Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Ordinanza collegiale 3 ottobre 2022
Sentenza breve 13 marzo 2023
Decreto collegiale 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 13/03/2023, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00409/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01838/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1838 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN RA, rappresentato e difeso dagli avvocati AN Gigliotti e Andrea Lollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sellia Marina, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ON BO, rappresentato e difeso dall’avvocato Gregorio Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza di demolizione n. 2 del 7 settembre 2021 del Comune di Sellia Marina;
- del verbale di ispezione n. 9885 del 9 giugno 2021 del Comune di Sellia Marina;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- dell’ordinanza n. 7690 del 12 maggio 2022, del Comune di Sellia Marina, avente a oggetto “Riattivazione attività stagionale stabilimento balneare Paquito - comunicazione”;
- di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sellia Marina e di ON BO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza n. 2 del 7 settembre 2021, il Comune di Sellia Marina ha ingiunto al sig. AN RA la demolizione dello stabilimento balneare denominato “Paquito”, insistente in località Ruggero, in quanto realizzato “ su area non autorizzata e, pertanto, in assenza sia di concessione demaniale marittima che di relativo titolo edilizio ”.
Nello specifico, “ pur risultando il sig. RA AN titolare sia del Permesso di Costruire n. 38/2016 del 22.07.2016 che della Concessione Demaniale Marittima Suppletiva n. 03/2016 del 22.06.2016…ha di fatto costruito, mantenuto ed avviato all’attività l’esercizio pubblico su un sito diverso rispetto a quello autorizzato, occupando arbitrariamente sia una differente porzione di area demaniale marittima (foglio n. 17, particella n. 1090) che un terreno privato attiguo (foglio n. 17, particella n. 2120) ”.
Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. AN RA, censurandolo per i seguenti motivi:
I. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e sviamento di potere – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 31 ss. del d.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. – Carenza di motivazione.
Il ricorrente ammette di aver occupato, seppur in minima parte, la particella n. 2120 insistente nel fondo del sig. ON Di BO ma sostiene di averne usucapito la proprietà;
II. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e sviamento di potere – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 27, 31 ss. del d.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. – Carenza di motivazione – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 – Violazione del principio dell’affidamento incolpevole.
Il ricorrente lamenta una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, non essendo adeguatamente indicate le ragioni di pubblico interesse a sostegno dell’ordine demolitorio, anche tenuto conto del lasso di tempo decorso dalla realizzazione del manufatto e dell’affidamento ingenerato circa la sua legittimità;
III. Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di istruttoria e sviamento di potere – Carenza dell’atto presupposto.
Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche in ragione dell’intervenuto dissequestro dello stabilimento;
IV. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 della Costituzione - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 della L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento.
In ultimo, l’ordinanza di demolizione non terrebbe conto delle deduzioni articolate dal ricorrente ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Resistono al ricorso il sig. ON BO e il Comune di Sellia Marina, deducendone l’infondatezza nel merito.
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati, il sig. AN RA ha impugnato l’ordinanza n. 7690 del 12 maggio 2022, con cui il Comune di Sellia Marina ha sospeso l’avvio dell’attività di somministrazione e di intrattenimento di cui alla “Dichiarazione di Riattivazione dell’Attività stagionale stabilimento balneare Paquito” presentata da parte ricorrente in data 15 aprile 2022, in quanto “ l’eventuale avvio dell’attività di somministrazione e di intrattenimento sarebbe viziata ab origine dall’esistenza di un provvedimento amministrativo di sgombero e demolizione allo stato vigente ”.
Il ricorrente deduce l’illegittimità di tale ultimo provvedimento in via derivata dal presupposto ordine di demolizione già gravato.
Con ordinanza n. 282 del 17 giugno 2022, questo Tar ha disposto una verificazione, chiedendo al nominato ausiliario di chiarire: “1) se è possibile distinguere le opere realizzate dal ricorrente sull’area identificata con la particella n. 1090 del foglio di mappa 17 del N.C.E.U. di Sellia Marina e quelle realizzate sull’area identificata con la particella n. 2120 del foglio di mappa 17 del N.C.E.U. di Sellia Marina”; 2) “se la particella n. 1090 del foglio di mappa 17 del N.C.E.U. di Sellia Marina coincide con la particella n. 52 del foglio di mappa 17 del N.C.E.U. del medesimo Comune e, in conseguenza, se le opere realizzate dal ricorrente sull’arenile in località Ruggero sono state realizzate in conformità del permesso di costruire n. 38 del 22 luglio 2016 e della concessione demaniale n. 3 del 22 giugno 2016”; 3) “se e con quali modalità, le difformità edilizie delle opere realizzate sulla particella n. 1090 del foglio di mappa 17 del N.C.E.U. di Sellia Marina e descritte nell’ordinanza di demolizione impugnata siano suscettibili di essere concretamente e materialmente scorporate dalla parte regolarmente assentita senza recare pregiudizio irreversibile (sismico/statico/strutturale)”; 4) “se e con quali modalità, le opere realizzate sulla particella n. 2120 del foglio di mappa 17 del N.C.E.U. di Sellia Marina e descritte nell’ordinanza di demolizione impugnate siano suscettibili di essere concretamente e materialmente scorporate dalla parte regolarmente assentita senza recare pregiudizio irreversibile (sismico/statico/strutturale) ”.
La relazione istruttoria è stata depositata in data 23 gennaio 2023, con contestuale richiesta di liquidazione del compenso.
Formulato avviso di eventuale definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio dell’8 marzo 2023, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Ritiene il Collegio che il verificatore abbia risposto adeguatamente ai quesiti posti, chiarendo che le opere di cui è stata ingiunta la demolizione ricadono:
- per complessivi mq. 246,00 circa sull’area identificata con la particella n. 1090 del foglio di mappa 17 del Catasto Terreni del Comune di Sellia Marina in testa al Demanio pubblico dello Stato, dei quali mq. 33,00 circa occupati dal chiosco e mq. 213,00 circa da area esterna pavimentata;
- per complessivi mq. 242,00 circa sull’area identificata con la particella n. 2120 del medesimo foglio di mappa di proprietà del sig. ON BO, dei quali mq. 102,00 circa occupati dal chiosco e mq. 140,00 circa da area esterna pavimentata.
Il verificatore ha, altresì, chiarito che la particella n. 1090 del foglio di mappa 17 del Catasto Terreni del Comune di Sellia Marina non coincide con la n. 52, richiamata nei titoli abilitativi rilasciati illo tempore al ricorrente (ossia il permesso di costruire n. 38 del 22 luglio 2016 e la concessione demaniale n. 3 del 22 giugno 2016), bensì rappresenta solo una porzione dell’originaria particella n. 52 del foglio di mappa n. 17 del Catasto Terreni del medesimo Comune.
Le opere realizzate dal ricorrente sull’arenile in località Ruggero non sono, quindi, conformi al permesso di costruire n. 38 del 22 luglio 2016 ed alla concessione demaniale n. 3 del 22 giugno 2016, nonché al Piano Comunale di Spiaggia vigente.
In ultimo, “ Le difformità edilizie delle opere realizzate sulle particelle nn. 1090 e 2120 del foglio di mappa 17 del Catasto Terreni del Comune di Sellia Marina e descritte nell’ordinanza di demolizione impugnata, essendo stata realizzata l’opera nella sua interezza non conformemente ai titoli abilitativi rilasciati e al Piano Comunale di Spiaggia vigente, non risultano scorporabili ”.
Le conclusioni del verificatore, visto anche l’elevato tecnicismo delle questioni affrontate, non appaiono manifestamente illogiche o erronee.
Il Collegio ritiene, inoltre, che i risultati della verificazione espletata resistano anche alle osservazioni articolate dal perito nominato dal ricorrente; osservazioni che l’ausiliario del Collegio ha esaminato e puntualmente fatto oggetto di replica.
Circa il dedotto acquisto per usucapione della particella n. 2120 (derivante dalla particella n. 55), con sentenza n. 527 del 15 aprile 2020, passata in giudicato, il Tribunale di Catanzaro ne ha riconosciuto la proprietà in capo al sig. ON BO.
Quanto al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, il Collegio ritiene sufficiente richiamare il costante e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata realizzazione di esse in assenza o in difformità del permesso a costruire, con la conseguenza che, nella sussistenza di tale presupposto, il provvedimento costituisce atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abusività del manufatto, essendo in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione, anche quando la sanzione sia adottata a distanza di anni dalla realizzazione dell’abuso (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. II, 3 novembre 2021, n. 7353; Consiglio di Stato sez. VI, 03 maggio 2021, n. 3483; T.A.R., Catanzaro, sez. II, 17 giugno 2020, n. 1089; T.A.R., Napoli, sez. VII, 16 settembre 2021, n. 5920; T.A.R., Lecce, sez. I , 09 luglio 2021, n. 1114).
Dal provvedimento di demolizione impugnato risulta sia la consistenza delle opere abusive, sia la circostanza che esse siano state realizzate in assenza di titolo edilizio, con evidente congruità della motivazione sulla base dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Non meritevole di accoglimento anche la censura inerente alla lesione dell’affidamento ingenerato dall’inerzia dell’Amministrazione durante il lasso di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’ordinanza demolitoria.
Invero, “ l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare ” (da ultimo, Consiglio di Stato sez. VI, 1 agosto 2022, n. 6743).
Priva di pregio la doglianza inerente alla violazione delle garanzie partecipative, stante la natura vincolata del provvedimento, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente adottato.
In ultimo, dal provvedimento di dissequestro di un manufatto abusivo non può ricavarsi alcun elemento utile a sostenere la mancata abusività dell’intervento, in considerazione del fatto che, essendo il sequestro preventivo finalizzato ad evitare la reiterazione o l’aggravamento del reato, la restituzione del manufatto al proprietario consente esclusivamente la conclusione della insussistenza di un pericolo di tal genere (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 26 luglio 2022, n. 6583).
All’accertata legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata segue la reiezione della domanda caducatoria dell’ordinanza n. 7690 del 12 maggio 2022, non potendo l’attività commerciale essere svolta in una struttura non conforme alla norme edilizie di cui al D.P.R. n. 380/2001 (cfr. T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 25 novembre 2020, n. 1933).
Per le ragioni esposte, il ricorso, integrato con motivi aggiunti, deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Con separato provvedimento è disposta la liquidazione del compenso in favore del verificatore, definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Sellia Marina e del sig. ON BO che liquida in complessivi € 2.000,00 per ciascuno, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Liquida con separato provvedimento il compenso in favore del verificatore, ponendone definitivamente il pagamento a carico del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
AN Tallaro, Presidente FF
Alberto Ugo, Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | AN Tallaro |
IL SEGRETARIO