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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13400 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra rappresentata da (C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca Tiradritti
PARTE ATTRICE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Biase Mezzanotte e Gianluca Talanti
PARTE CONVENUTA nonchè
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_2 C.F._2
Mancini
PARTE CONVENUTA
e
Avv. Stronati Claudio;
Controparte_3 Controparte_4
; , quale erede di;
, quale
[...] CP_5 Persona_1 Controparte_6 erede di (C.F.: ); avv. Fabrizi Persona_1 Parte_3 P.IVA_2
Antonio; CP_7
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi – Giudizio di merito (art. 617 – 618 c.p.c.)
FATTO – creditrice intervenuta nell'esecuzione immobiliare Parte_1
R.G.E. n. 1424/2005, proponeva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Roma, datata 6.7.2021, di approvazione del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato;
nonché avverso l'ordinanza del G.E. datata 14.7.2021, che ha parzialmente modificato la suddivisione delle somme tra i creditori. Nel contestare le ordinanze, la ricorrente chiedeva, previa sospensione della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di cui si tratta, l'elaborazione di un nuovo progetto di distribuzione in sostituzione di quello reso in data 6.7.2021, con assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito in favore del solo creditore e riconoscimento, in favore dell'istituto di credito, Controparte_8 della prelazione ipotecaria di primo grado opponibile rispetto a tutti i creditori intervenuti e procedenti.
A definizione della fase cautelare della proposta opposizione, il G.E., con provvedimento del 26.10.2021, respingeva l'istanza di sospensione avanzata da ed CP_8 assegnava alla medesima il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso il richiamato provvedimento veniva proposto reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies, rubricato al N. 1424/20025 sub 5, dichiarato inammissibile in esito alla camera di consiglio del 19.0.2022.
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2021, introduceva la Parte_1 presente fase di merito ed a sostegno della proposta opposizione deduceva che il progetto di distribuzione, nonché l'opposto provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del
6.7.2021, sarebbero stati assunti in violazione delle norme e dei principi del sistema delle trascrizioni ed iscrizioni. In particolare, nel ripercorrere la successione delle formalità pubblicitarie che a far data dal 2.12.2005 sono state rese pubbliche presso il registro immobiliare d'interesse sull'immobile staggito (e, precisamente: (i)
2.12.2005 reg. part.
n.94161, trascrizione del pignoramento del 30.11.2005, rep. n.18070 a favore di;
Per_2
(ii) 20.4.2007 reg. part. n.18885, iscrizione di ipoteca volontaria in favore di CRF su mutuo del 13.4.2007; (iii)16.11.2007 reg. part. n.62441, cancellazione della trascrizione del 2.12.2005 reg. part. 94161) assumeva che, per effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento del 2.12.2005, gli effetti pubblicitari della trascrizione di tale atto esecutivo sarebbero venuti meno, con conseguente inopponibilità della trascrizione del pignoramento rispetto all'iscrizione di ipoteca volontaria resa in favore della Tanto premesso, così concludeva in atto di citazione: “piaccia CP_8 all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ritenute fondate le ragioni di cui in narrativa, disattesa e respinta ogni contraria eccezione o domanda, riformando integralmente le impugnate ordinanza di approvazione con modifiche del progetto di riparto rispettivamente del
6.7.2021 e del 14.7.2021, e dunque venendo a riformulazione integrale del progetto di
Pag. 2 di 7 distribuzione illegittimamente formato poiché elaborato in dispregio dei principi di cui in narrativa, 1. accertare, riconoscere e dichiarare la opponibilità dei diritti di prelazione ipotecaria allegati e fatti valere in sede di esecuzione immobiliare da
[...]
in virtù dell'ipoteca volontaria presa in data 20.4.2007 al reg. part. Controparte_8
n.18885, nei confronti dell'intero ceto creditorio partecipante alla distribuzione di quanto ricavato entro la procedura esecutiva immobiliare n.1424 / 2005 rges del Tribunale di
Roma (cui sono riunite le procedure rubricate come n.1113 / 2016 rges e n.1148 / 2016 rges del medesimo Ufficio); con attribuzione a detta prelazione del primo grado prelatizio rispetto a tutti i creditori intervenuti e procedenti nelle esecuzioni intestate, dedotte le sole spese prededucibili occorse e sostenute in occasione ed in funzione della liquidazione dell'immobile pignorato. 2. e, per l'effetto, data applicazione a tali principi, elaborare, e/o disporre per l'elaborazione di un nuovo progetto di distribuzione in sostituzione di quello preso in data 6.7.2020 (e precedentemente comunicato dal
Delegato in data 1.6.2021) con assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito in favore del solo creditore dedotte le sole spese Controparte_8 prededucibili occorse e sostenute in occasione ed in funzione della liquidazione dell'immobile pignorato”.
In data 21.03.2022 si costituiva in giudizio in qualità di successore Controparte_1 mortis causa del coniuge, dott. , creditore procedente nel procedimento Persona_3
R.E. 1424/2005 nei confronti del debitore esecutato . La sig.ra Persona_1 CP_1 precisava, preliminarmente, che con provvedimento del 26.02.2019 era stata disposta, nel diverso procedimento R.E. 1113/2016 instaurato dalla nei confronti Controparte_3 del diverso debitore (resasi acquirente, con atto di compravendita Parte_3 trascritto il 20 aprile 2007, dell'immobile già sottoposto al pignoramento di cui al procedimento R.E. 1424/2005), la riunione al diverso ed antecedente R.E. 1424/2005, poiché entrambi i procedimenti esecutivi immobiliari (R.E. 1424/2005 e 1113/2016) avevano per oggetto lo stesso immobile. Precisava, ancora, che il pignoramento di cui al procedimento R.G. 1424/2005 era stato eseguito dal creditore procedente dott. Per_3
, nei confronti del debitore in data 30.11.2005 e trascritto in data
[...] Persona_4
2.12.2005 al n. 94161. In data 20.4.2007 la CA CR IR (oggi CP_8 provvedeva ad iscrivere ipoteca volontaria sull'immobile. In data 16.11.2007 al n. 62441 veniva annotata la cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto al n. 94161
Pag. 3 di 7 del 2.12.2005, a seguito di un provvedimento adottato da Giudice estraneo alla suddetta procedura R.G. 1424/2005. Con successivo annotamento n. 16240 del 30.05.2008, il suddetto annotamento di cancellazione del 16.11.2007 n. 62441 veniva revocato dal G.E. competente (del procedimento R.G. 1424/2005).
Rilevava, pertanto, che l'ipoteca volontaria della risulterebbe Controparte_9 iscritta il 20.04.2007 al n. 18885 su immobile già sottoposto a valido gravame, preesistente sullo stesso, costituito dal pignoramento eseguito dalla sig. Persona_3
(trascritto il 2.12.2005 al n. 94161).
Richiamando l'ordinanza del 10.03.2021 resa dal Collegio a definizione del reclamo proposto dalla sig.ra evidenziava, ancora, che le questioni relative alla validità del CP_1 primo pignoramento, alla annotazione di cancellazione della trascrizione ed alla revoca dell'annotazione della cancellazione avrebbero dovuto essere contestate con tempestiva opposizione agli atti esecutivi. Contestava, inoltre, l'omessa l'impugnativa del provvedimento presupposto datato 10.05.2021 con cui sono stati fissati i criteri per la formazione del piano di distribuzione, rimasto poi approvato.
Evidenziava, infine, l'abnormità del provvedimento di cancellazione della trascrizione del pignoramento in quanto disposto da altro giudice, carente in assoluto di potestà giurisdizionale in relazione alla specifica controversia, e come tale radicalmente improduttivo di effetti giuridici.
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto e diritto e sfornite di prova. Con vittoria di spese e clausola come per legge da distrarsi”.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 26.04.2024, il presenta giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo che parte opponente notificasse l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di tutte le parti processuali (con esclusione di quelle per le quali la notifica era stata effettuata) del procedimento esecutivo N. R.G. Es. 1424/2005, fissando nuova udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 18 dicembre 2024.
In data 30.09.2024 si costituiva in giudizio la Sig.ra in qualità di erede di _1
, la quale così concludeva: “piaccia al Tribunale di Roma adito, respinta Persona_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare ogni domanda proposta nei
Pag. 4 di 7 confronti della comparente avendo stessa rinunciato all'eredità di . Con Persona_1 vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In data 23.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO - Il presente giudizio di merito tare origine da un giudizio di opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso la procedura esecutiva iscritta al n. 1424/2005 R.G.Es. del
Tribunale di Roma, con cui ha impugnato l'ordinanza Giudice Controparte_8 dell'Esecuzione del Tribunale di Roma datata 6.7.2021 di approvazione del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato, nonché l'ordinanza del 14.7.2021 di parziale modifica della suddivisione delle somme tra i creditori. Nelle proprie conclusioni, l'opponente chiedeva di: “accertare, riconoscere e dichiarare la opponibilità dei diritti di prelazione ipotecaria allegati e fatti valere in sede di esecuzione immobiliare da in virtù dell'ipoteca volontaria presa in data Controparte_8
20.4.2007 al reg. part. n.18885, nei confronti dell'intero ceto creditorio partecipante alla distribuzione di quanto ricavato entro la procedura esecutiva immobiliare n.1424 / 2005 rges del Tribunale di Roma (cui sono riunite le procedure rubricate come n.1113 / 2016 rges e n.1148 / 2016 rges del medesimo Ufficio); con attribuzione a detta prelazione del primo grado prelatizio rispetto a tutti i creditori intervenuti e procedenti nelle esecuzioni intestate, dedotte le sole spese prededucibili occorse e sostenute in occasione ed in funzione della liquidazione dell'immobile pignorato”.
In esito alla fase cautelare, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensiva e confermava il progetto di distribuzione approvato, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 10.03.2021 che ha deciso il reclamo proposto ex art. 669 terdecies dalla sig.ra (RGE 1114/2005 sub 3). Più in particolare, con il provvedimento sopra CP_1 richiamato, il Collegio statuiva quanto segue: “La controversia distributiva non può avere ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. Ord. 26 ottobre 2011 n. 22310; Cassazione civile sez. III, 05.05.2016
– ud. 02.02.2016, dep. 05.05.2016 – n. 8950), dovendo la stessa limitarsi all'esame della fondatezza e dei limiti della pretesa fatta valere con precetto o con l'atto di intervento nel loro oggettivo contenuto (Cass.
2.11.1993 n. 10813). Sicchè, in assenza di una declaratoria formale di invalidità del pignoramento non può ritenersi legittima la risoluzione della controversia distributiva che si spinga de facto alla delibazione
Pag. 5 di 7 implicita dell'invalidità del primo pignoramento. Ciò anche in ragione del differente regime di impugnabilità delle sentenze che definiscono i due tipi di opposizione. Allo stato degli atti, la costituzione di ipoteca a favore di , contestuale alla Controparte_8 cessione dell'immobile dal primo debitore esecutato ( ad risulta Per_1 Parte_3 successiva alla trascrizione del primo pignoramento. Sicchè l'istituto di credito non può vantare il primo grado ipotecario.”
Orbene, ai fini della definizione del merito della controversia, non paiono sussistere motivi per discostarsi dalla decisione del giudice della fase cautelare e ciò proprio in ragione della struttura del processo esecutivo e dello specifico strumento processuale attivato dall'opponente ai fini della definizione della controversia distributiva. Ed invero, la contestazione circa la validità del primo pignoramento avrebbe dovuto essere oggetto di precedente opposizione in quanto, avuto riguardo all'ambito oggettivo ed ai limiti di applicazione dell'art. 512 cod. proc. civ., la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata non può formare oggetto di controversia in sede di distribuzione (Cass., civ. sez. III, del 5 maggio 2016, n. 8950). È utile, al riguardo, richiamare il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la diversità tra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato della espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art.
512 cod. proc. civ. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in detta fase di distribuzione, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quando più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l'intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'”an exequendum”, ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrente o tra creditore e
Pag. 6 di 7 debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata
(art. 510 c.p.c., comma 3), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma” (Cassazione Civile n. 22310 del 26/10/2011; Cass. n. 5961/2001, nonché già Cass. S.U. n. 1082/1997). In altri termini, in mancanza di una dichiarazione di invalidità del pignoramento e della relativa trascrizione, che avrebbe dovuto eventualmente rendersi in separato giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., non è ammissibile in sede distributiva l'eccezione sollevata dall'opponente circa il venir meno degli effetti della trascrizione del primo pignoramento per effetto della sopravvenuta formalità di cancellazione. Contrariamente a quanto assume parte opponente nelle proprie pur articolate difese, una pronuncia volta ad accertare la validità ed efficacia del primo pignoramento implicherebbe, difatti, un vaglio circa la sussistenza del diritto del creditore pignorante a procedere ad esecuzione forzata, accertamento, come chiarito, precluso in questa sede. Conclusivamente, la domanda proposta dall'opponente volta a dichiarare l'invalidità del primo pignoramento va dichiarata inammissibile.
La difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento giustifica la compensazione delle spese di lite, anche con riferimento alla posizione della chiamata in causa stante la circostanza che la sua chiamata in causa si è resa necessaria _1 per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra rappresentata da (C.F. , Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesca Tiradritti
PARTE ATTRICE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._1
Avv.ti Biase Mezzanotte e Gianluca Talanti
PARTE CONVENUTA nonchè
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio CP_2 C.F._2
Mancini
PARTE CONVENUTA
e
Avv. Stronati Claudio;
Controparte_3 Controparte_4
; , quale erede di;
, quale
[...] CP_5 Persona_1 Controparte_6 erede di (C.F.: ); avv. Fabrizi Persona_1 Parte_3 P.IVA_2
Antonio; CP_7
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi – Giudizio di merito (art. 617 – 618 c.p.c.)
FATTO – creditrice intervenuta nell'esecuzione immobiliare Parte_1
R.G.E. n. 1424/2005, proponeva opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Roma, datata 6.7.2021, di approvazione del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato;
nonché avverso l'ordinanza del G.E. datata 14.7.2021, che ha parzialmente modificato la suddivisione delle somme tra i creditori. Nel contestare le ordinanze, la ricorrente chiedeva, previa sospensione della distribuzione delle somme ricavate dalla vendita di cui si tratta, l'elaborazione di un nuovo progetto di distribuzione in sostituzione di quello reso in data 6.7.2021, con assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito in favore del solo creditore e riconoscimento, in favore dell'istituto di credito, Controparte_8 della prelazione ipotecaria di primo grado opponibile rispetto a tutti i creditori intervenuti e procedenti.
A definizione della fase cautelare della proposta opposizione, il G.E., con provvedimento del 26.10.2021, respingeva l'istanza di sospensione avanzata da ed CP_8 assegnava alla medesima il termine perentorio di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso il richiamato provvedimento veniva proposto reclamo al Collegio ex art. 669 terdecies, rubricato al N. 1424/20025 sub 5, dichiarato inammissibile in esito alla camera di consiglio del 19.0.2022.
Con atto di citazione notificato in data 10.12.2021, introduceva la Parte_1 presente fase di merito ed a sostegno della proposta opposizione deduceva che il progetto di distribuzione, nonché l'opposto provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del
6.7.2021, sarebbero stati assunti in violazione delle norme e dei principi del sistema delle trascrizioni ed iscrizioni. In particolare, nel ripercorrere la successione delle formalità pubblicitarie che a far data dal 2.12.2005 sono state rese pubbliche presso il registro immobiliare d'interesse sull'immobile staggito (e, precisamente: (i)
2.12.2005 reg. part.
n.94161, trascrizione del pignoramento del 30.11.2005, rep. n.18070 a favore di;
Per_2
(ii) 20.4.2007 reg. part. n.18885, iscrizione di ipoteca volontaria in favore di CRF su mutuo del 13.4.2007; (iii)16.11.2007 reg. part. n.62441, cancellazione della trascrizione del 2.12.2005 reg. part. 94161) assumeva che, per effetto della cancellazione della trascrizione del pignoramento del 2.12.2005, gli effetti pubblicitari della trascrizione di tale atto esecutivo sarebbero venuti meno, con conseguente inopponibilità della trascrizione del pignoramento rispetto all'iscrizione di ipoteca volontaria resa in favore della Tanto premesso, così concludeva in atto di citazione: “piaccia CP_8 all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ritenute fondate le ragioni di cui in narrativa, disattesa e respinta ogni contraria eccezione o domanda, riformando integralmente le impugnate ordinanza di approvazione con modifiche del progetto di riparto rispettivamente del
6.7.2021 e del 14.7.2021, e dunque venendo a riformulazione integrale del progetto di
Pag. 2 di 7 distribuzione illegittimamente formato poiché elaborato in dispregio dei principi di cui in narrativa, 1. accertare, riconoscere e dichiarare la opponibilità dei diritti di prelazione ipotecaria allegati e fatti valere in sede di esecuzione immobiliare da
[...]
in virtù dell'ipoteca volontaria presa in data 20.4.2007 al reg. part. Controparte_8
n.18885, nei confronti dell'intero ceto creditorio partecipante alla distribuzione di quanto ricavato entro la procedura esecutiva immobiliare n.1424 / 2005 rges del Tribunale di
Roma (cui sono riunite le procedure rubricate come n.1113 / 2016 rges e n.1148 / 2016 rges del medesimo Ufficio); con attribuzione a detta prelazione del primo grado prelatizio rispetto a tutti i creditori intervenuti e procedenti nelle esecuzioni intestate, dedotte le sole spese prededucibili occorse e sostenute in occasione ed in funzione della liquidazione dell'immobile pignorato. 2. e, per l'effetto, data applicazione a tali principi, elaborare, e/o disporre per l'elaborazione di un nuovo progetto di distribuzione in sostituzione di quello preso in data 6.7.2020 (e precedentemente comunicato dal
Delegato in data 1.6.2021) con assegnazione delle somme ricavate dalla vendita del bene staggito in favore del solo creditore dedotte le sole spese Controparte_8 prededucibili occorse e sostenute in occasione ed in funzione della liquidazione dell'immobile pignorato”.
In data 21.03.2022 si costituiva in giudizio in qualità di successore Controparte_1 mortis causa del coniuge, dott. , creditore procedente nel procedimento Persona_3
R.E. 1424/2005 nei confronti del debitore esecutato . La sig.ra Persona_1 CP_1 precisava, preliminarmente, che con provvedimento del 26.02.2019 era stata disposta, nel diverso procedimento R.E. 1113/2016 instaurato dalla nei confronti Controparte_3 del diverso debitore (resasi acquirente, con atto di compravendita Parte_3 trascritto il 20 aprile 2007, dell'immobile già sottoposto al pignoramento di cui al procedimento R.E. 1424/2005), la riunione al diverso ed antecedente R.E. 1424/2005, poiché entrambi i procedimenti esecutivi immobiliari (R.E. 1424/2005 e 1113/2016) avevano per oggetto lo stesso immobile. Precisava, ancora, che il pignoramento di cui al procedimento R.G. 1424/2005 era stato eseguito dal creditore procedente dott. Per_3
, nei confronti del debitore in data 30.11.2005 e trascritto in data
[...] Persona_4
2.12.2005 al n. 94161. In data 20.4.2007 la CA CR IR (oggi CP_8 provvedeva ad iscrivere ipoteca volontaria sull'immobile. In data 16.11.2007 al n. 62441 veniva annotata la cancellazione della trascrizione del pignoramento trascritto al n. 94161
Pag. 3 di 7 del 2.12.2005, a seguito di un provvedimento adottato da Giudice estraneo alla suddetta procedura R.G. 1424/2005. Con successivo annotamento n. 16240 del 30.05.2008, il suddetto annotamento di cancellazione del 16.11.2007 n. 62441 veniva revocato dal G.E. competente (del procedimento R.G. 1424/2005).
Rilevava, pertanto, che l'ipoteca volontaria della risulterebbe Controparte_9 iscritta il 20.04.2007 al n. 18885 su immobile già sottoposto a valido gravame, preesistente sullo stesso, costituito dal pignoramento eseguito dalla sig. Persona_3
(trascritto il 2.12.2005 al n. 94161).
Richiamando l'ordinanza del 10.03.2021 resa dal Collegio a definizione del reclamo proposto dalla sig.ra evidenziava, ancora, che le questioni relative alla validità del CP_1 primo pignoramento, alla annotazione di cancellazione della trascrizione ed alla revoca dell'annotazione della cancellazione avrebbero dovuto essere contestate con tempestiva opposizione agli atti esecutivi. Contestava, inoltre, l'omessa l'impugnativa del provvedimento presupposto datato 10.05.2021 con cui sono stati fissati i criteri per la formazione del piano di distribuzione, rimasto poi approvato.
Evidenziava, infine, l'abnormità del provvedimento di cancellazione della trascrizione del pignoramento in quanto disposto da altro giudice, carente in assoluto di potestà giurisdizionale in relazione alla specifica controversia, e come tale radicalmente improduttivo di effetti giuridici.
Tanto premesso, così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'On.le
Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto e diritto e sfornite di prova. Con vittoria di spese e clausola come per legge da distrarsi”.
Con ordinanza di rimessione in istruttoria del 26.04.2024, il presenta giudice rimetteva la causa sul ruolo, disponendo che parte opponente notificasse l'atto introduttivo del giudizio nei confronti di tutte le parti processuali (con esclusione di quelle per le quali la notifica era stata effettuata) del procedimento esecutivo N. R.G. Es. 1424/2005, fissando nuova udienza di prima comparizione delle parti per il giorno 18 dicembre 2024.
In data 30.09.2024 si costituiva in giudizio la Sig.ra in qualità di erede di _1
, la quale così concludeva: “piaccia al Tribunale di Roma adito, respinta Persona_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare ogni domanda proposta nei
Pag. 4 di 7 confronti della comparente avendo stessa rinunciato all'eredità di . Con Persona_1 vittoria di spese e compensi di giudizio”.
In data 23.04.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
DIRITTO - Il presente giudizio di merito tare origine da un giudizio di opposizione ex artt. 512 e 617 c.p.c. avverso la procedura esecutiva iscritta al n. 1424/2005 R.G.Es. del
Tribunale di Roma, con cui ha impugnato l'ordinanza Giudice Controparte_8 dell'Esecuzione del Tribunale di Roma datata 6.7.2021 di approvazione del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato, nonché l'ordinanza del 14.7.2021 di parziale modifica della suddivisione delle somme tra i creditori. Nelle proprie conclusioni, l'opponente chiedeva di: “accertare, riconoscere e dichiarare la opponibilità dei diritti di prelazione ipotecaria allegati e fatti valere in sede di esecuzione immobiliare da in virtù dell'ipoteca volontaria presa in data Controparte_8
20.4.2007 al reg. part. n.18885, nei confronti dell'intero ceto creditorio partecipante alla distribuzione di quanto ricavato entro la procedura esecutiva immobiliare n.1424 / 2005 rges del Tribunale di Roma (cui sono riunite le procedure rubricate come n.1113 / 2016 rges e n.1148 / 2016 rges del medesimo Ufficio); con attribuzione a detta prelazione del primo grado prelatizio rispetto a tutti i creditori intervenuti e procedenti nelle esecuzioni intestate, dedotte le sole spese prededucibili occorse e sostenute in occasione ed in funzione della liquidazione dell'immobile pignorato”.
In esito alla fase cautelare, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensiva e confermava il progetto di distribuzione approvato, richiamando le motivazioni di cui all'ordinanza del 10.03.2021 che ha deciso il reclamo proposto ex art. 669 terdecies dalla sig.ra (RGE 1114/2005 sub 3). Più in particolare, con il provvedimento sopra CP_1 richiamato, il Collegio statuiva quanto segue: “La controversia distributiva non può avere ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. Ord. 26 ottobre 2011 n. 22310; Cassazione civile sez. III, 05.05.2016
– ud. 02.02.2016, dep. 05.05.2016 – n. 8950), dovendo la stessa limitarsi all'esame della fondatezza e dei limiti della pretesa fatta valere con precetto o con l'atto di intervento nel loro oggettivo contenuto (Cass.
2.11.1993 n. 10813). Sicchè, in assenza di una declaratoria formale di invalidità del pignoramento non può ritenersi legittima la risoluzione della controversia distributiva che si spinga de facto alla delibazione
Pag. 5 di 7 implicita dell'invalidità del primo pignoramento. Ciò anche in ragione del differente regime di impugnabilità delle sentenze che definiscono i due tipi di opposizione. Allo stato degli atti, la costituzione di ipoteca a favore di , contestuale alla Controparte_8 cessione dell'immobile dal primo debitore esecutato ( ad risulta Per_1 Parte_3 successiva alla trascrizione del primo pignoramento. Sicchè l'istituto di credito non può vantare il primo grado ipotecario.”
Orbene, ai fini della definizione del merito della controversia, non paiono sussistere motivi per discostarsi dalla decisione del giudice della fase cautelare e ciò proprio in ragione della struttura del processo esecutivo e dello specifico strumento processuale attivato dall'opponente ai fini della definizione della controversia distributiva. Ed invero, la contestazione circa la validità del primo pignoramento avrebbe dovuto essere oggetto di precedente opposizione in quanto, avuto riguardo all'ambito oggettivo ed ai limiti di applicazione dell'art. 512 cod. proc. civ., la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata non può formare oggetto di controversia in sede di distribuzione (Cass., civ. sez. III, del 5 maggio 2016, n. 8950). È utile, al riguardo, richiamare il principio di diritto più volte espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “la diversità tra opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato della espropriazione forzata, ed opposizione ex art. 512 cod. proc. civ. è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'uno concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altro il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo ed i limiti di applicazione dell'art.
512 cod. proc. civ. vanno ricercati nel fatto che non può formare oggetto di controversia ex art. 512 cod. proc. civ., in detta fase di distribuzione, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata. Quando più non occorre stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., se l'intero processo esecutivo debba in modo irreversibile venire meno per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso) e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'”an exequendum”, ogni controversia che, in detta fase insorga tra creditori concorrente o tra creditore e
Pag. 6 di 7 debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata
(art. 510 c.p.c., comma 3), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 cod. proc. civ., da risolversi con il rimedio indicato da detta norma” (Cassazione Civile n. 22310 del 26/10/2011; Cass. n. 5961/2001, nonché già Cass. S.U. n. 1082/1997). In altri termini, in mancanza di una dichiarazione di invalidità del pignoramento e della relativa trascrizione, che avrebbe dovuto eventualmente rendersi in separato giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., non è ammissibile in sede distributiva l'eccezione sollevata dall'opponente circa il venir meno degli effetti della trascrizione del primo pignoramento per effetto della sopravvenuta formalità di cancellazione. Contrariamente a quanto assume parte opponente nelle proprie pur articolate difese, una pronuncia volta ad accertare la validità ed efficacia del primo pignoramento implicherebbe, difatti, un vaglio circa la sussistenza del diritto del creditore pignorante a procedere ad esecuzione forzata, accertamento, come chiarito, precluso in questa sede. Conclusivamente, la domanda proposta dall'opponente volta a dichiarare l'invalidità del primo pignoramento va dichiarata inammissibile.
La difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento giustifica la compensazione delle spese di lite, anche con riferimento alla posizione della chiamata in causa stante la circostanza che la sua chiamata in causa si è resa necessaria _1 per l'integrazione necessaria del contraddittorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 1 ottobre 2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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