ritenuto fondata la domanda attorea reputando tardivo e ingiustificato il recesso dalle trattative operato dalla società e, conseguentemente, ha Parte_1
dichiarato la sua responsabilità precontrattuale per colpa grave sul presupposto che la stessa era venuta fin dall'inizio delle trattative a conoscenza della tipologia di integratori che
[...]
ntendeva utilizzare, di guisa che avrebbe dovuto richiedere immediatamente le schede CP_1
tecniche dei prodotti per accertarne la composizione, ove non ne fosse stata a conoscenza, e, quindi,
avvedersi delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei medesimi, invece di garantire all'attrice la sua capacità di assolvere l'incarico conferitole, così facendo sorgere in capo ad essa la ragionevole aspettativa di ottenere la cialda desiderata.
Nessun rilievo ha invece attribuito alle problematiche tecniche riscontrate dalla convenuta durante i test effettuati in laboratorio, atteso che, come risulta dalla comunicazione del 28.11.2016, questa ha posto a fondamento del suo recesso unicamente la mancanza delle autorizzazioni di legge necessarie alla produzione e al confezionamento dei prodotti composti da quel tipo di sostanze.
In relazione al quantum del danno patito, ha rigettato la domanda di di Controparte_1
risarcimento del lucro cessante per difetto di prova, non avendo essa nulla allegato o dimostrato circa la perdita di trattative alternative non coltivate in virtù dell'affidamento riposto su quella avviata con la convenuta, poi non conclusa a causa della condotta scorretta tenuta da quest'ultima.
Ha giudicato poi non dovuto il costo sostenuto dall'attrice per il personale, dovendo questa corrispondere lo stipendio ai propri dipendenti a prescindere dalla relazione intercorsa con la
[...]
mentre ha riconosciuto il danno emergente da essa sopportato per Parte_1
il costo degli additivi adoperati durante le prove di cui alle fatture n. 27 e 28, nonché per le spese affrontate per l'acquisto delle macchinette da caffè brandizzate che avrebbe dovuto utilizzare con le cialde prodotte dalla controparte.
Poiché già dal primo contatto la convenuta manifestava la capacità di assolvere l'incarico propostole, il Tribunale ha giudicato la sussistenza del nesso causale tra l'acquisto delle macchinette,
avvenuto il 12.07.2016, e le trattative, valutando più attendibile in ordine al momento iniziale di quest'ultime la deposizione del teste di parte attorea, che ha riferito “mi pare che Testimone_1
fosse il 20 luglio la data della visita dello stabilimento, il primo contatto era stato almeno 2 settimane
prima” e poi precisato che “il primo contatto è avvenuto con la filiale ceca di in persona Pt_1
del sig. ad inizio luglio. È stato a metterci in contatto con il teste Abbiamo Tes_2 Tes_3 Tes_4
contattato all'inizio luglio e dopo un paio di giorni ci ha messo in contatto con , Tes_2 CP_4 presupponendo che, per essere stato organizzato un sopralluogo presso la sede della in data Pt_1
20 luglio, i contatti tra le parti fossero stati avviati già da un po' e non, come sostenuto dal manager della convenuta, con la telefonata del 18 luglio 2016 poi seguita dalla mail di conferma CP_4
prodotta in atti.
Infine, in virtù del principio di soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c., ha condannato
[...]
corrispondere in favore di e spese di lite nella Parte_1 Controparte_1
misura di 2/3 che ha liquidato, per tale frazione, in € 5.077,33 per compensi, oltre € 524,00 per esborsi ed oltre il rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
2. I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE
2.1. Con il primo motivo d'appello, lamenta l'errata Parte_1
applicazione dell'art. 1337 c.c. da parte del Giudice di prime cure atteso che il recesso da essa operato non poteva considerarsi ingiustificato, non essendo le trattative giunte a uno stadio tale da generare un legittimo affidamento da parte della , poiché Controparte_1 Parte_5
l'esito delle stesse era subordinato alla buona riuscita della sperimentazione del prodotto richiesto tanto in laboratorio che durante la fase industriale, ed essendo stato determinato dalla oggettiva impossibilità della medesima di avviare la produzione stante l'assenza delle autorizzazioni necessarie a lavorare gli additivi di cui l'appellata intendeva avvalersi, avendo questi una composizione più
simile a quella degli integratori farmaceutici che non a quelli alimentari;
circostanza questa di cui era venuta a conoscenza solo con la consegna delle schede tecniche, avvenuta nelle date del 19-20 ottobre e 14 novembre 2016, allorquando aveva potuto appurare quali fossero i componenti chimici e biologici in essi contenuti.
La censura è infondata e, pertanto, va rigettata.
Occorre osservare che fin dai primi contatti anifestava Parte_1
la propria capacità di realizzare le cialde con l'aggiunta degli additivi indicati e richiesti da
[...]
senza mai accennare alla necessità di possedere delle autorizzazioni per trattare CP_1
determinate sostanze e, dunque, alla preventiva esigenza di conoscere la natura chimica degli integratori da adoperare ma, al contrario, concretizzando la propria disponibilità alla produzione con l'offerta commerciale presentata il 28.07.2016 alla odierna Appellata e confermando con la successiva corrispondenza la fattibilità della produzione (v. mail del 02.08.16 con la quale viene confermato l'invio dei campioni entro fine settimana corrente, come confermato dal settore produzione e dal laboratorio).
A ciò seguivano, nei primi giorni di agosto, le prove in laboratorio per l'esecuzione del prodotto richiesto, durante le quali la società Appellante testava le proprie capsule con l'aggiunta del
ganoderma fornito dalla committente in diverse concentrazioni (v. mail del 02.08.16, con cui vengono chiesti 4/5 kg. di prodotto per test macchinabilità, e mail del 04.08.16 con cui si invia la relazione
con i test svolti oggi utilizzando caffè e thè uniti alla polvere di ganoderma in due diverse
concentrazioni.).
Sebbene i risultati dei test non fossero soddisfacenti, specie con riguardo ai the,
[...]
non mostrava alcun riservo o tentennamento ma, già dopo la prima Parte_1
produzione, procedeva a inviare alla controparte i campioni (v. elenco campioni prodotti e spediti dell'08.08.16 dopo sollecito di invio da parte delle con mail di pari data), nonché, il giorno CP_1
successivo, i layout con logo , a titolo esemplificativo, e tutto l'occorrente per iniziare la Pt_1
predisposizione delle grafiche delle box poi a logo precisando in tale occasione che negli CP_1
incarti, alle diciture di legge obbligatorie indicate nel modello spedito, occorreva aggiungere gli ingredienti che componevano il e gli altri additivi senza, tuttavia, mostrare il minimo Parte_6
interesse alla conoscenza diretta della loro esatta composizione (v. mail del 09.08.16 con cui vengono inviati i layout degli astucci/box con tracciato stampa astuccio e, a titolo esemplificativo l'esempio
di astuccio , il tracciato con delimitazione stampa in PDF, l'incarto singolo capsula Parte_4
flowpack (foil) con tracciato stampa imballo singola capsula in PDF e bozza (cromaline) come
esempio imballo singola capsula).
Da ciò si evince dunque come la ia stata indotta a ritenere la serietà delle Controparte_1
trattative dal contegno tenuto dall'Appellante, avendo questa espresso la volontà di associare il proprio brand alla bevanda richiesta, in tal modo, palesando l'intenzione di risolvere e superare le problematiche afferenti alla produzione e così determinando in essa il ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto benché il prodotto desiderato non fosse ancora stato creato. Ne consegue che il Tribunale ha condivisibilmente valutato irrilevante l'esito delle prove tecniche condotte in laboratorio ai fini del recesso esercitato, avendo l'appellante fin dalla prima offerta commerciale del 28.7.2016 sempre espresso la propria capacità a realizzare la bevanda con l'aggiunta dell'integratore senza fare alcuna menzione circa la possibilità di non riuscire a garantire il prodotto promesso. Nè ha inserito indicazioni di tal fatta nelle successive comunicazioni (v. mail del 20.09.16
con si invia nuova quotazione SENZA box 10 pcs , o mail del 29.09.16 con cui si richiede nuova
fornitura di ganoderma e/o Halppy Cofee per testare industrialmente (intendo sulle linee di
produzione) la miscela caffè + ganoderma, si ribadiscono le tempistiche di consegna delle capsule con imballo flex, ovvero 45-60 giorni data approvazione grafica, nonché a ricevimento imballo ns
magazzino vi invieremo pro- forma per produzione capsules, 30.000 pcs) Per_1
Ciò trova conferma nel fatto che ha basato il proprio Parte_1
recesso unicamente sulla mancanza delle certificazioni necessarie a lavorare quei tipi di integratori,
come dalla stessa più volte ribadito e da ultimo con la missiva del 09.12.2016 in cui si legge “Come
anticipato più volte verbalmente e anche a mezzo email, non ha le autorizzazioni di Parte_4
legge per la produzione/confezionamento degli integratori alimentari e come da decisione della
direzione aziendale (ossia proprietà) non intende certificarsi”.
Vanno dunque condivise le argomentazioni adottate dal Tribunale che ha rilevato come l'Appellante fin da subito sia stata posta nella possibilità di valutare tutte le condizioni dell'affare, sia in ordine alla sua convenienza che alla concreta fattibilità della prestazione richiestale.
essendo stata fin da subito a conoscenza del nome degli integratori da utilizzare, avrebbe CP_5
dovuto procurarsi le informazioni attinenti alla loro composizione chimica, posto che, contattata per l'espletamento di un'attività rientrante nell'ambito di esercizio della sua professione, avrebbe certamente dovuto prevedere che tale condizione sarebbe stata rilevante sulla sua decisione di concludere il contratto.
Infatti, trattandosi di un professionista, la diligenza che le si richiede durante la conduzione delle trattative è quella propria di cui all'art. 1176 comma 2 c.c., con la conseguenza che, ove si fosse trovata nella effettiva impossibilità di avvalersi di tali informazioni autonomamente, avrebbe dovuto in tempi ragionevoli richiedere a utte le informazioni ritenute opportune in Controparte_1 relazione al contenuto delle future reciproche obbligazioni e altresì sollecitarla a condividere tutti gli elementi utili o necessari in suo possesso nonché rappresentarle tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al raggiungimento del risultato voluto (v. Cass. Civ.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12407 del 24/06/2020 - Rv. 658222 – 01- nella quale è stato affermato che
La diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore, nell'adempimento delle obbligazioni
assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e
professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi
la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con
impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento
della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio, nonché ad evitare possibili
effetti dannosi.).
Né a diverse conclusioni potrebbe portare la circostanza che gli additivi dovevano essere forniti dalla in quanto gli stessi dovevano comunque essere lavorati negli Controparte_1
stabilimenti della e dovevano essere contenuti in capsule a suo marchio, pertanto la stessa Pt_7
doveva necessariamente assicurarsi di poter trattare e commercializzare tali sostanze: anzi proprio la provenienza estera degli additivi doveva allertarla sulla conoscenza della loro composizione, essendo prevedibile che le legislazioni dei diversi paesi potessero essere diverse sul punto.
Diversamente, come si ravvisa dallo scambio di e-mail intercorso tra le parti, la prima richiesta relativa alle schede tecniche è stata indirizzata all' circa a metà ottobre, oltre tre mesi dopo Parte_8
l'inizio dei contatti, e quando l' insisteva per ottenere al più presto la consegna della prima Parte_8
produzione (v. mail dell'11.10.16 con cui la conferma l'invio degli additivi già entro CP_1 Pt_9
il successivo venerdì, nonché la consegna di ulteriore prodotto lunedì 17.10.16, chiedendo
gentilmente di avere possibilità di primo ordine di 40.000 pezzi (10.000 pezzi per ogni gusto e concordando l'utilizzo prima dei flow pack vostri – – con successivo ordine Controparte_6
dei fow pack con il nostro logo – – come abbiamo concordato per velocizzare CP_7
l'operazione e la successiva risposta dell'appellante del 12.10.16 con cui viene inoltrata la richiesta del responsabile della produzione di ricezione delle schede tecniche). Durante tale periodo si deve ritenere che le trattative abbiano raggiungo uno stato avanzato, avendo l'Appellante formulato la sua offerta commerciale, richiesto l'acquisto del materiale per le prove del prodotto e avviato le stesse in laboratorio e fornito alla utto l'occorrente per Controparte_1
la pubblicità e la preparazione delle box, di guisa che la sua disinformazione non legittima il recesso operato e va certamente ascritta alla condotta negligente dalla stessa tenuta e non all'assenza di trasparenza informativa della controparte.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
2.2 Con il secondo motivo di gravame, censura la Parte_1
sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provato il danno emergente patito da
[...]
per i costi affrontati per l'acquisto delle macchinette del caffè e, per l'effetto, l'ha CP_1
condannata a corrispondere la somma di € 49.599,99 in suo favore.
Assume l'Appellante che l'acquisto delle macchinette non sarebbe eziologicamente riconducibile alle trattative intercorse con la medesima poiché esso è stato effettuato in data 12.07.2016 mentre il primo contatto tra le parti sarebbe intercorso il 18.07.2016 telefonicamente, sostenendo che, se anche si facessero retroagire i contatti ai primi giorni di luglio, tale spesa non sarebbe comunque risarcibile poiché a quella data l'azienda polacca non avrebbe in ogni caso maturato un legittimo affidamento circa il buon esito delle trattative.
Tale motivo d'appello è fondato e merita accoglimento.
A prescindere dalla disquisizione concernente il giorno in cui sono iniziati i contatti tra le parti,
risulta incontestato che il primo incontro è avvenuto in data 20.07.2016 a cui è seguita, in data
28.07.2016, la proposizione da parte dell'Appellante dell'offerta commerciale per la produzione delle cialde con l'aggiunta degli additivi.
È solo con tale proposta che a manifestato una chiara Parte_1
e seria intenzione di addivenire a un accordo tale da ingenerare nell'Appellata l'aspettativa di giungere alla conclusione del contratto: essa infatti è stata formulata successivamente alla prima visita presso le sedi legali della , in cui è ragionevole presumere che le parti abbiano discusso la Pt_1 natura dell'affare e le sue caratteristiche, sicché è legittimo considerare che l'offerta fosse espressione del convincimento positivo dell'affare maturato nell'Appellante a seguito delle proprie valutazioni.
È dunque palese che soltanto in tale momento si è configurata la situazione di apparenza che l'art. 1337 c.c. mira a proteggere, non potendo invece qualsiasi apertura o disponibilità alla produzione precedentemente esteriorizzata attribuire alcun peso ai contatti intrapresi, rientrando al più come uno scambio di informazioni di natura generica e conoscitiva intercorso tra le imprese.
Del resto, non appare credibile che la abbia sostenuto una spesa così Controparte_1
ingente, quasi 50.000 euro, immediatamente dopo aver ricevuto la prima conferma di disponibilità da parte dell'Appellante, non avendo le parti prima dell'incontro del 20.07.16 nulla discusso né concordato circa il contenuto dell'eventuale futuro rapporto contrattuale, come la stessa pacificamente riferisce nella propria comparsa conclusionale di primo grado in cui espone: “ Nel luglio 2016 si recava presso la sede di per discutere dell'avvio di una CP_1 Parte_4
collaborazione tra le due realtà per la produzione di capsule di caffè caratterizzate dall'aggiunta di taluni additivi”.
Inoltre sembra che neppure immediatamente dopo tale evento e dopo la ricezione dell'offerta commerciale fosse sicura di voler intraprendere una relazione commerciale Controparte_1
con dal momento che nell'email di riscontro alla proposta, Parte_1
inviata lo stesso 29.07.2016, dichiarava: “Buongiorno , grazie per l'offerta, adesso ne parliamo Tes_5
al meeting insieme al nostro presidente e responsabile della produzione”, da ciò dovendo dedursi che a quella data non avesse ancora deciso di conferire la produzione del prodotto desiderato all'Appellante, sebbene le sue intenzioni vengano invece confermate con le mail dei giorni successivi con cui chiedeva l'invio dei campioni delle capsule presso la loro sede (v. mail del 1° e del 2 agosto
2016), momento dal quale si possono ritenere positivamente avviate le trattative.
Né può ritenersi che abbia sostenuto tale esborso in data 12.07.16 per Controparte_1
procedere alle prove in laboratorio della bevanda con l'aggiunta degli integratori, essendo le stesse state condotte con le macchinette compatibili Nespresso in possesso dell'Appellante almeno fino a metà ottobre allorquando, come emerge dalla email del 20.10.2016, l'impresa polacca spediva le proprie. È da escludere inoltre che le società avessero convenuto alcunché relativamente alle macchinette o che l'Appellante sia stata consultata al riguardo;
infatti le prime prove venivano eseguite su macchinette Nespresso (v. report su prove effettuate il 04.08.16), le macchinette venivano spedite dopo la metà di ottobre (v. mail del 20.10.16 con cui l'appellata chiede se le macchinette sono arrivate) e comunicava in data 25.10.2016 che già durante la prima prova eseguita con le Pt_7
macchinette di ne aveva riscontrato dei difetti e chiedeva all'Appellata di stabilire i parametri CP_1
di erogazione dei prodotti nelle stesse giacché, non conoscendone né le caratteristiche tecniche né il modello, non riusciva a ovviare ai problemi legati alla macinatura del caffè durante le prove.
Ne deriva che, se anche la avesse sostenuto tale spesa in ragione delle Controparte_1
trattative con ha agito del tutto precipitosamente, non Parte_1
essendo certa che la collaborazione sarebbe stata intrapresa e i test avviati, e imprudentemente, non avendo richiesto all'azienda alcuna informazione relativa al tipo di apparecchiatura più Pt_1
adatta da utilizzare per le prove né avendo, successivamente all'acquisto, accertato la compatibilità
delle sue macchinette con la produzione della cialda di controparte, di guisa che l'esborso è
unicamente ascrivibile alla sua libera e autonoma decisione, di talché ne ha assunto il relativo rischio in un momento in cui le trattative non potevano ritenersi affidanti e, pertanto, il risarcimento non risulta dovuto.
Tale motivo di appello risulta quindi fondato.
Considerato che nelle premesse generali del suo atto introduttivo l'appellante specifica di non voler impugnare la statuizione relativa alla risarcibilità della spesa sostenuta per l'acquisto degli additivi nell'ambito del secondo motivo di appello, ma soltanto nell'ambito del primo motivo di appello (da rigettare come sopra evidenziato) va confermata la pronuncia di primo grado sullo specifico punto della spesa sostenuta per l'acquisto degli additivi.
Occorre, quindi, condannare la alla restituzione di quanto ricevuto dalla Controparte_1
in esecuzione della sentenza di primo grado per il Parte_1
risarcimento del danno costituito dall'acquisto delle macchinette del caffè, avendo l'appellante formulato apposita domanda di restituzione.
2.3 Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo di appello rimane assorbito il terzo motivo di appello riguardante le spese del giudizio di primo grado, in quanto occorre effettuare una nuova ed integrale determinazione delle spese del giudizio di primo e di secondo grado.
2.4 Con appello incidentale la a chiesto la rideterminazione degli interessi Controparte_1
legali sul danno nella misura di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c..
Sostiene, infatti, l'appellata che il risarcimento del danno da lei richiesto, pur essendo debito di valore e non di valuta, debba essere considerato alla stregua di quelli conseguenti alla violazione delle obbligazioni derivanti dall'adempimento contrattuale stante l'interpretazione operata dalla Suprema
Corte, con alcune pronunce dal 2018 in poi, che equiparano tali violazioni e quelle derivanti dalla violazione delle obbligazioni derivanti da inadempimento, come quella in esame.
Tale domanda, che deve valutarsi con riferimento ai soli costi sostenuti per l'acquisto degli additivi per le ragioni di cui sopra, è infondata e va rigettata.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 25.03.2019 n 8289: “il saggio
d'interesse legale pari a quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo di
pagamento nelle transazioni commerciali, a valore dal momento della proposizione della domanda
giudiziale, trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ovvero arbitrale abbia ad
oggetto l'inadempimento di un accordo contrattuale”.
La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1284 è attuabile alle sole obbligazioni di valuta aventi fonte contrattuale, prefissandosi la norma in esame l'obiettivo di punire coloro che, essendo debitori
ab origine di una somma di denaro, si sottraggono al pagamento dovuto.
Non si applica invece ai crediti risarcitori non nascenti da contratto, come quello di cui si tratta nel caso di specie, a cui continua ad applicarsi il comma primo della richiamata norma, essendo il risarcimento diretto a reintegrare, attraverso l'incremento del suo patrimonio, l'avente diritto della perdita di un bene diverso da una somma di denaro, rappresentando la moneta solo uno strumento riparativo.
Tale interpretazione si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14512 del 09/05/2022, in cui si ribadisce che la regola posta dall'art. 1284 c. 4 c.c. rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi
costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico.
Non si ritiene che tale principio sia stato superato dalla successiva pronuncia (Cass. Sez. 3,
ordinanza n. 61 del 3 gennaio 2023) in cui, nell'ambito di premesse definite, nella stessa pronuncia,
di carattere generale e astratto, si afferma che il saggio di interesse previsto dall'art. 1284 c. 4 c.c.
trova applicazione rispetto alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, considerato che il caso specifico viene poi deciso in modo difforme dalla Corte di Appello in applicazione non di tale principio, ma degli stessi principi applicati in secondo grado e non correttamente applicati secondo il Supremo Collegio.
Inoltre in una successiva pronuncia si riafferma che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore
danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della
mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione. Pertanto,
oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi c.d. 'compensativi' al fine di reintegrare
il pregiudizio derivante dalla mancata disponibilità della somma equivalente al danno subito nel
tempo intercorso tra l'evento lesivo e la liquidazione, come recentemente affermato dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n.19063 del 05/07/2023, Rv. 668163 – 01).
Si specifica, poi, che coerentemente a tali premesse, l'art. 1 della legge sul ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (d.lgs. n. 231/2002), dopo aver stabilito che “le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una
transazione commerciale”, ha cura di precisare che le medesime disposizioni “non trovano applicazione per [i] pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno” (sul punto v. Sez. 3,
Ordinanza n. 7966 del 20/04/2020, Rv. 657571 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 28409 del 07/11/2018, Rv.
651183 – 01; v. anche Sez. 3, Ordinanza n. 6322 del 2/03/2023).
Proprio perché si verte in materia di liquidazione di un danno, pertanto, conclude la Corte, si esula dall'applicazione degli artt. 1224 e 1284, dovendosi applicare il precedente art. 1223 c.c., nell'ambito del quale la determinazione degli interessi c.d. 'compensativi' non è però automatica, né presunta iuris et de iure, occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno
derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la
dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti.
Si è così riaffermata l'inapplicabilità dell'art. 1284 c. 4 c.c. alla fattispecie risarcitoria.
Il motivo di impugnazione è pertanto infondato.
Nell'ambito del danno ritenuto risarcibile in seguito all'accoglimento del secondo motivo di motivo, deve, quindi, essere confermata la pronuncia di primo grado.
3. SULLE SPESE DEL PRIMO E DEL SECONDO GRADO DI GIUDIZIO
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Nel caso in esame ricorre un'ipotesi di soccombenza reciproca, essendo stato rigettato sia il primo motivo di impugnazione principale che l'appello incidentale, che giustifica la compensazione integrale delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (art. 92, co. 2, c.p.c.), considerata la sostanziale equivalenza delle loro reciproche domande in punto di valore e di entità del dispendio di risorse processuali e che anche il primo grado si era concluso con una soccombenza reciproca.
Il rigetto integrale dell'appello incidentale integra i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater,
del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta:
Rigetta la impugnazione presentata da in ordine alla Parte_1
legittimità del recesso operato e ne conferma la responsabilità precontrattuale.
In parziale riforma della sentenza appellata accoglie il secondo motivo di gravame e, per l'effetto,
dichiara non dovuta dall'Appellante in favore di la somma sostenuta per Controparte_1 l'acquisto delle macchinette da caffè, pari a € 49.599,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora di cui all'art. 1284 comma 1 c.c.
Respinge l'appello incidentale.
Condanna restituire a 'importo Controparte_1 Parte_1
riscosso in esecuzione della sentenza n. 712/2023, detratta la somma pagata per l'acquisto degli additivi, pari a € 767,21 oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora di cui all'art. 1284 comma
1 c.c.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n.
115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico dell'appellante incidentale,
[...]
del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello CP_1
già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente dott.ssa Francesca Firrao dott.ssa Cecilia Marino