Articolo 6 della Legge 12 febbraio 1974, n. 35
Articolo 5
Versione
20 marzo 1974
Art. 6.
All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte nell'anno 1974 mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 20 marzo 1974