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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD RI DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15100/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARIA LAURA VENEZIANI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MARIA LAURA VENEZIANI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1 – Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2 – I coniugi hanno già lasciato la casa coniugale e vivono in autonome abitazioni;
3 – Affido condiviso della figlia minore Per_1
4 – Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé la figlia quando vuole previo accordo con la madre e comunque, indicativamente:
- Parte_3 trascorrerà la domenica intera con uno dei genitori, alternandosi settimanalmente il padre
[...] con la madre.
- Lunedì trascorrerà il lunedì sera con il padre solo se ha trascorso la domenica con la madre e Per_1 viceversa.
- Martedì e Giovedì resterà con la madre. Per_1
- Mercoledì e venerdì trascorrerà la serata con il padre. Per_1 I genitori concordano che nelle giornate di propria competenza come sopra esplicitate, il padre preleverà la bambina alle ore 19:30 e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 22:30.
- Per_2 trascorrerà il sabato con il padre, a partire dalle ore 13:00, con pernottamento.
[...] I pernottamenti previsti avranno luogo solo quando la bambina si sentirà pronta, nel rispetto dei suoi tempi, del suo benessere emotivo e con la piena condivisione tra i genitori.
- Pernottamenti infrasettimanali Non sono per ora previsti pernottamenti infrasettimanali in considerazione delle esigenze lavorative del padre e fatto salvo il caso in cui si presenti invece tale possibilità da valutarsi di volta in volta dai genitori, tenuto conto delle esigenze della figlia. Le parti concordano che la figlia permarrà a dormire dal padre qualora la madre abbia la necessità di rincasare ad un orario che superi le ore 23,00.
5 – L'assegno unico verrà interamente percepito interamente dalla moglie,
6 – Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma di € 300 mensili, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, straordinarie e scolastiche come da protocollo in uso presso codesto Tribunale;
8 – Gli altri rapporti di natura patrimoniale verranno definiti separatamente dai coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VEROLANUOVA (BS) (atto n. 16, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
UD RI DI
ANDREA MARCHESI DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 15100/2025 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. MARIA LAURA VENEZIANI Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. MARIA LAURA VENEZIANI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 25/09/2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1 – Vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
2 – I coniugi hanno già lasciato la casa coniugale e vivono in autonome abitazioni;
3 – Affido condiviso della figlia minore Per_1
4 – Il padre avrà diritto a vedere e tenere con sé la figlia quando vuole previo accordo con la madre e comunque, indicativamente:
- Parte_3 trascorrerà la domenica intera con uno dei genitori, alternandosi settimanalmente il padre
[...] con la madre.
- Lunedì trascorrerà il lunedì sera con il padre solo se ha trascorso la domenica con la madre e Per_1 viceversa.
- Martedì e Giovedì resterà con la madre. Per_1
- Mercoledì e venerdì trascorrerà la serata con il padre. Per_1 I genitori concordano che nelle giornate di propria competenza come sopra esplicitate, il padre preleverà la bambina alle ore 19:30 e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre entro le ore 22:30.
- Per_2 trascorrerà il sabato con il padre, a partire dalle ore 13:00, con pernottamento.
[...] I pernottamenti previsti avranno luogo solo quando la bambina si sentirà pronta, nel rispetto dei suoi tempi, del suo benessere emotivo e con la piena condivisione tra i genitori.
- Pernottamenti infrasettimanali Non sono per ora previsti pernottamenti infrasettimanali in considerazione delle esigenze lavorative del padre e fatto salvo il caso in cui si presenti invece tale possibilità da valutarsi di volta in volta dai genitori, tenuto conto delle esigenze della figlia. Le parti concordano che la figlia permarrà a dormire dal padre qualora la madre abbia la necessità di rincasare ad un orario che superi le ore 23,00.
5 – L'assegno unico verrà interamente percepito interamente dalla moglie,
6 – Il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma di € 300 mensili, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese mediche, straordinarie e scolastiche come da protocollo in uso presso codesto Tribunale;
8 – Gli altri rapporti di natura patrimoniale verranno definiti separatamente dai coniugi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 28/07/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di VEROLANUOVA (BS) (atto n. 16, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 9/10/2025.
Il Presidente est.
IC PO