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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/05/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di LO Unica
VERBALE D'UDIENZA
N.R.G. 927/2024
All'udienza del 21 maggio 2025 davanti al Giudice Giuliana Maria Ranieri, è presente per la parte opponente (C.F. ), l'Avv. Parte_1 C.F._1
Annabruna Simonetti, per delega degli Avv.ti Gabriella Piccolo e Pasqualino Zavaglia , la quale precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atto di citazione e richiamate in prima memoria ex art. 171 ter cpc. Si riporta espressamente a quanto rilevato eccepito e prodotto, insistendo per le conclusioni come precisate con condanna delle controparte alle spese di liti da liquidarsi come in nota spese depositata nel fascicolo telematico.
Per la parte opposta, (C.F. ), nessuno è Controparte_1 C.F._2
presente.
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
Il procuratore costituito discute oralmente la causa.
Locrì, lì 21.05.2025
Il Giudice
Giuliana Maria Ranieri Il Giudice
Al termine della discussione e della camera di consiglio, alle ore 14,50 pronuncia sentenza nel procedimento RG. 927/2024 , dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1.-Le domande ed eccezioni delle parti.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene stesa in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009,
n. 69 e successive modifiche, devono pertanto considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia, i provvedimenti emessi nel corso del procedimento.
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava innanzi il Parte_1
Tribunale di LO , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo ex adverso azionato e di cui peraltro è stata omessa la notifica;
- accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto datato 1.09.2024 asseritamente “notificato” dalla dott.ssa e di ogni altro atto allegato alla pec di trasmissione Controparte_1 dell'1.09.2024; - accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della dott.ssa CP_1
a procedere a esecuzione forzata, nonché l'insussistenza di qualsivoglia diritto ex
[...] adverso fatto valere con l'avverso atto di precetto datato 01.09.2024, dichiarando la nullità
e/o l'inefficacia dello stesso, ovvero disponendone l'annullamento. Con adozione di ogni provvedimento conseguenziale. - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge.”. Parte attrice poneva a fondamento della domanda le seguenti circostanze di fatto: in data 01.09.2024 la dott.ssa inviava all'odierno opponente, messaggio di posta elettronica certificata Controparte_1 avente ad oggetto “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” con allegati i seguenti files sia in formato pdf sia nel formato p7m: “atto di precetto”, “relata telematica atto di precetto”,
“separazione consensuale signed”, “verbale di comparizione”; nell'atto di precetto allegato alla detta pec, indicava di procedere all'intimazione “nell'espressa Controparte_1 qualità di parte”, in forza “della sentenza che ha definito il giudizio di separazione consensuale
RG n. 232/24” quale titolo esecutivo, quindi intimava al di “ottemperare Parte_1
a quanto disposto con la sentenza di omologa delle condizioni di separazione contenute nel ricorso congiunto, in particolare al punto 4 e 5 delle condizioni della separazione: “L'impianto elettrico verrà separato a cura e spese del marito e sarà installato un altro contatore per
l'energia elettrica, quest'ultimo a spese della moglie che sarà l'intestataria dello stesso;
“Il marito sosterrà le spese per la costruzione di un muro divisorio sulla parte esterna, in modo tale che l'entrata per la moglie sia autonoma e indipendente, con ditta regolarmente iscritta al registro delle imprese conformemente alla normativa in materia” così come integrato dal verbale di comparizione, nella parte in cui: “ … per il completamento dei lavori di separazione della casa coniugale e relative utenze, per il cui incombente s'impegna il sin da subito”. Pt_1
Intimava altresì il pagamento delle somme di cui al precetto per contributo di mantenimento relativo ai figli minori e per spese straordinarie inerenti i medesimi. Parte opponente a mezzo l'atto di opposizione de qua contestava sia l'attività di notifica ovvero quanto trasmesso da parte opposta in quanto in violazione della l. n. 53 del 1994 per diversi profili che il merito dell'intimazione sotto il profilo del facere ivi previsto ed in relazione alle spese di mantenimento dei figli minori e spese straordinarie di cui si chiede il pagamento rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Svolti gli incombenti di legge da parte dell'ufficio con la concessione dei termini ex art. 171 ter c.p.c. previa verifica della regolarità della notifica dell'atto introduttivo notificato ex art. 140 c.p.c., parte opposta non si costituiva.
In data 12 febbraio 2025 si teneva la prima udienza di comparizione nel corso della quale non poteva procedersi al tentativo di conciliazione ex art. 183 cpc per assenza della parte convenuta;
attesa la natura documentale del giudizio , veniva rinviata per discussione e decisone ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 21 maggio 2025.
In diritto
Occorre premettere che il presente giudizio viene deciso sulla base del principio della “ragione più liquida” , ovvero previamente valutando di quel profilo della vicenda che risulta essere assorbente ai fini del decidere, ciò in deroga a quanto stabilito dall' art. 276 cpc . La giurisprudenza costante, ex multis, Cass. sez. lav., 20 maggio 2020, n. 9309, è costante nel ritenere: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»; Cass., sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555: «Il rigetto della domanda di adempimento del contratto determina la formazione del giudicato implicito sulla validità dello stesso, a meno che la decisione non sia fondata sulla ragione "più liquida", sicché le ragioni di validità non siano state oggetto di alcuno scrutinio da parte dell'organo giudicante. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito non si fosse pronunziato sulla validità del contratto, avendo ritenuto la prescrizione del credito)».
2.- I profili relativi all'opposizione a precetto
Tanto premesso, l'azione de qua, rectius scaturisce dalla trasmissione all'opponente di messaggio via pec da parte opposta , quale mittente, contenente atto Controparte_1
di precetto nel quale viene intimato al un facere, in relazione all'accordo Parte_1
di separazione, nonché il pagamento di spese di mantenimento e straordinarie relativamente ai figli minori. I motivi di opposizione sollevati da parte opponente ritenuti assorbenti in questa fase sulla base del richiamato principio della “ragione più liquida”, attengono alle contestazioni relative al quomodo dell'intimazione ex art. 617 cpc, tempestivamente fatti valere. In particolare attraverso l'azione de qua, indipendentemente dai profili ex art. 615
c.p.c. sull'esistenza di un diritto di credito , che restano in questa sede assorbiti , vengono sollevate due tipologie di vizi ovvero: sull'attività notificatoria;
sul contenuto dell'atto di precetto. Le ragioni di opposizione ex art. 617 c.p.c. sono fondate e devono essere accolte nei termini di cui di seguito.
§ .- Per quel che concerne la nullità della notifica via pec, l'opposizione è parzialmente fondata .
Tale notifica è disciplinata dalla legge n. 53 del 1994 e l'art. 3 bis della predetta legge che stabilisce: “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.”
I pubblici elenchi previsti dalla legge, attraverso i quali l'avvocato o il soggetto notificatore potrà verificare, prima di procedere alla notifica in proprio, l'indirizzo PEC del destinatario, sono quelli di cui all'art. 16 ter della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, così come a sua volta modificato dall'art. 45 bis, comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con la Legge 11 agosto 2014 n. 114 pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014 ed in vigore dal 19 agosto
2014. Il menzionato art. 16-ter rubricato “ Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni” , stabilisce: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo
16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal
Ministero della giustizia”.
Ciò posto , va detto che le SS.UU. con sentenza n. 15979/2022 hanno stabilito, in relazione all'indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi, che: ”l'utilizzo di un indirizzo non compreso nei pubblici elenchi non è neppure causa di nullità qualora la notificazione abbia comunque permesso al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza nessuna incertezza sulla provenienza e l'oggetto dell'atto». Ed ancora “In tema di notificazione a mezzo
PEC utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
“internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (cfr Cassazione civile, sez. trib., ordinanza 14/10/2024 n. 26682).
Ora i richiamati principi si riferiscono all'indirizzo del destinatario e non anche del mittente , come nel caso, tuttavia la circostanza che l'indirizzo di posta elettronica di
[...] non sia presente nel Reginde o altro pubblico registro è circostanza rimasta CP_1 non provata, atteso che non risulta documentato da parte attrice tale profilo né tale attività connessa all'onere della prova incombente sulla parte , può essere sostituita dall'attività dl giudice. Pertanto in applicazione dei principi interpretativi richiamati, dal tenore dell'atto di opposizione deve ritenersi che la “notifica” (e l'atto notificato) ha raggiunto lo scopo, considerato che parte opponente , ha preso posizione al merito della pretesa Parte_1 creditoria e dell'attività intimata , confutando i vari punti di cui all'atto di intimazione e depositando documentazione a supporto.
Pertanto deve escludersi che la notifica dell'atto di precetto, come attività materiale di notifica in sé sia nulla, ciò anche in riferimento alla sottoscrizione digitale della;
dai CP_1 documenti risulta che la firma digitale era attiva, difatti essa ha consentito di sottoscrivere l'atto di precetto e la relata, che risultano allegati al messaggio pec con estensione p7m.
La provenienza da indirizzo associato all'ordine degli avvocati di LO dimostra che detto indirizzo p.e.c. è evidentemente attivo, poiché altrimenti non avrebbe consentito l'invio del messaggio;
del resto sulla base della documentazione depositata da parte opponente, lo stesso è stato utilizzato dal per comunicazioni indirizzate all'indirizzo p.e.c. da cui è Pt_1 partita la notifica. Pertanto la notifica da indirizzo pec come in atti e la relazione di notifica contenente l'atto di precetto e l'utilizzo della firma digitale, non sono in astratto nulli atteso l'esercizio di diritto di difesa documentato.
Un discorso a parte va fatto per l'attestazione in calce alla relata di notifica di cui si dirà al punto successivo.
§.- Per quel che concerne l'ulteriore profilo relativo alla nullità/illegittimità dell'atto di precetto contenuto nel messaggio pec ex art. 617 c.p.c. , secondo la ricostruzione di parte attrice, è la non iscrizione all'Albo professionale degli avvocati della;
Controparte_1 in sostanza la avrebbe agito nella “qualità di parte”, ponendo in essere attività che CP_1
richiedono una difesa tecnica predisponendo e sottoscrivendo il predetto atto di precetto (e la relativa attestazione di conformità in calce alla relata).
Sotto questo profilo l'opposizione è fondata.
Sul punto va detto che parte convenuta è rimasta contumace , ciò comporta la non operatività dell'art. 115 cpc., atteso che tale principio presuppone la costituzione del convenuto
(Cass. Ordinanza n. 18666 depositata il 3 luglio 2023: “ Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. impone, infatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”; il principio di non contestazione, quindi, non viene esteso alla parte che non si è costituita”; cfr: Cass. n. 22461/2015: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum", sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello.; Cass. n. 19896/2015: Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che l'assicuratore designato dal Fondo vittime della strada non avesse contestato la circostanza che il responsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa, attesa l'inidoneità della generica eccezione di mancanza dei presupposti previsti dalla legge affinché l'impresa designata potesse essere convenuta in giudizio).
Per l'effetto la mancata contestazione derivante dalla contumacia della parte chiamata in giudizio, è una condotta liberamente valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c. e ne può rafforzare il convincimento , ma i fatti allegati non possono essere considerati come non contestati, ma vanno provati dall'attore ex art. 2697 c.c..
Sulla base degli atti allegati da parte attrice , i documenti si riferiscono a quanto effettuato/corrisposto dal , ma non è allegata prova documentale (per es. Parte_1 attestazione del consiglio dell'ordine ) in relazione al profilo della mancata iscrizione/cessazione dall'iscrizione all'albo degli avvocati della , per come sostenuto CP_1
da parte attrice.
Ora, sulla base del contenuto del precetto e delle somme ivi richieste , è certo che l'attività di cui al precetto non rientra nell'alveo dell'art. 82 cpc primo e secondo comma , ovvero ipotesi nelle quali la parte può agire personalmente e può stare in giudizio senza l'assistenza di un avvocato, pertanto la avrebbe potuto rappresentare sé medesima solo CP_1 in caso di permanenza del titolo di “avvocato”, illegittimo il riferimento alla propria qualità di “parte”.
Come detto, non risulta decisivo a dimostrare la cancellazione dall'albo professionale il fatto che la utilizzi l'indirizzo di posta elettronica che indica come suffisso il CP_1 riferimento all'ordine degli avvocati, atteso che l'indirizzo era attivo ed era utilizzato dallo stesso attore per comunicazioni. Così come sfornito di prova è l'assunto relativo all'indebito utilizzo dell'indirizzo pec “ “non risulti dai pubblici Email_1 elenchi diversamente da quanto previsto ex art. 3 bis L. 53/1994” , atteso che ciò non può comportare una indagine del giudice in tal senso, ma era onere probatorio incombente su parte attrice dimostrare su base documentale l'assenza di tale indirizzo dai pubblici registri.
L'elemento decisivo che corrobora la tesi di parte attrice, è la firma in calce alla relata di notifica ed all'atto di precetto con l'indicazione : “Il Cancelliere Esperto Avv. Em_2
”. CP_1 Ora la circostanza che la parte convenuta abbia menzionato la qualifica di “cancelliere esperto” , ovvero dipendente del Ministero della Giustizia, rende la stessa in posizione di incompatibilità con l'esercizio dell'attività libero professionale per la normativa vigente.
Pertanto , tale incompatibilità unitamente alla contumacia della convenuta che quindi
è condotta significativa di una non opposizione alle censure di parte attrice , fa sì che il convincimento del Giudice si determini nel senso che la non sia più iscritta nell'Albo CP_1 professionale. Difatti , in astratto, l'avvocato abilitato ma non iscritto all'albo non può esercitare la professione forense. Commette il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato, art. 348 c.p., chi subito dopo avere superato l'esame di abilitazione e prima ancora di essere iscritto nel relativo albo presta la propria assistenza legale (Corte di Cassazione, sez. V
Penale, sentenza n. 646/14).
La non iscrizione della parte convenuta all'albo professionale , per quel che rileva in questa sede rende illegittima sia la rappresentanza di sé medesima nell'attività di intimazione di cui all'atto di precetto , che l'intimazione stessa, atteso che il precetto è redatto e sottoscritto da soggetto privo della qualifica professionale per redigerlo e sottoscriverlo con conseguente nullità dell'atto, così come del pari illegittima è l'attestazione di conformità in calce alla relata di notifica che può essere apposta solo dal legale.
4.-Assorbite le questioni di merito relative all'attività propedeutica alla separazione dell'immobile comune ed all'intimazione di pagamento del mantenimento e delle spese straordinarie , profili per i quali rileva anche la contestazione di omessa notifica del titolo esecutivo.
5.-Le spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza pertanto il Tribunale condanna Controparte_1
al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in base al valore della causa valori minimi, attesa la mancanza di contestazione e l'assenza di questioni di particolare rilievo nonché in considerazione del parziale accoglimento del profilo relativo ai vizi della notificazione limitatamente all'attestazione di conformità, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria in quanto non vi è stata attività. Pertanto le spese e competenze si liquidano come di seguito: fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00; fase decisionale, valore minimo: €
851,00, in totale € 1.700,00, oltre € 264,00 per spese vive, spese gen, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di LO, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattese ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
a.- accoglie l'azione proposta da per le ragioni di cui alla parte Parte_1 motiva e per lo effetto accerta e dichiara la nullità dell'atto di precetto e della relativa intimazione, a firma di per le ragioni di cui alla parte motiva;
Controparte_1
b. condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1
controparte, , che liquida in base al valore della causa valori minimi attesa Parte_1 la mancanza di contestazione e l'assenza di questioni di particolare rilievo e parziale accoglimento, con esclusione della fase di trattazione ed istruttoria come segue: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 460,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:
€ 389,00; fase decisionale, valore minimo: € 851,00, in totale € 1.700,00, oltre €
264,00 per spese vive, spese gen, IVA e CPA come per legge.
LO, lì 21.05.2025
Il Cancelliere
Il giudice on. dr.ssa Giuliana Maria Rosaria Ranieri