Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 03/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 76/2021 R.G., avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 326/2020 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 18 settembre 2020, pubblicata il 21 settembre 2020, promossa
DA
, nata a [...], il [...] Parte_1
( ), elettivamente domiciliata in Calta- CodiceFiscale_1
nissetta, in via Kennedy n. 30, presso lo studio dell'Avv. Rosalinda
Nicoletti (CF: PEC: C.F._2
, unitamente al proprio difensore Email_1
Avv. Irene Stella Faraci, (C.F. - PEC C.F._3 [...]
), del Foro di Enna, dalla quale Email_2
è rappresentata e difesa appellante
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. , in stato di interdizione legale, do- C.F._4
miciliato presso il Servizio Centrale di Protezione Roma, via dell'Arte n. 81, in persona del tutore legale , nata a Controparte_2
Gela, l'uno marzo 1978 (C.F. ), domiciliata C.F._5
presso il Servizio Centrale di Protezione Roma, via dell'Arte 81;
E
, nato a [...], il [...], (C.F. Controparte_3
), in stato di interdizione legale, domiciliato C.F._6
presso il Servizio Centrale di Protezione Roma, via dell'Arte n. 81, in persona del tutore legale Avv. Civita di Russo, (C.F.
; p.e.c. , con studio C.F._7 Email_3
legale in Roma in via Trionfale n. 5637;
Appellati contumaci
E
Controparte_4
quale gestore del detto
[...]
fondo, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta Via Libertà, 174
Appellato
CONCLUSIONI
L'appellante e il hanno precisato le rispettive conclusioni CP_4
come da note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza del 31 ottobre 2024.
- 2 - FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., , nella qualità di Parte_1
figlia di (nato a [...], il [...] Persona_1
e deceduto il 29 settembre 1998), adiva il Tribunale di Gela, al fine di ottenere la condanna di e Controparte_1 CP_3
, in solido tra loro e con il per la So-
[...] Controparte_4
lidarietà alle vittime di reato, al risarcimento di tutti i danni (mora- le, esistenziale, da perdita del vincolo parentale, da lesione di pre- cedente sistema di vita e di ogni altro danno diversamente deno- minato), sofferti iure proprio a seguito dell'uccisione dello stesso
, quantificati nella misura complessiva di euro Persona_1
327.990,00, secondo i criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribu- nale di Milano, o in quell'altra somma maggiore o minore da de- terminarsi in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dal gior- no del sinistro.
Come difatti accertato nell'ambito del procedimento penale n.
335/2012 R.G.N.R. - 242/2012 R.G. G.I.P. definito, a seguito di giudizio abbreviato, con la sentenza n. 61/2013 del GUP del Tri- bunale di Caltanissetta - parzialmente riformata, limitatamente alle pene inflitte, con sentenza della Corte di Assise di Appello di Cal- tanissetta n. 2/2014, avverso cui era stato proposto ricorso in Cas- sazione, dichiarato inammissibile con ordinanza del 15 gennaio
2015 - e erano stati Controparte_1 Controparte_3
ritenuti responsabili dell'omicidio di (padre della ri- Persona_1
corrente) commesso in data 29 settembre 1998, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste
- 3 - dall'art. 416-bis c.p., vale a dire della loro appartenenza all'associa- zione per delinquere di stampo mafioso denominata Cosa nostra, e al fine di agevolare la suddetta associazione.
Con la medesima pronuncia penale, gli autori del delitto erano stati altresì condannati al risarcimento dei danni anche in favore di
[...]
, figlia della vittima, costituitasi parte civile, con ri- Parte_2
messione al competente giudice civile per la determinazione del quantum risarcitorio.
All'udienza del 16 settembre 2020 - dopo taluni rinvii volti a con- sentire la regolare instaurazione del contraddittorio con i tutori de- gli interdetti legali, e Controparte_1 Controparte_5
, rimasti contumaci, e con il Fondo di Rotazione frattanto co-
[...]
stituitosi eccependo la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione intimata rispetto alla domanda di condanna proposta nei confronti della stessa - la causa, sebbene introdotta nelle forme del giudizio sommario di cognizione, veniva decisa ex professo con sentenza (la n. 326/2020 del 21 settembre 2020) sul rilievo che il rito previsto fosse quello ordinario in ragione del di- sposto di cui all'art. 5 della L. n. 512/1999.
L'adito Tribunale di Caltanissetta, in particolare, pur dando della
“…astratta sussistenza dei presupposti normativi per l'accoglimento della do- manda risarcitoria formulata dalla ricorrente nei confronti dei convenuti
[...]
e e del Controparte_6 Controparte_3 [...]
”, la rigettava ritenendo Controparte_4
non provato il pregiudizio esistenziale, parentale e morale in capo alla ricorrente;
compensava, tra le parti costituite, le spese di giudi-
- 4 - zio attesa la natura degli eventi posti a fondamento della domanda.
****
Avverso detta sentenza propone appello , nella Parte_1
sopra spiegata qualità, sulla base dei motivi di seguito illustrati, formulando le seguenti conclusioni:
“riformare l'impugnata sentenza e accogliere la domanda di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale formulata dall'attrice-appellante nei confronti del , Controparte_4
di e , rappresentati ex legge Controparte_1 Controparte_3
dai rispettivi tutori, già condannati per i reati ascritti nonché per le statuizioni civili, con sentenza penale passata in giudicato n. 2/2014 della Corte di As- sise di Appello di Caltanissetta, facente stato nel presente giudizio in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che gli imputati lo hanno commesso;
- per l'effetto condannare in via equitativa ed in solido tra loro, CP_7
e , rappresentati ex legge dai rispettivi tuto-
[...] Controparte_3
ri, nonché il Controparte_4
presso il , in persona del Ministro pro tempore,
[...] Controparte_4
obbligato ex lege 512/99, al risarcimento in favore dell'appellante del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, inteso quale danno morale ed esistenziale, per la grave ed irreparabile lesione del legame familiare costitu- zionalmente tutelato, da liquidarsi secondo i criteri di cui alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ovvero nella misura massima complessiva, pari ad €
327.990,00 o in misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ol- tre gli interessi e rivalutazione;
con conseguente condanna dei convenuti- appellati al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
- 5 - L'appellante affida, in sostanza, il proprio gravame a due motivi lamentando, per un verso, col primo motivo, che il primo Giudice sarebbe incorso in errore nel ritenere non provato il pregiudizio non patrimoniale dalla medesima subito per effetto del decesso del genitore;
criticando, per altro verso, col secondo motivo, l'omessa valorizzazione, in violazione dell'art. 115 c.p.c., di fatti incontestati dal , limitatosi ad eccepire il solo difetto di Controparte_4
legittimazione passiva del Fondo di Rotazione, nulla deducendo in merito alle “circostanze relative all'intensità del rapporto tra padre e figlia, all'affetto reciproco, al tempo passato insieme”, non adeguatamente consi- derate dal Giudice di prime cure ai fini del decidere.
Il Controparte_4
, si è costituito eccependo
[...]
l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta il 18 marzo
2021, e dunque ben oltre il termine di trenta giorni dalla comuni- cazione del provvedimento appellato (equipollente alla sua notifi- cazione ai fini del dies a quo, ai sensi dell'art. 702 quater comma 1
c.p.c.) avvenuta in data 21 settembre 2020.
In subordine, e sempre in via preliminare, ha riproposto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata in primo grado, sul rilievo di essere mero destinatario della denunzia della lite alla stregua del disposto degli articoli 4 e 5 L. n. 512/99.
L'accertamento del fatto, ha soggiunto, costituisce uno dei requisiti per l'accesso al Fondo, accesso che, tuttavia, dipende dalla succes- siva verifica dei presupposti di estraneità a contesti criminali di cui al successivo art. 6 della medesima Legge. La legittimazione a resi-
- 6 - stere in giudizio dell'Amministrazione, in altri termini, sussisterà solo all'esito del procedimento di cui all'art. 6 citato, mentre, nella fase di precostituzione del titolo dinanzi al giudice civile la richiesta di condanna del Fondo, in solido con gli autori dell'evento delit- tuoso, impatta con la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione stessa.
Su queste premesse, il appellato ha proposto appello in- CP_4
cidentale invocando la riforma del capo di sentenza con cui il Tri- bunale aveva ritenuto la “…astratta sussistenza dei presupposti normativi per l'accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente nei confronti dei convenuti e e del Controparte_1 Controparte_3
” e Controparte_4
dunque la sua legittimazione in questo giudizio, unicamente preor- dinato, appunto, alla precostituzione del titolo prima del procedi- mento amministrativo volto al riconoscimento del beneficio.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini:
<- In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello. - In subor- dine, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Amministrazione intimata per la fase di appello;
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertare e dichiarare la carenza di legittima- zione passiva del , anche per il giudizio di primo grado;
- Controparte_4
Con vittoria di spese>>.
Gli appellati e non si sono costituiti e sono stati CP_1 CP_3
dichiarati contumaci.
Sulle conclusioni dell'appellante e dell'amministrazione convenuta, rassegnate con le note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive dell'udienza
- 7 - del 31 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione, concessi i termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memo- rie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di tardività dell'appello, dedotta dall'amministrazione convenuta, non è fondata.
In giurisprudenza è costante l'affermazione del principio della ul- trattività del rito, specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avve- nire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice (ex multis, Cass. civ. sez. 6 - 3, Ordinanza n.
20705 del 9 agosto 2018).
Nel caso di specie, il Tribunale ha adottato come provvedimento definitorio del giudizio non già l'ordinanza, ma la sentenza, sul ri- lievo che il procedimento, erroneamente introdotto col rito som- mario di cognizione, avrebbe dovuto essere trattato e comunque deciso (come in concreto lo è stato) nelle forme del rito ordinario, deponendo in questo senso l'articolo 5 della Legge n. 512/99, che fa riferimento all' “atto di citazione” con una espressione che il le- gislatore non ha ritenuto di modificare, pur a seguito dell'introduzione, con l. n. 69/2009, del rito sommario.
L'eccezione di tardività dell'appello avrebbe avuto fondamento soltanto se non fosse risultata una consapevole scelta del giudice di convertire il rito in ordinario (in termini, Cass. civ., Sez. II, Sent. n.
30850 del 26/11/2019).
- 8 - L'appello, dunque, in difetto di notifica della sentenza ad istanza di parte, è stato ritualmente proposto nel termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
***
Fondata, piuttosto, è l'ulteriore eccezione di carenza di legittima- zione passiva, dedotta dall'Amministrazione appellata.
Questo collegio conviene sul principio, affermato dalla Corte Su- prema di Cassazione con l'Ordinanza n.
7189 del 10/03/2023 della terza sezione civile, secondo cui <Nel giudizio civile di risarcimento dei danni causati dai reati di tipo mafioso, la notificazione dell'atto di citazione al di cui alla legge n. Controparte_4
512 del 1999 - prescritta dall'art. 5, comma 3, della medesima legge - integra non già una mera “denuntiatio litis”, bensì l'evocazione in giudizio di un sog- getto titolare di un rapporto giuridico dipendente da quello litigioso, sicché la relativa controversia è soggetta alla disciplina delle cause inscindibili, con conse- guente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale negli eventuali gradi di impugnazione>>.
L'ordinanza citata, rinvenendo tra l'azione di risarcimento del dan- no e quella nei riguardi del Fondo di garanzia un rapporto di di- pendenza assimilabile a quello tra le domande spiegate dal danneg- giato nei rispettivi confronti del responsabile di un sinistro stradale e del suo assicuratore per la responsabilità civile, basato sul nesso tra l'obbligazione risarcitoria del danneggiante e quella indennitaria del confermò la sentenza di inammissibilità dell'appello CP_4
- 9 - delle congiunte di una vittima di un agguato di stampo mafioso, che la Corte di Appello di Palermo aveva emesso rilevando che il termine c.d. breve di trenta giorni contemplato dall'art. 325 cod. proc. civ. per la notifica al responsabile era ormai decorso, indivi- duandone il dies a quo nel giorno in cui le appellanti avevano notifi- cato la sentenza poi gravata al . Controparte_4
Pienamente convincente, nel contesto della citata Ordinanza, ap- pare la considerazione (cfr. il paragrafo 3.1) secondo cui la Legge
512 del 1999 suale: pur in assenza di una domanda di condanna all'erogazione dei benefici
a carico dello Stato, il legislatore vuole che l'accertamento della responsabilità risarcitoria del condannato - si ripete: fatto costitutivo della obbligazione pub- blica - avvenga in contraddittorio con la P.A. ad hoc preposta a siffatta eroga- zione, onde estendere nei confronti di quest'ultima - e con efficacia di giudicato
- l'esito del relativo giudizio, al fine di evitare che l'elemento della responsabili- tà civilistica del reo possa essere oggetto di differente apprezzamento in un even- tuale, successivo giudizio in cui sia azionato il diritto soggettivo all'accesso al fondo…>>.
Parimenti convincente è l'ulteriore considerazione secondo cui
“Nella obbligazione di diritto pubblico così disegnata, l'accertamento della re- sponsabilità civilistica del soggetto già condannato in sede penale - ovvero
l'accoglimento della domanda risarcitoria per i danni derivanti da reati di tipo mafioso dispiegata in un processo civile contro il reo - integra fatto costitutivo del debito che è proprio dello Stato ma concorrente con quello dell'autore del reato, cioè a dire «coesistente con l'obbligazione risarcitoria primaria gravante sul condannato autore del fatto illecito» (Cass. 28/06/2019, n. 17438)>.
- 10 - Il collegio, tuttavia, non ritiene di adeguarsi all'ulteriore enunciato secondo cui “Le due obbligazioni (quella risarcitoria del condannato e quel- la solidaristica dello Stato) si pongono allora in rapporto di autonomia funzio- nale ma di stretta interrelazione genetica (sicché l'adempimento ad opera dello
Stato dell'obbligazione sua propria in favore della vittima fa sorgere il diritto del primo al recupero o rimborso integrale verso il condannato autore del fatto: cfr. Cass. 28/06/2019, n. 17438): e la parte interessata ben può richiedere la condanna del reo a risarcire il danno e dello Stato (id est: del fondo istituito presso il ) ad erogare i benefici ex lege n. 512 del 1999 Controparte_4
in un unico giudizio, ciò rispondendo a minimali esigenze di economia proces- suale (in tal senso, specificamente, Cass. 03/05/2016, n. 8646)”.
Ed invero, l'ipotizzata cumulabilità delle azioni di condanna al ri- sarcimento del danno (nei riguardi del danneggiante) e al pagamen- to dell'indennizzo (nei confronti del Fondo di Garanzia) contrasta con le esigenze e le finalità del procedimento amministrativo di ve- rifica dei requisiti di non contiguità/appartenenza a contesti mala- vitosi che è finalizzato all'erogazione dell'indennizzo stesso nell'ordito della Legge n. 512/99, secondo l'accertamento già compiuto nei riguardi del danneggiante.
Come affermato dall'Amministrazione convenuta nella sua com- parsa di costituzione in primo grado, “La L. n. 512/99 consente uni- camente alle vittime dei reati di mafia di poter opporre al Fondo l'eventuale condanna al risarcimento resa esclusivamente nei confronti degli autori dell'illecito e ciò soltanto nell'apposito procedimento amministrativo successivo alla fase giudiziale di accertamento, esulando, peraltro, dalla competenza del
Giudice civile ogni questione inerente i presupposti di accesso e i relativi bene-
- 11 - fici, devoluti alla cognizione delle competenti autorità amministrative”.
Ne consegue che la domanda di va esaminata, nel Parte_1
merito, ai soli fini della condanna degli appellati contumaci di
[...]
e , al risarcimento dei Controparte_6 Controparte_3
danni sofferti a seguito dell'uccisione del padre . Persona_1
Per altro verso, l'appello incidentale del Controparte_8
non trova addentellato in una soccombenza,
[...]
ma trae spunto soltanto da una affermazione di principio del Tri- bunale;
né, una volta riproposta in questo grado l'eccezione di di- fetto di legittimazione passiva proposta dallo stesso ai CP_4
sensi dell'art. 346 c.p.c., può essere considerato alla stregua di una impugnazione condizionata.
Esso, dunque, va dichiarato inammissibile.
***
Nel merito, l'appello è fondato e la domanda di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale formulata dall'attrice, odierna appellante, va accolta nei termini di cui in motivazione.
Denuncia, a ben ragione, l'appellante, l'errore in cui è incorso il
Giudice di prime cure nel negarle il risarcimento per il presunto mancato assolvimento dell'onere probatorio in relazione al danno subito, disattendendo - sul presupposto dell'assunta inidoneità del- la prova per presunzioni e dell'inconferente richiamo al fatto noto- rio del vincolo parentale a dimostrare il pregiudizio non patrimo- niale derivante dalla morte del defunto congiunto - gli arresti della giurisprudenza di legittimità e di merito ormai, in verità, univoca- mente orientati nell'interpretare la figura del danno da perdita del
- 12 - rapporto parentale al pari di un ordinario danno-conseguenza, co- me tale risarcibile in quanto allegato e provato, pur anche tramite presunzioni ex artt. 2927 e 2729 c.c. (v. Cass., Sez. Un., n.
6572/2006, nonché Cass. nn. 13546/06; 8827/2003; 8828/2003;
15022/2005), specie ove a far valere la pretesa risarcitoria siano, come nel caso di specie, soggetti appartenenti al nucleo familiare essenziale della vittima (cfr. Cass. civ. n. 22397/2022).
Del pari condivisibili appaiono, a tale stregua, le censure - da esa- minarsi contestualmente per ragioni di connessione - mosse dall'appellante a contestazione dell'omessa valorizzazione in prime cure dell'allegato legame affettivo con il defunto padre, nei fatti in- contestato da controparte, ciononostante non adeguatamente con- siderato dal primo Giudice, in violazione dell'art. 115 c.p.c.
In coerenza con l'orientamento tracciato dalla giurisprudenza di legittimità va ritenuto che i danni non patrimoniali cagionati dal reato, come nel caso di specie, possano ritenersi provati (e, in tal caso, da risarcire) anche per presunzioni, oltreché sulla base delle prove documentali acquisite, ben potendo, in tal senso, la morte di una persona cara e l'intensità del vincolo familiare, già di per sé co- stituire, in assenza di elementi contrari, elementi idonei su cui ba- sare, secondo l'id quod plerumque accidit, la prova del danno morale di cui si discute pin termini di sofferenza interiore patita e grave al- terazione della loro vita di relazione dei congiunti superstiti.
Ritiene, a tale stregua, il Collegio di aderire all'indirizzo consolida- tosi nella giurisprudenza di legittimità sopra delineato, recentemen- te ribadito dalla Suprema Corte con la decisione n. 9010/2022, se-
- 13 - condo cui: “la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art. 2729 c.c.,
a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione” (cfr. Cass. civ. n. 9010/2022).
Peraltro, con ordinanza n. 715/2021 del Tribunale di Caltanissetta
è stata accolta la domanda di risarcimento danni, avente ad oggetto i medesimi fatti per cui è causa, emessa a conclusione del procedi- mento n. 1021/2016 R.G., in favore di altri congiunti del defunto
, rispettivamente moglie e figli, nonché madre, sorel- Persona_1
la e fratello dell'odierna appellante . Parte_1
Emerge dal tenore della sentenza n. 61/2013 del GUP di Caltanis- setta - confermata sullo specifico punto dalla sentenza n. 2/2014 della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta, passata in giudica- to a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione in data
15.01.2015 - l'indubbio nesso di causalità fra la condotta degli ap- pellati contumaci, e Controparte_1 Controparte_5
, e l'evento morte del , ucciso in agro di Aidone il
[...] Pt_1
29.09.1998; con condanna, altresì, degli stessi al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per l'omicidio del Pt_1
(tra cui ) rimesse per la relativa quantificazione in- Parte_1
nanzi al Giudice civile.
Ciò detto, avuto riguardo alla citata sentenza penale n. 337/2010,
- 14 - avente efficacia di giudicato ex art. 651, co. 1 c.p.p. nel giudizio ci- vile di risarcimento del danno incoato dalla stessa Parte_1
“quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (...) ”, appaiono sussistere i presupposti per riconoscere la diretta responsabilità degli appella- ti contumaci, e , in Controparte_1 Controparte_3
ordine al fatto delittuoso commesso ai danni del defunto _1
, e, conseguentemente, in riforma della decisione impugna-
[...]
ta, la fondatezza della domanda risarcitoria formulata in prime cure dall'odierna appellante.
In ragione di quanto precede, risultando certi ed incontestati tanto l'omicidio di ad opera di e Persona_1 Controparte_1
quanto il rapporto genitore-figlia tra il Controparte_3 Pt_1
e l'appellante, nonché la composizione del nucleo familiare (cfr. pronuncia penale e certificato anagrafico prodotti in atti), può pro- cedersi, in difetto di allegazioni più specifiche, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale mediante la determinazio- ne di un importo omnicomprensivo (cfr. Cass. Civ. ord. n.
19816/2010; Cass. civ. n. 2557/2011) inclusivo sia della sofferenza derivante dall'avvenimento luttuoso (“cd. danno morale in senso stret- to”) sia delle conseguenze nell'ambito delle relazioni parentali e familiari (qualificabili come “pregiudizio derivante dalla lesione dell'inte- grità della famiglia”), escluse possibili duplicazioni (cfr., dopo S.U. n.
26972/2008 cit., tra le altre Cass. civ. n. 1072/2011) né riduzioni
(Cass. Civ. n. 7272/2012).
La concreta determinazione del quantum risarcitorio spettante a
- 15 - per la perdita del rapporto parentale non potrà Parte_1
che avvenire, quindi, coerentemente con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, in base ad una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo, della situazione di con- vivenza, della consistenza del nucleo familiare, delle abitudini di vi- ta, dell'età della vittima e degli stretti congiunti, oltreché delle esi- genze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (cfr.
Cass. n. 3581/2010, n. 10107/2011), alla stregua delle vigenti ta- belle in uso presso il Tribunale di Milano, edizione 2024, aggiorna- ta proprio in relazione alla liquidazione del danno parentale appli- cando il c.d. sistema “a punti”.
Pacificamente, d'altronde, la Suprema Corte riconosce che “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche
l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto pa- rentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a pun- ti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del su- perstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ra- gione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (cfr. Cass. n. 10579/2021).
Applicando i parametri in esse indicati, con i dovuti adattamenti alle peculiarità del caso concreto (rapporto di parentela esistente
- 16 - con la vittima, la giovane età dell'appellante, la natura dolosa e par- ticolarmente cruenta del reato, il grave trauma subito dai congiunti superstiti), la Corte ritiene congruo e conforme ad equità procede- re al seguente calcolo per determinare l'ammontare del danno non patrimoniale da risarcire per la perdita del rappor- Parte_1
to parentale, quale espressione di tutela minima di diritti costitu- zionalmente garantiti (cfr. ex multis, Cass. n. 2557/2011):
a) età della vittima primaria: 52 anni, e dunque 18 punti;
b) età della vittima secondaria: 17 anni, all'epoca del tragico even- to, e quindi 26 punti;
c) convivenza (16 punti): desumibile, in via presuntiva, dal rappor- to di filiazione, come risulta dal certificato di stato di famiglia pro- dotto in atti, considerata altresì la giovane età dell'appellante al momento della prematura scomparsa del padre;
d) sopravvivenza di altri congiunti al de cuius: 9 punti, in ragione del numero di altri congiunti superstiti (due figli);
e) qualità e intensità della relazione affettiva: nella specie presumi- bile, in difetto di allegazioni più specifiche, dal legame affettivo particolarmente intenso quale è quello padre-figli, da cui ragione- volmente desumere sulla base del notorio - ancor più in assenza di prova contraria - la grande sofferenza patita per la perdita della re- lazione affettiva, oltre che, secondo l'id quod plerumque accidit e sep- pure non al massimo grado in carenza di più specifiche e provate allegazioni sugli assetti antecedenti e successivi della vita familiare e lo stravolgimento della vita della vittima secondaria, potendosi riconoscere 15 dei 30 punti concedibili per questa voce.
- 17 - La somma complessiva dei punti (84) attribuiti in base ai suindicati parametri va poi moltiplicata per il “valore punto” individuato per la liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alla perdi- ta del genitore e pari ad euro 3.911,00 (ottenuto dividendo per cento l'importo massimo previsto dalle successive Tabelle del
2024: 391.103,18/100), giungendosi, così, ad un importo comples- sivo pari a 328.524,00 euro.
Vanno, altresì, liquidati ex officio gli interessi c.d. “compensativi” a titolo di ristoro per il ritardo subito dal danneggiato nella perce- zione delle somme dovutegli a titolo risarcitorio (i c.d. “interessi da ritardato pagamento”): spettano, infatti, al danneggiato la rivaluta- zione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi costituenti lucro cessante, a decorrere dal giorno del- la verificazione dell'evento dannoso.
In caso di risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana, detta cumulabilità trova giustificazione - per consolidato insegnamento della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 1712/1995; n.
16027/2022) - nella diversa funzione assolta dalla rivalutazione monetaria (di reintegra del patrimonio del danneggiato nella consi- stenza che esso aveva prima del fatto dannoso) e dagli interessi
(volti a compensare il danno subito dal ritardato conseguimento del dovuto a titolo risarcitorio, restando salva la prova del maggior danno rispetto a quello coperto dagli interessi).
L'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale costi- tuisce, invero, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luo- go della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se
- 18 - avesse ricevuto la prestazione dovutagli (al riguardo, ex multis, cfr.
Cass. civ. n. 37798/2022).
Sulla sorte capitale liquidata in valori attuali (euro 328.154,00), pre- viamente devalutata ad € 199.001,82 al giorno dell'evento delittuo- so (29.09.1998) e successivamente rivalutata anno per anno all'attualità sulla base degli indici Istat FOI (cfr. Cass. civ. n.
16027/2022), vanno pertanto computati gli interessi calcolati in via equitativa al saggio legale - che, nel caso di specie, ascendono ad euro 129.477,33 - pervenendosi ad un complessivo risarcimento, in favore di , quale congiunta di , pari Parte_1 Persona_1
ad euro 457.631,33 (€ 328.154,00 + € 129.477,33)
Considerato, che la liquidazione giudiziale trasforma l'originario debito di valore in uno di valuta, sulle predette somme vanno ri- conosciuti ex art. 1282 c.c. gli interessi legali dalla data di pubblica- zione della presente pronuncia al saldo effettivo.
Nei termini di cui in motivazione, la sentenza impugnata va, dun- que, riformata.
***
La natura del presente giudizio, finalizzato all'accertamento ed alla relativa quantificazione del risarcimento del danno non patrimo- niale subito dall'appellante conseguentemente alla perdita del pa- dre, di cui e sono Controparte_1 Controparte_3
stati ritenuti responsabili nell'ambito del processo penale, consen- te, di prescindere da ogni valutazione in ordine ai presupposti pre- visti dalla Legge n. 512/99, poi modificata dall'art 15, co. 1, lett. c),
L. n. 122/2016, attraverso il rimando alle condizioni di cui all'art 1,
- 19 - co. 2, lett. b) della L. 302/1990, per l'accesso al Fondo di Rotazio- ne per la Solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.
***
Rilevato, infine, che, come segnalato con motivata istanza in seno all'atto di gravame, a pag. 1 dell'impugnata sentenza n. 326/2020, pubblicata il 21.09.2020, è stato erroneamente indicato il nomina- tivo dell'Avv. Angelo Tornabene, quale tutore legale di CP_3
, anziché dell'Avv. Civita DI Russo, come risulta in atti,
[...]
va disposta la correzione dell'errore materiale, sostituendo, a pag. 1 della sentenza, al nominativo dell'Avv. Angelo Tornabene, il no- minativo dell'effettivo tutore di ovvero l'Avv. Controparte_3
Civita Di Russo.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, CP_7
e devono essere condannati al
[...] Controparte_3
pagamento, in favore dell'appellante , delle spese Parte_1
del primo e del presente grado di giudizio, liquidate tenendo conto del valore della causa (scaglione di valore da € 260.001 a € 520.000) e dell'attività processuale concretamente espletata nei due gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, per il pri- mo grado, in complessivi € 11.229,00 (fase di studio della
contro
- versia, € 1.772,00; fase introduttiva, € 1.169,00; fase di trattazio- ne/istruzione, € 5.206,00; fase decisionale, € 3.082,00) e per que- sto grado, in complessivi € 7.120,00 (fase di studio della
contro
- versia, € 2.195,00; fase introduttiva, € 1.276,00; fase decisionale, €
3.649,00) .
- 20 - Il relativo pagamento, stante l'ammissione dell'appellante al patro- cinio a spese dello Stato, deve essere disposto in favore dell'Erario.
In relazione, invece, ai precedenti già citati, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado nei rapporti tra l'appellante e il Parte_1 [...]
Controparte_9
.
[...]
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
e , disattesa ogni con- Controparte_6 Controparte_3
traria istanza, eccezione e difesa, in riforma della sentenza n.
326/2020 resa dal Tribunale di Caltanissetta a definizione del proc.
n. R.G. 1318/2016, appellata da , nella spiegata Parte_1
qualità:
- condanna e , in Controparte_1 Controparte_3
solido tra loro, al pagamento, in favore di , della Parte_1
somma complessiva di € 457.631,33 oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
- dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
nei confronti del
[...]
; Controparte_9
condanna e , in so- Controparte_1 Controparte_3
lido tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado, in favore dell'appellante ; spese che liquida, per il primo Parte_1
grado, in complessivi € 11.229,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e IVA come per legge, e per il presente grado, in com-
- 21 - plessivi € 7.120,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e
IVA come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
- compensa integralmente le spese deldoppio grado nei rapporti tra l'appellante e il Controparte_9
;
[...]
- dispone la correzione dell'errore materiale contenuto a pag. 1 del- la sentenza n. 326/2020, mediante sostituzione del nominativo
“avv. Angelo Tornabene” quale tutore legale di Controparte_5
, con il nominativo corretto “avv. Civita Di Russo”.
[...]
Così deciso in Caltanissetta, il 24 febbraio 2025 nella Camera di consiglio della sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente estensore
Giuseppe Melisenda Giambertoni
- 22 -