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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/05/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2023
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 14.5.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e promossa da
E , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Teramo, via della Montagnola n. 8, presso lo studio legale dell'avv. Quintino Rastelli, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
, in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2
L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, via Buccio Di
Ranallo s.n.c., L'Aquila appellato per la riforma della sentenza n. 502/2022 del Giudice di Pace di Teramo, pubblicata in data
4.11.2022
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 14.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 17.1.2023, ed Parte_1 [...]
, rispettivamente nella qualità di trasgressore e di proprietario obbligato in Parte_2
solido, impugnavano la sentenza n. 502/2022, con cui il Giudice di Pace di Teramo rigettava il ricorso avverso il verbale di contestazione n. UFF/1009833, redatto dalla Polizia
Stradale di Termo e notificato in data 8.3.2022, rigettava la richiesta di applicazione della sanzione al minimo edittale e compensava le spese di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di pace, in primo luogo, riteneva infondate le deduzioni dell'opponente sul difetto di immediata contestazione della violazione, in quanto la sanzione era stata emessa a seguito delle indagini svolte ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981, e sulla violazione del diritto di difesa, atteso che le ragioni dell'impugnazione del verbale erano state compiutamente articolate nel giudizio di opposizione. In secondo luogo, il Giudice di primo grado riteneva la correttezza della contestazione sollevata dagli agenti accertatori agli odierni appellanti, in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che il , alla guida del veicolo oggetto di Pt_1
accertamento, poneva in essere una manovra idonea ad intralciare la traiettoria di marcia del veicolo antagonista, favorito dal diritto di precedenza.
La sentenza veniva impugnata per seguenti i motivi:
1. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, mancata contestazione immediata della violazione (violazione degli artt. 200 e
201 D.Lgs. 285/1992), per avere il Giudice di pace ritenuto sussistenti i presupposti per il differimento della contestazione della violazione, nonostante l'intervento tempestivo degli agenti accertatori;
2. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, errata interpretazione delle allegazioni e deduzioni della ricorrente nonché delle risultanze probatorie, travisamento dei fatti, mancata valutazione di parte delle risultanze probatorie e punti decisivi della vicenda (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione pagina 3 di 9 agli artt. 2697 c.c.) per avere il Giudice di pace travisato la ricostruzione dei fatti emergente ex actis, da cui risultava che il veicolo condotto dal , immettendosi in sicurezza in Pt_1
direzione est ed eseguendo una manovra di svolta a sinistra, veniva tamponato successivamente alla sua immissione nella carreggiata;
3. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, ingiustizia manifesta, carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, mancata determinazione dell'importo della sanzione (violazione degli artt. 115, 116 c.p.c e dell'art. 7 comma 11 d.l.gs. 150/2011), per non avere il Giudice di primo grado adeguatamente motivato sull'asserita insussistenza dei presupposti per la riduzione della sanzione al minimo edittale;
4. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione (violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c), per avere il Giudice di primo grado compensato le spese del giudizio.
Alla luce dei superiori motivi, parte appellante chiedeva di dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'opposto verbale di contestazione e le sanzioni accessorie e, conseguentemente, pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, assolvendo i ricorrenti da ogni e qualsiasi sanzione comminata;
in subordine, chiedeva di applicare il minimo edittale delle sanzioni comminate, attesa la non pretestuosità dell'opposizione proposta, con vittoria di spese.
Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo in sintesi:
1. che la contestazione immediata si rendeva impossibile a causa della necessità, ravvisata dall'organo accertatore, di eseguire ulteriori verifiche al fine di accertare la sussistenza di responsabilità in capo agli odierni appellanti, rappresentata nel verbale impugnato;
2. che dalle risultanze istruttorie emergeva che il veicolo condotto dall'appellante determinava un intralcio alla circolazione sulla strada con diritto di precedenza;
3. che la mancata determinazione della sanzione da parte del Giudice di pace determinava solo la necessità di individuare la sanzione in applicazione dei meccanismi normativi previsti.
Esaurita la trattazione, il procedimento giungeva all'udienza del 14.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 9 ***
Il primo motivo di appello, relativo all'illegittimità dell'accertamento per difetto di contestazione immediata, è infondato e non merita accoglimento.
Si osserva che l'art. 201 C.d.S. prescrive che la violazione, ove possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto al coobbligato in solido;
la regola della contestazione immediata, tuttavia, può subire una deroga ove non sia concretamente possibile procedervi e, in tale caso, l'agente ha l'obbligo giuridico di redigere il verbale indicando gli estremi precisi e dettagliati della violazione, unitamente ai motivi per i quali non è stato possibile effettuarla immediatamente.
In particolare, la possibilità di svolgere accertamenti al fine di procedere ad una corretta ricostruzione di un evento infortunistico stradale e ad alla irrogazione di eventuali sanzioni è espressamente prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 196 C.d.S. e 13
L.689/81; tale ultima disposizione stabilisce che: “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.
Nel caso di specie, nel verbale impugnato risulta specificato che “la vicenda infortunistica è stata ricostruita in modo fedele ai fatti accaduti… come deducibile dalle prove documentali presenti nel fascicolo del sinistro stradale relativi agli atti compiuti ed accertamenti esperiti in sede di rilievi e fasi susseguenti”. Da ciò si evince che gli agenti accertatori, sopraggiunti sul luogo dell'evento, hanno svolto gli opportuni rilievi e le consequenziali e successive indagini per poter ricostruire la dinamica del sinistro occorso.
Dalla documentazione in atti (cfr. Prontuario rilievi) risulta, infatti, che la Polizia Stradale, intervenuta nell'immediatezza del verificarsi dell'incidente, ha effettuato i rilievi del caso, acquisito le dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro – l'odierno appellante, il quale, quindi, ha avuto la possibilità di riferire la sua versione dei fatti, senza che sia ipotizzabile la violazione sostanziale del suo diritto di difesa, conducente CP_3
dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, e, successivamente, Controparte_4
presso l'Ufficio di P.G.- e, all'esito, ha ricostruito la dinamica del sinistro, per
[...]
pagina 5 di 9 come evincibile alla stregua delle risultanze obiettive e dichiarative, contestando conseguentemente al la violazione delle regole cautelari in tema di precedenza. Pt_1
Il Giudice di pace, pertanto, ha condivisibilmente ritenuto il procedimento corretto, in quanto, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 16/03/2011, n. 6196) l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell'illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo. In particolare, è perfettamente legittimo l'accertamento di una violazione a seguito di un esame analitico del sinistro, attraverso assunzione di informazioni ed espletamento di operazioni tecniche, ad opera degli agenti, intervenuta nell'immediatezza proprio a seguito della verificazione di un incidente stradale (cfr. Cass., n. 18585/05).
È opportuno precisare, peraltro, che, in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando sia possibile, non comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notifica del verbale di accertamento della violazione.
Del pari infondate devono ritenersi le doglianze degli appellanti sulla errata applicazione dell'art. 145 comma 4 e comma 10 C.d.S. di cui al secondo motivo di gravame.
Con tale censura parte appellante ha inteso sostenere che il verbale non avesse descritto la reale condotta contestata al e non potesse, quindi, ritenersi configurata Pt_1
la violazione amministrativa ascrittagli, alla luce della contraddizione contenuta nel
Rapporto della Polizia e nel verbale impugnato rispetto alla ricostruzione del sinistro, laddove il primo documento riferiva di un “tamponamento” fra veicoli ed il secondo di una
“collisione”.
pagina 6 di 9 A riguardo, giova anzitutto evidenziare come sia irrilevante la circostanza che il conducente dell'altro veicolo rimasto coinvolto abbia o meno violato a sua volta una norma comportamentale o causato in via esclusiva o concorrente il sinistro stradale, in quanto oggetto del presente giudizio non è l'accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione della regola di precedenza (cfr. in termini Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8552 del
08/04/2009: “In tema di circolazione stradale, l'infrazione all'art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada, per essere uscito da una via immettendosi in altra, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo (nella specie una bicicletta), non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell'altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato, a sua volta, una norma di comportamento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione della regola di precedenza, nella specie accertata come verificata dal giudice di merito”).
Ciò premesso, non vi è alcun motivo di dubitare della correttezza della contestazione avente ad oggetto la mancata precedenza, da parte del , alla guida Pt_1
della Smart tg. FP760GN, in favore del veicolo Audi A3 tg. CX980XW, condotta dallo in occasione del sinistro stradale del 19.12.2021. CP_3
Nonostante gli agenti non abbiano assistito all'impatto fra i due mezzi, essi sono intervenuti nell'immediatezza, esperendo in loco accertamenti, come risulta dal rapporto versato in atti, e hanno ricostruito, sulla base di dati oggettivi (la posizione di quiete dei mezzi, le tracce di scarrocciamento del veicolo condotto dal , le dichiarazioni dei Pt_1
conducenti coinvolti, la segnaletica stradale esistente, le s.i.t. rese dalla che aveva CP_4
assistito al sinistro), che, nella circostanza, la Smart proveniente da via Galilei, nel Comune di Bellante, nell'impegnare l'area dell'intersezione stradale tra la via percorsa e la SS80, con direzione monti-mare, nonostante la presenza di segnaletica di Stop, l'avvistabilità dell'incrocio e la prevedibilità dell'evento, ometteva di cedere la precedenza all'autovettura
Audi A3, proveniente dalla sua destra e circolante sulla SS80, con direzione di marcia monti-mare, con cui entrava in collisione.
pagina 7 di 9 Invero, il riferimento alla collisione tra i due veicoli, richiamata nel verbale oggetto di opposizione, non è logicamente incompatibile con la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella Relazione sul sinistro, laddove l'evento è descritto in maniera del tutto analoga a quanto specificato nel citato verbale, con la precisazione che il veicolo Audi
A3 “tamponava” il veicolo Smart. Tale circostanza è stata riferita anche dalla teste escussa in primo grado. CP_4
Tanto rilevato, è evidente che il , nello svoltare a sinistra sul lato opposto Pt_1
della carreggiata, era tenuto ad assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, nonché ad usare la massima prudenza;
inoltre, “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (art. 145 comma 2 c.d.s.), dovendo, peraltro, i conducenti “dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale” (art. 145 comma 4 c.d.s.)
Considerato che il ha svoltato a sinistra e l'urto si è verificato tra la parte Pt_1
posteriore del mezzo da lui condotto e la parte anteriore del veicolo Audi A3, sopraggiungente lungo la stessa direzione di marcia, che entrambi i veicoli sono stati rinvenuti “a cavallo tra la corsia di marcia monti-mare” e che è stata rilevata una esigua distanza tra l'area dell'incrocio e il punto di tamponamento (cfr. fotogrammi in atti), ritiene il Tribunale che il abbia eseguito una manovra imprudente, in quanto avrebbe Pt_1
dovuto agire in modo tale da poter svoltare senza intralciare la traiettoria del mezzo che aveva diritto alla precedenza, se del caso attendendo il suo passaggio.
Del resto, dal compendio probatorio, è emerso che la svolta è avvenuta su un tratto tendenzialmente rettilineo, sicché deve presumersi che il veicolo Audi A3 fosse ampiamente visibile all'occhio cauto di un prudente conducente.
Quanto al motivo di appello concernente l'omessa riduzione della sanzione al minimo edittale, lo stesso va disatteso, in quanto la sanzione deve ritenersi proporzionata, essendo commisurata a un valore medio rispetto al massimo edittale.
Deve, infine, essere rigettato l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite in luogo della condanna dell'appellato, atteso pagina 8 di 9 che, in applicazione dei suoi poteri discrezionali, il Giudice di prime cure ha applicato l'art. 92 c.p.c., nonostante il rigetto dell'opposizione.
Tale statuizione deve essere confermata, in difetto di specifico appello incidentale sul punto (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2024, n.26623, secondo cui: “In tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello”).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della esistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 c. I quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 123/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 502/2022 del Giudice di Pace di
Teramo;
- condanna parte appellante a corrispondere alla parte appellata, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 662,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- visto l'articolo 13 co quater DPR 115/2002 dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello integralmente rigettato.
Così deciso in Teramo, il 14.5.2025
Il Giudice dott. ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Giudice dott. Silvia Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c. viste le note depositate dai procuratori delle parti costituite;
viste le conclusioni precisate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione
P.Q.M.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 14.5.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, visto l'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti;
ha pronunciato e pubblicato, all'esito della camera di consiglio la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 123 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e promossa da
E , elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2
Teramo, via della Montagnola n. 8, presso lo studio legale dell'avv. Quintino Rastelli, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
, in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di CP_2
L'Aquila, domiciliataria presso il Complesso Monumentale di S. Domenico, via Buccio Di
Ranallo s.n.c., L'Aquila appellato per la riforma della sentenza n. 502/2022 del Giudice di Pace di Teramo, pubblicata in data
4.11.2022
OGGETTO: altri istituti e leggi speciali
pagina 2 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 14.5.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 17.1.2023, ed Parte_1 [...]
, rispettivamente nella qualità di trasgressore e di proprietario obbligato in Parte_2
solido, impugnavano la sentenza n. 502/2022, con cui il Giudice di Pace di Teramo rigettava il ricorso avverso il verbale di contestazione n. UFF/1009833, redatto dalla Polizia
Stradale di Termo e notificato in data 8.3.2022, rigettava la richiesta di applicazione della sanzione al minimo edittale e compensava le spese di lite.
Alla base della propria pronuncia, il Giudice di pace, in primo luogo, riteneva infondate le deduzioni dell'opponente sul difetto di immediata contestazione della violazione, in quanto la sanzione era stata emessa a seguito delle indagini svolte ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981, e sulla violazione del diritto di difesa, atteso che le ragioni dell'impugnazione del verbale erano state compiutamente articolate nel giudizio di opposizione. In secondo luogo, il Giudice di primo grado riteneva la correttezza della contestazione sollevata dagli agenti accertatori agli odierni appellanti, in quanto dalle risultanze istruttorie era emerso che il , alla guida del veicolo oggetto di Pt_1
accertamento, poneva in essere una manovra idonea ad intralciare la traiettoria di marcia del veicolo antagonista, favorito dal diritto di precedenza.
La sentenza veniva impugnata per seguenti i motivi:
1. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, mancata contestazione immediata della violazione (violazione degli artt. 200 e
201 D.Lgs. 285/1992), per avere il Giudice di pace ritenuto sussistenti i presupposti per il differimento della contestazione della violazione, nonostante l'intervento tempestivo degli agenti accertatori;
2. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, errata interpretazione delle allegazioni e deduzioni della ricorrente nonché delle risultanze probatorie, travisamento dei fatti, mancata valutazione di parte delle risultanze probatorie e punti decisivi della vicenda (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione pagina 3 di 9 agli artt. 2697 c.c.) per avere il Giudice di pace travisato la ricostruzione dei fatti emergente ex actis, da cui risultava che il veicolo condotto dal , immettendosi in sicurezza in Pt_1
direzione est ed eseguendo una manovra di svolta a sinistra, veniva tamponato successivamente alla sua immissione nella carreggiata;
3. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, ingiustizia manifesta, carenza della motivazione in punti decisivi della pronuncia, mancata determinazione dell'importo della sanzione (violazione degli artt. 115, 116 c.p.c e dell'art. 7 comma 11 d.l.gs. 150/2011), per non avere il Giudice di primo grado adeguatamente motivato sull'asserita insussistenza dei presupposti per la riduzione della sanzione al minimo edittale;
4. violazione di legge e dei principi informatori l'ordinamento giuridico, illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione (violazione di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c), per avere il Giudice di primo grado compensato le spese del giudizio.
Alla luce dei superiori motivi, parte appellante chiedeva di dichiarare inefficace, nullo e/o annullare l'opposto verbale di contestazione e le sanzioni accessorie e, conseguentemente, pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti, assolvendo i ricorrenti da ogni e qualsiasi sanzione comminata;
in subordine, chiedeva di applicare il minimo edittale delle sanzioni comminate, attesa la non pretestuosità dell'opposizione proposta, con vittoria di spese.
Si costituiva parte appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo in sintesi:
1. che la contestazione immediata si rendeva impossibile a causa della necessità, ravvisata dall'organo accertatore, di eseguire ulteriori verifiche al fine di accertare la sussistenza di responsabilità in capo agli odierni appellanti, rappresentata nel verbale impugnato;
2. che dalle risultanze istruttorie emergeva che il veicolo condotto dall'appellante determinava un intralcio alla circolazione sulla strada con diritto di precedenza;
3. che la mancata determinazione della sanzione da parte del Giudice di pace determinava solo la necessità di individuare la sanzione in applicazione dei meccanismi normativi previsti.
Esaurita la trattazione, il procedimento giungeva all'udienza del 14.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ove le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di “note di trattazione scritta”, e veniva trattenuta in decisione.
pagina 4 di 9 ***
Il primo motivo di appello, relativo all'illegittimità dell'accertamento per difetto di contestazione immediata, è infondato e non merita accoglimento.
Si osserva che l'art. 201 C.d.S. prescrive che la violazione, ove possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore, quanto al coobbligato in solido;
la regola della contestazione immediata, tuttavia, può subire una deroga ove non sia concretamente possibile procedervi e, in tale caso, l'agente ha l'obbligo giuridico di redigere il verbale indicando gli estremi precisi e dettagliati della violazione, unitamente ai motivi per i quali non è stato possibile effettuarla immediatamente.
In particolare, la possibilità di svolgere accertamenti al fine di procedere ad una corretta ricostruzione di un evento infortunistico stradale e ad alla irrogazione di eventuali sanzioni è espressamente prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 196 C.d.S. e 13
L.689/81; tale ultima disposizione stabilisce che: “Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica”.
Nel caso di specie, nel verbale impugnato risulta specificato che “la vicenda infortunistica è stata ricostruita in modo fedele ai fatti accaduti… come deducibile dalle prove documentali presenti nel fascicolo del sinistro stradale relativi agli atti compiuti ed accertamenti esperiti in sede di rilievi e fasi susseguenti”. Da ciò si evince che gli agenti accertatori, sopraggiunti sul luogo dell'evento, hanno svolto gli opportuni rilievi e le consequenziali e successive indagini per poter ricostruire la dinamica del sinistro occorso.
Dalla documentazione in atti (cfr. Prontuario rilievi) risulta, infatti, che la Polizia Stradale, intervenuta nell'immediatezza del verificarsi dell'incidente, ha effettuato i rilievi del caso, acquisito le dichiarazioni delle persone coinvolte nel sinistro – l'odierno appellante, il quale, quindi, ha avuto la possibilità di riferire la sua versione dei fatti, senza che sia ipotizzabile la violazione sostanziale del suo diritto di difesa, conducente CP_3
dell'altro veicolo coinvolto nel sinistro, e, successivamente, Controparte_4
presso l'Ufficio di P.G.- e, all'esito, ha ricostruito la dinamica del sinistro, per
[...]
pagina 5 di 9 come evincibile alla stregua delle risultanze obiettive e dichiarative, contestando conseguentemente al la violazione delle regole cautelari in tema di precedenza. Pt_1
Il Giudice di pace, pertanto, ha condivisibilmente ritenuto il procedimento corretto, in quanto, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cassazione civile, sez. II, 16/03/2011, n. 6196) l'accertamento e la contestazione delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale non postulano necessariamente la diretta percezione sensoriale del verbalizzante della consumazione dell'illecito in flagranza, ben potendo utilizzarsi, ai predetti fini, elementi di prova anche indiretti o indizi univocamente convergenti, fermo restando che l'efficacia probatoria privilegiata del verbale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., resta limitata ai fatti verificatisi sotto la diretta percezione dello stesso verbalizzante ed alle dichiarazioni (oggettivamente intese e non già alla veridicità del relativo contenuto) rese alla presenza del medesimo. In particolare, è perfettamente legittimo l'accertamento di una violazione a seguito di un esame analitico del sinistro, attraverso assunzione di informazioni ed espletamento di operazioni tecniche, ad opera degli agenti, intervenuta nell'immediatezza proprio a seguito della verificazione di un incidente stradale (cfr. Cass., n. 18585/05).
È opportuno precisare, peraltro, che, in tema di sanzioni amministrative, la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando sia possibile, non comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notifica del verbale di accertamento della violazione.
Del pari infondate devono ritenersi le doglianze degli appellanti sulla errata applicazione dell'art. 145 comma 4 e comma 10 C.d.S. di cui al secondo motivo di gravame.
Con tale censura parte appellante ha inteso sostenere che il verbale non avesse descritto la reale condotta contestata al e non potesse, quindi, ritenersi configurata Pt_1
la violazione amministrativa ascrittagli, alla luce della contraddizione contenuta nel
Rapporto della Polizia e nel verbale impugnato rispetto alla ricostruzione del sinistro, laddove il primo documento riferiva di un “tamponamento” fra veicoli ed il secondo di una
“collisione”.
pagina 6 di 9 A riguardo, giova anzitutto evidenziare come sia irrilevante la circostanza che il conducente dell'altro veicolo rimasto coinvolto abbia o meno violato a sua volta una norma comportamentale o causato in via esclusiva o concorrente il sinistro stradale, in quanto oggetto del presente giudizio non è l'accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione della violazione della regola di precedenza (cfr. in termini Cass., Sez. 2, Sentenza n. 8552 del
08/04/2009: “In tema di circolazione stradale, l'infrazione all'art. 145, commi 4 e 10, del codice della strada, per essere uscito da una via immettendosi in altra, omettendo di dare la doverosa precedenza ad altro veicolo (nella specie una bicicletta), non può essere esclusa, in sede di giudizio di opposizione, sul presupposto che anche il conducente dell'altro veicolo, avente diritto alla precedenza, aveva violato, a sua volta, una norma di comportamento. Ciò in quanto il giudizio di opposizione ha ad oggetto non l'accertamento della responsabilità di soggetti coinvolti in un sinistro stradale, in vista di una pronuncia di risarcimento del danno, ma l'opposizione avverso un verbale di contestazione della regola di precedenza, nella specie accertata come verificata dal giudice di merito”).
Ciò premesso, non vi è alcun motivo di dubitare della correttezza della contestazione avente ad oggetto la mancata precedenza, da parte del , alla guida Pt_1
della Smart tg. FP760GN, in favore del veicolo Audi A3 tg. CX980XW, condotta dallo in occasione del sinistro stradale del 19.12.2021. CP_3
Nonostante gli agenti non abbiano assistito all'impatto fra i due mezzi, essi sono intervenuti nell'immediatezza, esperendo in loco accertamenti, come risulta dal rapporto versato in atti, e hanno ricostruito, sulla base di dati oggettivi (la posizione di quiete dei mezzi, le tracce di scarrocciamento del veicolo condotto dal , le dichiarazioni dei Pt_1
conducenti coinvolti, la segnaletica stradale esistente, le s.i.t. rese dalla che aveva CP_4
assistito al sinistro), che, nella circostanza, la Smart proveniente da via Galilei, nel Comune di Bellante, nell'impegnare l'area dell'intersezione stradale tra la via percorsa e la SS80, con direzione monti-mare, nonostante la presenza di segnaletica di Stop, l'avvistabilità dell'incrocio e la prevedibilità dell'evento, ometteva di cedere la precedenza all'autovettura
Audi A3, proveniente dalla sua destra e circolante sulla SS80, con direzione di marcia monti-mare, con cui entrava in collisione.
pagina 7 di 9 Invero, il riferimento alla collisione tra i due veicoli, richiamata nel verbale oggetto di opposizione, non è logicamente incompatibile con la ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nella Relazione sul sinistro, laddove l'evento è descritto in maniera del tutto analoga a quanto specificato nel citato verbale, con la precisazione che il veicolo Audi
A3 “tamponava” il veicolo Smart. Tale circostanza è stata riferita anche dalla teste escussa in primo grado. CP_4
Tanto rilevato, è evidente che il , nello svoltare a sinistra sul lato opposto Pt_1
della carreggiata, era tenuto ad assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, nonché ad usare la massima prudenza;
inoltre, “quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione” (art. 145 comma 2 c.d.s.), dovendo, peraltro, i conducenti “dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale” (art. 145 comma 4 c.d.s.)
Considerato che il ha svoltato a sinistra e l'urto si è verificato tra la parte Pt_1
posteriore del mezzo da lui condotto e la parte anteriore del veicolo Audi A3, sopraggiungente lungo la stessa direzione di marcia, che entrambi i veicoli sono stati rinvenuti “a cavallo tra la corsia di marcia monti-mare” e che è stata rilevata una esigua distanza tra l'area dell'incrocio e il punto di tamponamento (cfr. fotogrammi in atti), ritiene il Tribunale che il abbia eseguito una manovra imprudente, in quanto avrebbe Pt_1
dovuto agire in modo tale da poter svoltare senza intralciare la traiettoria del mezzo che aveva diritto alla precedenza, se del caso attendendo il suo passaggio.
Del resto, dal compendio probatorio, è emerso che la svolta è avvenuta su un tratto tendenzialmente rettilineo, sicché deve presumersi che il veicolo Audi A3 fosse ampiamente visibile all'occhio cauto di un prudente conducente.
Quanto al motivo di appello concernente l'omessa riduzione della sanzione al minimo edittale, lo stesso va disatteso, in quanto la sanzione deve ritenersi proporzionata, essendo commisurata a un valore medio rispetto al massimo edittale.
Deve, infine, essere rigettato l'ultimo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite in luogo della condanna dell'appellato, atteso pagina 8 di 9 che, in applicazione dei suoi poteri discrezionali, il Giudice di prime cure ha applicato l'art. 92 c.p.c., nonostante il rigetto dell'opposizione.
Tale statuizione deve essere confermata, in difetto di specifico appello incidentale sul punto (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/10/2024, n.26623, secondo cui: “In tema di spese giudiziali, la sentenza di secondo grado, che nel rigettare l'appello non modifichi nel merito quella di primo grado, la quale aveva disposto, quanto al regolamento delle spese, la compensazione di queste, è affetta da ultrapetizione quando condanni l'appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d'appello”).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si dà atto della esistenza dei presupposti per l'applicazione del doppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 c. I quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 123/2023, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 502/2022 del Giudice di Pace di
Teramo;
- condanna parte appellante a corrispondere alla parte appellata, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 662,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- visto l'articolo 13 co quater DPR 115/2002 dà atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello integralmente rigettato.
Così deciso in Teramo, il 14.5.2025
Il Giudice dott. ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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