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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7517 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 21 ottobre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4794/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 12434/2024 (ATP), TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Di Monda, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
e, elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato CP_1 e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024, come da atti Per_1 CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 12434\2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità ed, in subordine, assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/84. Si è costituito l' , resistendo al ricorso. CP_1 Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Deve invero rilevarsi che le allegazioni di cui al ricorso non contengono specifiche contestazioni alle conclusioni di cui alla Ctu della fase di ATP, limitandosi alla circostanza per la quale : “…si contestano e si impugnano le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, ritenendo non adeguata la valutazione delle singole patologie e la mancanza dei relativi codici identificativi. In particolare il CTU omette anche di valutare alcune patologie. Ci si chiede come possa un soggetto affetto dalle patologie riscontrate nel sig. non Parte_1 essere considerato invalida civile in base alle tabelle ministeriali, sin dall'epoca della domanda amministrativa”. Ritiene lo Scrivente che tali allegazioni siano del tutto generiche, in quanto non contengono riferimenti a specifici vizi logici o errori nella perizia, intrinseci o estrinseci, né, tantomeno, riferimenti specifici a un effettivo contrasto delle conclusioni con le risultanze istruttorie acquisite agli atti ovvero un'omessa valutazione di dette risultanze da parte del CTU. Aggiungasi che il richiamo alle patologie a carico del ricorrente, che asseritamente comporterebbero il riconoscimento del diritto alle prestazioni oggetto di causa, non risulta confortato da alcuna specifica allegazione circa la sussistenza di documentazione medica a sostegno della diagnosi, non correttamente valutata dal Ctu ovvero tale da rendere inconferente la valutazione medico-sanitaria espressa nella Ctu rispetto all'incidenza delle suddette patologie sul riconoscimento o meno di tale diritto
. Né tantomeno è possibile desumere dal predetto richiamo alle citate patologie se e perché esse siano effettivamente tali da portare a considerare con maggiore gravità le condizioni sanitarie dell'istante rispetto a quanto già riscontrato dalla Ctu. Le già menzionate contestazioni non fanno invero riferimento a specifici vizi della perizia di ufficio, a contraddittorietà della stessa intrinseche o estrinseche per incompatibilità con la documentazione sanitaria in atti.
Deve, pertanto, ritenersi che non risultano specificati i motivi della contestazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, secondo la previsione testuale dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Per mera completezza espositiva e considerato che la presente sentenza non è appellabile, va aggiunto che Dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risulta, del resto, e non può dirsi altrimenti, una valutazione adeguatamente motivata in punto di discussione medico legale,. Il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come la valutazione complessiva risulta congrua rispetto allo specifico requisito sanitario in esame. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito a ciascuna di esse nonché alla limitazione funzionale complessiva. Da tale esame clinico diretto risulta che “il ricorrente, affetto da diabete mellito giovanile insulinodipendente con complicanze retiniche e neuropatia, NON presenta una compromissione della capacità lavorativa tale da renderlo inabile al lavoro nella misura superiore a due terzi, ai sensi della legge n. 222/1984”, nè “una compromissione della capacità lavorativa tale da renderlo totalmente inabile al lavoro, ai sensi della legge n. 222/1984” Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte priva dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, per la fase di ATP, come da separato decreto.
Napoli,21/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 21 ottobre 2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 4794/2025 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 12434/2024 (ATP), TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Di Monda, da cui è rapp.to e difeso, giusta mandato in atti RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
e, elett.te dom.to presso la sede di Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato CP_1 e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), rep. N.37875 del 22.3.2024, come da atti Per_1 CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 12434\2024, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità ed, in subordine, assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/84. Si è costituito l' , resistendo al ricorso. CP_1 Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Deve invero rilevarsi che le allegazioni di cui al ricorso non contengono specifiche contestazioni alle conclusioni di cui alla Ctu della fase di ATP, limitandosi alla circostanza per la quale : “…si contestano e si impugnano le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, ritenendo non adeguata la valutazione delle singole patologie e la mancanza dei relativi codici identificativi. In particolare il CTU omette anche di valutare alcune patologie. Ci si chiede come possa un soggetto affetto dalle patologie riscontrate nel sig. non Parte_1 essere considerato invalida civile in base alle tabelle ministeriali, sin dall'epoca della domanda amministrativa”. Ritiene lo Scrivente che tali allegazioni siano del tutto generiche, in quanto non contengono riferimenti a specifici vizi logici o errori nella perizia, intrinseci o estrinseci, né, tantomeno, riferimenti specifici a un effettivo contrasto delle conclusioni con le risultanze istruttorie acquisite agli atti ovvero un'omessa valutazione di dette risultanze da parte del CTU. Aggiungasi che il richiamo alle patologie a carico del ricorrente, che asseritamente comporterebbero il riconoscimento del diritto alle prestazioni oggetto di causa, non risulta confortato da alcuna specifica allegazione circa la sussistenza di documentazione medica a sostegno della diagnosi, non correttamente valutata dal Ctu ovvero tale da rendere inconferente la valutazione medico-sanitaria espressa nella Ctu rispetto all'incidenza delle suddette patologie sul riconoscimento o meno di tale diritto
. Né tantomeno è possibile desumere dal predetto richiamo alle citate patologie se e perché esse siano effettivamente tali da portare a considerare con maggiore gravità le condizioni sanitarie dell'istante rispetto a quanto già riscontrato dalla Ctu. Le già menzionate contestazioni non fanno invero riferimento a specifici vizi della perizia di ufficio, a contraddittorietà della stessa intrinseche o estrinseche per incompatibilità con la documentazione sanitaria in atti.
Deve, pertanto, ritenersi che non risultano specificati i motivi della contestazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, secondo la previsione testuale dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. Per mera completezza espositiva e considerato che la presente sentenza non è appellabile, va aggiunto che Dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risulta, del resto, e non può dirsi altrimenti, una valutazione adeguatamente motivata in punto di discussione medico legale,. Il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come la valutazione complessiva risulta congrua rispetto allo specifico requisito sanitario in esame. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito a ciascuna di esse nonché alla limitazione funzionale complessiva. Da tale esame clinico diretto risulta che “il ricorrente, affetto da diabete mellito giovanile insulinodipendente con complicanze retiniche e neuropatia, NON presenta una compromissione della capacità lavorativa tale da renderlo inabile al lavoro nella misura superiore a due terzi, ai sensi della legge n. 222/1984”, nè “una compromissione della capacità lavorativa tale da renderlo totalmente inabile al lavoro, ai sensi della legge n. 222/1984” Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti. Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte priva dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, per la fase di ATP, come da separato decreto.
Napoli,21/10/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo