Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00603/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5284 del 2022, proposto da
IHOR NEPOKII, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO NAPOLI, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento prot. NA4706971494 emesso dalla Prefettura UTG di Napoli – Sportello Unico dell'Immigrazione il 14.7.2022, notificato a mezzo PEC in data 18.7.2022, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di emersione NA4706971494.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NZ PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente OK HO impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui è stata respinta l’istanza finalizzata all’emersione del lavoro irregolare in ragione dell’incapienza reddituale del datore di lavoro.
2. Nelle more del giudizio, su impulso della Prefettura - UTG di Napoli, il Centro Elaborazione Dati del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno ha disposto il riesame della posizione del ricorrente attivando, mediante l’esercizio del potere di autotutela decisoria, le procedure volte al ripristino del relativo procedimento amministrativo, acquisendo altresì i pareri di competenza all’Ispettorato territoriale del lavoro e dalla Questura.
3. Con memoria depositata il 14 ottobre 2025 parte resistente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 25 novembre 2025, svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis, c.p.a. parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, opponendosi alla compensazione delle spese, e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Per le ragioni esposte, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, come sopra già detto e confermato dalla ricorrente, il provvedimento impugnato è stato superato dal successivo sviluppo amministrativo della vicenda.
6. Tenuto conto della definizione in rito del presente giudizio e delle peculiarità della vicenda nel suo insieme, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE ON, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
NZ PE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ PE | GE ON |
IL SEGRETARIO