Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/05/2025, n. 8834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8834 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08834/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09308/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9308 del 2024, proposto da
LD Ateneo, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull'istanza, di data 22.04.2023 (recante numero progressivo 36891), con la quale l'odierna ricorrente ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di I grado, per la classe di concorso A049 – Scienze motorie e sportive e nella scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive, relativo al corso post-accademico: “Programul de formare psihopedagogica in vederea certificarii competentelor pentru profesia didactica, Nivel I e Nivel II” (Programma di formazione psicopedagogica di certificazione delle competenze per la professione docente, Livello I e Livello II) conseguito dalla ricorrente all’estero (Romania), ai sensi del D. Lgs. n. 206/2007 in attuazione della Direttiva CE/36/2005 secondo la quale è possibile richiedere in Italia il riconoscimento della formazione acquisita nel paese membro ed ottenere l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l’inadempimento del Ministero resistente in ordine alla istanza, meglio specificata in epigrafe, di riconoscimento del titolo conseguito dalla stessa all’estero, in altro paese dell’Unione Europea.
2. Il Ministero si è costituito in giudizio, con formula di stile.
3. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso.
4. L’oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un’istanza proposta da parte ricorrente e diretta all’Amministrazione resistente al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo conseguito all’estero.
Elementi necessari e sufficienti per la sussistenza di un silenzio giuridicamente rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla previsione di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.
Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato” , che letto in combinato disposto con il precedente comma 2, secondo il quale “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni” , ne fa discendere che il termine complessivo entro il quale l’Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può consistere, al massimo, in quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni.
Dagli atti del giudizio risulta - in assenza di specifica contestazione del Ministero intimato - che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente.
5. Ne deriva, che l’Amministrazione resistente ha l’obbligo di adottare il provvedimento in oggetto nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza, e che, in difetto, dovrà provvedervi un Commissario ad acta .
6. Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nei successivi 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione.
7. Nell’adozione del provvedimento de quo , tanto l’Amministrazione quanto il Commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema, cfr. Corte di Giustizia UE, sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, Vlassopoulou; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser), nonché ai principi di diritto affermati in materia dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022).
8. In considerazione della peculiarità delle questioni di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all’adempimento di un elevatissimo numero di ricorsi in relazione ai quali sono pendenti altrettanti procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l’adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda, tra le altre, Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9308 del 2024, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accerta, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, la sussistenza dell’inerzia dell’Amministrazione resistente sull’istanza di parte ricorrente di data 22 aprile 2023;
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di adottare un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di perdurante inerzia, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito preposto alla Direzione Generale competente per la materia oggetto della presente controversia, il quale, senza facoltà di delega e senza diritto al compenso, dovrà provvedere sulla menzionata istanza nell’ulteriore termine di giorni 120 (centoventi).
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Rosaria Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO