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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/07/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato alla trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 6/2023 promosso da:
, in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 [...]
(partita iva ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al CP_1 P.IVA_1
ricorso, dagli Avv.ti Claudio Rosellini e Alessandro Bassetti del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Montecatini
Terme, Corso Matteotti, n.16;
OPPONENTE contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Paolo Gramazio e Andrea Carbonaro del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio presso il medesimo , ed Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 4.01.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_5
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza
[...]
ingiunzione n. 149/2022, emessa in data 23.11.2022 e notificata in data 5.12.2022, a mezzo della quale l ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma CP_2
complessiva di € 12.987,49 a titolo di sanzioni amministrative, somme aggiuntive e spese (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
A riguardo, esponeva: a) di essere stata amministratore unico della società
[...]
società di impiantistica elettrica;
b) che, in data 15.06.2018, la CP_1
- operante nel settore edilizio con specializzazione nel campo Controparte_6
del rivestimento di edifici ed effettuazione dell'isolamento termo-acustico delle strutture in cemento - e la che si era aggiudicata l'appalto Controparte_1
comunale per il rifacimento della facciata strutturale della scuola secondaria di SS
AS (PR), stipulavano contratto di distacco per 6 unità operative per l'opera di isolamento della facciata strutturale (doc. 4 fasc. parte ricorrente); c) che la aveva messo a disposizione le unità pattuite sino alla metà di Controparte_6
settembre, quando, a causa di sopravvenuti gravi problemi economici, aveva dovuto interrompere la propria collaborazione con la d) che, in data Controparte_1
15.05.2019, la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia Controparte_6
Cont con la sentenza n. 29/2019; e) che, in data 29.05.2019, l di Parma-Reggio Emilia emetteva il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17006/2019, a mezzo del quale veniva contestato al ricorrente, in solido con la società di Controparte_1
avere stipulato il contratto con la con la finalità di aggirare la Controparte_6
normativa in tema di subappalto;
f) che, sulla base del predetto verbale di Cont accertamento, l di Parma-Reggio Emilia emetteva, in data 23.11.2022,
l'ordinanza-ingiunzione opposta, a mezzo della quale contestava al ricorrente la violazione degli artt. 30, comma 1 e 18, comma 5bis del D.Lgs. n. 273/2003. Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta sotto plurimi motivi: a) l'insussistenza di alcuna forma di interposizione illecita da pseudo-distacco; b) l'erronea quantificazione della sanzione in concreto comminata.
Con riguardo al primo profilo, parte ricorrente evidenziava in particolare: a) che, in tale contratto, erano espressamente indicate le motivazioni sottese, ossia la collaborazione tra aziende operanti in settori diversi per attuare tecniche multi- disciplinari finalizzate a ottimizzare il risparmio energetico;
b) che, a seguito della dichiarazione di fallimento della la aveva eseguito, Controparte_6 Controparte_1
in data 17.09.2018, assunzioni a tempo determinato di alcuni ex dipendenti della società fallita per completare le attività oggetto del distacco;
c) che, poiché la non era più solvibile e la e era responsabile in solido Controparte_6 CP_1 Pt_1
per le pretese retributive avanzate dai lavoratori, i verbali successivamente sottoscritti dai predetti dipendenti con le due società non erano indice della malafede nella stipulazione del contratto di distacco;
d) che sussistevano, al momento della stipulazione del contratto, tutti i requisiti previsti dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.
276/2003 ai fini della legittimità del distacco.
Tanto premesso ed esposto, parte opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione
IN VIA PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, rite nute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente
Opposizione, accerta ta la illegittimità della sanzione ammnistrativa comminata all' opponente, dichiarare l'invalidità/ inefficacia, o comunque si intenda qualificarla, dell'ordinanza-ingiunzione nr 149/2022;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che non dovessero essere accolte le avanzate istanze in via principale, si chiede che l'Ill.Mo Giudice voglia rideterminare la amministrativa irrogata per ricondurla ai minimi edittali. Con il rimborso delle spese e vittoria dei compensi del giudizio”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 4.04.2023, si costituiva in giudizio
, Controparte_5
contestando tutto quando ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo l'integrale reiezione dell'opposizione.
1.3. Con ordinanza del 2.06.2023, il Giudice sospendeva la provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta.
1.4. La causa, dunque, veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.5. All'udienza del 24.07.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011; il ricorso in opposizione è stato, invero, depositato, dinnanzi all'intestato Tribunale, in data 4.01.2023 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione avvenuta, come detto, in data 5.12.2022.
Cont
2.2. Oggetto di opposizione, come detto, è l'ordinanza ingiunzione emesse dall con cui è stato intimato al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per aver violato la disposizione di cui agli articoli 30, comma 1, e 18, comma 5 bis, del
D.lgs. 276/03, come modificato dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 8/16 (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
2.3. Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio. L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n.
3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007;
Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n.
4898/2015).
In proposito, è opportuno ribadire che, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale, di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pertanto, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6,
l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v.
Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
2.4. Nel merito, la violazione contestata è, come detto, quella di cui all'art. 30, co. 1,
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, co 1, D.Lgs. n. 8 del 2016, il quale dispone che “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.”
Ciò premesso, la parte ricorrente non censura le risultanze del verbale ispettivo per ciò che attiene ai presupposti di fatto, bensì la sola qualificazione giuridica operata dall'Amministrazione convenuta, la quale ha considerato fittizio il distacco dei dipendenti della società presso la Parte_2 Controparte_1
riconducendolo alla fattispecie dell'interposizione illecita di manodopera.
2.4.1. Nel caso di specie, in particolare, a fronte di una richiesta di intervento del lavoratore (cfr doc. n. 2 fasc. parte opposta), gli accertamenti Parte_3
ispettivi hanno preso l'abbrivio, in data 26.09.2018, (cfr. doc. n. 3 fasc. parte opposta) con l'accesso ispettivo presso il cantiere della scuola secondaria di primo grado situata in SS di AS (PR) denominata “Carlo Alberto dalla Chiesa”.
Nell'ambito dell'accesso del 26.09.2018, gli ispettori hanno, anzitutto, accertato l'avvenuta stipulazione, in data 8.06.2018, di un contratto di appalto tra il Comune
[...]
e la società società, quest'ultima, che, Controparte_8 Controparte_1
nell'esecuzione di tale contratto, aveva impiegato lavoratori (e, in particolare, i lavoratori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e ) inizialmente assunti dalla società Persona_4 Persona_5 Persona_6
con sede in Pistoia, in forza di un contratto di distacco Parte_2
stipulato in data 15 giugno 2018, a mezzo del quale quest'ultima società aveva messo a disposizione della società sei unità operative da impiegare Controparte_1
nell'esecuzione dei lavori da svolgersi presso il cantiere della distaccataria, consistenti in posa in opera di isolamento della facciata strutturale e varie lavorazioni.
2.4.2. Tanto premesso, prima di procedere alla valutazione circa la fondatezza delle risultanze ispettive, sembra opportuno premettere brevi cenni in ordine alla valenza probatoria dei verbali versati in atti dall'Amministrazione convenuta. A riguardo, occorre premettere che la Cassazione, con sentenza 8 gennaio 2014 n.
166, ha ribadito il proprio orientamento e, in particolare, ha stabilito che, secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, il verbale dell'organo ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; è, cioè, atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato.
Da tale natura del verbale discende il suo particolare regime probatorio, c.d. efficacia probatoria privilegiata, contemplato dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. SSUU. n. 12545/1992). L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire tali risultanze dell'atto è la querela di falso, e, cioè,
l'instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., avente ad oggetto la veridicità dei fatti riportati nel verbale. Pertanto, la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare la non veridicità degli stessi. In definitiva, le risultanze fattuali del verbale costituiscono prove legali, precostituite al giudizio, e, come tali, vengono acquisite agli atti di causa;
sicché, si presenta tecnicamente inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie.
Com'è noto, il Legislatore è intervenuto sul tema, stabilendo all'art. 10, comma 5, del
D.Lgs. n. 124 del 2004, che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti, in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, riprendendo in tal modo l'elaborazione pretoria.
Secondo il prevalente orientamento, per fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Per quanto sopra detto, esula dalla portata precettiva dell'art. 2700 c.c. il contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche, cioè la loro veridicità.
In proposito, la tesi dominante in giurisprudenza conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c..
In siffatta ottica, si sostiene che sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto (e, pertanto, mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n.
17049; id. 25 giugno 2003, n. 10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555).
Viene anche precisato che, ferma la libera valutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive (Cass. 6 giugno 2008, n.
15073).
2.4.3. Ciò posto, per quanto riguarda il distacco, è richiesto, ai sensi dell'art. 30
D.Lgs. n. 276 del 2003, come requisiti generali di legittimità del distacco, la sussistenza di un concreto interesse del distaccante (ossia della società
[...]
, la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una Parte_2
determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato.
Nel contratto stipulato nell'ipotesi in controversia, se, da un lato, difetta del tutto l'indicazione dei nominativi dei lavoratori distaccati, delle specifiche attività lavorative da svolgere nonché della durata del distacco, dall'altro, l'interesse della distaccante è stato genericamente indicato dalla società nell'esigenza di “migliorare le propria capacità professionali nell'ottica di un interscambio professionale”, ma tali esigenze non sono state specificate e, pertanto, si ritiene che le stesse siano individuate nel mero interesse economico della distaccante. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione
(c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo (cfr., tra le altre, Cass. 21.11 2013 n. 26138, Cass.
3.3.2010 n. 5112, Cass. 22.3.2007 n. 7049, Cass. 17.6.2004 n. 11363).” (Cass
33021/2018).
Si è, in particolare, affermato che l'interesse della distaccante non può essere identificato in una ragione di carattere meramente economico (verifica della corretta esecuzione dei contratti di appalto in vista del percepimento dei corrispettivi senza ritardi); ciò, poiché, una cosa è l'interesse economico, altro quello giuridicamente rilevante (connesso al permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante), che giustifica la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione.
Di talché, il mero interesse economico, in quanto svincolato dal permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, non può rendere legittimo il distacco concretizzandosi in una somministrazione di manodopera da soggetto non autorizzato dietro corrispettivo.
Infatti, l'art. 30 D.Lgs. n. 276 del 2003 prevede:
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi, si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.”
Ciò detto, ritiene la scrivente che la documentazione in atti consenta di ritenere la sussistenza di un'interposizione fittizia di lavoro da pseudo distacco.
Va, anzitutto, evidenziata l'assoluta genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto nella specie concluso.
Non è stato chiarito l'oggetto e le specifiche finalità del contratto, né, tantomeno, in che modo il distacco possa dare attuazione o contribuire a realizzare l'interesse perseguito dalla distaccante.
Come precisato, l'obiettivo strategico del contratto è stato genericamente individuato nell'esigenza di “migliorare le propria capacità professionali nell'ottica di un interscambio professionale”,
In buona sostanza era previsto, come affermato dalla ricorrente in ricorso, la fornitura di know how da parte della società Controparte_1
E, tuttavia, non è stato dedotto alcun elemento per ritenere che sia stata posta in essere un'attività per realizzare tali fini.
E, anzi, emergono, nella fattispecie in controversia, plurimi elementi sulla scorta dei quali ritenere che l'interesse dichiarato, in realtà, non sussista. Invero, le circostanze emerse risultano insuscettibili di dimostrare la sussistenza delle richiamate esigenze di accrescimento della professionalità da parte della distaccante, atteso che, in cantiere, avrebbe operato, per conto di quest'ultima, sempre lo stesso personale in un primo tempo in forza alla e da Parte_2
questa distaccato alla e successivamente assunto da Controparte_1
quest'ultima.
Peraltro, negli accordi contenuti nei verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori, in data 6 dicembre 2018, ai sensi di articolo 411 c.p.c., con la e Controparte_1
con la si dà atto dello “stato di grave difficoltà Parte_2
finanziaria della ; società, questa, che, pur riconoscendo le Parte_2
differenze richieste dai lavoratori, “non era in grado di adempiere alla liquidazione delle spettanze”.
Occorre, infine, evidenziare che, nella fattispecie in controversia, sono emerse circostanze suscettibili di attestare, con elevata probabilità, che il contratto di distacco sia stato sottoscritto per aggirare l'impossibilità di ricorrere, da parte della
[...]
al subappalto, stante il divieto, nel caso di specie, previsto dalla normativa CP_1
in tema di appalti pubblici.
L'Amministrazione convenuta ha prodotto, a riguardo, il riscontro fornito dal al verbale interlocutorio numero 06/035 dell'11/04/2019; Controparte_9
riscontro a mezzo del quale il RUP, geom. ha precisato che la CP_10 [...]
“non avendo indicato in fase di offerta la terna dei subappaltatori, non CP_1
ha potuto successivamente avanzare nessuna richiesta di subappalto, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2016”.
In buona sostanza, non vi è la prova che, attraverso il distacco, la società
[...]
abbia fornito effettivamente alla distaccante il proprio proprio know how. CP_1
Non è stato, dunque, provata la ricorrenza dei requisiti di validità prescritti in relazione alla fattispecie invocata da parte della società ricorrente, la quale, in qualità di distaccante, ha omesso di adempiere all'onere probatorio sulla medesima gravante, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la prova dell'interesse del distaccante, costituendo requisito qualificante della fattispecie, è a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7517 del 2016,
n.18959/2020).
Alla luce di quanto prospettato, dunque, non essendo stato dimostrato l'interesse al distacco da parte della società la pretesa sanzionatoria Parte_2
avanzata dall'Amministrazione procedente deve ritenersi fondata.
2.4.4. Anche in punto di quantificazione della sanzione, non emergono profili di censura.
Anzitutto, occorre evidenziare che, nel verbale unico di accertamento e notificazione, sono stati precisamente e analiticamente indicate le disposizioni di legge violate,
l'ammontare delle relative sanzioni nonché la forbice edittale di riferimento, con la precisazione del minimo e del massimo di sanzione comminabile.
Ciò posto, ai fini della determinazione della sanzione, occorre avere riguardo alla disposizione di cui all'art.30, comma 1 del dlgs. n. 276/03, secondo cui, nel caso di distacco privo dei requisiti ivi previsti (e dei quali si è dato conto), l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti, ai sensi dell'art.18 comma 5bis del d.lgs. n. 276/03 e dell'art.1, commi 1 e 6 d.lgs. n.8/2016, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50 per ogni occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nella richiamata disposizione, è poi precisato che la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000, né superiore ad euro 50.000.
La circostanza, poi, che la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione sia stata aumentata rispetto al verbale di illecito, e, quindi, rideterminata nel suo ammontare ai sensi dell'art.11 della legge 689/81, è una conseguenza del fatto che il trasgressore non ha usufruito del pagamento in misura ridotta ex art.16 della legge in commento.
Orbene, poiché, nel caso di specie, il trasgressore non ha eseguito il pagamento liberatorio previsto dall'art 16 della L. 689/81 - pagamento che avrebbe consentito allo stesso di pagare un importo pari ad 1/3 della sanzione fissa di € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata occupazione (come indicato nella circolare MLPS
6/2016) – ai fini della quantificazione della sanzione, come precisato dall'Amministrazione opposta, si è proceduto alla moltiplicazione della sanzione fissa di 50,00 euro per il numero complessivo delle giornate accertate;
laddove le giornate accertate per i lavoratori distaccati - (62 giornate), Persona_7
(10 giornate), (19 giornate), (19 Persona_5 Persona_2 Persona_8
giornate), (59 giornate), (74 giornate) e Persona_1 Persona_6 Parte_3
(16 giornate) - sono pari a n. 259.
[...]
Moltiplicando, invero, la somma delle giornate per la sanzione in misura fissa di euro
50,00, si ottiene l'importo di euro 12.952,59 di cui all'ordinanza opposta.
2.4.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere confermata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza - ingiunzione n. 149/2022.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato alla trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nel procedimento iscritto al n. R.G. 6/2023 promosso da:
, in proprio e quale legale rappresentante della società Parte_1 [...]
(partita iva ), rappresentata e difesa, giusta procura allegata al CP_1 P.IVA_1
ricorso, dagli Avv.ti Claudio Rosellini e Alessandro Bassetti del Foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Montecatini
Terme, Corso Matteotti, n.16;
OPPONENTE contro
, sede territoriale di Parma-Reggio Controparte_2
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Paolo Gramazio e Andrea Carbonaro del Foro di Parma nonché, ex art. 417 bis c.p.c., dalla Dott.ssa in servizio presso il medesimo , ed Controparte_3 CP_4
elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 4.01.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio
[...] Controparte_5
, proponendo opposizione avverso l'ordinanza
[...]
ingiunzione n. 149/2022, emessa in data 23.11.2022 e notificata in data 5.12.2022, a mezzo della quale l ingiungeva alla ricorrente il pagamento della somma CP_2
complessiva di € 12.987,49 a titolo di sanzioni amministrative, somme aggiuntive e spese (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
A riguardo, esponeva: a) di essere stata amministratore unico della società
[...]
società di impiantistica elettrica;
b) che, in data 15.06.2018, la CP_1
- operante nel settore edilizio con specializzazione nel campo Controparte_6
del rivestimento di edifici ed effettuazione dell'isolamento termo-acustico delle strutture in cemento - e la che si era aggiudicata l'appalto Controparte_1
comunale per il rifacimento della facciata strutturale della scuola secondaria di SS
AS (PR), stipulavano contratto di distacco per 6 unità operative per l'opera di isolamento della facciata strutturale (doc. 4 fasc. parte ricorrente); c) che la aveva messo a disposizione le unità pattuite sino alla metà di Controparte_6
settembre, quando, a causa di sopravvenuti gravi problemi economici, aveva dovuto interrompere la propria collaborazione con la d) che, in data Controparte_1
15.05.2019, la era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia Controparte_6
Cont con la sentenza n. 29/2019; e) che, in data 29.05.2019, l di Parma-Reggio Emilia emetteva il verbale unico di accertamento e notificazione n. 17006/2019, a mezzo del quale veniva contestato al ricorrente, in solido con la società di Controparte_1
avere stipulato il contratto con la con la finalità di aggirare la Controparte_6
normativa in tema di subappalto;
f) che, sulla base del predetto verbale di Cont accertamento, l di Parma-Reggio Emilia emetteva, in data 23.11.2022,
l'ordinanza-ingiunzione opposta, a mezzo della quale contestava al ricorrente la violazione degli artt. 30, comma 1 e 18, comma 5bis del D.Lgs. n. 273/2003. Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ordinanza- ingiunzione opposta sotto plurimi motivi: a) l'insussistenza di alcuna forma di interposizione illecita da pseudo-distacco; b) l'erronea quantificazione della sanzione in concreto comminata.
Con riguardo al primo profilo, parte ricorrente evidenziava in particolare: a) che, in tale contratto, erano espressamente indicate le motivazioni sottese, ossia la collaborazione tra aziende operanti in settori diversi per attuare tecniche multi- disciplinari finalizzate a ottimizzare il risparmio energetico;
b) che, a seguito della dichiarazione di fallimento della la aveva eseguito, Controparte_6 Controparte_1
in data 17.09.2018, assunzioni a tempo determinato di alcuni ex dipendenti della società fallita per completare le attività oggetto del distacco;
c) che, poiché la non era più solvibile e la e era responsabile in solido Controparte_6 CP_1 Pt_1
per le pretese retributive avanzate dai lavoratori, i verbali successivamente sottoscritti dai predetti dipendenti con le due società non erano indice della malafede nella stipulazione del contratto di distacco;
d) che sussistevano, al momento della stipulazione del contratto, tutti i requisiti previsti dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n.
276/2003 ai fini della legittimità del distacco.
Tanto premesso ed esposto, parte opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE sospendere l'efficacia dell'ordinanza ingiunzione
IN VIA PRINCIPALE, per quanto in narrativa esposto e qui da intendersi richiamato, rite nute provate e fondate le proposte argomentazioni della presente
Opposizione, accerta ta la illegittimità della sanzione ammnistrativa comminata all' opponente, dichiarare l'invalidità/ inefficacia, o comunque si intenda qualificarla, dell'ordinanza-ingiunzione nr 149/2022;
IN SUBORDINE, nella denegata ipotesi che non dovessero essere accolte le avanzate istanze in via principale, si chiede che l'Ill.Mo Giudice voglia rideterminare la amministrativa irrogata per ricondurla ai minimi edittali. Con il rimborso delle spese e vittoria dei compensi del giudizio”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 4.04.2023, si costituiva in giudizio
, Controparte_5
contestando tutto quando ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo l'integrale reiezione dell'opposizione.
1.3. Con ordinanza del 2.06.2023, il Giudice sospendeva la provvisoria esecutività dell'ordinanza ingiunzione opposta.
1.4. La causa, dunque, veniva istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.5. All'udienza del 24.07.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. In via preliminare, si rileva l'ammissibilità della presente opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione dei provvedimenti, per come previsto dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011; il ricorso in opposizione è stato, invero, depositato, dinnanzi all'intestato Tribunale, in data 4.01.2023 e, pertanto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza - ingiunzione avvenuta, come detto, in data 5.12.2022.
Cont
2.2. Oggetto di opposizione, come detto, è l'ordinanza ingiunzione emesse dall con cui è stato intimato al ricorrente il pagamento della sanzione amministrativa per aver violato la disposizione di cui agli articoli 30, comma 1, e 18, comma 5 bis, del
D.lgs. 276/03, come modificato dall'art. 1 comma 1 del D. Lgs. n. 8/16 (doc. 1 fasc. parte ricorrente).
2.3. Appare doveroso, prima di procedere all'esame del caso de quo, ricostruire la natura giuridica del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e sul relativo riparto dell'onere probatorio. L'oggetto di siffatto giudizio consiste non già e, comunque, non solo, nell'accertamento della legittimità dell'atto amministrativo impugnato, ma finanche della stessa pretesa sanzionatoria esercitata attraverso l'emissione del medesimo provvedimento, sulla base dei medesimi principi consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, si rileva che sull'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v. Cass. n.
3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007;
Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011, Cass. n.
4898/2015).
In proposito, è opportuno ribadire che, mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente, il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto, per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c..
Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale, di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.
Pertanto, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.: del resto, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6,
l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del
1981, art. 23, comma 11 - recitano: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v.
Cassazione civile sez. VI, Ord. n.1921 del 24.01.2019).
2.4. Nel merito, la violazione contestata è, come detto, quella di cui all'art. 30, co. 1,
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, così come modificato dall'art. 1, co 1, D.Lgs. n. 8 del 2016, il quale dispone che “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.”
Ciò premesso, la parte ricorrente non censura le risultanze del verbale ispettivo per ciò che attiene ai presupposti di fatto, bensì la sola qualificazione giuridica operata dall'Amministrazione convenuta, la quale ha considerato fittizio il distacco dei dipendenti della società presso la Parte_2 Controparte_1
riconducendolo alla fattispecie dell'interposizione illecita di manodopera.
2.4.1. Nel caso di specie, in particolare, a fronte di una richiesta di intervento del lavoratore (cfr doc. n. 2 fasc. parte opposta), gli accertamenti Parte_3
ispettivi hanno preso l'abbrivio, in data 26.09.2018, (cfr. doc. n. 3 fasc. parte opposta) con l'accesso ispettivo presso il cantiere della scuola secondaria di primo grado situata in SS di AS (PR) denominata “Carlo Alberto dalla Chiesa”.
Nell'ambito dell'accesso del 26.09.2018, gli ispettori hanno, anzitutto, accertato l'avvenuta stipulazione, in data 8.06.2018, di un contratto di appalto tra il Comune
[...]
e la società società, quest'ultima, che, Controparte_8 Controparte_1
nell'esecuzione di tale contratto, aveva impiegato lavoratori (e, in particolare, i lavoratori , , Persona_1 Persona_2 Persona_3
e ) inizialmente assunti dalla società Persona_4 Persona_5 Persona_6
con sede in Pistoia, in forza di un contratto di distacco Parte_2
stipulato in data 15 giugno 2018, a mezzo del quale quest'ultima società aveva messo a disposizione della società sei unità operative da impiegare Controparte_1
nell'esecuzione dei lavori da svolgersi presso il cantiere della distaccataria, consistenti in posa in opera di isolamento della facciata strutturale e varie lavorazioni.
2.4.2. Tanto premesso, prima di procedere alla valutazione circa la fondatezza delle risultanze ispettive, sembra opportuno premettere brevi cenni in ordine alla valenza probatoria dei verbali versati in atti dall'Amministrazione convenuta. A riguardo, occorre premettere che la Cassazione, con sentenza 8 gennaio 2014 n.
166, ha ribadito il proprio orientamento e, in particolare, ha stabilito che, secondo il tradizionale insegnamento giurisprudenziale, il verbale dell'organo ispettivo costituisce atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c.; è, cioè, atto redatto dal pubblico ufficiale che conferisce pubblica fede a quanto in esso attestato.
Da tale natura del verbale discende il suo particolare regime probatorio, c.d. efficacia probatoria privilegiata, contemplato dall'art. 2700 c.c.: l'atto accertativo fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua presenza (Cass. SSUU. n. 12545/1992). L'unico rimedio che la legge accorda a chi volesse contraddire tali risultanze dell'atto è la querela di falso, e, cioè,
l'instaurazione di un apposito giudizio speciale, ai sensi degli artt. 221 e ss. c.p.c., avente ad oggetto la veridicità dei fatti riportati nel verbale. Pertanto, la parte interessata non può offrire, nel giudizio ordinario, una semplice prova contraria nei confronti degli elementi fattuali risultanti dal verbale, al fine di affermare la non veridicità degli stessi. In definitiva, le risultanze fattuali del verbale costituiscono prove legali, precostituite al giudizio, e, come tali, vengono acquisite agli atti di causa;
sicché, si presenta tecnicamente inammissibile la proposizione di semplici prove contrarie.
Com'è noto, il Legislatore è intervenuto sul tema, stabilendo all'art. 10, comma 5, del
D.Lgs. n. 124 del 2004, che i verbali ispettivi fanno prova secondo le leggi vigenti, in relazione agli elementi di fatto acquisiti e documentati, riprendendo in tal modo l'elaborazione pretoria.
Secondo il prevalente orientamento, per fatti dotati di efficacia probatoria privilegiata devono intendersi unicamente quelli oggetto di conoscenza diretta da parte dell'organo accertatore. Tali sono i fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quelli relativi alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese. Per quanto sopra detto, esula dalla portata precettiva dell'art. 2700 c.c. il contenuto delle dichiarazioni acquisite dai verbalizzanti durante l'espletamento delle verifiche, cioè la loro veridicità.
In proposito, la tesi dominante in giurisprudenza conferisce rilevanza fondamentale al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 116 c.p.c..
In siffatta ottica, si sostiene che sono liberamente apprezzate dal giudice nel contesto del complessivo materiale raccolto (e, pertanto, mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni (Cass. 23 giugno 2008, n.
17049; id. 25 giugno 2003, n. 10128 e 10 dicembre 2002, n. 17555).
Viene anche precisato che, ferma la libera valutazione giudiziale del materiale raccolto in sede amministrativa, il giudice può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio, o il concorso di ulteriori elementi renda inutile il ricorso ad altri mezzi istruttori che confermino o meno le risultanze ispettive (Cass. 6 giugno 2008, n.
15073).
2.4.3. Ciò posto, per quanto riguarda il distacco, è richiesto, ai sensi dell'art. 30
D.Lgs. n. 276 del 2003, come requisiti generali di legittimità del distacco, la sussistenza di un concreto interesse del distaccante (ossia della società
[...]
, la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una Parte_2
determinata attività lavorativa da parte del lavoratore distaccato.
Nel contratto stipulato nell'ipotesi in controversia, se, da un lato, difetta del tutto l'indicazione dei nominativi dei lavoratori distaccati, delle specifiche attività lavorative da svolgere nonché della durata del distacco, dall'altro, l'interesse della distaccante è stato genericamente indicato dalla società nell'esigenza di “migliorare le propria capacità professionali nell'ottica di un interscambio professionale”, ma tali esigenze non sono state specificate e, pertanto, si ritiene che le stesse siano individuate nel mero interesse economico della distaccante. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione
(c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che essa realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente temporaneità del distacco, coincidente con la durata dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo (cfr., tra le altre, Cass. 21.11 2013 n. 26138, Cass.
3.3.2010 n. 5112, Cass. 22.3.2007 n. 7049, Cass. 17.6.2004 n. 11363).” (Cass
33021/2018).
Si è, in particolare, affermato che l'interesse della distaccante non può essere identificato in una ragione di carattere meramente economico (verifica della corretta esecuzione dei contratti di appalto in vista del percepimento dei corrispettivi senza ritardi); ciò, poiché, una cosa è l'interesse economico, altro quello giuridicamente rilevante (connesso al permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante), che giustifica la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione.
Di talché, il mero interesse economico, in quanto svincolato dal permanere sul piano funzionale della causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, non può rendere legittimo il distacco concretizzandosi in una somministrazione di manodopera da soggetto non autorizzato dietro corrispettivo.
Infatti, l'art. 30 D.Lgs. n. 276 del 2003 prevede:
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco, il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236.
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi, si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.”
Ciò detto, ritiene la scrivente che la documentazione in atti consenta di ritenere la sussistenza di un'interposizione fittizia di lavoro da pseudo distacco.
Va, anzitutto, evidenziata l'assoluta genericità della descrizione dell'oggetto e degli obiettivi strategici del contratto nella specie concluso.
Non è stato chiarito l'oggetto e le specifiche finalità del contratto, né, tantomeno, in che modo il distacco possa dare attuazione o contribuire a realizzare l'interesse perseguito dalla distaccante.
Come precisato, l'obiettivo strategico del contratto è stato genericamente individuato nell'esigenza di “migliorare le propria capacità professionali nell'ottica di un interscambio professionale”,
In buona sostanza era previsto, come affermato dalla ricorrente in ricorso, la fornitura di know how da parte della società Controparte_1
E, tuttavia, non è stato dedotto alcun elemento per ritenere che sia stata posta in essere un'attività per realizzare tali fini.
E, anzi, emergono, nella fattispecie in controversia, plurimi elementi sulla scorta dei quali ritenere che l'interesse dichiarato, in realtà, non sussista. Invero, le circostanze emerse risultano insuscettibili di dimostrare la sussistenza delle richiamate esigenze di accrescimento della professionalità da parte della distaccante, atteso che, in cantiere, avrebbe operato, per conto di quest'ultima, sempre lo stesso personale in un primo tempo in forza alla e da Parte_2
questa distaccato alla e successivamente assunto da Controparte_1
quest'ultima.
Peraltro, negli accordi contenuti nei verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori, in data 6 dicembre 2018, ai sensi di articolo 411 c.p.c., con la e Controparte_1
con la si dà atto dello “stato di grave difficoltà Parte_2
finanziaria della ; società, questa, che, pur riconoscendo le Parte_2
differenze richieste dai lavoratori, “non era in grado di adempiere alla liquidazione delle spettanze”.
Occorre, infine, evidenziare che, nella fattispecie in controversia, sono emerse circostanze suscettibili di attestare, con elevata probabilità, che il contratto di distacco sia stato sottoscritto per aggirare l'impossibilità di ricorrere, da parte della
[...]
al subappalto, stante il divieto, nel caso di specie, previsto dalla normativa CP_1
in tema di appalti pubblici.
L'Amministrazione convenuta ha prodotto, a riguardo, il riscontro fornito dal al verbale interlocutorio numero 06/035 dell'11/04/2019; Controparte_9
riscontro a mezzo del quale il RUP, geom. ha precisato che la CP_10 [...]
“non avendo indicato in fase di offerta la terna dei subappaltatori, non CP_1
ha potuto successivamente avanzare nessuna richiesta di subappalto, ai sensi dell'art.105 del d.lgs. n. 50/2016”.
In buona sostanza, non vi è la prova che, attraverso il distacco, la società
[...]
abbia fornito effettivamente alla distaccante il proprio proprio know how. CP_1
Non è stato, dunque, provata la ricorrenza dei requisiti di validità prescritti in relazione alla fattispecie invocata da parte della società ricorrente, la quale, in qualità di distaccante, ha omesso di adempiere all'onere probatorio sulla medesima gravante, come da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la prova dell'interesse del distaccante, costituendo requisito qualificante della fattispecie, è a carico del datore di lavoro (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 7517 del 2016,
n.18959/2020).
Alla luce di quanto prospettato, dunque, non essendo stato dimostrato l'interesse al distacco da parte della società la pretesa sanzionatoria Parte_2
avanzata dall'Amministrazione procedente deve ritenersi fondata.
2.4.4. Anche in punto di quantificazione della sanzione, non emergono profili di censura.
Anzitutto, occorre evidenziare che, nel verbale unico di accertamento e notificazione, sono stati precisamente e analiticamente indicate le disposizioni di legge violate,
l'ammontare delle relative sanzioni nonché la forbice edittale di riferimento, con la precisazione del minimo e del massimo di sanzione comminabile.
Ciò posto, ai fini della determinazione della sanzione, occorre avere riguardo alla disposizione di cui all'art.30, comma 1 del dlgs. n. 276/03, secondo cui, nel caso di distacco privo dei requisiti ivi previsti (e dei quali si è dato conto), l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti, ai sensi dell'art.18 comma 5bis del d.lgs. n. 276/03 e dell'art.1, commi 1 e 6 d.lgs. n.8/2016, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 50 per ogni occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nella richiamata disposizione, è poi precisato che la suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000, né superiore ad euro 50.000.
La circostanza, poi, che la somma ingiunta con l'ordinanza ingiunzione sia stata aumentata rispetto al verbale di illecito, e, quindi, rideterminata nel suo ammontare ai sensi dell'art.11 della legge 689/81, è una conseguenza del fatto che il trasgressore non ha usufruito del pagamento in misura ridotta ex art.16 della legge in commento.
Orbene, poiché, nel caso di specie, il trasgressore non ha eseguito il pagamento liberatorio previsto dall'art 16 della L. 689/81 - pagamento che avrebbe consentito allo stesso di pagare un importo pari ad 1/3 della sanzione fissa di € 50,00 per ogni lavoratore e per ogni giornata occupazione (come indicato nella circolare MLPS
6/2016) – ai fini della quantificazione della sanzione, come precisato dall'Amministrazione opposta, si è proceduto alla moltiplicazione della sanzione fissa di 50,00 euro per il numero complessivo delle giornate accertate;
laddove le giornate accertate per i lavoratori distaccati - (62 giornate), Persona_7
(10 giornate), (19 giornate), (19 Persona_5 Persona_2 Persona_8
giornate), (59 giornate), (74 giornate) e Persona_1 Persona_6 Parte_3
(16 giornate) - sono pari a n. 259.
[...]
Moltiplicando, invero, la somma delle giornate per la sanzione in misura fissa di euro
50,00, si ottiene l'importo di euro 12.952,59 di cui all'ordinanza opposta.
2.4.5. Alla stregua delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso in opposizione deve essere rigettato e l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere confermata.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione da
Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, in considerazione della riduzione prevista dall'art. 9, comma II°, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza - ingiunzione n. 149/2022.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_1
dell'Amministrazione convenuta, spese che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Parma, il 24 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri