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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC C.F._1
Nella causa RG 5809 \ 2024 promossa da
Parte_1 C.F._2
contro
( ) Parte_2 C.F._3
( ) Parte_3 C.F._4
( ) Parte_4 C.F._5
) Parte_5 C.F._6
( ) Parte_6 C.F._7
* * *
Successivamente oggi martedì 28 gennaio 2025 alle ore 12.15 orario differito previo accordo con le parti, il giudice, verificata della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Francesca Zoffoli per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta;
il procuratore attoreo ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria respinta,
- dichiarare risolto per grave inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato in data 6.6.2022 e registrato alla Agenzia delle Entrate il 30.6.2022 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Verona (VR) via Canale Milani 21, identificato al Catasto Fabbricato del Comune di Verona, al foglio 373, part. 771, sub. 10, cat A/2 rendita catastale Euro 1097,47 oltre a garage identificato al foglio 373, part, 33, cat C/6 cl 6, rendita catastale 120,23 e tettoia, identificato al foglio 373, par. 1108, cat C/7, cl 2, rendita catastale Euro 53,71; - per l'effetto, condannare i convenuti intimati al rilascio dell'immobile situato in Verona (VR) via Canale Milani 21, identificato al Catasto Fabbricato del Comune di Verona, al foglio 373, part. 771, sub. 10, cat A/2 rendita catastale Euro 1097,47 oltre a garage identificato al foglio 373, part, 33, cat C/6 cl 6, rendita catastale 120,23 e tettoia, identificato al foglio 373, par. 1108, cat C/7, cl 2, rendita catastale Euro 53,71;
- fissare a breve la data dell'esecuzione;
Pagina 2 di 8 - condannare, in solido tra loro, i conduttori al pagamento delle somme a titolo di Canone di locazione scaduto il 5 gennaio 2025 per Euro 1.650, Oneri accessori scaduti dall'inizio della locazione al 5/1/2025 Euro 465,00, Revisione annuale caldaia Euro 180,00, Manutenzione giardino Euro 268,40, Assistenza stragiudiziale del legale Euro 1.350,40 o quella maggior o minore somma che si riterrà di giustizia,
- stante la mancata partecipazione dei conduttori alla mediazione senza giustificazione alcuna e considerato che nel caso specifico trattasi di condizione di procedibilità, si chiede la condanna dei convenuti in solido tra loro, al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- stante la mancata partecipazione dei conduttori alla mediazione senza giustificazione alcuna e considerata che nel caso specifico trattasi di condizione di procedibilità, si chiede la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della controparte di una somma, equitativamente determinata nei termini di legge;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento speciale di sfratto.
Il procuratore di parte ricorrente dà atto che qualche giorno fa è stato pagato il canone di gennaio.
Esaurita la discussione il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 8 Seguito verbale 28/01/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 5809\2024 promossa con ricorso 08/10/2024
DA
( residente in Parte_1 C.F._2
Verona v. Canale Milani 21 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Francesca Zoffoli che lo rappresenta e difende con l'avv. Arabella Menin come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 4 di 8 ( ) residente in [...]Parte_2 C.F._3
v. Canale Milani 21
) Parte_3 C.F._4
residente in [...]v. Canale Milani 21
( ) Parte_4 C.F._5
residente in [...]v. Canale Milani 21
) residente in [...]Parte_5 C.F._6
Martino Buonalbergo VR v.le Europa, 2
) residente in [...]Parte_6 C.F._7
Martino Buonalbergo VR v.le Europa, 2
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 06.06.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Canale Milani 21
(catastalmente identificato in atto introduttivo).
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notificazione ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo, nel presente processo i convenuti rimanevano contumaci.
Lamenta il ricorrente il ritardato pagamento dei canoni da luglio a dicembre (30-31.12.2024), dato atto del pagamento del canone di gennaio;
lamenta inoltre il mancato pagamento di oneri dall'inizio della locazione per € 465,00, della revisione della caldaia per €
Pagina 5 di 8 180,00, della manutenzione del giardino per € 268,40, dell'assistenza legale stragiudiziale per € 1.350,40.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte dei convenuti rimasti contumaci confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
Va evidenziato che, in difetto di richiesta ex art. 55 L. 392\1978, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che tale violazione abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto dando luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
nel caso di specie considerato che l'obbligazione principale del conduttore è il pagamento del canone e degli oneri accessori, la proprietà ha evidenziato plurimi episodi con il protrarsi dell'inadempimento per canoni e spese oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori.
La domanda va accolta.
Vanno riconosciute le somme per oneri (€ 465,00), revisione della caldaia (€ 180,00), manutenzione del giardino (€ 268,40).
Pagina 6 di 8 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo 06.06.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Canale Milani 21 (catastalmente identificato in atto introduttivo); fissa per il rilascio il termine del 04.04.2025; condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 913,40 per oneri e spese oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed al pagamento della somma di € 1.650,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
vista la mancata adesione al procedimento di mediazione, condanna parte convenuta ex art. 12bis, 2 Dlvo 28\2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Pagina 7 di 8 Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 28 gennaio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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TERZA SEZIONE
VERBALE DI UDIENZA
MEDIANTE COLLEGAMENTO AUDIOVISIVO A DISTANZA
EX ART. 127 BIS CPC E 196 CPC C.F._1
Nella causa RG 5809 \ 2024 promossa da
Parte_1 C.F._2
contro
( ) Parte_2 C.F._3
( ) Parte_3 C.F._4
( ) Parte_4 C.F._5
) Parte_5 C.F._6
( ) Parte_6 C.F._7
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Successivamente oggi martedì 28 gennaio 2025 alle ore 12.15 orario differito previo accordo con le parti, il giudice, verificata della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il collegamento alla stanza virtuale, procede alla trattazione della causa mediante collegamento audiovisivo a distanza;
sono collegati l'avv. Francesca Zoffoli per parte ricorrente, nessuno per parte convenuta;
il procuratore attoreo ex art. 196 duodecies dda cpc assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
i presenti mantengono attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza; agli stessi è vietata la registrazione dell'udienza; si dà atto che il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
rilevata la regolarità della notifica dichiara la contumacia di parte convenuta;
parte ricorrente precisa le conclusioni come in memoria integrativa;
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria respinta,
- dichiarare risolto per grave inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato in data 6.6.2022 e registrato alla Agenzia delle Entrate il 30.6.2022 avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Verona (VR) via Canale Milani 21, identificato al Catasto Fabbricato del Comune di Verona, al foglio 373, part. 771, sub. 10, cat A/2 rendita catastale Euro 1097,47 oltre a garage identificato al foglio 373, part, 33, cat C/6 cl 6, rendita catastale 120,23 e tettoia, identificato al foglio 373, par. 1108, cat C/7, cl 2, rendita catastale Euro 53,71; - per l'effetto, condannare i convenuti intimati al rilascio dell'immobile situato in Verona (VR) via Canale Milani 21, identificato al Catasto Fabbricato del Comune di Verona, al foglio 373, part. 771, sub. 10, cat A/2 rendita catastale Euro 1097,47 oltre a garage identificato al foglio 373, part, 33, cat C/6 cl 6, rendita catastale 120,23 e tettoia, identificato al foglio 373, par. 1108, cat C/7, cl 2, rendita catastale Euro 53,71;
- fissare a breve la data dell'esecuzione;
Pagina 2 di 8 - condannare, in solido tra loro, i conduttori al pagamento delle somme a titolo di Canone di locazione scaduto il 5 gennaio 2025 per Euro 1.650, Oneri accessori scaduti dall'inizio della locazione al 5/1/2025 Euro 465,00, Revisione annuale caldaia Euro 180,00, Manutenzione giardino Euro 268,40, Assistenza stragiudiziale del legale Euro 1.350,40 o quella maggior o minore somma che si riterrà di giustizia,
- stante la mancata partecipazione dei conduttori alla mediazione senza giustificazione alcuna e considerato che nel caso specifico trattasi di condizione di procedibilità, si chiede la condanna dei convenuti in solido tra loro, al pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
- stante la mancata partecipazione dei conduttori alla mediazione senza giustificazione alcuna e considerata che nel caso specifico trattasi di condizione di procedibilità, si chiede la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della controparte di una somma, equitativamente determinata nei termini di legge;
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e del procedimento speciale di sfratto.
Il procuratore di parte ricorrente dà atto che qualche giorno fa è stato pagato il canone di gennaio.
Esaurita la discussione il giudice si ritira in camera di consiglio dando atto che la sentenza sarà comunicata all'esito.
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
Pagina 3 di 8 Seguito verbale 28/01/2025
SENT. CONT. 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
III sezione civile
Il G.O.T. Carlo Favaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo nella causa civile 5809\2024 promossa con ricorso 08/10/2024
DA
( residente in Parte_1 C.F._2
Verona v. Canale Milani 21 ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv. Francesca Zoffoli che lo rappresenta e difende con l'avv. Arabella Menin come da mandato in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
Pagina 4 di 8 ( ) residente in [...]Parte_2 C.F._3
v. Canale Milani 21
) Parte_3 C.F._4
residente in [...]v. Canale Milani 21
( ) Parte_4 C.F._5
residente in [...]v. Canale Milani 21
) residente in [...]Parte_5 C.F._6
Martino Buonalbergo VR v.le Europa, 2
) residente in [...]Parte_6 C.F._7
Martino Buonalbergo VR v.le Europa, 2
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E DIRITTO
Trattasi di contratto di locazione ad uso abitativo 06.06.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Canale Milani 21
(catastalmente identificato in atto introduttivo).
Nel procedimento di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida stante la notificazione ex art. 143 cpc incompatibile con il processo veniva disposto il mutamento del rito;
dato previamente corso al procedimento di mediazione con esito negativo, nel presente processo i convenuti rimanevano contumaci.
Lamenta il ricorrente il ritardato pagamento dei canoni da luglio a dicembre (30-31.12.2024), dato atto del pagamento del canone di gennaio;
lamenta inoltre il mancato pagamento di oneri dall'inizio della locazione per € 465,00, della revisione della caldaia per €
Pagina 5 di 8 180,00, della manutenzione del giardino per € 268,40, dell'assistenza legale stragiudiziale per € 1.350,40.
I documenti versati in atti, in difetto di contrasto da parte dei convenuti rimasti contumaci confermano la ricostruzione attorea.
Parte ricorrente mediante la produzione del contratto di locazione regolarmente registrato, dal quale risulta l'obbligazione del convenuto di corrispondere il canone nei termini espressi nell'atto introduttivo del giudizio, ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa azionata.
Va evidenziato che, in difetto di richiesta ex art. 55 L. 392\1978, in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che tale violazione abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto dando luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
nel caso di specie considerato che l'obbligazione principale del conduttore è il pagamento del canone e degli oneri accessori, la proprietà ha evidenziato plurimi episodi con il protrarsi dell'inadempimento per canoni e spese oltre venti giorni dalla scadenza del termine convenuto o di due mesi in caso di oneri accessori.
La domanda va accolta.
Vanno riconosciute le somme per oneri (€ 465,00), revisione della caldaia (€ 180,00), manutenzione del giardino (€ 268,40).
Pagina 6 di 8 Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione accertato l'inadempimento del convenuto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo 06.06.2022 relativo ad immobile sito in Verona v. Canale Milani 21 (catastalmente identificato in atto introduttivo); fissa per il rilascio il termine del 04.04.2025; condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 913,40 per oneri e spese oltre interessi legali dalla domanda al saldo, ed al pagamento della somma di € 1.650,00 (a titolo risarcitorio) per ogni mensilità successiva fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi legali sulle singole mensilità dalla scadenza al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.370,00 (di cui €
1.705,00 per fase sommaria, € 709,00 per fase introduttiva del giudizio, € 210,00 per fase istruttoria, € 746,00 per fase decisionale) oltre ad anticipazioni, a rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa;
vista la mancata adesione al procedimento di mediazione, condanna parte convenuta ex art. 12bis, 2 Dlvo 28\2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Pagina 7 di 8 Dispone che ex art. 52, 2 del Dlvo 196\2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi delle parti.
Verona, martedì 28 gennaio 2025
Il giudice onorario di pace Carlo Favaro
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