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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 109/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 109/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESINA Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. PERRIA VITTORIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NIVOLA MARIO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 40220240003679892000 relativo a contributi I.V.S. per la somma di € 1.219,73
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'insussistenza del credito contributivo in quanto non dovuto.
Disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, l' , regolarmente costituitosi, ha CP_1 prodotto comunicazione attestante l'avvenuto sgravio integrale dell'avviso di addebito impugnato.
Preso atto dell'intervenuto sgravio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto sgravio attesti l'infondatezza della pretesa contributiva dell'ente, dispone che le stesse siano poste a carico di quest'ultimo, ancorché nella misura della metà, avuto riguardo all'intervento tempestivo, compensando l'altra metà.
Si decide quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 1 di 2 dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che liquida in € 22,00 per spese ed € 443,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 08/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 109/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESINA Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. PERRIA VITTORIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. NIVOLA MARIO RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.01.2025 innanzi al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di Parte_1 CP_1 addebito n. 40220240003679892000 relativo a contributi I.V.S. per la somma di € 1.219,73
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'insussistenza del credito contributivo in quanto non dovuto.
Disposta la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito, l' , regolarmente costituitosi, ha CP_1 prodotto comunicazione attestante l'avvenuto sgravio integrale dell'avviso di addebito impugnato.
Preso atto dell'intervenuto sgravio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese di causa, mancando sul punto l'accordo delle parti, procede il giudicante in virtù del principio della “soccombenza virtuale” e, ritenuto che l'intervenuto sgravio attesti l'infondatezza della pretesa contributiva dell'ente, dispone che le stesse siano poste a carico di quest'ultimo, ancorché nella misura della metà, avuto riguardo all'intervento tempestivo, compensando l'altra metà.
Si decide quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 1 di 2 dispone:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa per metà le spese di lite e condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà, che liquida in € 22,00 per spese ed € 443,00 per compensi professionali, oltre i.v.a.,
c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 08/04/2025
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 2 di 2