Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3285/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3285/2025 V.G. da
, con l'avv. BALDON SARA Parte_1 ricorrente e
, con gli avv.ti MARTINELLI ELEONORA e Controparte_1
ROMANI LAURA
ricorrente e con l'intervento del P.M. oggetto: scioglimento del matrimonio
Con ricorso depositato il 27/03/2025 le parti chiedevano congiuntamente al
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute, e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 6/05/2025:
1. Il Signor si impegna, nell'ambito della regolamentazione dei Parte_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di divorzio, ad acquistare la quota di comproprietà pari al 50%, di cui è titolare la Signora che Controparte_1
accetta, della casa coniugale sita in Noventa Padovana (Pd) via F. Baracca nr. 24, così censita al catasto fabbricati: Foglio 9, part. 836 sub 11, Cat. C6, Cl. 3, consistenza 27 m2, rendita: Euro 66,93; Foglio 9 part. 836 sub 29, Cat. A/3b), Cl. 3,
Consistenza 3,5 vani, rendita Euro: 343,44, al prezzo di € 90.000,00
(novantamila/00) oltre all'estinzione del mutuo residuo per la quota di € 5.000,00; estinzione già avvenuta in data 3.4.2025. Per la migliore identificazione del bene si fa espresso rinvio all'atto di compravendita 26.5.2011, Notaio di Persona_1
Padova, rep. n. 63427– Racc. n. 20113. (doc. 09 ricorso divorzio). Il sig. Pt_1 che ben conosce l'immobile, lo acquisterà nello stato di fatto, grado di manutenzione e consistenza giuridica in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, dipendenza, pertinenza, servitù attiva e passiva, così come spettante per effetto dei titoli di provenienza e del legittimo possesso in capo alla signora CP_1
2. Il prezzo sarà corrisposto alla data di sottoscrizione del rogito presso il Notaio scelto dal Signor il quale si farà carico integralmente delle spese notarili. Al Pt_1 momento della sottoscrizione del rogito notarile, la Signora consegnerà al CP_1
Signor le chiavi dell'abitazione ed il telecomando del garage. La Signora Pt_1 si impegna a chiedere il rilascio – a propria cura e spese – dell'Attestato di CP_1
Prestazione Energetica, che dovrà essere consegnato al Signor in vista del Pt_1 rogito notarile. Le parti si impegnano a perfezionare il trasferimento dell'immobile entro 6 mesi dalla delibera di approvazione del mutuo concesso al signor – Pt_1 la cui domanda dovrà essere avviata entro e non oltre il 30 aprile 2025.
3. Il Signor sempre nell'ambito della regolamentazione dei Parte_1 rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di divorzio, corrisponde alla Signora
che accetta, la somma di € 13.500,00 (tredicimilacinquecento/00). Tale CP_1 somma sarà corrisposta dal Signor alla signora attraverso la Pt_1 CP_1 rinuncia, fino a concorrenza della somma di € 13.500,00, alla quota capitale del 50% dei risparmi allo stesso formalmente intestati sul conto deposito comune n. 228113 acceso presso banca IF di cui alle premesse. Gli importi saranno percepiti dalla signora con le seguenti modalità: ad ogni scadenza contrattuale prevista CP_1 in relazione al conto deposito vincolato “Rendimax” acceso presso CA IF Spa, la
Signora provvederà a trasferire sul proprio c/c personale, oltre alla CP_1 propria quota capitale del 50%, anche la quota capitale del signor degli Pt_1 importi svincolati sino alla concorrenza dell'importo di € 13.500,00. Il Signor
a tal fine, presta sin d'ora il consenso al trasferimento delle somme come Pt_1 sopra indicato, autorizzando gli istituti di Credito e la signora a Controparte_1 3
trasferire dette somme da CA IF (conto corrente 228113) al conto cointestato di appoggio presso Intesa San Paolo, filiale 45581 di Busa di Vigonza c.c. n.
1000/91068 e da tale conto cointestato al conto personale della signora CP_1
sempre presso Intesa San Paolo, filiale 45581, c/c n. 1000/91054 alle
[...] rispettive scadenze e precisamente: - Al 9.4.2026 la signora preleverà CP_1 tutta la somma capitale di € 13.000,00.
- Al 3.9.2026 la signora preleverà tutta la somma capitale di € 8.000,00. CP_1
- Al 24.1.2027 signora preleverà la somma capitale di € 8.000,00 e il CP_1 signor preleverà la somma capitale di € 2.000,00. Pt_1
- Al 29.4.2027 la signora preleverà la somma di € 5.000,00 e il signor CP_1 preleverà la somma capitale di € 5.000, 00. Pt_1
Gli interessi che matureranno nel conto IF n. 228113 dal 2.4.2025 al 29.4.2027 saranno prelevati al momento della chiusura del conto corrente - detratti i costi di chiusura - e saranno suddivisi tra le parti per la quota dell'80% a CP_1
e per la quota del 20% a Le parti prestano sin
[...] Parte_1
d'ora il consenso all'estinzione dei conti correnti cointestati, CA IF – conto
Rendimax n. 000 – 228113 -2 presso Direzione Centrale e CA Intesa San
Paolo, c/c n. 1000/91068 filiale di Busa di Vigonza, che sarà formalizzata entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima scadenza prevista per il
29.04.2027. Resta inteso che gli eventuali costi per tali operazioni saranno a carico di entrambe le parti nella misura della metà ciascuna. Per il conto IF i costi di chiusura saranno prelevati dalle somme maturate a titolo di interessi come sopra indicato.
6. Le parti danno atto che la Signora ha prelevato dalla casa coniugale i beni e CP_1 gli arredi di cui documento doc.10 allegato al ricorso per divorzio e il signor ha Pt_1 trattenuto tutti i restanti beni e l'arredamento della casa, anche quelli che spettavano alla signora per un valore pari a € 12.000,00, somma che dovrebbe essere CP_1 corrisposta alla signora e che lo stesso trattiene, per accordo delle Controparte_1 parti, a titolo di mantenimento in un'unica soluzione ex art. 5, comma 8, legge
898/1970.
7. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 che precedono, sono espressamente condizionate alla concessione di idoneo mutuo in favore del Signor Qualora il signor Parte_1 non dovesse ottenere il mutuo per l'acquisto della quota della casa coniugale, a Pt_1 decorrere dal mese di gennaio 2026, verserà alla signora la somma Controparte_1 4
mensile di € 250,00 per il primo anno e di € 350,00 a partire dal secondo anno e la casa sarà messa in vendita, dal momento della mancata concessione del mutuo, con mandato irrevocabile all'Agenzia con prezzo iniziale di vendita di € 160.000,00; decorsi 6 mesi il prezzo di vendita sarà di € 155.000,00 e decorso un anno il prezzo di vendita scenderà a
€ 150.000,00. La signora tratterà la somma di € 90.000,00 al Controparte_1 momento della vendita. Qualora una delle parti, senza alcun giustificato motivo, si rifiutasse di firmare il preliminare o il contratto di compravendita una volta trovato l'acquirente, corrisponderà all'altra parte a titolo di penale, a decorrere dalla data dell'offerta di acquisto da parte dell'acquirente, la somma giornaliera di € 20,00 fino al giorno in cui sarà venduta la casa. Si precisa che in ipotesi di inadempimento da parte del signor la penale giornaliera sarà sommata alla somma mensile di € 250 per Pt_1 il 2026 e di € 350 a partire da gennaio 2027.
8. Le parti dichiarano che le condizioni indicate nel ricorso introduttivo e quivi non menzionate sono già state adempiute e soddisfatte.
9. Le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economico patrimoniale con il presente accordo ritenendosi pienamente soddisfatte delle condizioni sopra indicate e, una volta adempiute le obbligazioni previste nel presente accordo, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile in Padova (PD) in data 31 maggio 2008, atto presente nei Registri dello Stato Civile del Comune di Padova al n. 109, Parte
I, anno 2008, optando per il regime della separazione dei beni, ed avevano stabilito la propria dimora in Noventa Padovana (PD), via Baracca n. 24.
Dall'unione dei sigg. e non sono nati figli. Pt_1 CP_1
Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, la sig.ra adiva l'intestato Tribunale CP_1 per vedere pronunciata la loro separazione personale, la quale veniva dichiarata con Sentenza non definitiva n. 1033/2024 del 21.05.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2
e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data 5
dell'udienza di prima comparizione dei coniugi in trattazione scritta, ovvero dal 15.05.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità: pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Le condizioni di cui ai n. 1-2-3-6-7, pur facendo parte dell'accordo e regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti.
Alla luce dell'età dei coniugi, della loro capacità economica quale risulta dai documenti acquisiti e dei presupposti dell'assegno divorzile, va dichiarata l'equità della datio una tantum concordata al punto 6.
Il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui ai punti 1,2 e 7 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e , il 31/05/2008 nel Comune di
[...] Controparte_1
Padova (PD), trascritto nei registri del suddetto Comune al n. 109, Parte I, anno 2008;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei predetti registri;
3) Prende atto delle condizioni di cui al ricorso congiunto sopra riportate;
4) Dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 6 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio;
5) Dichiara l'equità della datio una tantum concordata ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. 898 del 1970; 6) Spese compensate.
Padova, 13.05.2025
6
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato