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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 13/06/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 369/2025 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49
- parte appellante - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliata in P.ZZA
COLA DI RIENZO ROMA presso il difensore;
- parte appellata - nonché nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
in punto: appello avverso la sentenza n. 241/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
14.08.2024, non notificata causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 241/2024, depositata in data 14.08.2024, non notificata e, per l'effetto:
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120210000626780/000 emessa dall' ; Controparte_3
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e alle spese di domiciliazione.” per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per Parte_1 tutti i motivi di cui all'atto di appello;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 241/2024 resa nel giudizio sub RG 5162/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione dd. 11/7/2022 proposta da avverso la cartella di Controparte_1 pagamento nr. 02120210000626780/000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - riscossione: “ accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 02120210000626780/000, emessa dall Controparte_4
per la Provincia di Bolzano, per la parte relativa ai ruoli emessi dall'ente convenuto relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ed limitatamente ed esclusivamente per i soli capi da n.1 a n. 597, relativamente cioè ai ruoli facente capo agli enti convenuti;
compensa le spese di lite tra le parti”.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione in appello dd. 6/2/2025 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.
2) . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del Controparte_5
DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L.
689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 30/5/2025 , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il primo motivo di appello appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs. 150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il primo motivo di appello risulta fondato per i seguenti motivi. pagina 3 di 6 2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata.
2.3.2. Sulla questione è stato affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. inter alia sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Peraltro ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire l'orientamento, qui condiviso ed applicato, “secondo il quale “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203
e 204-bis c.d.s. , per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 07/12/2024, n.
31454). pagina 4 di 6 Quanto alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, “(l'art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g - ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n.
1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 11/11/2024, n. 29015).
2.3.3. I motivi di opposizione della parte ricorrente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla
[...]
possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la chiara volontà di voler investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta, rivolta alla Polizia locale, di voler procedere alla rinotifica del verbale alla persona indicata nelle missive stesse (v. ad es. all. 185 del doc. 2 di parte appellante Parte_1
.
[...]
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000626780/000
[...]
in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 241/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 14/08/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000626780/000
[...]
in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bolzano, il 12/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 369/2025 promossa da:
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento e Silvia Privato della Civica
Avvocatura e dall'Avv. Paola La Guardia del Foro di Bolzano, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bolzano, piazza Mazzini n. 49
- parte appellante - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. DE NISCO VINCENZO ed elettivamente domiciliata in P.ZZA
COLA DI RIENZO ROMA presso il difensore;
- parte appellata - nonché nei confronti di
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
in punto: appello avverso la sentenza n. 241/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data
14.08.2024, non notificata causa trattenuta in decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 12/6/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte appellante : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Bolzano riformare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di
Bolzano n. 241/2024, depositata in data 14.08.2024, non notificata e, per l'effetto:
pagina 1 di 6 - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'opposizione proposta dalla società ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n. Controparte_1
02120210000626780/000 emessa dall' ; Controparte_3
- per l'effetto, confermare la suddetta cartella di pagamento per la parte riferibile ai verbali di accertamento di violazioni al Codice della Strada di competenza del . Parte_1
Con rifusione di spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre agli oneri riflessi e alle spese di domiciliazione.” per la parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell'Appello, disattesa ogni altra diversa e contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti e per l'effetto:
In via preliminare:
• Dichiarare inammissibile/improcedibile l'appello avversario per tutti i motivi di cui al presente atto;
In via subordinata:
• Nel merito rigettare l'appello proposto dal siccome infondato in fatto e diritto per Parte_1 tutti i motivi di cui all'atto di appello;
• condannare controparte al pagamento di spese e compenso legale, oltre oneri come per legge, anche del presente grado di giudizio.
• Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversario appello si chiede sin da ora procedersi con la compensazione delle spese di lite tra le parti per difformità di pronunce giurisprudenziali nel merito”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. In fatto. Cenni processuali
Con sentenza n. 241/2024 resa nel giudizio sub RG 5162/2022 il Giudice di Pace di Bolzano ha deciso come segue sulla opposizione dd. 11/7/2022 proposta da avverso la cartella di Controparte_1 pagamento nr. 02120210000626780/000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - riscossione: “ accoglie l'atto di citazione in opposizione a cartella di pagamento e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n. 02120210000626780/000, emessa dall Controparte_4
per la Provincia di Bolzano, per la parte relativa ai ruoli emessi dall'ente convenuto relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada ed limitatamente ed esclusivamente per i soli capi da n.1 a n. 597, relativamente cioè ai ruoli facente capo agli enti convenuti;
compensa le spese di lite tra le parti”.
pagina 2 di 6 Con atto di citazione in appello dd. 6/2/2025 il ha interposto appello dinnanzi a Parte_1
questo Tribunale avverso tale decisione, formulando i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando. Violazione di legge con riferimento agli artt. 203, commi 1 e 3, 204 e 204 bis
C.d.S.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c.. Illogicità della motivazione. Ingiustizia manifesta.
2) . Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS, nonché dell'art. 386 del Controparte_5
DPR 495/1992. Violazione del principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1, L.
689/1981). Erroneità, perplessità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Si è costituita nel giudizio di appello con comparsa dd. 30/5/2025 , sostenendo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché l'infondatezza dell'appello, chiedendo quindi la conferma della sentenza di primo grado.
2. In diritto.
2.1. Il primo motivo di appello è ammissibile e fondato, con assorbimento dell'ulteriore motivo di appello.
2.2. Va premesso che non vi è nessuna violazione dell'art 342 cpc, permettendo la formulazione dei motivi di appello del sia l'individuazione del capo (unico) della decisione di primo Parte_1
grado che viene impugnato, sia le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, sia le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
per quanto riguarda in particolare il primo motivo di appello appare chiaro come lo stesso coinvolga l'unico capo della sentenza, con la quale è stata accolta l'opposizione di primo grado, facendo inoltre chiaro riferimento al combinato disposto dell'art. 203, comma 3, e dell'art. 204 bis del d. lgs. 285/1992, secondo il quale il destinatario del verbale dispone di un termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento in misura ridotta ovvero per proporre il ricorso al Prefetto o, in alternativa, l'opposizione avanti il Giudice di Pace (quest'ultima nel termine di trenta giorni ex art. 7 del d. lgs. 150/2011) ed esponendo come, decorso inutilmente detto termine, “il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento” (art. 203, comma 3 C.d.S.).
L'appellante ha fatto poi riferimento a consolidati orientamenti di legittimità, in particolare ad alcune recentissime pronunce della terza sezione della Corte di cassazione (n. 32920/2022; n. 510/2023; n.
1383/2023), le quali hanno escluso la possibilità per il noleggiatore di ricorrere allo strumento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale.
2.3. Ciò premesso, il primo motivo di appello risulta fondato per i seguenti motivi. pagina 3 di 6 2.3.1. Parte appellante ha eccepito sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, che la ricorrente non ha provveduto tempestivamente ad opporre i verbali di contestazione sottostanti alla cartella impugnata.
2.3.2. Sulla questione è stato affermato (anche) da questo Tribunale, in modo del tutto condivisibile (v. inter alia sentenza n. 72 del 23.02.2024), quanto segue: “Va dato atto che esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n.
156, come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue:
“in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta
a base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Peraltro ancora di recente la Suprema Corte ha avuto occasione di ribadire l'orientamento, qui condiviso ed applicato, “secondo il quale “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai sensi degli artt. 203
e 204-bis c.d.s. , per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 07/12/2024, n.
31454). pagina 4 di 6 Quanto alla sopravvenienza normativa, richiamata dalla parte appellata nella propria comparsa di costituzione, “(l'art. 196 cod. strada è stato, infatti, modificato dall'art. 1, comma 1, lettera g - ter, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156), risulta in concreto priva di rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto in materia di sanzioni amministrative - tali essendo quelle comminate all'odierna ricorrente e costituenti il presupposto della cartella di pagamento fatta dalla stessa, poi, oggetto di opposizione - non trova applicazione il principio della retroattività della legge più favorevole (cfr., tra le tante, Cass. n.
1383/2023 e n. 19030/2022), per cui il motivo va esaminato alla luce della normativa vigente al tempo in cui la parte era gravata dell'inadempiuto onere di proporre opposizione ai sensi del codice della strada ai verbali notificati” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 15/10/2024) 11/11/2024, n. 29015).
2.3.3. I motivi di opposizione della parte ricorrente in primo grado, con la quale eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ex art. 196 c.d.s. devono pertanto ritenersi già inammissibili, vertendosi in materia di opposizione alla cartella di pagamento.
2.3.4. Né colgono nel segno le deduzioni e difese dell'appellata avanzate in questo giudizio di appello, non potendosi ritenere, in base alla condivisibile giurisprudenza di legittimità citata dal precedente di questo Tribunale (v. supra 2.3.2.), che la mera comunicazione dei dati dei locatari effettuata dalla
[...]
possa determinare l'inefficacia dei verbali di contestazione. Controparte_1
2.3.5. Inoltre, se anche si ritenesse che le stesse comunicazioni implichino una contestazione della propria responsabilità solidale rispetto alle sanzioni pecuniarie indicate nei verbali, sono comunque privi dei requisiti minimi da poterli ritenere idonei ad instaurare un regolare ricorso amministrativo di cui agli artt. 203- 204 C.d.S., non emergendo dagli stessi la chiara volontà di voler investire il Prefetto con il potere decisionale di annullare i verbali nei confronti della parte appellata, contenendo le stesse missive la mera richiesta, rivolta alla Polizia locale, di voler procedere alla rinotifica del verbale alla persona indicata nelle missive stesse (v. ad es. all. 185 del doc. 2 di parte appellante Parte_1
.
[...]
2.4. Ne consegue quindi la fondatezza dell'appello, sì che, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000626780/000
[...]
in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. Spese di lite.
3.1. Tenuto conto del contrasto giurisprudenziale in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 241/2024 del Giudice di Pace di Bolzano, depositata in data 14/08/2024, così dispone:
1. accoglie l'appello proposto dal per l'effetto, Parte_1
2. rigetta l'opposizione della in relazione agli importi dovuti al Controparte_1 Parte_1
con conseguente conferma della cartella di pagamento opposta, n. 02120210000626780/000
[...]
in relazione agli importi dovuti al Parte_1
3. compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Bolzano, il 12/6/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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