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Sentenza 6 marzo 2023
Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2023, n. 6580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6580 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 2 Num. 6580 Anno 2023 Presidente: MANNA FELICE Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 06/03/2023 SENTENZA sul ricorso !scritto a! n. 28835/2017 R.G. propost~~ da: ACHilLE ER e EN TI, elettivamente domiciliati m ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO P/\i\J.L\RITI rappresentati e difcsì rt:>gll avvocati IO LE e DlEGC fv'IONTEl_f.ONE
- ricorrenti -
contro GI AR, MA LA, FU BA, VI AL, f>JIA~<cello ferraro, luigina ronchi, silvia lippi, lucia maddalena morosso, coenergv uk ltd, eiettivament:<.:> dorniCI!ìàU i~ì R.CWff\ VIJ\ /~.rrf{J/'JIO 5ERTOL.ONC35, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO CRITELLI rappresentati e difesi dall'avvocato SIRONI EMANUELA
- controricorrenti -
nonché
contro
CONDOMINIO VIA KRAMER 17/19 MILANO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3471/2017 depositata il 24/07/2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa AR Dell'Erba, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi.
FATTI DI CAUSA
l. Gli odierni ricorrenti -assieme ad altri condomini del CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO- impugnarono innanzi il Tribunale di Milano la delibera assunta all'assemblea straordinaria del 25 luglio 2013, avente ad oggetto l'accettazione dell'impegno della società Piave 12 s.r.l. di eseguire a propria esclusiva cura e spese una serie di opere sullo stabile dello stesso CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, nell'ambito di una più ampia serie di lavori che interessavano gli enti cortilizi. In detta delibera, in particolare, era stato conferito ad una "commissione di condomini" il mandato di procedere alla stesura dell'accordo con !a menzionata società -peraltro in conformità alle indicazioni contenute in due missive inoltrate dalla stessa Piave 12 R.G. 28835/2017 ··Pagina nr. 2 di 12 s. r.I.- rimettendo all'amministratore del condominio la sottoscrizione finale dell'intesa. Gli originari attori dedussero la nullità o annullabilità della delibera, in quanto la medesima avrebbe, tra l'altro: a) consentito delle vere e proprie innovazioni alle parti comuni, in violazione delle maggioranze contemplate dall'art. 1136 c.c. e dall'art. 5 del Regolamento condominiale;
b) disposto in favore della Piave 12 s.r.l. in via esclusiva di porzioni di cortile del condominio;
c) creato una servitù di passaggio a carico del condominio. Costituitosi il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO per resistere alla domanda, il Tribunale di Milano rigettò integralmente le domande degli attori.
2. Avverso detta decisione proposero appello i soli HI ER e EN TI chiedendo, in principalità la declaratoria di cessazione della materia del contendere -a seguito dell'adozione di una nuova delibera in data 12 febbraio 2014- e, in subordine, insistendo nella domanda di declaratoria della nullità o annullabilità della delibera del 25 luglio 2013, sulla scorta dei motivi già formulati in primo grado e riproposti nei motivi di gravame. Rimasto contumace il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO, intervennero invece in giudizio gli odierni controricorrenti, nell'allegata veste di condomini del medesimo condominio, opponendosi all'accoglimento del gravame. La Corte ambrosiana respinse integralmente l'appello, gravando gli appellanti delle spese di lite, osservando, in particolare, che: la domanda volta a conseguire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere doveva ritenersi sia inammissibile perché tardivamente formulata -in quanto la circostanza dell'adozione della ~ R.G. 28835/2017- Pagina nr. 3 di 12 delibera successiva avrebbe potuto e dovuto essere dedotta già nel giudizio dì primo grado- sia infondata, non potendosi ritenere -anche per l'incompletezza dei profili dedotti- che la successiva delibera avesse revocato o privato di efficacia le statuizioni contenute nella delibera originariamente impugnata;
ammissibile doveva ritenersi l'intervento in appello dei singoli condomini, dal momento che oggetto della controversia era una delibera concernente sia il godimento delle cose comuni sia l'allegata attribuzione a terzi di vari diritti sulle parti comuni condominiali;
infondate erano le contestazioni concernenti nello specifico la veste di condomini di FU BA, IA SO e la COENERGY UK LTD, non avendo gli appellanti addotto elementi probatori idonei ad escludere tale veste;
doveva escludersi che la delibera avesse privato l'assemblea delle proprie prerogative, dal momento che il mandato alla commissione di condomini non concedeva a quest'ultima alcun margine di discrezionalità, avendo l'assemblea già esaminato ed approvato un dettagliato capitolato di lavori descritto dalla Piave 12 s.r.!.; parimenti doveva ritenersi infondata la tesi degli appellanti che qualificavano detti lavori come innovazioni, corretta apparendo la qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria, da ciò derivando l'inapplicabilità delle previsioni in tema di R.G. 28835/2017- Pagina nr. 4 di 12 maggioranze necessarie per la regolarità delle delibere aventi ad oggetto innovazioni;
da escludersi, infine, era la fondatezza della tesi per cui la delibera impugnata avesse disposto dei diritti dei condomini sulle parti comuni, non potendosi evincere dal testo delle delibere alcuna statuizione in tal senso.
3. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso HI ER e EN TI. Resistono con controricorso GI AR, MA LA, FU BA, VI AL, RC FERRARO, NA HI, IA EN SO, LV PI, COENERGY UK LTD. Il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO è, invece, rimasto intimato.
4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
5. Con ordinanza interlocutoria assunta all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2022 questa Corte, rilevato che il giudizio era stato originariamente introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori (TA AT, RY ZA Landeta, IA IL, AR ED, NN PE), i quali non risultavano invece avere interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano ed evidenziato che non emergeva agii atti né che tali attori originari fossero stati evocati nei giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ha sollevato d'ufficio la questione preliminare della R.G. 28835/2017 ··Pagina nr. 5 di 12 nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio. Conseguentemente, applicato il disposto di cui all'art. 384, terzo comma, c.p.c., ha assegnato alle parti ed al Pubblico Ministero termine di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservando all'esito la decisione.
6. Nei termini assegnati ricorrenti e controricorrenti hanno provveduto al deposito di memorie di osservazioni. RAGIONI DELLA DECISIONE l. Il ricorso è affidato a sei motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 344, 100, 75, terzo comma, c.p.c. nonché 2697 c.c. Il ricorso censura la decisione impugnata sia nella parte in cui essa ha ritenuto ammissibile l'intervento dei condomini nel giudizio di appello sia nella parte in cui ha disatteso le specifiche contestazioni concernenti la veste di condomini di FU BA, IA SO e COENERGY UK LTD. Quanto al primo profilo, il ricorso, invocando precedenti di questa Corte, argomenta che, concernendo la controversia il mero godimento delle cose comuni e non profili incidenti sui diritti dei singoli condomini, unico soggetto legittimato a resistere in giudizio era il Condominio, e non i singoli condomini, il cui intervento dovrebbe quindi ritenersi inammissibile. Quanto al secondo profilo, il ricorso si duole della erronea inversione degli oneri probatori che sarebbe stata affermata dalla Corte territoriale nel momento in cui ha affermato che erano gli appellanti a dover provare l'assenza della veste di condomini dei tre R.G. 28835/ 2017- Pagina nr. 6 di 12 intervenuti e non -come invece è da ritenersi corretto- che erano gli intervenuti a dover provare, a fronte delle contestazioni ex adverso, la propria veste di condomini.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione aWart. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 345 c.p.c. e 2377 c.c. in relazione al rigetto della domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto non rilevabile d'ufficio -bensì soggetta ad eccezione di parte, e quindi a preclusione processuale- la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nel merito, poi, il ricorso, procedendo ad una comparazione delle due delibere, viene a dedurre nuovamente che la delibera del 12 febbraio 2014 ha revocato la precedente delibera oggetto dell'impugnazione.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137, secondo comma, c.c., in relazione agli artt. 5 e 21 del regolamento condominiale contrattuale. Il motivo di ricorso critica la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto di escludere la natura di innovazioni, o quantomeno di modifiche, degli interventi previsti nei lavori oggetto dell'offerta della Piave 12 s.r·.l. e, conseguentemente, della delibera impugnata. Dalla qualificazione degli interventi quantomeno come modifiche -se non innovazioni- il ricorso desume la necessità che la delibera impugnata venisse adottata con le maggioranze qualificate contemplate dal regolamento condominiale, nella specie non raggiunte. R.G. 28835/2017 - Pa•}ina nr. 7 di 12 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1108, terzo comma e 1139 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale non abbia valorizzato la documentazione allegata alle proposte della Piave 12 s.r.l., da cui si dovrebbe evincere che la suddetta società veniva a collegare l'esecuzione dei lavori all'attribuzione della proprietà di una parte del cortile comune. Tale attribuzione, argomenta il ricorso, avrebbe dovuto essere deliberata dai condomini all'unanimità, da ciò derivando la violazione degli artt. 1108 e 1139 c.c., ritenuta erroneamente insussistente dalla Corte territoriale. Il ricorso contesta, ulteriormente, il carattere gratuito degli interventi offerti dalla Piave 12 s.r.l., in quanto gli stessi sarebbero stati in realtà mirati a demolire alcune strutture del CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO, in modo da elidere !a violazione delle distanze legali provocata dalla stessa Piave 12 s.r.l. mediante la realizzazione di un edificio su terreno antistante.
1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1135, n. 4, c.c. Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia escluso la violazione dell'art. 1135, n. 4, c.c. in relazione alla decisione, adottata nella delibera impugnata, di rimettere ad una commissione di condomini il compito di redigere il documento relativo all'intesa con Piave 12 s.r.l. Tale decisione, argomenta il ricorso, avrebbe invece privato l'assemblea condominiale del proprio potere di deliberare sul contenuto del contratto. R.G . 2 8 8 35/2 01 7 ·· Paginanr. 8 di 12 Il motivo di ricorso, poi, evidenzia che l'effettivo contenuto di tale intesa si sarebbe in seguito rivelato difforme rispetto a quanto prospettato nell'assemblea condominiale, al punto da indurre l'amministratore a non procedere alla sottoscrizione della bozza predisposta dalla commissione di condomini.
1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1117-ter c.c. Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia escluso che il contenuto della delibera venisse a determinare un mutamento della destinazione d'uso di parti comuni condominiali. In senso contrario il ricorso deduce che dalla bozza di accordo successivamente trasmessa dalla Piave 12 s.r.l. era possibile desumere che l'esecuzione delle opere ivi previste avrebbe determinato una modifica della destinazione d'uso di parti comuni condominiali, da ciò derivando che l'assemblea era stata convocata con modalità non rispettose del disposto dell'art. 1117-ter c.c.
2. Ritiene questa Corte di esaminare preliminarmente il profilo rilevato d'ufficio nella propria ordinanza interlocutoria, presentando il medesimo carattere assorbente. Come già evidenziato nell'ordinanza testé richiamata, il presente giudizio è stato introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori (TA AT, RY ZA Landeta, Nadìa IL, AR ED, NN Pericottì), i quali non hanno invece interposto appello avverso la sentenza del Tribunale dì Milano. Parimenti, non emerge né che tali attori originari siano stati evocati nel giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio;
R.G. 28835/2017- Pagina nr. 9 di 12 Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 - Rv. 653392- 01; Cass. Sez. 5- , Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 - Rv. 646163 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010- Rv. 611192- 01). Nella specifica materia dell'impugnazione delle delibere assembleari, questa Corte ha in passato affermato, in aderenza all'orientamento assolutamente prevalente della dottrina, che in tema di condominio, sebbene la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare competa individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno possa esercitare l'azione verso il condominio rappresentato R.G. 28835/2017- Pagina nr. 10 di 12 dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri, tuttavia se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000- Rv. 540848- 01). Più di recente il principio è stato confermato da questa Corte con ben due pronunce. In entrambe (Cass. Sez.
2- Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017- Rv. 645558 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016 - Rv. 639108 - 01) è stato affermato che l'impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile. Tale approdo non può neppure ritenersi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, come invece sostengono i controricorrenti nella propria memoria di osservazioni ex art. 384 c.p.c. Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare quanto da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010 - Rv. 613660 - 01) già da tempo chiarito, e cioè: che "la durata ragionevole del processo, così come prevista e tutelata dall'art. 111 Cast., a seguito R.G. 28835/2017- Pagina nr. 11 di -~2 dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 5, non può prescindere dalla sussistenza del giusto processo"; che "la valutazione della sussistenza dei requisiti di ragionevole durata del processo presuppon[e] che il processo sia un processo giusto"; che "il principio della durata ragionevole del processo non esclude affatto, sussistendo le ipotesi e i presupposti ( ... ), l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio in ossequio al giusto processo"; che "detta integrazione di per sé non può comunque configurare causa di durata irragionevole del processo stesso. " 4. Alla stregua dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello di Milano ordinato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, pur non essendo appellanti, erano stati parte nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. S. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, a seguito di convocazione ex art. 384 c.p.c., nella camera di consiglio in data 27 gennaio 2023 .
- ricorrenti -
contro GI AR, MA LA, FU BA, VI AL, f>JIA~<cello ferraro, luigina ronchi, silvia lippi, lucia maddalena morosso, coenergv uk ltd, eiettivament:<.:> dorniCI!ìàU i~ì R.CWff\ VIJ\ /~.rrf{J/'JIO 5ERTOL.ONC35, presso lo studio dell'avvocato GREGORIO CRITELLI rappresentati e difesi dall'avvocato SIRONI EMANUELA
- controricorrenti -
nonché
contro
CONDOMINIO VIA KRAMER 17/19 MILANO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3471/2017 depositata il 24/07/2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2022 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa AR Dell'Erba, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi.
FATTI DI CAUSA
l. Gli odierni ricorrenti -assieme ad altri condomini del CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO- impugnarono innanzi il Tribunale di Milano la delibera assunta all'assemblea straordinaria del 25 luglio 2013, avente ad oggetto l'accettazione dell'impegno della società Piave 12 s.r.l. di eseguire a propria esclusiva cura e spese una serie di opere sullo stabile dello stesso CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, nell'ambito di una più ampia serie di lavori che interessavano gli enti cortilizi. In detta delibera, in particolare, era stato conferito ad una "commissione di condomini" il mandato di procedere alla stesura dell'accordo con !a menzionata società -peraltro in conformità alle indicazioni contenute in due missive inoltrate dalla stessa Piave 12 R.G. 28835/2017 ··Pagina nr. 2 di 12 s. r.I.- rimettendo all'amministratore del condominio la sottoscrizione finale dell'intesa. Gli originari attori dedussero la nullità o annullabilità della delibera, in quanto la medesima avrebbe, tra l'altro: a) consentito delle vere e proprie innovazioni alle parti comuni, in violazione delle maggioranze contemplate dall'art. 1136 c.c. e dall'art. 5 del Regolamento condominiale;
b) disposto in favore della Piave 12 s.r.l. in via esclusiva di porzioni di cortile del condominio;
c) creato una servitù di passaggio a carico del condominio. Costituitosi il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO per resistere alla domanda, il Tribunale di Milano rigettò integralmente le domande degli attori.
2. Avverso detta decisione proposero appello i soli HI ER e EN TI chiedendo, in principalità la declaratoria di cessazione della materia del contendere -a seguito dell'adozione di una nuova delibera in data 12 febbraio 2014- e, in subordine, insistendo nella domanda di declaratoria della nullità o annullabilità della delibera del 25 luglio 2013, sulla scorta dei motivi già formulati in primo grado e riproposti nei motivi di gravame. Rimasto contumace il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO, intervennero invece in giudizio gli odierni controricorrenti, nell'allegata veste di condomini del medesimo condominio, opponendosi all'accoglimento del gravame. La Corte ambrosiana respinse integralmente l'appello, gravando gli appellanti delle spese di lite, osservando, in particolare, che: la domanda volta a conseguire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere doveva ritenersi sia inammissibile perché tardivamente formulata -in quanto la circostanza dell'adozione della ~ R.G. 28835/2017- Pagina nr. 3 di 12 delibera successiva avrebbe potuto e dovuto essere dedotta già nel giudizio dì primo grado- sia infondata, non potendosi ritenere -anche per l'incompletezza dei profili dedotti- che la successiva delibera avesse revocato o privato di efficacia le statuizioni contenute nella delibera originariamente impugnata;
ammissibile doveva ritenersi l'intervento in appello dei singoli condomini, dal momento che oggetto della controversia era una delibera concernente sia il godimento delle cose comuni sia l'allegata attribuzione a terzi di vari diritti sulle parti comuni condominiali;
infondate erano le contestazioni concernenti nello specifico la veste di condomini di FU BA, IA SO e la COENERGY UK LTD, non avendo gli appellanti addotto elementi probatori idonei ad escludere tale veste;
doveva escludersi che la delibera avesse privato l'assemblea delle proprie prerogative, dal momento che il mandato alla commissione di condomini non concedeva a quest'ultima alcun margine di discrezionalità, avendo l'assemblea già esaminato ed approvato un dettagliato capitolato di lavori descritto dalla Piave 12 s.r.!.; parimenti doveva ritenersi infondata la tesi degli appellanti che qualificavano detti lavori come innovazioni, corretta apparendo la qualificazione degli interventi come manutenzione straordinaria, da ciò derivando l'inapplicabilità delle previsioni in tema di R.G. 28835/2017- Pagina nr. 4 di 12 maggioranze necessarie per la regolarità delle delibere aventi ad oggetto innovazioni;
da escludersi, infine, era la fondatezza della tesi per cui la delibera impugnata avesse disposto dei diritti dei condomini sulle parti comuni, non potendosi evincere dal testo delle delibere alcuna statuizione in tal senso.
3. Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso HI ER e EN TI. Resistono con controricorso GI AR, MA LA, FU BA, VI AL, RC FERRARO, NA HI, IA EN SO, LV PI, COENERGY UK LTD. Il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO è, invece, rimasto intimato.
4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.
5. Con ordinanza interlocutoria assunta all'esito della camera di consiglio del 19 ottobre 2022 questa Corte, rilevato che il giudizio era stato originariamente introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori (TA AT, RY ZA Landeta, IA IL, AR ED, NN PE), i quali non risultavano invece avere interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano ed evidenziato che non emergeva agii atti né che tali attori originari fossero stati evocati nei giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio, ha sollevato d'ufficio la questione preliminare della R.G. 28835/2017 ··Pagina nr. 5 di 12 nullità del giudizio d'appello per mancata integrazione del contraddittorio. Conseguentemente, applicato il disposto di cui all'art. 384, terzo comma, c.p.c., ha assegnato alle parti ed al Pubblico Ministero termine di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservando all'esito la decisione.
6. Nei termini assegnati ricorrenti e controricorrenti hanno provveduto al deposito di memorie di osservazioni. RAGIONI DELLA DECISIONE l. Il ricorso è affidato a sei motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 344, 100, 75, terzo comma, c.p.c. nonché 2697 c.c. Il ricorso censura la decisione impugnata sia nella parte in cui essa ha ritenuto ammissibile l'intervento dei condomini nel giudizio di appello sia nella parte in cui ha disatteso le specifiche contestazioni concernenti la veste di condomini di FU BA, IA SO e COENERGY UK LTD. Quanto al primo profilo, il ricorso, invocando precedenti di questa Corte, argomenta che, concernendo la controversia il mero godimento delle cose comuni e non profili incidenti sui diritti dei singoli condomini, unico soggetto legittimato a resistere in giudizio era il Condominio, e non i singoli condomini, il cui intervento dovrebbe quindi ritenersi inammissibile. Quanto al secondo profilo, il ricorso si duole della erronea inversione degli oneri probatori che sarebbe stata affermata dalla Corte territoriale nel momento in cui ha affermato che erano gli appellanti a dover provare l'assenza della veste di condomini dei tre R.G. 28835/ 2017- Pagina nr. 6 di 12 intervenuti e non -come invece è da ritenersi corretto- che erano gli intervenuti a dover provare, a fronte delle contestazioni ex adverso, la propria veste di condomini.
1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione aWart. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli art. 345 c.p.c. e 2377 c.c. in relazione al rigetto della domanda di declaratoria della cessazione della materia del contendere. Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto non rilevabile d'ufficio -bensì soggetta ad eccezione di parte, e quindi a preclusione processuale- la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Nel merito, poi, il ricorso, procedendo ad una comparazione delle due delibere, viene a dedurre nuovamente che la delibera del 12 febbraio 2014 ha revocato la precedente delibera oggetto dell'impugnazione.
1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1137, secondo comma, c.c., in relazione agli artt. 5 e 21 del regolamento condominiale contrattuale. Il motivo di ricorso critica la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto di escludere la natura di innovazioni, o quantomeno di modifiche, degli interventi previsti nei lavori oggetto dell'offerta della Piave 12 s.r·.l. e, conseguentemente, della delibera impugnata. Dalla qualificazione degli interventi quantomeno come modifiche -se non innovazioni- il ricorso desume la necessità che la delibera impugnata venisse adottata con le maggioranze qualificate contemplate dal regolamento condominiale, nella specie non raggiunte. R.G. 28835/2017 - Pa•}ina nr. 7 di 12 1.4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1108, terzo comma e 1139 c.c. Lamenta il ricorso che la Corte territoriale non abbia valorizzato la documentazione allegata alle proposte della Piave 12 s.r.l., da cui si dovrebbe evincere che la suddetta società veniva a collegare l'esecuzione dei lavori all'attribuzione della proprietà di una parte del cortile comune. Tale attribuzione, argomenta il ricorso, avrebbe dovuto essere deliberata dai condomini all'unanimità, da ciò derivando la violazione degli artt. 1108 e 1139 c.c., ritenuta erroneamente insussistente dalla Corte territoriale. Il ricorso contesta, ulteriormente, il carattere gratuito degli interventi offerti dalla Piave 12 s.r.l., in quanto gli stessi sarebbero stati in realtà mirati a demolire alcune strutture del CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO, in modo da elidere !a violazione delle distanze legali provocata dalla stessa Piave 12 s.r.l. mediante la realizzazione di un edificio su terreno antistante.
1.5. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1135, n. 4, c.c. Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia escluso la violazione dell'art. 1135, n. 4, c.c. in relazione alla decisione, adottata nella delibera impugnata, di rimettere ad una commissione di condomini il compito di redigere il documento relativo all'intesa con Piave 12 s.r.l. Tale decisione, argomenta il ricorso, avrebbe invece privato l'assemblea condominiale del proprio potere di deliberare sul contenuto del contratto. R.G . 2 8 8 35/2 01 7 ·· Paginanr. 8 di 12 Il motivo di ricorso, poi, evidenzia che l'effettivo contenuto di tale intesa si sarebbe in seguito rivelato difforme rispetto a quanto prospettato nell'assemblea condominiale, al punto da indurre l'amministratore a non procedere alla sottoscrizione della bozza predisposta dalla commissione di condomini.
1.6. Con il sesto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1117-ter c.c. Si duole il ricorso del fatto che la Corte territoriale abbia escluso che il contenuto della delibera venisse a determinare un mutamento della destinazione d'uso di parti comuni condominiali. In senso contrario il ricorso deduce che dalla bozza di accordo successivamente trasmessa dalla Piave 12 s.r.l. era possibile desumere che l'esecuzione delle opere ivi previste avrebbe determinato una modifica della destinazione d'uso di parti comuni condominiali, da ciò derivando che l'assemblea era stata convocata con modalità non rispettose del disposto dell'art. 1117-ter c.c.
2. Ritiene questa Corte di esaminare preliminarmente il profilo rilevato d'ufficio nella propria ordinanza interlocutoria, presentando il medesimo carattere assorbente. Come già evidenziato nell'ordinanza testé richiamata, il presente giudizio è stato introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori (TA AT, RY ZA Landeta, Nadìa IL, AR ED, NN Pericottì), i quali non hanno invece interposto appello avverso la sentenza del Tribunale dì Milano. Parimenti, non emerge né che tali attori originari siano stati evocati nel giudizio d'appello, né che nei confronti dei medesimi sia stata disposta l'integrazione del contraddittorio;
R.G. 28835/2017- Pagina nr. 9 di 12 Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 - Rv. 653392- 01; Cass. Sez. 5- , Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 - Rv. 646163 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010- Rv. 611192- 01). Nella specifica materia dell'impugnazione delle delibere assembleari, questa Corte ha in passato affermato, in aderenza all'orientamento assolutamente prevalente della dottrina, che in tema di condominio, sebbene la legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare competa individualmente e separatamente agli assenti e ai dissenzienti (nonché ai presenti e consenzienti, senza limiti di tempo, quando si verte in tema di nullità) e ognuno possa esercitare l'azione verso il condominio rappresentato R.G. 28835/2017- Pagina nr. 10 di 12 dall'amministratore, senza necessità di chiamare in causa gli altri, tuttavia se la decisione viene resa nei confronti di più condomini, che abbiano agito in uno stesso processo, tutti sono parti necessarie nei successivi giudizi di impugnazione, poiché per tutti deve potere fare stato soltanto la pronuncia finale, dandosi altrimenti luogo all'eventualità di giudicati contrastanti, con l'affermazione della legittimità della deliberazione per alcuni e della sua invalidità per altri (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13331 del 06/10/2000- Rv. 540848- 01). Più di recente il principio è stato confermato da questa Corte con ben due pronunce. In entrambe (Cass. Sez.
2- Ordinanza n. 22370 del 26/09/2017- Rv. 645558 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2859 del 12/02/2016 - Rv. 639108 - 01) è stato affermato che l'impugnativa di una delibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determina una situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito su tale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, il giudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causa inscindibile. Tale approdo non può neppure ritenersi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo, come invece sostengono i controricorrenti nella propria memoria di osservazioni ex art. 384 c.p.c. Al riguardo, infatti, è sufficiente richiamare quanto da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14124 del 11/06/2010 - Rv. 613660 - 01) già da tempo chiarito, e cioè: che "la durata ragionevole del processo, così come prevista e tutelata dall'art. 111 Cast., a seguito R.G. 28835/2017- Pagina nr. 11 di -~2 dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 5, non può prescindere dalla sussistenza del giusto processo"; che "la valutazione della sussistenza dei requisiti di ragionevole durata del processo presuppon[e] che il processo sia un processo giusto"; che "il principio della durata ragionevole del processo non esclude affatto, sussistendo le ipotesi e i presupposti ( ... ), l'esigenza di disporre l'integrazione del contraddittorio in ossequio al giusto processo"; che "detta integrazione di per sé non può comunque configurare causa di durata irragionevole del processo stesso. " 4. Alla stregua dei richiamati principi, non avendo la Corte di Appello di Milano ordinato, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti che, pur non essendo appellanti, erano stati parte nel giudizio di primo grado, la sentenza impugnata risulta nulla e va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio. S. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, a seguito di convocazione ex art. 384 c.p.c., nella camera di consiglio in data 27 gennaio 2023 .