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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3283/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. SCHIOPPA C.F._2
FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2. ciascuno dei coniugi dichiarandosi economicamente indipendente rinuncia a rivolgere all'altro domande di contributo economico ex art 473 bis.12 c. 3 c.p.c.;
3. la casa coniugale rimane di proprietà del signor e la signora si impegna a Pt_2 Pt_1
trasferire altrove la propria residenza.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06.08.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 24/06/2023 a Venezia, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 94, Parte I, ufficio 8, anno 2023 del Comune di Venezia.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
26.11.2024, fosse celebrata mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 18.09.2024, lette le note depositate il 15.11.2024 in cui le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di esser accolta. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2. ciascuno dei coniugi dichiarandosi economicamente indipendente rinuncia a rivolgere nei confronti dell'altro domanda di contributo economico ex art 473 bis.12 c. 3 c.p.c.;
3. la casa coniugale rimane di proprietà del signor e la signora si impegna a Pt_2 Pt_1
trasferire altrove la propria residenza;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 20.12.2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
II SEZIONE CIVILE
N. R.G. 3283/2024 VG
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da
(CF ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rispettivamente difesi e rappresentati dall'avv. SCHIOPPA C.F._2
FRANCESCO, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni Per le parti congiuntamente:
“1. autorizzare i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2. ciascuno dei coniugi dichiarandosi economicamente indipendente rinuncia a rivolgere all'altro domande di contributo economico ex art 473 bis.12 c. 3 c.p.c.;
3. la casa coniugale rimane di proprietà del signor e la signora si impegna a Pt_2 Pt_1
trasferire altrove la propria residenza.”
Per il Pubblico Ministero:
Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 06.08.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio in data 24/06/2023 a Venezia, atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 94, Parte I, ufficio 8, anno 2023 del Comune di Venezia.
Ciò premesso, i coniugi formulavano domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale, rappresentato il venir meno dell'affectio coniugalis.
Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata per il
26.11.2024, fosse celebrata mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta con decreto del 18.09.2024, lette le note depositate il 15.11.2024 in cui le parti hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda formulata dai coniugi merita di esser accolta. Le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge, sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Visto il parere favorevole del PM
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle seguenti condizioni:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa, ciascuno libero di fissare la propria residenza ove meglio crede;
2. ciascuno dei coniugi dichiarandosi economicamente indipendente rinuncia a rivolgere nei confronti dell'altro domanda di contributo economico ex art 473 bis.12 c. 3 c.p.c.;
3. la casa coniugale rimane di proprietà del signor e la signora si impegna a Pt_2 Pt_1
trasferire altrove la propria residenza;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Nulla sulle spese.
Venezia, 20.12.2024
La Presidente estensore
Dott.ssa Lisa Micochero