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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 96/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 137/2024 promossa da:
(C.F. ), , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Catia Mosconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
PERUGIA VIA DEL SOLE 8
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ed ivi elettivamente domiciliata in
PERUGIA VIA DEGLI OFFICI 14
APPELLATA
e contro in persona del Commissario Liquidatore Controparte_2
p.t., Dott. (C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._2
dall'Avv. Mariagiovanna Belardinelli ed elettivamente domiciliata in PERUGIA
PIAZZA ITALIA 9, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca CP_4 P.IVA_2
Benci e Anna Rita Gobbo ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura
Regionale sito in PERUGIA C.SO VANNUCCI 96 avente ad
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per : Parte_1
In via principale
- Riformare l'impugnata sentenza n. 1208/2023 del31.07.2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Perugia, I Sezione Civile nel giudizio n. 2641/2018 R.G. e, in totale accoglimento dell'appello proposto:
- Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto e/o della CP_1 CP_4
con la Gestione Liquidatoria ex USLL n. 3 per le lesioni e i danni riportati
[...]
dall'istante per contagio da emotrasfusioni infette, nella misura Parte_1
documentata o accertanda e per l'effetto
- Condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni provocati all'istante nella somma accertanda o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi Parte_1
compensativi sulla somma dovuta al momento dell'evento annualmente rivalutata.
pag. 2/22 - Con vittoria di compensi professionali ed anticipazioni spese dei due gradi di giudizio.
In ogni caso, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e di C.T.U.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso, previo accoglimento delle riproposte istanze istruttorie, comunque rigettare tutte le domande proposte da parte appellante in quanto prescritte, inammissibili e comunque infondate nel merito. Con vittoria di spese.
Per Gestione Liquidatoria ex CP_2
- respingere e/o rigettare l'avverso appello poiché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1208/2023 emessa dal Tribunale di Perugia – Prima Sezione Civile nel giudizio R.G. n. 2641/2018.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_4
RESPINGERE il gravame e per l'effetto CONFERMARE la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.02.2024 la SI.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1208/2023 con cui il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (da lei proposta a seguito della contrazione di un'infezione del virus da epatite C derivante da emotrasfusione effettuata pag. 3/22 durante un ricovero ospedaliero presso l'ospedale di Perugia, avvenuto dal 24.05.1977 al 07.06.1977), escludendo la configurabilità di un danno risarcibile in virtù della compensazione tra la liquidazione del danno accertato e l'indennizzo ex L. 210/1992 percepito dalla danneggiata.
Con primo motivo di appello la predetta ha censurato la pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto tempestiva l'eccezione di compensatio lucri cum damno e provata l'erogazione dell'indennizzo ex art. 210/1992 a seguito dell'accoglimento l'istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. formulata in primo grado dal , istanza che doveva CP_1
invece considerarsi inammissibile perché volta a supplire le carenze probatorie delle parti convenute, e quindi ammessa in violazione del generale principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c., trattandosi di documentazione di cui era già in possesso parte convenuta, o di cui comunque poteva ottenere la disponibilità.
In ogni caso, l'appellante ha sottolineato come la documentazione prodotta, e in particolare l'attestazione di avvenuta erogazione dell'indennizzo formata da
[...]
, non sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, in Pt_2
difetto della produzione di mandati o quietanze di pagamento.
Con secondo motivo di appello la SI.ra ha lamentato l'errata applicazione Parte_1
dell'istituto della compensatio lucri cum damno, essendo evidente l'ontologica diversità dello strumento indennitario rispetto a quello risarcitorio, nell'ambito dei rimedi offerti alla parte, sotto il profilo della natura degli istituti, dei presupposti, della prova, del petitum e della legittimazione passiva, diversità che escluderebbe la possibilità della compensazione, considerata soprattutto la mancata coincidenza tra il soggetto tenuto ad erogare l'indennizzo e il danneggiante obbligato al risarcimento del danno.
Con terzo motivo di appello l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado laddove ha incluso nella compensazione i ratei futuri di indennizzo non ancora pag. 4/22 corrisposti e che quindi non sono nell'attuale disponibilità della danneggiata, trattandosi di indennizzo futuro ed incerto, dovendosi, se del caso, compensare i ratei per gli indennizzi maturandi con il maggior risarcimento per gli inevitabili danni a venire, stante la natura maligna, ingravescente ed a prognosi infausta della malattia contratta dalla Parte_1
Con quarto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui questa aderisce acriticamente alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, avendo il tribunale ignorato le osservazioni critiche effettuate dal C.T.P di parte appellante che individua un rischio di un'evoluzione della patologia attualmente riscontrata in quelle più gravi della cirrosi e dell'epatocarcinoma, nonché disatteso l'istanza di richiamo del consulente e revocato l'ammissione della prova testimoniale articolata dall'appellante atta a dimostrare le condizioni in cui la signora Parte_1
è vissuta in conseguenza del contagio.
[...]
Nell'ambito del medesimo motivo l'appellante ha poi allegato come dalla C.T.U. emerga l'accertamento dell'omissione da parte del convenuto agli obblighi di CP_1
prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti da una pluralità di fonti normative, nonché la responsabilità di natura contrattuale della struttura ospedaliera che ha effettuato l'emotrasfusione, con conseguente responsabilità della e CP_4
della Gestione Liquidatoria ex n.3, che prolunga la soggettività dell'Ente CP_2
soppresso ex lege Unità Sanitaria Locale, nella definizione dei rapporti pregressi, operando per conto dell'ente successore ( in rapporto di compenetrazione CP_4
organica.
Con quinto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante le spese di giudizio e di C.T.U. senza considerare la controvertibilità della lite, all'epoca della instaurazione del giudizio, in cui la giurisprudenza era favorevole alla parte attrice, potendo il caso di specie rientrare in pag. 5/22 quelle “gravi ed eccezionali ragioni" per cui la Corte Costituzionale, con sentenza
19/04/2018, n. 77, ha ampliato le ipotesi di applicabilità della compensazione.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 28.05.2024 Gestione Liquidatoria ex , contestando quanto ex adverso Parte_3
dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Gestione Liquidatoria ha ribadito la tempestività dell'eccezione di compensazione, rilevabile d'ufficio, e la correttezza della decisione del giudice di primo grado di accogliere l'istanza ex art 210 c.p.c. avanzata dal;
ha sostenuto Controparte_1
l'idoneità dell'attestazione fornita dall' a dimostrare l'avvenuto Parte_2
versamento delle somme di cui trattasi, senza necessità che vi sia quietanza di pagamento, non avendo peraltro l'appellante mai negato espressamente di aver percepito l'indennizzo.
Quanto al secondo motivo di appello, la Gestione Liquidatoria ha dedotto che la possibilità di compensare le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da emotrasfusione di sangue infetto con l'indennizzo ex L. 210/1992 è affermata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione fin dalla sentenza delle Sezioni Unite
11.01.2008 n. 584; compensazione che non è esclusa nemmeno dalla alterità fra il soggetto responsabile e quello erogatore della prestazione indennitaria in quanto, a decorrere dal 01.01.2001, la competenza a corrispondere l'indennizzo previsto dalla L.
n. 210/1992 è stata trasferita alle Amministrazioni regionali che ne curano la liquidazione tramite le singole ASL.
In merito al terzo motivo di appello la Gestione Liquidatoria ha rilevato che - secondo costante indirizzo ermeneutico della Suprema Corte - la compensazione deve riguardare l'intera somma riconosciuta a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992, e non già i soli ratei percepiti al momento della pronuncia.
pag. 6/22 Con riguardo al quarto motivo di appello la Gestione Liquidatoria ha dedotto l'infondatezza delle avverse censure nei confronti della C.T.U. espletata in primo grado atteso che la medesima risulta adeguatamente motivata, nonché l'infondatezza delle argomentazioni circa il rischio di un'evoluzione della patologia attualmente riscontrata in quelle più gravi della cirrosi e dell'epatocarcinoma, ipotesi espressamente esclusa dalla C.T.U., di cui dunque non è necessaria la rinnovazione, né il richiamo del consulente.
La Gestione ha poi riproposto le proprie difese circa le questioni dichiarate assorbite da parte del giudice di primo grado, ed in particolare: il difetto di legittimazione passiva in capo alla Gestione Liquidatoria atteso che la pretesa azionata trae origine da fatti risalenti ad un arco temporale (maggio-giugno 1977) in cui le Unità Sanitarie Locali non erano state ancora istituite;
l'insussistenza della responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei danni da emotrasfusione, avendo questa compiuto tutti gli esami strumentali all'epoca obbligatori per accertare l'utilizzabilità del sangue trasfuso;
il difetto di prova circa l'emotrasfusione e la contrazione della malattia epatica da parte della l'operatività della compensatio lucri cum damno fra qualsivoglia Parte_1
somma venga riconosciuta alla e l'indennizzo ex art. L. 210/1992. Parte_1
La Gestione Liquidatoria ha poi dedotto l'infondatezza anche del quinto motivo di appello, rilevando che, in virtù della richiamata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, all'epoca dell'instaurazione del primo grado del presente giudizio vi era un orientamento consolidato da oltre dieci anni, circostanza che certamente consentiva alla
SI.ra già alla data dell'introduzione del giudizio, di valutare che l'importo Parte_1
capitalizzato della predetta rendita era di gran lunga superiore all'importo risarcitorio preteso.
pag. 7/22 Si è poi costituito, con comparsa di costituzione e risposta datata 21.10.2024, il
, parimenti contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Con riguardo al primo motivo di appello il ha dedotto che la non ha CP_1 Parte_1
mai negato di aver ricevuto l'indennizzo e che il giudice di primo grado ha ritenuto l'istanza istruttoria articolata dal rituale ed ammissibile. CP_1
Inoltre, ha allegato come l'attestazione dell' circa la corresponsione Parte_4
dell'indennizzo è idonea a costituire piena prova di quanto dalla stessa risultante, poiché, come rilevato dal Tribunale, gli atti della pubblica amministrazione sono assistiti da una presunzione di veridicità.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, il ha dedotto che le CP_1
argomentazioni dell'appellante sono contrarie alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ammettono la compensazione fra le somme erogate a titolo di indennizzo e quelle a titolo di risarcimento del danno comprendendo i ratei non ancora versati debitamente capitalizzati.
In merito, il ministero ha chiesto la correzione dell'importo assunto dal Giudice di primo grado quale valore dell'indennizzo capitalizzato, da computarsi in tenendo conto della speranza di vita media pari ad 84 anni, secondo le stime ISTAT aggiornate al
2016, in € 318.332,80.
Per quanto riguarda il quarto motivo di appello, il ministero ha osservato che il Giudice di primo grado, oltre a ritenere congruamente ed esaurientemente motivate le conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. per tutti i motivi esposti in sentenza, ha rilevato come il richiesto richiamo dei consulenti si palesasse superfluo poiché l'ammontare dell'indennizzo è superiore non solo al danno astrattamente spettante sulla base delle risultanze peritali, ma anche all'ammontare delle somme pretese dall'attrice a titolo di pag. 8/22 risarcimento, così come quantificate dalla stessa sig.ra nelle conclusioni Parte_1
rassegnate (€ 160.611,61).
Avuto riguardo al quinto motivo di appello, il ministero ha dedotto che la sentenza risulta pienamente rispettosa del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che possano ravvisarsi i gravi motivi necessari ai fini di giustificarne la deroga, essendo la decisione frutto di una giurisprudenza consolidata da prima della proposizione della domanda giudiziale.
Il ha, infine, riproposto le proprie difese svolte in primo grado e dichiarate CP_1
assorbite, quali: il difetto di legittimazione passiva in capo al;
la prescrizione CP_1
del diritto al risarcimento del danno, l'insussistenza dei presupposti necessari ad affermare la responsabilità del ex art. 2043 c.c., non essendo Controparte_1
dimostrata l'omissione di vigilanza o controllo da parte del . CP_1
Si è infine costituita, con comparsa di costituzione e risposta datata 22.10.2024, la contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della CP_4
sentenza di primo grado.
Ha svolto argomentazioni analoghe a quelle degli altri convenuti sia con riguardo all'uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ritiene possibile la compensazione fra l'indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno (anche laddove non sussista apparente coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza), sia con riguardo al legittimo accoglimento dell'ordine di esibizione ex art
210 c.p.c. e all'idoneità della documentazione così acquisita a dimostrare l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, anche in virtù della presunzione di legittimità che presentano gli atti e i certificati provenienti dalla Pubblica Amministrazione.
Ribadita la correttezza della sentenza di primo grado, che non si è limitata affatto ad una acritica adesione alla consulenza, ha altresì rilevato la corretta applicazione dei pag. 9/22 parametri di cui al d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia evidenziando come siano stati applicati per tutte le fasi i minimi tariffari.
La regione ha poi riproposto tutte le difese in merito alle questioni dichiarate assorbite in primo grado, e precisamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in considerazione dell'impossibilità che il c.d. “periodo finestra” si possa essere protratto dal 1977 al 2011, senza che l'attrice avesse avuto contezza del virus;
la mancanza di responsabilità della struttura sanitaria nella causazione del danno, avendo quest'ultima eseguito i trattamenti in linea con i protocolli terapeutici all'epoca esistenti e secondo la normativa allora vigente;
la mancanza di prova circa il nesso di causalità fra la trasfusione e la contrazione della malattia, non essendo stata raggiunta la prova e nemmeno la circostanza “più probabile che non” secondo la quale dalla trasfusione sia derivata l'infezione da HCV;
il difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_4
[...]
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025.
Preliminarmente, le parti convenute hanno reiterato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sulle quali non si è pronunciato il giudice di primo grado, che ha applicato il principio della cosiddetta ragione più liquida per trattare direttamente il merito della controversia, pur riconoscendo che, dal punto di vista logico, tale verifica avrebbe dovuto precedere tutte le altre.
In presenza di una domanda assorbita, la questione può essere riproposta in appello senza necessità di presentare appello incidentale.
Ciò detto, va evidenziato che l'operatività del principio della cd. ragione più liquida trova, anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, delle opportune delimitazioni. Si
è, in particolare, osservato che se l'art. 276 c.p.c., "non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per pag. 10/22 prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida"), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02).
Considerato che le questioni di legittimazione costituiscono pregiudiziali di rito, essendo preliminare rispetto ad ogni decisione nel merito la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano una parte a stare in giudizio, pare opportuno pronunciarsi su tale eccezione formulata dalle convenute.
Per quanto riguarda, innanzitutto, il , l'eccezione di difetto di Controparte_1
legittimazione passiva è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere che, a fronte di un danno derivato da emotrasfusione di sangue infetto, la legittimazione passiva spetti in via concorrente alla struttura ospedaliera che ha effettuato la trasfusione, la quale risponderà
a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e al , il Controparte_1
quale (in ragione del suo ruolo di vigilanza e controllo sul sangue e sugli emoderivati utilizzati a livello nazionale, derivanti da varie fonti normative) può rispondere dei danni conseguenti all'utilizzo di sangue infetto ai sensi dell'art. 2043 c.c., potendo quindi il danneggiato far valere anche in via cumulativa i due diversi titoli di responsabilità (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/09/2024, n.
25472, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26091).
Nel caso di specie la SI.ra ha, fin dall'atto di citazione in primo grado, citato Parte_1
tanto il quanto la Gestione Liquidatoria e la le quali, come a breve CP_1 CP_4
sarà esposto, sono succedute nei rapporti creditori e debitori delle a seguito della Pt_5
soppressione di tali enti, e dunque ha fatto valere la responsabilità del che è CP_1
pag. 11/22 certamente legittimato a partecipare al processo in qualità di potenziale co-obbligato dell'obbligazione risarcitoria.
Le eccezioni sollevate dalla Gestione Liquidatoria e dalla devono essere CP_4
parimenti rigettate.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, fin dalla Sentenza 20/06/2012, n.
10135, aderito alla condivisibile tesi per cui, ferma la legittimazione delle
[...]
“la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti CP_5
Part creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle spetta, in via concorrente, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l'ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie;
tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori”, indirizzo pacifico e costante anche nella giurisprudenza più recente (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
30/11/2023, n. 33344; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/01/2019, n. 2343).
Sempre in via preliminare, vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate dall'appellante.
Quanto alla prova per testi, essa non può essere accolta in quanto sostanzialmente vertente su circostanze già provate documentalmente o comunque irrilevanti ai fini della decisione;
parimenti sono irrilevanti le prove articolate dal , per Controparte_6
le ragioni che verranno esposte in motivazione, in particolare nella trattazione del quarto motivo di appello, a cui si rinvia. Lo stesso dicasi per il richiamo del C.T.U., palesemente superfluo alla luce delle esaurienti risposte rese, non ricorrendo neppure i motivi per il rinnovo della consulenza che risulta completa, esaustiva e svolta secondo canoni logici e coerenti con le premesse.
pag. 12/22 Nel merito, il primo motivo di appello non è fondato.
Innanzitutto, è priva di fondamento l'argomentazione dell'appellante circa l'asserita tardività dell'eccezione di compensazione delle somme, in quanto trattasi di questione che non soggiace a preclusioni e rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 24/11/2020, n. 26757).
In ogni caso, va osservato che la relativa eccezione era stata tempestivamente sollevata fin dalla comparsa di costituzione in primo grado da parte della e dalla CP_4
Gestione Liquidatoria, nonché anche dal nelle proprie memorie ex art. 183, CP_1
comma 6, c.p.c.
Ciò posto, corretta ed ineccepibile è stata la decisione del tribunale di emettere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' dal momento che essa Parte_4
non era parte del giudizio, soggetto autonomo rispetto agli enti appellati e la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. non era in possesso né della parte istante ( ) né delle altre parti appellate. Esse, secondo le norme Controparte_1
vigenti, non possiedono, salve le ipotesi di competenza del in materia di CP_1
ricorso avverso la decisione della Commissione Ospedaliera ex art. 5 L. 210/1992, alcuna competenza in merito alla liquidazione ed erogazione dei benefici ex L.
210/1992, essendo le relative funzioni delegate ex lege alle Regioni e trasferite da queste alle singole Aziende sanitarie (cfr. art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112,
d.p.c.m. del 26.5.2000, accordo Stato-Regioni 8.8.2001). Né è possibile ritenere che il potesse acquisire la documentazione aliunde, ad esempio facendo leva sul CP_1
proprio potere di controllo nei confronti delle singole Aziende Sanitarie, in quanto trattasi di un potere funzionalizzato ai compiti ministeriali di direzione generale e indirizzo dell'azione amministrativa delle Aziende verso il raggiungimento degli obbiettivi della politica sanitaria nazionale, come definiti dal . Controparte_1
pag. 13/22 Tale rapporto fra i due enti, come rilevato anche dal giudice di primo grado, non attribuisce un indiscriminato potere di acquisizione della documentazione attinente all'erogazione dei singoli servizi prestati dalle ASL.
È dunque priva di pregio la doglianza dell'appellante circa la tardività nella produzione dei documenti posti a sostegno dell'eccezione di compensazione per effetto dell'ordine del giudice ex art. 210 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado sia pienamente dimostrato il riconoscimento e l'effettiva percezione, da parte della dell'indennizzo ex L. 210/1992. Parte_1
e Gestione Liquidatoria fin dalla loro costituzione in primo grado CP_4
hanno allegato la domanda di indennizzo ex L. 210/1992, il verbale della commissione medica ospedaliera che ha riconosciuto il beneficio (prodotto peraltro anche da parte appellante nell'atto di citazione, cfr. all. 3) e il prospetto dell'indennizzo per il periodo che va dal gennaio 2012 al febbraio 2013 (cfr. all. 3 del fascicolo di primo grado di all.ti da 1 a 4 del fascicolo di primo grado di primo grado Gestione CP_4
Liquidatoria).
Il ha poi prodotto ulteriore documentazione attestante l'avvenuto Controparte_1
riconoscimento dell'indennizzo in favore della SI.ra (cfr. all.ti da 1 a 4 alla Parte_1
memoria ex art 183, comma 6, n. 1 del ). CP_1
La Gestione Liquidatoria ha poi allegato alla propria memoria ex art 183, comma 6,
l'attestazione dell' che certifica l'avvenuto versamento dell'indennità Parte_4
alla per il periodo 18/01/2012 – 30/06/2018, integrata dal deposito da parte Parte_1
del di analoga attestazione per il periodo 11/03/2013 – 31/12/2022 (cfr. all. 1 CP_1
alla memoria di precisazione delle conclusioni di parte ). Controparte_1
Sul punto, va disattesa l'argomentazione di parte appellante secondo la quale tali documenti non sarebbero idonei a dimostrare l'avvenuta erogazione dell'indennizzo.
pag. 14/22 Innanzitutto, la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità gli atti e certificati provenienti dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, essendo assistiti - per il principio d'imparzialità della P.A. - da una presunzione juris tantum di corrispondenza al vero delle attestazioni ed enunciazioni di fatto in essi contenuti, e possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito perfino nell'ipotesi (peraltro non ricorrente nel caso di specie) in cui la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, da cui gli atti stessi provengono, siano parti in causa
(si vedano, fra le altre, Cass. 30 luglio 1987, n. 6595; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654;
Cass. 2 marzo 2012, n. 3253; Cass. 17 settembre 2014, n. 19784, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 08/01/2020, n. 149).
Inoltre va osservato che nel caso di specie l'avvenuta erogazione e percezione delle somme non è mai stata negata in maniera espressa dall'appellante, cosicché, in presenza di documentazione ufficiale proveniente proprio dal soggetto pubblico tenuto all'erogazione della provvidenza, non si reputa indispensabile come prova della percezione delle somme la quietanza del mandato di pagamento, come pretenderebbe parte appellante.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, vertendo entrambi sui presupposti dell'applicazione della compensatio lucri cum damno nel caso di specie, possono essere trattati unitariamente.
Essi sono infondati.
Le argomentazioni dell'appellante circa l'impossibilità di compensare le somme erogate ai sensi della L. 210/1992 con il risarcimento del danno da emotrasfusione sono contraddette dalla costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, fin dal noto arresto a Sez. Unite, Sentenza, 11/01/2008, n. 584, ha ammesso la compensazione fra risarcimento e indennizzo ex L. 210/1992 ed è stata confermata dalla giurisprudenza successiva che individua nell'ipotesi dell'indennizzo ex L. 210/1992 uno pag. 15/22 dei casi che esulano dai presupposti della compensatio individuati dalla sentenza Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 22/05/2018, n. 1256 citata da parte appellante, facendo leva sulla sostanziale identità tra il soggetto responsabile dell'illecito e quello tenuto alla corresponsione dell'indennizzo e sulla necessità di evitare un ingiustificato arricchimento a favore del soggetto danneggiato.
In un caso del tutto assimilabile a quello odierno la Suprema Corte ha infatti statuito che
“In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra
l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, , allorquando possa Controparte_7
comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/02/2019, n. 4309; si veda, più di recente: Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4415; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/11/2024, n.
29307).
Parimenti infondate sono le doglianze dell'appellante circa la non computabilità ai fini della compensazione delle somme riconosciute a titolo di indennità ex L. 210/1992 e non ancora erogate alla beneficiaria, posto che - secondo l'interpretazione maggioritaria e più condivisibile - l'indennizzo non ancora erogato può essere opposto in compensazione rispetto alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, purché esso sia determinato o quantomeno determinabile in base agli atti di causa, in quanto tale somma, per quanto non effettivamente percepita, è comunque entrata effettivamente a far parte del patrimonio della danneggiata (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. VI - 3,
pag. 16/22 Ordinanza, 31/03/2021, n. 8866; conformi Cass. 7345/22 e Cass. 3 -
, Ordinanza n. 32550 del 14/12/2024).
Nel caso di specie la documentazione versata in atti consente di determinare con precisione il calcolo capitalizzato pro futuro della rendita annua percepita dalla essendo noti l'ammontare annuo della rendita del 2022 (€ 9.788,88) e la Parte_1
durata prevedibile dell'erogazione.
In proposito, è inconferente la circostanza che l'esatta entità somma sarebbe incerta in quanto le condizioni della potrebbero in qualunque momento aggravarsi, Parte_1
posto che tale ipotesi non sarebbe posto in discussione il diritto alla percezione della somma già riconosciuta, che è ormai a tutti gli effetti parte del patrimonio della anzi l'indennizzo potrebbe essere addirittura riquantificato in aumento con Parte_1
una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 6 della L. 210/1992.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha aderito alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado che deve ritenersi esente da vizi logici, ben argomentata e completa alla luce della letteratura di settore citata dal perito, che ha concluso per la sussistenza del nesso di causalità fra l'emotrasfusione e la contrazione della malattia e quantificato la percentuale di invalidità permanente subita dalla nella misura del 10% e Parte_1
l'inabilità temporanea nella misura del 50% per un periodo di 120 giorni.
Con particolare riguardo alla capacità lavorativa generica e le attività extralavorative, punti su cui l'appellante lamenta un'omessa valutazione, va osservato che il danno da perdita di capacità lavorativa cosiddetta generica (o da cenestesi lavorativa) e la maggiore difficoltà nello svolgere le attività extralavorative sono aspetti già debitamente considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno non patrimoniale a cui il perito ha fatto riferimento, per cui l'individuazione di una percentuale di invalidità del pag. 17/22 10% deve ritenersi omnicomprensiva e completa di tutti gli aspetti, statici e dinamico- relazionali, del danno subito dalla Parte_1
Non vi è incompletezza nella risposta dei ctu e non va rinnovata la consulenza. Il danno biologico viene definito come menomazione temporanea e/o permanente all'integrità psico-fisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il quesito formulato dal giudice, dove faceva riferimento alla capacità lavorativa generica, non la intendeva come un quid pluris rispetto all'integrità psicofisica che necessitava di autonoma valutazione, intendendo semplicemente rimarcare che l'integrità psicofisica si valuta con riguardo ai pregiudizi subiti in tutte le sfere relazionali della persona, sia lavorativa che extralavorativa.
Del resto l'appellante non ha neppure allegato di aver subito una invalidità di gravità tale da non consentirle la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali).
Tra l'altro il giudice di primo grado ha ritenuto che alla danneggiata, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, fosse riconoscibile una personalizzazione nella misura del 50%, che implica come si fosse tenuto adeguato conto di tutti i pregiudizi patiti.
Per quanto riguarda poi il riferimento fatto dall'appellante all'orientamento espresso da
C. Conti, Sez. II pens. Guerra 12.03.1960 n. 53710 e all' art.3 del DL 20 maggio 1917,
n. 876 relativi alla perdita di capacità lavorativa generica ai fini del riconoscimento della pensione speciale per il dipendente statale che subisce una menomazione per cause di servizio, esso è inconferente, in quanto il parallelismo fra perdita di capacità di lavoro generica e le categorie indicate dalla Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981 operato dal pag. 18/22 risalente arresto sopra richiamato è frutto di valutazione solo generale e orientativa, peraltro non imposta dalla legge, che assegna le classi di indennizzo in ragione della sola gravità delle menomazioni omettendo qualsiasi valutazione sui riflessi di queste rispetto alla capacità lavorativa del danneggiato.
La questione è, in ogni caso, superata in concreto dalle valutazioni dei C.T.U., che hanno quantificato il danno nella misura del 10% esponendo adeguatamente, anche a fronte delle osservazioni del ctp, le ragioni della loro valutazione. La inabilità permanente è stata correlata dai alla reattività psichica all'evento patologico e al modesto danno epatico residuo oggi presente (epatopatia in stadio I). Si tratta dunque di conseguenze che non pregiudicano l'attitudine a svolgere proficuamente qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Per quanto riguarda poi l'aggravamento della malattia allegato in appello (da cui deriverebbe un'invalidità quantificata nella misura del 35%), da un lato l'appellante richiama patologie che non hanno alcun collegamento con la malattia al fegato e quindi con le conseguenze delle trasfusioni, dall'altro proprio gli esami citati dimostrano come la malattia non sia, ad oggi, degenerata in cirrosi o epatocarcinoma, come invece paventato dal consulente di parte. In sostanza, le circostanze nuove rappresentate non impongono di doversi discostare dalle valutazioni dei consulenti d'ufficio. Al netto, infatti, di un lieve aumento dei valori di cosiddetta stifness del fegato rilevati negli esami il valore riscontrato (9,4) è comunque lontano da quello che secondo la letteratura medica citata dai periti è richiesto per ritenere che il dato sia indicativo della possibilità che la malattia degeneri in cirrosi epatica (cfr. sul punto C.T.U., pag. 44), in perfetta coerenza con quanto a suo tempo ritenuto dai C.T.U., i quali hanno escluso un'evoluzione clinica della patologia in senso peggiorativo in ragione delle innovative tecniche di cura oggi disponibili.
pag. 19/22 Quanto all'allegato aggravamento della sindrome depressiva da cui la è Parte_1
affetta, va osservato che tale aggravamento non può ritenersi diretta conseguenza della patologia al fegato, essendo la paziente affetta da ulteriori patologie, aggravatesi nell'ultimo periodo, fra cui diabete e problemi articolari;
difetta quindi il nesso causale con le trasfusioni.
Infine, il fatto che le sia stata riconosciuta una pensione di invalidità da parte dell' CP_8
non giustifica una diversa valutazione del danno all'integrità psicofisica, posto che la
è affetta da varie malattie di natura invalidante, anche sopravvenute rispetto Parte_1
alla CTU espletata in primo grado, che l' ha valutato Controparte_9
complessivamente, e non limitatamente alla sola patologia al fegato causata dalle trasfusioni.
È noto poi che i parametri utilizzati dalle Commissioni non coincidono con CP_8
CP_ quelli dell'invalidità civile, nel senso che l' valuta in che misura la persona presenti una riduzione di capacità lavorativa. Una invalidità ai fini del 67% prevede CP_8
l'esonero dal pagamento dei ticket sanitari, ma non equivale ad una menomazione dell'integrità psicofisica, civilisticamente valutata, nella stessa misura. Non può dunque automaticamente dedursi che l'invalidità causalmente derivata dall'epatite sia di percentuale più elevata rispetto a quella determinata dai CTU.
La Corte, per i motivi già esposti, ritiene di non doversi discostare dalle valutazioni a suo tempo espresse dai C.T.U., dovendosi concludere che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la somma astrattamente liquidabile quale risarcimento del danno biologico, devalutata alla data dell'evento dannoso, sarebbe in ogni caso ampiamente compensata dalle somme già riconosciute a titolo di indennizzo ex L. 210/1992.
Tra l'altro una ragione di per sé sufficiente al rigetto della domanda, non specificamente contestata dall'appellante, consiste nel fatto che il risarcimento complessivamente pag. 20/22 richiesto pari ad € 160.611,61, devalutato alla data del fatto dannoso (maggio 1977), corrisponde all'importo di € 17.977,57, inferiore a quello di € 27.723,93 già riconosciutole ex lege 210.
Evidente, quindi, che quand'anche si pervenisse ad un accertamento di responsabilità dei convenuti, non vi sarebbe alcun danno in concreto risarcibile, il che implica la non necessità di pronunciarsi su altre eccezioni pregiudiziali formulate dalle convenute quali, ad esempio, la prescrizione.
Il quinto motivo di appello è infondato.
Come ampiamente esposto nella trattazione congiunta del secondo e del terzo motivo di appello, l'operatività dell'istituto della compensatio lucri cum damno nel caso di specie era già ben affermata da una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione risalente all'anno 2008, confermata dalla giurisprudenza prevalente che ne è seguita, per cui non può ritenersi sussistente la situazione di “incertezza interpretativa” menzionata da parte appellante che potrebbe giustificare la compensazione delle spese prevista per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale citate.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che, non avendo le parti appellanti depositato una nota spese, si procederà alla liquidazione d'ufficio.
Saranno applicati parametri minimi, escludendo i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 7343/2025).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello;
pag. 21/22 condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 4.997,00 per
[...]
compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2
3 delle spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 4.997,00 per
[...]
compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge. condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_4
spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 4.997,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 19 agosto 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 22/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere dott.ssa Arianna De Martino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 137/2024 promossa da:
(C.F. ), , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Catia Mosconi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
PERUGIA VIA DEL SOLE 8
APPELLANTE contro
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia ed ivi elettivamente domiciliata in
PERUGIA VIA DEGLI OFFICI 14
APPELLATA
e contro in persona del Commissario Liquidatore Controparte_2
p.t., Dott. (C.F.: ) rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._2
dall'Avv. Mariagiovanna Belardinelli ed elettivamente domiciliata in PERUGIA
PIAZZA ITALIA 9, presso lo studio del difensore
APPELLATA
e contro
(C.F.: ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca CP_4 P.IVA_2
Benci e Anna Rita Gobbo ed elettivamente domiciliata presso il Servizio Avvocatura
Regionale sito in PERUGIA C.SO VANNUCCI 96 avente ad
OGGETTO
Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per : Parte_1
In via principale
- Riformare l'impugnata sentenza n. 1208/2023 del31.07.2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Perugia, I Sezione Civile nel giudizio n. 2641/2018 R.G. e, in totale accoglimento dell'appello proposto:
- Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto e/o della CP_1 CP_4
con la Gestione Liquidatoria ex USLL n. 3 per le lesioni e i danni riportati
[...]
dall'istante per contagio da emotrasfusioni infette, nella misura Parte_1
documentata o accertanda e per l'effetto
- Condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento dei danni provocati all'istante nella somma accertanda o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi Parte_1
compensativi sulla somma dovuta al momento dell'evento annualmente rivalutata.
pag. 2/22 - Con vittoria di compensi professionali ed anticipazioni spese dei due gradi di giudizio.
In ogni caso, disporre l'integrale compensazione delle spese di lite e di C.T.U.
Per : Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia, disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, rigettare l'appello ex adverso proposto in quanto inammissibile ed infondato e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso, previo accoglimento delle riproposte istanze istruttorie, comunque rigettare tutte le domande proposte da parte appellante in quanto prescritte, inammissibili e comunque infondate nel merito. Con vittoria di spese.
Per Gestione Liquidatoria ex CP_2
- respingere e/o rigettare l'avverso appello poiché del tutto infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1208/2023 emessa dal Tribunale di Perugia – Prima Sezione Civile nel giudizio R.G. n. 2641/2018.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per CP_4
RESPINGERE il gravame e per l'effetto CONFERMARE la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 29.02.2024 la SI.ra Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 1208/2023 con cui il Tribunale di Perugia ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. (da lei proposta a seguito della contrazione di un'infezione del virus da epatite C derivante da emotrasfusione effettuata pag. 3/22 durante un ricovero ospedaliero presso l'ospedale di Perugia, avvenuto dal 24.05.1977 al 07.06.1977), escludendo la configurabilità di un danno risarcibile in virtù della compensazione tra la liquidazione del danno accertato e l'indennizzo ex L. 210/1992 percepito dalla danneggiata.
Con primo motivo di appello la predetta ha censurato la pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto tempestiva l'eccezione di compensatio lucri cum damno e provata l'erogazione dell'indennizzo ex art. 210/1992 a seguito dell'accoglimento l'istanza di esibizione ex art 210 c.p.c. formulata in primo grado dal , istanza che doveva CP_1
invece considerarsi inammissibile perché volta a supplire le carenze probatorie delle parti convenute, e quindi ammessa in violazione del generale principio sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e del principio dispositivo di cui all'art. 115 c.p.c., trattandosi di documentazione di cui era già in possesso parte convenuta, o di cui comunque poteva ottenere la disponibilità.
In ogni caso, l'appellante ha sottolineato come la documentazione prodotta, e in particolare l'attestazione di avvenuta erogazione dell'indennizzo formata da
[...]
, non sarebbe idonea a dimostrare l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, in Pt_2
difetto della produzione di mandati o quietanze di pagamento.
Con secondo motivo di appello la SI.ra ha lamentato l'errata applicazione Parte_1
dell'istituto della compensatio lucri cum damno, essendo evidente l'ontologica diversità dello strumento indennitario rispetto a quello risarcitorio, nell'ambito dei rimedi offerti alla parte, sotto il profilo della natura degli istituti, dei presupposti, della prova, del petitum e della legittimazione passiva, diversità che escluderebbe la possibilità della compensazione, considerata soprattutto la mancata coincidenza tra il soggetto tenuto ad erogare l'indennizzo e il danneggiante obbligato al risarcimento del danno.
Con terzo motivo di appello l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado laddove ha incluso nella compensazione i ratei futuri di indennizzo non ancora pag. 4/22 corrisposti e che quindi non sono nell'attuale disponibilità della danneggiata, trattandosi di indennizzo futuro ed incerto, dovendosi, se del caso, compensare i ratei per gli indennizzi maturandi con il maggior risarcimento per gli inevitabili danni a venire, stante la natura maligna, ingravescente ed a prognosi infausta della malattia contratta dalla Parte_1
Con quarto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui questa aderisce acriticamente alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado, avendo il tribunale ignorato le osservazioni critiche effettuate dal C.T.P di parte appellante che individua un rischio di un'evoluzione della patologia attualmente riscontrata in quelle più gravi della cirrosi e dell'epatocarcinoma, nonché disatteso l'istanza di richiamo del consulente e revocato l'ammissione della prova testimoniale articolata dall'appellante atta a dimostrare le condizioni in cui la signora Parte_1
è vissuta in conseguenza del contagio.
[...]
Nell'ambito del medesimo motivo l'appellante ha poi allegato come dalla C.T.U. emerga l'accertamento dell'omissione da parte del convenuto agli obblighi di CP_1
prevenzione, programmazione, vigilanza e controllo imposti da una pluralità di fonti normative, nonché la responsabilità di natura contrattuale della struttura ospedaliera che ha effettuato l'emotrasfusione, con conseguente responsabilità della e CP_4
della Gestione Liquidatoria ex n.3, che prolunga la soggettività dell'Ente CP_2
soppresso ex lege Unità Sanitaria Locale, nella definizione dei rapporti pregressi, operando per conto dell'ente successore ( in rapporto di compenetrazione CP_4
organica.
Con quinto motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha posto a carico dell'appellante le spese di giudizio e di C.T.U. senza considerare la controvertibilità della lite, all'epoca della instaurazione del giudizio, in cui la giurisprudenza era favorevole alla parte attrice, potendo il caso di specie rientrare in pag. 5/22 quelle “gravi ed eccezionali ragioni" per cui la Corte Costituzionale, con sentenza
19/04/2018, n. 77, ha ampliato le ipotesi di applicabilità della compensazione.
Nel giudizio così incardinato si è costituita con comparsa di costituzione e risposta datata 28.05.2024 Gestione Liquidatoria ex , contestando quanto ex adverso Parte_3
dedotto e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
La Gestione Liquidatoria ha ribadito la tempestività dell'eccezione di compensazione, rilevabile d'ufficio, e la correttezza della decisione del giudice di primo grado di accogliere l'istanza ex art 210 c.p.c. avanzata dal;
ha sostenuto Controparte_1
l'idoneità dell'attestazione fornita dall' a dimostrare l'avvenuto Parte_2
versamento delle somme di cui trattasi, senza necessità che vi sia quietanza di pagamento, non avendo peraltro l'appellante mai negato espressamente di aver percepito l'indennizzo.
Quanto al secondo motivo di appello, la Gestione Liquidatoria ha dedotto che la possibilità di compensare le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da emotrasfusione di sangue infetto con l'indennizzo ex L. 210/1992 è affermata dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione fin dalla sentenza delle Sezioni Unite
11.01.2008 n. 584; compensazione che non è esclusa nemmeno dalla alterità fra il soggetto responsabile e quello erogatore della prestazione indennitaria in quanto, a decorrere dal 01.01.2001, la competenza a corrispondere l'indennizzo previsto dalla L.
n. 210/1992 è stata trasferita alle Amministrazioni regionali che ne curano la liquidazione tramite le singole ASL.
In merito al terzo motivo di appello la Gestione Liquidatoria ha rilevato che - secondo costante indirizzo ermeneutico della Suprema Corte - la compensazione deve riguardare l'intera somma riconosciuta a titolo di indennizzo ex L. n. 210/1992, e non già i soli ratei percepiti al momento della pronuncia.
pag. 6/22 Con riguardo al quarto motivo di appello la Gestione Liquidatoria ha dedotto l'infondatezza delle avverse censure nei confronti della C.T.U. espletata in primo grado atteso che la medesima risulta adeguatamente motivata, nonché l'infondatezza delle argomentazioni circa il rischio di un'evoluzione della patologia attualmente riscontrata in quelle più gravi della cirrosi e dell'epatocarcinoma, ipotesi espressamente esclusa dalla C.T.U., di cui dunque non è necessaria la rinnovazione, né il richiamo del consulente.
La Gestione ha poi riproposto le proprie difese circa le questioni dichiarate assorbite da parte del giudice di primo grado, ed in particolare: il difetto di legittimazione passiva in capo alla Gestione Liquidatoria atteso che la pretesa azionata trae origine da fatti risalenti ad un arco temporale (maggio-giugno 1977) in cui le Unità Sanitarie Locali non erano state ancora istituite;
l'insussistenza della responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dei danni da emotrasfusione, avendo questa compiuto tutti gli esami strumentali all'epoca obbligatori per accertare l'utilizzabilità del sangue trasfuso;
il difetto di prova circa l'emotrasfusione e la contrazione della malattia epatica da parte della l'operatività della compensatio lucri cum damno fra qualsivoglia Parte_1
somma venga riconosciuta alla e l'indennizzo ex art. L. 210/1992. Parte_1
La Gestione Liquidatoria ha poi dedotto l'infondatezza anche del quinto motivo di appello, rilevando che, in virtù della richiamata giurisprudenza della Corte di
Cassazione, all'epoca dell'instaurazione del primo grado del presente giudizio vi era un orientamento consolidato da oltre dieci anni, circostanza che certamente consentiva alla
SI.ra già alla data dell'introduzione del giudizio, di valutare che l'importo Parte_1
capitalizzato della predetta rendita era di gran lunga superiore all'importo risarcitorio preteso.
pag. 7/22 Si è poi costituito, con comparsa di costituzione e risposta datata 21.10.2024, il
, parimenti contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Con riguardo al primo motivo di appello il ha dedotto che la non ha CP_1 Parte_1
mai negato di aver ricevuto l'indennizzo e che il giudice di primo grado ha ritenuto l'istanza istruttoria articolata dal rituale ed ammissibile. CP_1
Inoltre, ha allegato come l'attestazione dell' circa la corresponsione Parte_4
dell'indennizzo è idonea a costituire piena prova di quanto dalla stessa risultante, poiché, come rilevato dal Tribunale, gli atti della pubblica amministrazione sono assistiti da una presunzione di veridicità.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, il ha dedotto che le CP_1
argomentazioni dell'appellante sono contrarie alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ammettono la compensazione fra le somme erogate a titolo di indennizzo e quelle a titolo di risarcimento del danno comprendendo i ratei non ancora versati debitamente capitalizzati.
In merito, il ministero ha chiesto la correzione dell'importo assunto dal Giudice di primo grado quale valore dell'indennizzo capitalizzato, da computarsi in tenendo conto della speranza di vita media pari ad 84 anni, secondo le stime ISTAT aggiornate al
2016, in € 318.332,80.
Per quanto riguarda il quarto motivo di appello, il ministero ha osservato che il Giudice di primo grado, oltre a ritenere congruamente ed esaurientemente motivate le conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU. per tutti i motivi esposti in sentenza, ha rilevato come il richiesto richiamo dei consulenti si palesasse superfluo poiché l'ammontare dell'indennizzo è superiore non solo al danno astrattamente spettante sulla base delle risultanze peritali, ma anche all'ammontare delle somme pretese dall'attrice a titolo di pag. 8/22 risarcimento, così come quantificate dalla stessa sig.ra nelle conclusioni Parte_1
rassegnate (€ 160.611,61).
Avuto riguardo al quinto motivo di appello, il ministero ha dedotto che la sentenza risulta pienamente rispettosa del principio di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che possano ravvisarsi i gravi motivi necessari ai fini di giustificarne la deroga, essendo la decisione frutto di una giurisprudenza consolidata da prima della proposizione della domanda giudiziale.
Il ha, infine, riproposto le proprie difese svolte in primo grado e dichiarate CP_1
assorbite, quali: il difetto di legittimazione passiva in capo al;
la prescrizione CP_1
del diritto al risarcimento del danno, l'insussistenza dei presupposti necessari ad affermare la responsabilità del ex art. 2043 c.c., non essendo Controparte_1
dimostrata l'omissione di vigilanza o controllo da parte del . CP_1
Si è infine costituita, con comparsa di costituzione e risposta datata 22.10.2024, la contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma della CP_4
sentenza di primo grado.
Ha svolto argomentazioni analoghe a quelle degli altri convenuti sia con riguardo all'uniforme indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ritiene possibile la compensazione fra l'indennizzo ex L. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno (anche laddove non sussista apparente coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza), sia con riguardo al legittimo accoglimento dell'ordine di esibizione ex art
210 c.p.c. e all'idoneità della documentazione così acquisita a dimostrare l'avvenuta erogazione dell'indennizzo, anche in virtù della presunzione di legittimità che presentano gli atti e i certificati provenienti dalla Pubblica Amministrazione.
Ribadita la correttezza della sentenza di primo grado, che non si è limitata affatto ad una acritica adesione alla consulenza, ha altresì rilevato la corretta applicazione dei pag. 9/22 parametri di cui al d.m. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia evidenziando come siano stati applicati per tutte le fasi i minimi tariffari.
La regione ha poi riproposto tutte le difese in merito alle questioni dichiarate assorbite in primo grado, e precisamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in considerazione dell'impossibilità che il c.d. “periodo finestra” si possa essere protratto dal 1977 al 2011, senza che l'attrice avesse avuto contezza del virus;
la mancanza di responsabilità della struttura sanitaria nella causazione del danno, avendo quest'ultima eseguito i trattamenti in linea con i protocolli terapeutici all'epoca esistenti e secondo la normativa allora vigente;
la mancanza di prova circa il nesso di causalità fra la trasfusione e la contrazione della malattia, non essendo stata raggiunta la prova e nemmeno la circostanza “più probabile che non” secondo la quale dalla trasfusione sia derivata l'infezione da HCV;
il difetto di legittimazione passiva in capo alla CP_4
[...]
La causa viene in decisione all'esito dello scambio di note conclusionali e repliche ex art. 352 c.p.c. e dell'udienza a trattazione scritta del 25.6.2025.
Preliminarmente, le parti convenute hanno reiterato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva sulle quali non si è pronunciato il giudice di primo grado, che ha applicato il principio della cosiddetta ragione più liquida per trattare direttamente il merito della controversia, pur riconoscendo che, dal punto di vista logico, tale verifica avrebbe dovuto precedere tutte le altre.
In presenza di una domanda assorbita, la questione può essere riproposta in appello senza necessità di presentare appello incidentale.
Ciò detto, va evidenziato che l'operatività del principio della cd. ragione più liquida trova, anche nella giurisprudenza della Suprema Corte, delle opportune delimitazioni. Si
è, in particolare, osservato che se l'art. 276 c.p.c., "non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per pag. 10/22 prima quella che ritiene, come è d'uso dire, "più liquida"), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio" (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02).
Considerato che le questioni di legittimazione costituiscono pregiudiziali di rito, essendo preliminare rispetto ad ogni decisione nel merito la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano una parte a stare in giudizio, pare opportuno pronunciarsi su tale eccezione formulata dalle convenute.
Per quanto riguarda, innanzitutto, il , l'eccezione di difetto di Controparte_1
legittimazione passiva è infondata.
La giurisprudenza di legittimità è infatti costante nel ritenere che, a fronte di un danno derivato da emotrasfusione di sangue infetto, la legittimazione passiva spetti in via concorrente alla struttura ospedaliera che ha effettuato la trasfusione, la quale risponderà
a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., e al , il Controparte_1
quale (in ragione del suo ruolo di vigilanza e controllo sul sangue e sugli emoderivati utilizzati a livello nazionale, derivanti da varie fonti normative) può rispondere dei danni conseguenti all'utilizzo di sangue infetto ai sensi dell'art. 2043 c.c., potendo quindi il danneggiato far valere anche in via cumulativa i due diversi titoli di responsabilità (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/09/2024, n.
25472, Cass. civ., Sez. III, Ord., 07/09/2023, n. 26091).
Nel caso di specie la SI.ra ha, fin dall'atto di citazione in primo grado, citato Parte_1
tanto il quanto la Gestione Liquidatoria e la le quali, come a breve CP_1 CP_4
sarà esposto, sono succedute nei rapporti creditori e debitori delle a seguito della Pt_5
soppressione di tali enti, e dunque ha fatto valere la responsabilità del che è CP_1
pag. 11/22 certamente legittimato a partecipare al processo in qualità di potenziale co-obbligato dell'obbligazione risarcitoria.
Le eccezioni sollevate dalla Gestione Liquidatoria e dalla devono essere CP_4
parimenti rigettate.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, fin dalla Sentenza 20/06/2012, n.
10135, aderito alla condivisibile tesi per cui, ferma la legittimazione delle
[...]
“la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti CP_5
Part creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle spetta, in via concorrente, alle Regioni, in quanto una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa regionale esclude l'ammissibilità di una attribuzione esclusiva della legittimazione processuale in capo alle gestioni liquidatorie;
tale ultima legittimazione, infatti, risponde soltanto a criteri amministrativo-contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica degli enti successori”, indirizzo pacifico e costante anche nella giurisprudenza più recente (si vedano, fra le altre, Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
30/11/2023, n. 33344; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 29/01/2019, n. 2343).
Sempre in via preliminare, vanno rigettate le richieste istruttorie reiterate dall'appellante.
Quanto alla prova per testi, essa non può essere accolta in quanto sostanzialmente vertente su circostanze già provate documentalmente o comunque irrilevanti ai fini della decisione;
parimenti sono irrilevanti le prove articolate dal , per Controparte_6
le ragioni che verranno esposte in motivazione, in particolare nella trattazione del quarto motivo di appello, a cui si rinvia. Lo stesso dicasi per il richiamo del C.T.U., palesemente superfluo alla luce delle esaurienti risposte rese, non ricorrendo neppure i motivi per il rinnovo della consulenza che risulta completa, esaustiva e svolta secondo canoni logici e coerenti con le premesse.
pag. 12/22 Nel merito, il primo motivo di appello non è fondato.
Innanzitutto, è priva di fondamento l'argomentazione dell'appellante circa l'asserita tardività dell'eccezione di compensazione delle somme, in quanto trattasi di questione che non soggiace a preclusioni e rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. civ., Sez. III,
Sentenza, 24/11/2020, n. 26757).
In ogni caso, va osservato che la relativa eccezione era stata tempestivamente sollevata fin dalla comparsa di costituzione in primo grado da parte della e dalla CP_4
Gestione Liquidatoria, nonché anche dal nelle proprie memorie ex art. 183, CP_1
comma 6, c.p.c.
Ciò posto, corretta ed ineccepibile è stata la decisione del tribunale di emettere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell' dal momento che essa Parte_4
non era parte del giudizio, soggetto autonomo rispetto agli enti appellati e la documentazione oggetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. non era in possesso né della parte istante ( ) né delle altre parti appellate. Esse, secondo le norme Controparte_1
vigenti, non possiedono, salve le ipotesi di competenza del in materia di CP_1
ricorso avverso la decisione della Commissione Ospedaliera ex art. 5 L. 210/1992, alcuna competenza in merito alla liquidazione ed erogazione dei benefici ex L.
210/1992, essendo le relative funzioni delegate ex lege alle Regioni e trasferite da queste alle singole Aziende sanitarie (cfr. art. 114 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112,
d.p.c.m. del 26.5.2000, accordo Stato-Regioni 8.8.2001). Né è possibile ritenere che il potesse acquisire la documentazione aliunde, ad esempio facendo leva sul CP_1
proprio potere di controllo nei confronti delle singole Aziende Sanitarie, in quanto trattasi di un potere funzionalizzato ai compiti ministeriali di direzione generale e indirizzo dell'azione amministrativa delle Aziende verso il raggiungimento degli obbiettivi della politica sanitaria nazionale, come definiti dal . Controparte_1
pag. 13/22 Tale rapporto fra i due enti, come rilevato anche dal giudice di primo grado, non attribuisce un indiscriminato potere di acquisizione della documentazione attinente all'erogazione dei singoli servizi prestati dalle ASL.
È dunque priva di pregio la doglianza dell'appellante circa la tardività nella produzione dei documenti posti a sostegno dell'eccezione di compensazione per effetto dell'ordine del giudice ex art. 210 c.p.c.
Ciò chiarito, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado sia pienamente dimostrato il riconoscimento e l'effettiva percezione, da parte della dell'indennizzo ex L. 210/1992. Parte_1
e Gestione Liquidatoria fin dalla loro costituzione in primo grado CP_4
hanno allegato la domanda di indennizzo ex L. 210/1992, il verbale della commissione medica ospedaliera che ha riconosciuto il beneficio (prodotto peraltro anche da parte appellante nell'atto di citazione, cfr. all. 3) e il prospetto dell'indennizzo per il periodo che va dal gennaio 2012 al febbraio 2013 (cfr. all. 3 del fascicolo di primo grado di all.ti da 1 a 4 del fascicolo di primo grado di primo grado Gestione CP_4
Liquidatoria).
Il ha poi prodotto ulteriore documentazione attestante l'avvenuto Controparte_1
riconoscimento dell'indennizzo in favore della SI.ra (cfr. all.ti da 1 a 4 alla Parte_1
memoria ex art 183, comma 6, n. 1 del ). CP_1
La Gestione Liquidatoria ha poi allegato alla propria memoria ex art 183, comma 6,
l'attestazione dell' che certifica l'avvenuto versamento dell'indennità Parte_4
alla per il periodo 18/01/2012 – 30/06/2018, integrata dal deposito da parte Parte_1
del di analoga attestazione per il periodo 11/03/2013 – 31/12/2022 (cfr. all. 1 CP_1
alla memoria di precisazione delle conclusioni di parte ). Controparte_1
Sul punto, va disattesa l'argomentazione di parte appellante secondo la quale tali documenti non sarebbero idonei a dimostrare l'avvenuta erogazione dell'indennizzo.
pag. 14/22 Innanzitutto, la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità gli atti e certificati provenienti dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, essendo assistiti - per il principio d'imparzialità della P.A. - da una presunzione juris tantum di corrispondenza al vero delle attestazioni ed enunciazioni di fatto in essi contenuti, e possono essere posti a fondamento del convincimento del giudice di merito perfino nell'ipotesi (peraltro non ricorrente nel caso di specie) in cui la pubblica amministrazione e gli enti pubblici, da cui gli atti stessi provengono, siano parti in causa
(si vedano, fra le altre, Cass. 30 luglio 1987, n. 6595; Cass. 24 febbraio 2004, n. 3654;
Cass. 2 marzo 2012, n. 3253; Cass. 17 settembre 2014, n. 19784, Cass. civ., Sez. lavoro,
Ord., 08/01/2020, n. 149).
Inoltre va osservato che nel caso di specie l'avvenuta erogazione e percezione delle somme non è mai stata negata in maniera espressa dall'appellante, cosicché, in presenza di documentazione ufficiale proveniente proprio dal soggetto pubblico tenuto all'erogazione della provvidenza, non si reputa indispensabile come prova della percezione delle somme la quietanza del mandato di pagamento, come pretenderebbe parte appellante.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, vertendo entrambi sui presupposti dell'applicazione della compensatio lucri cum damno nel caso di specie, possono essere trattati unitariamente.
Essi sono infondati.
Le argomentazioni dell'appellante circa l'impossibilità di compensare le somme erogate ai sensi della L. 210/1992 con il risarcimento del danno da emotrasfusione sono contraddette dalla costante e condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale, fin dal noto arresto a Sez. Unite, Sentenza, 11/01/2008, n. 584, ha ammesso la compensazione fra risarcimento e indennizzo ex L. 210/1992 ed è stata confermata dalla giurisprudenza successiva che individua nell'ipotesi dell'indennizzo ex L. 210/1992 uno pag. 15/22 dei casi che esulano dai presupposti della compensatio individuati dalla sentenza Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 22/05/2018, n. 1256 citata da parte appellante, facendo leva sulla sostanziale identità tra il soggetto responsabile dell'illecito e quello tenuto alla corresponsione dell'indennizzo e sulla necessità di evitare un ingiustificato arricchimento a favore del soggetto danneggiato.
In un caso del tutto assimilabile a quello odierno la Suprema Corte ha infatti statuito che
“In caso di responsabilità per contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, opera la "compensatio lucri cum damno" fra
l'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 e il risarcimento del danno anche laddove non vi sia coincidenza fra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza - nella specie, rispettivamente, , allorquando possa Controparte_7
comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato vantaggio per il responsabile, benché la l. n. 210 del 1992 non preveda un meccanismo di surroga e rivalsa sul danneggiante in favore di chi abbia erogato l'indennizzo” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/02/2019, n. 4309; si veda, più di recente: Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 19/02/2024, n. 4415; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 13/11/2024, n.
29307).
Parimenti infondate sono le doglianze dell'appellante circa la non computabilità ai fini della compensazione delle somme riconosciute a titolo di indennità ex L. 210/1992 e non ancora erogate alla beneficiaria, posto che - secondo l'interpretazione maggioritaria e più condivisibile - l'indennizzo non ancora erogato può essere opposto in compensazione rispetto alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, purché esso sia determinato o quantomeno determinabile in base agli atti di causa, in quanto tale somma, per quanto non effettivamente percepita, è comunque entrata effettivamente a far parte del patrimonio della danneggiata (si veda, fra tutte, Cass. civ., Sez. VI - 3,
pag. 16/22 Ordinanza, 31/03/2021, n. 8866; conformi Cass. 7345/22 e Cass. 3 -
, Ordinanza n. 32550 del 14/12/2024).
Nel caso di specie la documentazione versata in atti consente di determinare con precisione il calcolo capitalizzato pro futuro della rendita annua percepita dalla essendo noti l'ammontare annuo della rendita del 2022 (€ 9.788,88) e la Parte_1
durata prevedibile dell'erogazione.
In proposito, è inconferente la circostanza che l'esatta entità somma sarebbe incerta in quanto le condizioni della potrebbero in qualunque momento aggravarsi, Parte_1
posto che tale ipotesi non sarebbe posto in discussione il diritto alla percezione della somma già riconosciuta, che è ormai a tutti gli effetti parte del patrimonio della anzi l'indennizzo potrebbe essere addirittura riquantificato in aumento con Parte_1
una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 6 della L. 210/1992.
Il quarto motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha aderito alle risultanze della C.T.U. espletata in primo grado che deve ritenersi esente da vizi logici, ben argomentata e completa alla luce della letteratura di settore citata dal perito, che ha concluso per la sussistenza del nesso di causalità fra l'emotrasfusione e la contrazione della malattia e quantificato la percentuale di invalidità permanente subita dalla nella misura del 10% e Parte_1
l'inabilità temporanea nella misura del 50% per un periodo di 120 giorni.
Con particolare riguardo alla capacità lavorativa generica e le attività extralavorative, punti su cui l'appellante lamenta un'omessa valutazione, va osservato che il danno da perdita di capacità lavorativa cosiddetta generica (o da cenestesi lavorativa) e la maggiore difficoltà nello svolgere le attività extralavorative sono aspetti già debitamente considerati dalle tabelle in uso per la liquidazione del danno non patrimoniale a cui il perito ha fatto riferimento, per cui l'individuazione di una percentuale di invalidità del pag. 17/22 10% deve ritenersi omnicomprensiva e completa di tutti gli aspetti, statici e dinamico- relazionali, del danno subito dalla Parte_1
Non vi è incompletezza nella risposta dei ctu e non va rinnovata la consulenza. Il danno biologico viene definito come menomazione temporanea e/o permanente all'integrità psico-fisica della persona, la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il quesito formulato dal giudice, dove faceva riferimento alla capacità lavorativa generica, non la intendeva come un quid pluris rispetto all'integrità psicofisica che necessitava di autonoma valutazione, intendendo semplicemente rimarcare che l'integrità psicofisica si valuta con riguardo ai pregiudizi subiti in tutte le sfere relazionali della persona, sia lavorativa che extralavorativa.
Del resto l'appellante non ha neppure allegato di aver subito una invalidità di gravità tale da non consentirle la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro (o comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali).
Tra l'altro il giudice di primo grado ha ritenuto che alla danneggiata, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, fosse riconoscibile una personalizzazione nella misura del 50%, che implica come si fosse tenuto adeguato conto di tutti i pregiudizi patiti.
Per quanto riguarda poi il riferimento fatto dall'appellante all'orientamento espresso da
C. Conti, Sez. II pens. Guerra 12.03.1960 n. 53710 e all' art.3 del DL 20 maggio 1917,
n. 876 relativi alla perdita di capacità lavorativa generica ai fini del riconoscimento della pensione speciale per il dipendente statale che subisce una menomazione per cause di servizio, esso è inconferente, in quanto il parallelismo fra perdita di capacità di lavoro generica e le categorie indicate dalla Tabella A allegata al D.P.R. 834/1981 operato dal pag. 18/22 risalente arresto sopra richiamato è frutto di valutazione solo generale e orientativa, peraltro non imposta dalla legge, che assegna le classi di indennizzo in ragione della sola gravità delle menomazioni omettendo qualsiasi valutazione sui riflessi di queste rispetto alla capacità lavorativa del danneggiato.
La questione è, in ogni caso, superata in concreto dalle valutazioni dei C.T.U., che hanno quantificato il danno nella misura del 10% esponendo adeguatamente, anche a fronte delle osservazioni del ctp, le ragioni della loro valutazione. La inabilità permanente è stata correlata dai alla reattività psichica all'evento patologico e al modesto danno epatico residuo oggi presente (epatopatia in stadio I). Si tratta dunque di conseguenze che non pregiudicano l'attitudine a svolgere proficuamente qualsiasi tipo di attività lavorativa.
Per quanto riguarda poi l'aggravamento della malattia allegato in appello (da cui deriverebbe un'invalidità quantificata nella misura del 35%), da un lato l'appellante richiama patologie che non hanno alcun collegamento con la malattia al fegato e quindi con le conseguenze delle trasfusioni, dall'altro proprio gli esami citati dimostrano come la malattia non sia, ad oggi, degenerata in cirrosi o epatocarcinoma, come invece paventato dal consulente di parte. In sostanza, le circostanze nuove rappresentate non impongono di doversi discostare dalle valutazioni dei consulenti d'ufficio. Al netto, infatti, di un lieve aumento dei valori di cosiddetta stifness del fegato rilevati negli esami il valore riscontrato (9,4) è comunque lontano da quello che secondo la letteratura medica citata dai periti è richiesto per ritenere che il dato sia indicativo della possibilità che la malattia degeneri in cirrosi epatica (cfr. sul punto C.T.U., pag. 44), in perfetta coerenza con quanto a suo tempo ritenuto dai C.T.U., i quali hanno escluso un'evoluzione clinica della patologia in senso peggiorativo in ragione delle innovative tecniche di cura oggi disponibili.
pag. 19/22 Quanto all'allegato aggravamento della sindrome depressiva da cui la è Parte_1
affetta, va osservato che tale aggravamento non può ritenersi diretta conseguenza della patologia al fegato, essendo la paziente affetta da ulteriori patologie, aggravatesi nell'ultimo periodo, fra cui diabete e problemi articolari;
difetta quindi il nesso causale con le trasfusioni.
Infine, il fatto che le sia stata riconosciuta una pensione di invalidità da parte dell' CP_8
non giustifica una diversa valutazione del danno all'integrità psicofisica, posto che la
è affetta da varie malattie di natura invalidante, anche sopravvenute rispetto Parte_1
alla CTU espletata in primo grado, che l' ha valutato Controparte_9
complessivamente, e non limitatamente alla sola patologia al fegato causata dalle trasfusioni.
È noto poi che i parametri utilizzati dalle Commissioni non coincidono con CP_8
CP_ quelli dell'invalidità civile, nel senso che l' valuta in che misura la persona presenti una riduzione di capacità lavorativa. Una invalidità ai fini del 67% prevede CP_8
l'esonero dal pagamento dei ticket sanitari, ma non equivale ad una menomazione dell'integrità psicofisica, civilisticamente valutata, nella stessa misura. Non può dunque automaticamente dedursi che l'invalidità causalmente derivata dall'epatite sia di percentuale più elevata rispetto a quella determinata dai CTU.
La Corte, per i motivi già esposti, ritiene di non doversi discostare dalle valutazioni a suo tempo espresse dai C.T.U., dovendosi concludere che, come correttamente osservato dal giudice di primo grado, la somma astrattamente liquidabile quale risarcimento del danno biologico, devalutata alla data dell'evento dannoso, sarebbe in ogni caso ampiamente compensata dalle somme già riconosciute a titolo di indennizzo ex L. 210/1992.
Tra l'altro una ragione di per sé sufficiente al rigetto della domanda, non specificamente contestata dall'appellante, consiste nel fatto che il risarcimento complessivamente pag. 20/22 richiesto pari ad € 160.611,61, devalutato alla data del fatto dannoso (maggio 1977), corrisponde all'importo di € 17.977,57, inferiore a quello di € 27.723,93 già riconosciutole ex lege 210.
Evidente, quindi, che quand'anche si pervenisse ad un accertamento di responsabilità dei convenuti, non vi sarebbe alcun danno in concreto risarcibile, il che implica la non necessità di pronunciarsi su altre eccezioni pregiudiziali formulate dalle convenute quali, ad esempio, la prescrizione.
Il quinto motivo di appello è infondato.
Come ampiamente esposto nella trattazione congiunta del secondo e del terzo motivo di appello, l'operatività dell'istituto della compensatio lucri cum damno nel caso di specie era già ben affermata da una sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione risalente all'anno 2008, confermata dalla giurisprudenza prevalente che ne è seguita, per cui non può ritenersi sussistente la situazione di “incertezza interpretativa” menzionata da parte appellante che potrebbe giustificare la compensazione delle spese prevista per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale citate.
L'appello deve essere pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con la precisazione che, non avendo le parti appellanti depositato una nota spese, si procederà alla liquidazione d'ufficio.
Saranno applicati parametri minimi, escludendo i compensi della fase di istruttoria e trattazione dal momento che non vi è stata istruttoria e non è stata svolta, nel corso della prima udienza di trattazione, alcuna delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c.
(cfr. Cass. 7343/2025).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, rigetta l'appello;
pag. 21/22 condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 4.997,00 per
[...]
compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge;
condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_2
3 delle spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 4.997,00 per
[...]
compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge. condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_4
spese processuali che si liquidano d'ufficio in euro € 4.997,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario pari al 15% come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, 19 agosto 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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