Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 23/04/2026, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01180/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Ferrau', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spadafora, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giambo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Nota dell’8 gennaio 2026 (prot. n. -OMISSIS-, notificata in pari data), con la quale il Comune di Spadafora ha comunicato il diniego della richiesta di istituzione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili ex art. 381 D.p.r. n. 495/1992;
- della Nota sindacale del Comune di Spadafora del 28 gennaio 2026 (prot. n. -OMISSIS-, mai notificata);
- della Nota prot. -OMISSIS- del 10 febbraio 2026, con il quale il Comune di Spadafora ha riscontrato l’istanza di accesso documentale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell’odierna parte ricorrente.
nonché per il riconoscimento
del diritto del ricorrente a vedersi accolta l’istanza volta all’istituzione di uno stallo di sosta personalizzato per disabili ex art. 381 D.p.r. n. 495/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Spadafora;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. PA IA AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
1). L’odierno ricorrente è una persona affetta da disabilità grave, come accertato dal Decreto di omologa adottato in data 3.11.2025 dal Tribunale Civile di -OMISSIS-, Sez. Lavoro, all'esito di procedimento di A.T.P., con il quale è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento per necessità di sostegno elevato o molto elevato. In tale sede, il consulente tecnico nominato ha riscontrato una ridotta o impedita capacità motoria derivante da plurime patologie a grave incidenza funzionale.
In relazione a quanto sopra, il ricorrente ha dedotto e rappresentato:
- che, lo stato di invalidità risulta già noto all’amministrazione comunale, la quale, in data 20.03.2024, gli aveva già rilasciato il regolare contrassegno invalidi per la sosta;
- che, in ragione delle proprie difficoltà di deambulazione e dell’elevata occupazione degli stalli di sosta in -OMISSIS-), presentava alla prefata amministrazione una formale istanza per l’istituzione di uno stallo di sosta riservato "ad personam", ai sensi dell’art. 381 comma 5, D.P.R. 495/1992;
- che, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-dell’08.01.2026, l’Amministrazione rigettava l’istanza, motivando il diniego sulla scorta di una presunta assenza di caratteristiche di "alta densità di traffico" nella via interessata;
- che, a fronte di una motivazione priva di riscontri tecnici, sopralluoghi o valutazioni specifiche sulla condizione del disabile, il ricorrente presentava in data 26.01.2026 un’istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. n. 241/1990, volta a conoscere l'iter istruttorio seguito;
- che, in data 10.02.2026, il Comune riscontrava la predetta istanza con nota prot. n. -OMISSIS-, omettendo tuttavia l'ostensione di documenti istruttori e limitandosi a ribadire l'apodittica affermazione circa l'assenza di densità veicolare.
Con ricorso notificato in data 9.03.2026 e depositato in data 13.03.2026, il ricorrente ha impugnato il summenzionato provvedimento amministrativo, affidando le proprie difese alle seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 381 D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal D.P.R. n. 151/2012. Eccesso di potere per sviamento, inesistenza dei presupposti di fatto, erroneità e falsità del presupposto, difetto di motivazione, carenza istruttoria.
Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato è stato adottato in carenza di istruttoria.
In ragione del chiaro dettato normativo contenuto nella norma calendata, l’Amministrazione avrebbe dovuto disporre adeguati sopralluoghi e rilievi tecnici sulla via interessata (intensità di traffico, tasso di occupazione degli stalli, caratteristiche della carreggiata); acquisire il parere di altro ufficio tecnico competente; esaminare la documentazione prodotta dal ricorrente, dando conto, nella motivazione, delle ragioni di eventuale non condivisione.
Tale carenza istruttoria sarebbe aggravata dal fatto che il Comune avrebbe basato le proprie conclusioni (secondo le quali non sarebbe possibile giustificare lo stallo in una zona contrassegnata dal divieto di sosta) su una situazione di fatto obsoleta, richiamando documentazione fotografica e divieti di sosta nella strada di interesse risalenti al 2021, ormai superati dalla realtà attuale dei luoghi, dove la segnaletica verticale è stata rimossa e la sosta è stabilmente praticata.
Il provvedimento impugnato, pertanto, sarebbe stato adottato altresì con travisamento dei fatti, poiché il presupposto fattuale su cui si fonda il diniego è erroneamente rappresentato e non adeguatamente verificato.
Assume inoltre il ricorrente come il richiamo contenuto nel diniego avversato alla presenza di parcheggi per disabili nella vicina piazza non possa costituire una valida alternativa, data la distanza di centinaia di metri dall'abitazione, che risulta incompatibile con la grave patologia motoria e la necessità di sostegno elevato del richiedente.
II. Violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità. Violazione delle norme a tutela delle persone con disabilità e del principio di non discriminazione.
Assume il ricorrente la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, non essendo stata, per altro, effettuata una comparazione tra l’interesse del ricorrente ad accedere agevolmente alla propria abitazione e gli interessi generali di circolazione e sosta, che peraltro non sono stati neppure specificati.
Costituitosi, il Comune ha sostenuto che analoghe domande sono state dal ricorrente reiterate nel corso del tempo (dal 2021 al 2023) e sempre respinte con le medesime motivazioni addotte nell’ultimo diniego dell’8.1.2026, oggetto della presente impugnativa, senza che i precedenti identici atti di diniego siano mai stati contestati in sede giurisdizionale.
Dall’inerzia serbata dall’istante con l’omessa impugnazione, per anni, dei reiterati dinieghi opposti dal Comune, discenderebbero sotto il profilo prettamente giuridico-processuale l’acquiescenza prestata ai precedenti dinieghi, regolarmente trasmessi e ricevuti tramite pec, nonché l’inammissibilità dell’odierna impugnativa, mediante la quale il ricorrente pretende, per la prima volta dopo anni, di censurare in sede giurisdizionale un diniego fondato sull’assenza dei requisiti.
Assume nel merito che la strada in esame è situata in una contrada periferica del Comune di Spadafora, avente una popolazione esigua (circa 161 famiglie), nonché collocata a una altitudine di circa 250 ml sul livello del mare.
Il Comune di Spadafora conta quasi 5.000 residenti, ubicati, per lo più, nella parte marittima della cittadina tirrenica. Sicché, una contrada collinare di una cittadina in gran parte marittima, che conta poche centinaia di residenti, non può obiettivamente essere considerata ad alta densità di traffico.
Inoltre, dagli accertamenti istruttori e osservazioni, da cui è risultato che “la mobilità veicolare [sia in senso dinamico (circolazione) che in senso statico (sosta)] non presenta alcuna criticità né risulta emersa, all’atto dei sopralluoghi effettuati, alcuna difficoltà di reperimento di aree di sosta ove la stessa è consentita”.
In ordine alla sussistenza o meno del divieto di sosta nella medesima strada, assume il Comune resistente che, come evidenziato nella nota -OMISSIS- del 13.1.2026 con la quale il Comando di P.M. del medesimo Ente ha relazionato alla locale Stazione dei Carabinieri, tale divieto esiste e il relativo segnale è stato presumibilmente di recente rimosso da ignoti.
Tale divieto rappresenterebbe un elemento ulteriormente impeditivo alla costituzione di un parcheggio riservato, stante che il divieto è stato istituito in quanto la strada ha un’ampiezza ridotta che, ove si istituisse anche soltanto un parcheggio riservato, renderebbe arduo il passaggio di più vetture nei due sensi. Si rammenta che anche il profilo inerente alla dimensione della strada e alla planoaltimetria che la connota, rappresenta uno degli elementi motivazionali che non risultano specificamente censurati.
All’udienza camerale del 15 aprile 2026, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ha preventivamente avvisato le parti circa la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Sentite le conclusioni dei difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2). Sussistendone i presupposti e avendone dato avviso alle parti, è possibile definire il presente giudizio con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato, per i motivi e nei termini di seguito indicati.
Va premesso che, invero, il provvedimento oggetto dell’odierna impugnativa è, in effetti, come sostenuto dal Comune resistente, reiterativo di precedenti (da ultimo, prot. n.-OMISSIS-), stante il pressocché identico corredo motivazionale.
Tuttavia, la presunta nuova istruttoria premessa al provvedimento odiernamente impugnato, per giurisprudenza consolidata, rende ammissibile il ricorso in esame.
Ciò Premesso, il Collegio ritiene che l’esame del primo motivo di ricorso rivesta carattere prioritario e assorbente rispetto alle ulteriori doglianze dedotte. Nel solco dei principi che regolano il processo amministrativo, la fondatezza delle censure inerenti al difetto di istruttoria e di motivazione configura infatti un vizio di natura radicale, idoneo di per sé a determinare l’annullamento dell’atto impugnato. Tale esito rende superflua la disamina dei restanti motivi, essendo già stato accertato un vulnus che impone all'amministrazione un integrale riesame della fattispecie, da condursi secondo le corrette coordinate della buona fede e del rigore istruttorio e motivazionale, come da disposizioni di legge.
Il quadro normativo di riferimento, nella fattispecie in esame, è rappresentato dall'art. 381 comma 5 del D.P.R. n. 495 del 1992 – Regolamento di attuazione del Codice della Strada, ai sensi del quale "Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne. Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".
La prefata disposizione introduce quindi un istituto destinato a operare soltanto in casi eccezionali, ossia soltanto a favore di chi non possa far a meno di uno spazio di sosta riservato per soddisfare l’effettiva necessità (intesa come esigenza che altrimenti non può essere soddisfatta) di far uso con frequenza dell’automobile personale.
Come già chiarito da questa Sezione (cfr. TAR Catania, I, 28.8.2024, n. 2927) <la concessione di uno spazio di sosta riservato - ossia di un’area pubblica riservata al parcheggio di una sola autovettura, con esclusione di ogni altra - è frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve tener conto di una pluralità di interessi non coincidenti.
L’art. 381, comma 5, introduce quindi un istituto destinato ad operare soltanto in casi eccezionali, ossia soltanto a favore di chi non possa far a meno di uno spazio di sosta riservato per soddisfare l’effettiva necessità (intesa come esigenza che altrimenti non può essere soddisfatta) di far uso con frequenza dell’automobile personale.
In ordine all’interpretazione di tale norma la giurisprudenza ha precisato che “risolvendosi la concessione di uno spazio di sosta riservato nella espansione del diritto di un singolo, che ottiene l’uso esclusivo di un’area pubblica destinata a parcheggio (altrimenti destinata alla generalità dei n. cittadini), e nella compressione del diritto della generalità dei cittadini (ivi comprese le persone titolari del contrassegno invalidi), l’art. 381, comma 5, del d.P.R. n. 495/1992 rimette alla discrezionalità dell’Amministrazione il compito di individuare i casi eccezionali nei quali si giustifica la concessione dello spazio di sosta personalizzato” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 25/01/2016, n. 932)>.
La norma citata (cfr. TAR Catania, I, 28.3.2022, n. 863) <stabilisce, quindi, che per l'assegnazione dello spazio di sosta ad personam, occorre la triplice condizione costituita dalle “particolari condizioni di invalidità”, dall’alta densità di traffico e dall'assenza di uno spazio di sosta privato.
Dunque - fermo restando che l’assegnazione di un posteggio riservato a soggetto disabile costituisce per il comune una facoltà, e non certo un obbligo e che sulla base delle generiche allegate dalla ricorrente non appare configurabile alcuna disparità di trattamento con casi analoghi nemmeno documentati - il Collegio ritiene che sotto il profilo motivazionale il provvedimento impugnato risulta innanzitutto carente di adeguata esternazione delle ragioni ostative all’assegnazione dello spazio circa la sussistenza (o meglio l’insussistenza) delle condizioni citate dalla norma e in particolare quella dell’ubicazione dell’abitazione della ricorrente all’interno di una zona ad alta densità di traffico.
Va, inoltre, precisato che la discrezionalità accordata al Comune dall’art. 381 del regolamento di esecuzione del codice della strada - che trova il proprio fondamento nel necessario contemperamento delle esigenze di tutela del disabile con quella di fruibilità collettiva degli spazi in sicurezza per qualsivoglia tipologia di utente della strada (atteso che, come anticipato, non si tratta di beneficio concedibile a tutti i disabili ma da riservare a casi particolari) - deve essere esercitata sulla base di criteri oggettivi e predeterminati di cui la motivazione del provvedimento deve dare conto e che, invece, nel caso in esame non risultano essere stati preventivamente adottati>.
La norma appena citata (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Ord., 12/09/2025, n. 3334), <anche se non specifica quali siano le particolari condizioni di invalidità che possano determinare la concessione di un posto auto riservato alla persona, è chiaramente finalizzata a migliorare le condizioni di vita delle persone afflitte da importanti limitazioni della capacità di deambulazione, garantendo il loro diritto alla libertà di movimento mediante l’approntamento di adeguate misure previste dalla normativa, che il Comune è tenuto ad assicurare, anche in ragione della gravità delle patologie del richiedente, salvo giustificare l’oggettiva impossibilità di fornire tali presidi.
La discrezionalità che la richiamata disposizione riconosce al Comune è evidentemente limitata alla verifica della esistenza di eventuali problematiche di viabilità e sicurezza – da accertarsi con specifica istruttoria di cui è necessario dar conto nelle motivazioni dell’eventuale provvedimento di diniego - che impediscano l’assegnazione dello stallo di sosta riservato.
La predetta limitata discrezionalità attribuita al Comune deve, dunque, trovare un adeguato bilanciamento con l’esigenza, tutelata dalla norma, di assicurare una certa libertà di movimento al soggetto richiedente, tenuto conto del suo grado di disabilità, e quindi di garantire alla persona condizioni di vita meno limitanti e più dignitose(cfr. CGA 16.12.2024, n. 978)>.
In somma sintesi, quindi, l'assegnazione dello stallo ad personam costituisce un istituto eccezionale, riservato a chi non possa altrimenti soddisfare le proprie necessità di mobilità; tale eccezionalità non esime l'amministrazione procedente dall'obbligo di fondare la propria decisione su criteri oggettivi e su una motivazione che dia conto di una specifica e attuale attività istruttoria.
Il percorso logico-argomentativo seguito dal Comune appare caratterizzato da una non rappresentata indicazione di puntuali riscontri fattuali e da un approccio meramente assertivo.
Invero, l’affermazione secondo cui la zona non sarebbe caratterizzata da un’alta densità di traffico — presupposto legale indefettibile per la concessione del beneficio de quo — risulta priva di qualsiasi riferimento a uno specifico supporto documentale o rilievo tecnico.
Il concreto supporto motivazionale del provvedimento è così espresso: <in esito a quanto verificato direttamente sui luoghi, si è accertato che la località in cui è stata richiesta l’istituzione dello stallo di sosta personalizzato, non può considerarsi come “zona ad alta densità di traffico”. Sul punto si rimanda integralmente alla corrispondenza già intercorsa con la S.V.>.
La relazione tecnica, neppure oggetto di necessario rinvio espresso per relationem , non sarebbe comunque sufficiente, non essendo presente alcun specifico riferimento a sopralluoghi che abbiano acclarato la mancanza di congestione del traffico.
In altri termini, il Comune si è limitato a rendere una dichiarazione di principio, omettendo di dimostrare, attraverso dati oggettivi sul flusso veicolare o sulla saturazione dei parcheggi, la reale situazione dell’arteria stradale interessata.
Tale lacuna istruttoria impedisce di comprendere su quali basi sia stato operato il bilanciamento tra l'esigenza del disabile e l'interesse della collettività, cui l’amministrazione, per consolidata giurisprudenza, è tenuta - nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa - a compiere dandone conto, in maniera adeguata e specifica, nella parte motivazionale del provvedimento definitivo.
Né possono supportare il provvedimento tutte le motivazioni assunte in sede di costituzione, in quanto postume e, in quanto tali, inammissibili.
Sulla scorta di quanto sopra rilevato, in punto di diritto, la discrezionalità amministrativa esercitata svolta dall'ente sembra risolversi in una mera formula di stile.
La mancanza di puntuali indicazioni circa i tempi (durata del monitoraggio e fasce orarie interessate), i modi (metodologie di rilevamento del flusso veicolare), i parametri tecnici utilizzati per concludere che la mobilità nell'area non presenti particolari criticità, la descrizione dei luoghi (ad esempio, il senso della viabilità, l’ampiezza della carreggiata, la saturazione degli stalli) impedisce di verificare l’effettiva sussistenza o meno del presupposto dell’alta densità di traffico richiesto dall’art. 381, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
Conclusivamente – ribadendo che l’assegnazione di un posteggio riservato a soggetto disabile costituisce per il comune una facoltà e non certo un obbligo e che sulla base delle generiche allegate dal ricorrente, non appare configurabile alcuna disparità di trattamento con casi analoghi nemmeno documentati - il Collegio ritiene che sotto il profilo motivazionale il provvedimento impugnato risulta innanzitutto carente di un’adeguata esternazione delle ragioni ostative all’assegnazione dello spazio, circa la sussistenza (o meglio l’insussistenza) delle condizioni citate dalla summenzionata norma.
Risulta parimenti censurabile il rilievo formulato dall'amministrazione circa la vigenza di un divieto di sosta quale ulteriore condizione ostativa all'accoglimento dell'istanza. Sotto questo profilo, l'operato del Comune si appalesa viziato da un'evidente approssimazione istruttoria, atteso che la persistenza della segnaletica stradale non è stata infatti accertata mediante un sopralluogo tecnico attuale e documentato, ma è stata presunta sulla scorta di sommarie informazioni verbali rese dagli operatori della Polizia Municipale con maggiore anzianità di servizio, secondo i quali il segnale de quo sarebbe presente nell'area interessata da diversi anni.
Né, per altro, come comunicato al Comando dei Carabinieri con la nota -OMISSIS-, ove mai rilevante, poiché postuma al provvedimento impugnato, è stata data contezza della riallocazione del divieto di sosta per i due versi della strada in questione.
A completamento del descritto quadro di carenza istruttoria e motivazionale, assume un valore meramente formale e privo di idoneità giustificativa il rilievo a margine, sollevato dall'amministrazione nel provvedimento impugnato, secondo cui nella -OMISSIS-, per la quale non appare neanche indicata l’effettiva distanza.
Per altro, l'esistenza di due stalli generici in un'area limitrofa non può essere considerata di per sé satisfattiva delle esigenze del ricorrente, atteso che il citato art. 381 del d.P.R. n. 495/1992 mira a garantire l'assegnazione di uno spazio ad personam proprio laddove la condizione di invalidità e la saturazione del traffico rendano il reperimento di un parcheggio ordinario — seppur riservato alla categoria — un ostacolo rilevante alla vita di relazione del soggetto richiedente.
Conclusivamente, il ricorso va accolto avuto riguardo al deficit istruttorio e motivazionale del provvedimento impugnato, che va, pertanto, annullato fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, conformandosi alla presente decisione, riterrà di adottare per dare riscontro alla richiesta della ricorrente.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura dei vizi accertati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti adottati dall’amministrazione.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA IA AV, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA IA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.