Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 05/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 544/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron
.
N......................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto:
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 544/2024 R.G. promossa da:
(codice fiscale italiano non attribuito, equivalente della Repubblica Ceca Parte_1
), elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Bradaghin n. 96, presso e nello studio P.IVA_1 dell'Avv. Alessandro Di Paola, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Genova, Via Assarotti n. 36/2, presso e nello studio dell'Avv. Guido Ferro Canale, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
PARTE APPELLATA
AVVERSO
la sentenza n. 831/2024 del 14/03/2024 del Tribunale di Genova;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà dell'atto appellato per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, in riforma della sentenza appellata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
1
-comunque ed in ogni caso dichiarare la carenza di giurisdizione della A.G. italiana e la incompetenza del Tribunale di Genova in favore della CP_2 ceca e del Tribunale di Praga;
-comunque ed in ogni caso dichiarare come non dovute le somme richieste dall'appellato; -con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Per parte appellata: “Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis: - in via preliminare, rigettare
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- nel merito, respingere
l'appello perché inammissibile e/o infondato, confermando integralmente la pronuncia di primo grado;
- rilevato il carattere temerario dell'impugnazione, soprattutto per i profili relativi ai pretesi controcrediti e all'asserito mancato pagamento del mantenimento delle figlie minori, condannare parte avversa ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo, terzo e quarto comma. Vinte le spese di entrambi i gradi, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per giudizio di rendiconto e responsabilità ex art. 263 c.p.c. del 23/05/2022, deduceva: Controparte_1
- che il e dopo un iniziale periodo di convivenza, contraevano CP_1 Parte_1
matrimonio nel 2007, dal quale nascevano due figlie, rispettivamente nel 2006 e nel 2008;
- che, a seguito della crisi irreversibile dell'unione coniugale, le parti decidevano di divorziare, e per regolare le questioni patrimoniali connesse alla fine del matrimonio di vendere l'ex-casa coniugale sita in Praga, distretto 6, Sukova 5, acquistata secondo lo speciale regime di “proprietà cooperativa”, riservato ai soli cittadini della Repubblica Ceca ed intestata alla sola pur se pagata e ristrutturata dal in quanto lui era Pt_1 CP_1
originario dei Paesi Bassi;
- che i coniugi optavano per la vendita dell'immobile ad un prezzo minimo concordato di 7,5 milioni di corone ceche, con l'intesa che il ricavato netto della vendita sarebbe stato così ripartito: il 25% destinato al pagamento anticipato, da parte del di tutte le spese di CP_1
mantenimento delle figlie minori per i 60 mesi successivi;
il 50% doveva restare in capo alla il residuo 25% doveva essere versato al Pt_1 CP_1
- che, in data 19/12/2014, il Tribunale distrettuale di Praga 6, nel procedimento 60 P
36/2014-46, approvava gli accordi tra i coniugi;
- che, all'inizio del 2015, il nel frattempo trasferitosi in Italia – a Genova – e CP_1
divenuto cittadino italiano, incaricava l'ex-moglie di seguire le pratiche di vendita dell'immobile, chiedendo di rimettergli la quota di sua spettanza, detratto l'importo di un mutuo da lui contratto che, con l'occasione, sarebbe stato restituito;
2 - che la versava, nel marzo 2016 mediante bonifico l'importo di 1.040.682 Pt_1
corone, con la causale “Divorce balance”;
- che, i rapporti tra gli ex-coniugi si deterioravano, tanto che si instaurava un contenzioso per il mantenimento delle figlie e che il Tribunale di Praga riscontrava che l'importo versato dalla al era stato prelevato non dalla percentuale del ricavato Pt_1 CP_1 di vendita al medesimo destinata, ma da quella finalizzata all'adempimento degli obblighi del medesimo verso la prole;
inoltre, la sempre ad avviso dell'Autorità Giudiziaria Pt_1 ceca, aveva ulteriormente decurtato quest'ultima somma (i residui fondi da accantonarsi per il mantenimento, pari a 834.318 corone) portando in compensazione i crediti relativi ai due mutui precedentemente contratti, in violazione delle leggi sia ceca, sia italiana, che non ammettono compensazioni in materia di mantenimento di minori;
- che, dunque, l' aveva trattenuto illegittimamente una parte della somma che, sulla Parte_2
base degli accordi, spettava al il quale, per l'effetto, risultava ancora creditore CP_1
dell'intero importo di 1.875.000 corone ceche (ciò ad eccezione della trattenuta relativa alla restituzione del primo mutuo pari a 280.000 corone, corrispondenti ad € 11.032,75, per restituzione di un mutuo a un terzo);
- che a nulla valeva il tentativo di accordo bonario dal momento che la pur Pt_3
regolarmente invitata, non compariva nel procedimento di mediazione.
Ciò premesso il assumeva: CP_1
- che risultava applicabile nel caso di specie il criterio del forum actoris (e/o del forum destinatae solutionis), che radica la giurisdizione italiana ed attribuisce l'affare al Tribunale di Genova, dal momento che il Regolamento UE n. 1215/2012, all'art. 7 n. 1) lett. a) prevede la possibilità di convenire il soggetto non domiciliato in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
alla medesima conclusione si perveniva in ogni caso, anche applicando il Regolamento n.
4/2009 sulle obbligazioni alimentari, che attribuisce competenza giurisdizionale anche allo
Stato dove risiede l'attore, oppure la L. n. 218/95, che, per le materie non armonizzate, rinvia sic et simpliciter ai criteri di competenza previsti dal c.p.c., conseguendone che poteva comunque farsi riferimento al forum actoris ex art. 18, co. 2 c.p.c., in quanto la non Pt_1
ha né residenza né domicilio né dimora nel territorio della Repubblica, mentre il forum destinatae solutionis, ai sensi dell'art. 20, convergeva nell'individuare, quale giudice competente, il Tribunale di Genova;
3 - quanto al diritto sostanziale applicabile – formulando una triplice causa petendi
(contrattuale, extracontrattuale e per danno da reato) –, osservava che: a) sulla base del
Codice Civile ceco, approvato con L. n. 89/2012, l'accordo intercorso tra i coniugi doveva essere qualificato alla stregua di “mandato”, da ciò conseguendone la violazione, da parte della dell'art. 2432 (sul dovere del mandatario di eseguire l'incarico secondo Pt_1
correttezza e diligenza, nonché seguendo le istruzioni del mandante, da cui può discostarsi solamente nell'interesse di quest'ultimo), dell'art. 2432 (che gli impone di rimettere al mandante l'intero ricavato dell'affare) e, infine, dell'art. 2435 (che sancisce l'obbligo di rendiconto periodico e finale) del codice civile ceco;
b) in merito al danno aquiliano, l'art. 4 del Regolamento UE n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, fa prevalere la legge del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, per cui doveva applicarsi, sotto questo profilo, la legge italiana, dal momento che il danno, per il si è CP_1
prodotto in Italia, trattandosi del luogo in cui egli avrebbe dovuto conseguire la materiale disponibilità della somma;
c) in ordine, infine, alla condotta di appropriazione indebita in danno delle minori per quanto riguarda i fondi destinati a loro e del per quanto CP_1
concerne le somme che la ha incamerato a proprio vantaggio, sussisteva la Pt_1 giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, co. 2 c.p., secondo cui “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione”.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di Genova di:
- ordinare alla la presentazione del conto relativo all'affare in questione;
Pt_1
- accertare l'inadempimento dell'ex moglie rispetto all'obbligo di riversare al la CP_1
quota concordata del prezzo di vendita dell'appartamento;
- determinare l'importo netto di spettanza del e, per l'effetto, condannare la CP_1
al pagamento, a titolo contrattuale e/o come risarcimento a titolo extracontrattuale, Pt_1
comunque comprensivo di interessi al pertinente saggio legale;
- laddove ritenesse integrati altresì gli estremi almeno oggettivi del delitto di appropriazione indebita, o altro reato meglio visto e ritenuto, e comunque in ragione del rango costituzionale del bene giuridico leso, condannare la convenuta, oltre al risarcimento del danno patrimoniale nella misura indicata, a risarcire altresì il danno morale, da liquidarsi secondo equità.
4 2. benché ritualmente citata, non si costituiva e, pertanto, veniva dichiarata Parte_1
contumace.
3. Con ordinanza in data 08/05/2023, il Giudice ordinava alla la presentazione del conto e Pt_1 fissava per la discussione l'udienza del 20/06/2023. A tale udienza, dato atto della mancata presentazione della documentazione richiesta, il Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ordinava alla l'esibizione del contratto di vendita del 23/07/2015. All'udienza del 07/03/2024, il Pt_1 CP_1
sulla scorta del tenore letterale del contratto di vendita e della sorta di rendiconto inviati dalla in esecuzione dell'ordine del giudice, assumeva che emergeva che il ricavato totale era di Pt_1
7,7 milioni di corone, anziché di 7,5 e, che la aveva omesso di giustificare le trattenute Pt_1
operate pari a complessive 554.318 corone (302.818 a titolo di mantenimento per le minori, a suo dire non corrisposto;
280.000 per restituzione di un mutuo al Brzak;
250.000 per restituzione di altro mutuo ai genitori di lei;
1.500 di spese bancarie per l'invio dei fondi). Pertanto, chiedeva la condanna dell'ex moglie, alla corresponsione complessiva somma di 604.318 corone oltre interessi e spese.
4. Con sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. n. 831/2024 del 14/03/2024, il Tribunale di
Genova, in accoglimento della domanda di accertato l'inadempimento contrattuale CP_1
di la condannava a corrispondere la complessiva somma di 604.318 corone ceche, Parte_1
oltre interessi legali dalla conclusione del contratto di vendita al saldo;
condannava, inoltre, la a rimborsare al le spese di lite, che venivano liquidate in € 4.277,00 per compenso, Pt_1 CP_1 oltre spese generali, IVA e CPA, ed € 1.093,89 per esborsi, con distrazione in favore del legale antistatario.
In particolare, il Tribunale:
- in via preliminare, in merito alla giurisdizione, riteneva applicabile il forum destinatae solutionis sulla base del Regolamento UE n. 1215/2012, che all'art. 7 n. 1) lett. a) prevede la possibilità di convenire il soggetto non domiciliato in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
- quanto alla avvenuta compensazione, concordava con la sentenza del Tribunale ceco del 16/11/2021 che statuiva, al paragrafo 32, che rispetto all'importo di 834.318 corone ceche (somma destinata al mantenimento delle minori fino al 31/12/2019), la madre non doveva portare i compensazione i crediti relativi ai due mutui (del Brzak per l'importo di
5 280.000 corone e quello dei genitori della madre per un importo di 250.000 corone), in quanto la legge ceca, come quella italiana non ammette la compensabilità quando si tratti del mantenimento dei minori, in quanto soggetti non pienamente capaci dal punto di vista legale ex articolo 1888, comma 1, del codice civile;
- rilevava che tra le parti era intercorso un rapporto qualificabile alla stregua di
“mandato a vendere” ai sensi dell'art. 1703 c.c. come da e-mail in data 19/04/2022 in cui la assumeva di essersi impegnata a vendere l'ex-casa coniugale anche per conto Pt_1 dell'ex-coniuge ed a versare al medesimo una quota pari al 25% per cento del ricavato, accordo confermato dalle e-mail intercorse tra le parti nelle date del 26/06/2013, del
15/08/2013 e del 28/05/2015. Dunque, in ragione dell'obbligo assunto dalla mandataria e in base all'art. 1713 c.c., che stabilisce che il mandatario deve rendere al mandante, in virtù del principio di buona fede, il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del suo mandato, concludeva che a seguito della vendita del 23/07/2015 era sorto un diritto di credito del mandante nei confronti della mandataria, nella misura di 604.318 corone ceche.
5. Avverso tale sentenza, proponeva appello, in data 23/05/2024, , formulando, previa Parte_1 istanza di sospensione dell'esecutività della pronuncia, tre motivi di censura.
5.1. Con il primo motivo, l'appellante deduceva la nullità della citazione introduttiva – e, conseguentemente, la nullità del giudizio di primo grado –, per violazione e/o falsa applicazione della Legge 30 novembre 1989 , n. 396, “Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale”, firmata a Praga il 6 dicembre 1985, degli artt. 156, 160 c.p.c., dell'art. 111
Cost., del Regolamento UE 2020/1784, dal momento che l'atto di citazione di prime cure era stato notificato alla in lingua inglese (lingua da lei non compresa sufficientemente) e non in Pt_1
lingua ceca. In particolare, parte appellante fondava la censura sulla L. 30 novembre 1989, n. 396,
“Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale”, firmata a Praga il 6 dicembre 1985, che prevede all'articolo 8 che ogni atto giudiziale notificato in Repubblica Ceca a cittadino ceco va tradotto in lingua ceca;
sul tenore letterale del Regolamento UE n. 2020/1784 che prevede all'art. 9 la traduzione degli atti nella lingua del Paese di destinazione e la necessaria avvertenza del diritto di rifiuto di atti non tradotti, avvertenza anche essa non presente nell'atto di citazione;
sul fatto che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancata
6 traduzione di un atto giudiziario nella lingua del destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione costituisca nullità insanabile (cfr. Cass., n. 28509/2018), rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
5.2. Con il secondo motivo, parte appellante assumeva la carenza di giurisdizione e di competenza del Tribunale di Genova in favore di quello di Praga, giacché la controversia atteneva ad una compravendita immobiliare e, dunque, spettava esclusivamente all'Autorità Giudiziaria ceca secondo il criterio del forum rei sitae sulla base: del Regolamento UE n. 1215/2012 che, all'art. 7 prevede che le controversie relative a beni immobili siano decise dall'autorità giurisdizionale del luogo in cui il bene si trova (forum rei sitae); della L. n. 218/1995 in tema di immobili (artt. 5, 50,
51), che stabilisce per le obbligazioni aventi ad oggetto immobili si applica la legge del luogo ove l'immobile è situato (disciplina pacificamente applicabile nel caso di specie, dal momento che il contratto de quo si era concluso in Repubblica Ceca e riguardava proprio vendita di immobili cechi in regime di comunione regolata secondo il diritto ceco); infine, sulla inapplicabilità degli artt. 20 e
21 c.p.c., dovendosi escludere che il credito oggetto di causa sia liquido ed esigibile, costituente la condizione di applicabilità, secondo la Suprema Corte, del forum destinatae solutionis (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 17989/2016).
5.3. Con il terzo motivo, la rilevava che le pretese di controparte risultavano – anche sotto Pt_1
il profilo del merito – infondate e sfornite di qualsivoglia prova.
In particolare, parte appellante eccepiva in primo luogo la legittimità delle “trattenute” operate, essendosi accollata debiti per un totale di 530.000 corone ceche dell'ex marito, per compensazione;
in secondo luogo, deduceva comunque la prescrizione del credito fatto valere dal essendo già CP_1 decorso, all'introduzione della causa, il termine triennale previsto dal diritto ceco ai sensi degli artt.
629 e ss. del c.c. ceco, essendo l'azione proposta nel 2022 per crediti risalenti al 2016; formulava, inoltre, eccezione di compensazione con gli alimenti per i figli dovuti da di cui alla sentenza CP_1 della Corte d'Appello di Praga l'Autorità mai corrisposti, pari al maggio 2024, a 769.000 corone;
e con l'importo di 524.798,10 corone ceche di cui al procedimento esecutivo nella Repubblica Ceca pendente dal 30/03/2021 (64 EXE 713/2021-13), avente ad oggetto il titolo esecutivo in relazione alla Sentenza del Tribunale Distrettuale di Praga 6 n. 60 P 36/2014-46 del 19/12/2014.
Tutto ciò premesso, chiedeva previa sospensione della sentenza, ed in riforma della stessa, di rimettere ex art. 354 c.p.c. gli atti al Tribunale di Genova o comunque ammettere l'appellante a compiere le attività anche istruttorie precluse, rinnovando gli atti in ragione della nullità dell'atto di
7 citazione di prime cure;
comunque, ed in ogni caso, di dichiarare la carenza di giurisdizione della
A.G. italiana e la incompetenza del Tribunale di Genova in favore della A.G. ceca e del Tribunale di Praga;
comunque, ed in ogni caso, dichiarare non dovute le somme richieste dall'appellato; in via istruttoria, chiedeva l'ammissione dei documenti allegati nonché la remissione nei termini per le articolazioni di ulteriori istanze istruttorie, vista la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure.
6. Con comparsa di costituzione e risposta del 19/06/2024, si costituiva in giudizio
[...]
contestando le argomentazioni avversarie. In via preliminare, Controparte_1 deduceva il difetto di procura alle liti, posto che quest'ultima, seppur menzionata non figurava né nella copia notificata all'appellato, né comunque agli atti del processo. Nel merito, quanto al primo motivo, assumeva la regolarità della notifica della citazione introduttiva e l'inammissibilità della rimessione in termini di cui all'art. 354 c.p.c., asserendo che la Riforma Cartabia di cui al D.lgs. n.
149/2022 aveva espunto l'ipotesi della nullità della notifica della citazione introduttiva, dovendosi semmai applicarsi l'ultimo comma dell'art. citato, secondo cui il giudice del gravame “ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti”; che la Convenzione di assistenza giudiziaria stipulata tra l'Italia e l'allora IA del 1989, era superata dal Regolamento 2020/1784/UE, che all'art. 29 par. 1 stabilisce che “per le materie rientranti nel suo ambito di applicazione, […] prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri”; che l'art. 12 par. 1 riconosce al destinatario il diritto di rifiutare la consegna dell'atto stesso solo qualora non sia redatto o non sia corredato di una traduzione in una lingua compresa dal destinatario o nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto;
che in ogni caso la mancanza della traduzione non comporta la nullità del procedimento notificatorio, stante il fatto che l'atto è pacificamente giunto a destinazione;
che in ogni caso aveva provato la conoscenza da parte della della lingua inglese. Quanto al Pt_1 secondo motivo, rilevava l'estraneità della controversia in esame all'ambito applicativo del forum rei sitae dal momento che non si discuteva di causa avente ad oggetto un bene immobile;
che quanto al forum destinatae solutionis l'obbligazione dedotta in giudizio era certa, liquida ed esigibile atteso che il credito consistendo nel 25% del prezzo di vendita, era determinabile mediante semplici calcoli aritmetici. Infine, richiamava gli ulteriori argomenti addotti in primo grado e rimasti assorbiti in sentenza. Quanto al terzo motivo, rilevava la tardività ed infondatezza sia dell'eccezione di prescrizione del credito sia dell'eccezione di compensazione;
mentre in relazione alla doglianza della applicazione dell'art. 1713 c.c. in luogo del codice civile ceco, asseriva che il
8 tribunale era incorso in un ininfluente lapsus calami, atteso che le regole previste in materia di mandato nel diritto ceco – costituente anch'esso un ordinamento di derivazione romanistica – sono in sostanza uguali a quelle sancite dal c.c. italiano.
7. Con ordinanza del 21/06/2024, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, quindi, assegnati alle parti i termini per il deposito di note scritte – contenenti la sola precisazione delle conclusioni –, delle comparse conclusionali e delle note di replica, con ordinanza del 24/1/2025, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
8. Va premesso che l'eccezione di difetto di procura dell'appellante formulata dall'appellato, peraltro, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, è infondata risultando in atti la produzione dell'atto.
8.1 nel merito, il primo motivo di appello, concernente la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – tradotto in lingua inglese e non in lingua ceca –, per violazione dell'art. 8 L. n. 396/1989, di ratifica della Convenzione di assistenza giudiziaria stipulata tra l'Italia e l'allora IA (che richiede espressamente la traduzione dell'atto nella lingua del destinatario) e del Regolamento UE n. 1784/2020 (che prevede la necessità di allegare all'atto l'apposito modulo volto ad avvertire il destinatario del suo diritto di rifiutare la notifica del medesimo nel caso in cui sia redatto in una lingua da lui non compresa), non è fondato, osservandosi peraltro che la mancata traduzione comunque non comporta la nullità della citazione.
8.2 Si osserva, in primo luogo che nella specie trova applicazione il Regolamento UE n. 1393/2007, vigente al momento della notifica dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado, eseguita in data
21/06/2022 atteso che il Regolamento UE n. 1784/2020 è entrato in vigore in data 1/07/2022.
Il regolamento si applica per tutti i processi notificatori degli atti giudiziari ed extragiudiziari prevedendo l'individuazione di autorità centrali per ogni Paese e stabilendo regole comuni per le notificazioni stesse, prevedendo altresì la notifica tramite i servizi postali (art. 14).
Poiché ai sensi dell'art. 20 par. 1: “Per le materie rientranti nel suo campo di applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o convenzioni bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e la convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965”, non può
9 quindi farsi riferimento per la decisione, alla convenzione internazionale bilaterale richiamata dalla appellante.
8.3 Per quanto qui interessa, con riguardo alla lingua dell'atto, l'art. 8 del Regolamento stabilisce:
“Rifiuto di ricevere l'atto
1. L'organo ricevente informa il destinatario, utilizzando il modulo standard che figura nell'allegato II, della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l'atto all'organo ricevente entro una settimana qualora non sia redatto o accompagnato da una traduzione in una delle seguenti lingue:
a) una lingua compresa dal destinatario;
oppure b) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se lo Stato membro ha più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o la comunicazione.
2. Se l'organo ricevente è informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, ne informa immediatamente l'organo mittente usando il certificato di cui all'articolo 10 e gli restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.
3. Ove il destinatario abbia rifiutato di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, è possibile ovviare a tale rifiuto notificando o comunicando al destinatario l'atto accompagnato da una traduzione in una delle lingue di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni del presente regolamento. In questo caso, la data di notificazione o di comunicazione dell'atto è quella in cui l'atto accompagnato dalla traduzione è notificato o comunicato in conformità della legge dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora a norma della legge di uno Stato membro un atto vada notificato o comunicato entro un dato termine, la data da prendere in considerazione nei confronti del richiedente è quella di notificazione o di comunicazione dell'atto originale, determinata conformemente all'articolo 9, paragrafo 2….”.
8.4. La facoltà di rifiuto opera anche nel caso di notifica diretta. Tuttavia, nella specie, l'atto è stato tradotto in una lingua (inglese) che, alla luce dei documenti prodotti dal risulta provato che CP_1
fosse conosciuta in modo adeguato dalla appellante.
Sul punto si evidenzia che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in materia, il giudice della controversia, al fine di valutare le conoscenze linguistiche del destinatario, deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti del fascicolo, ovvero esaminare tutti gli elementi di fatto e di prova in tal senso (cfr. CGUE, C-384/2014, ; C-519/2013, CP_3
“Alpha Bank Cyprus Ltd”; C-14/07, “Weiss und Partner”) e che in tema di notificazione o comunicazione di atti giudiziari fra Stati membri dell'Unione europea, spetta al notificante dimostrare che l'atto sia, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento UE n. 1393/2007, redatto o
10 accompagnato da una traduzione in una lingua compresa dal destinatario oppure nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione (ex multis, Cass., n. 28509/2018).
8.5 Quanto alla prova si richiamano: a) la procura alle liti rilasciata dalla per il grado di Pt_1 appello, redatta in testo a fronte italiano/inglese; b) la circostanza che, fin dall'inizio della vita coniugale, in virtù del fatto che nessuno dei due conosceva a sufficienza la lingua dell'altro,
l'inglese veniva considerato la lingua principale per la comunicazione tra i coniugi;
c) l'accordo sull'affidamento delle minori redatto in inglese;
d) la corrispondenza in corso di causa, che non è stata contestata né disconosciuta dalla (in particolare, scambio di e-mail 23 gennaio/1 Pt_1 febbraio 2017, in cui l'appellante esprime la sua preferenza per la redazione delle comunicazioni in lingua inglese); e) il tenore letterale della missiva inviata dalla al Giudice nel corso del Pt_1
primo grado, da cui si deduce la piena consapevolezza del processo da parte della stessa, non solo quanto all'esistenza ma anche quanto all'oggetto.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che l'atto di citazione di primo grado, redatto in italiano, è stato tradotto in inglese, lingua conosciuta dalla non sussiste l'eccepito vizio dell'atto. Pt_1
8.6 Va in ogni caso rilevato che l'omissione del modulo di accompagnamento volto ad avvertire, e dunque rendere edotto, il destinatario del suo diritto di rifiutare l'atto nell'ipotesi in cui lo stesso non sia tradotto in una “lingua da lui compresa” non sarebbe comunque idonea a comportare la nullità della notificazione, stante la ritenuta incompatibilità, ad avviso della costante giurisprudenza della Corte di Giustizia, del rimedio invalidante descritto con l'obiettivo del Regolamento, consistente nel prevedere un modo di trasmissione diretto, rapido ed efficace degli atti in materia civile e commerciale tra gli Stati membri. In via generale, dunque, si esclude che eventuali incompletezze e/o irritualità del procedimento notificatorio, fra cui anche la carenza di traduzione, possano dare luogo ad alcun impedimento in rito, essendo stata ritenuta conforme al diritto eurounitario soltanto l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione (sul punto, cfr. CGUE, C-
346/2021, “ING Luxemburg SA”; C-354/2015,
contro
Novo Banco Persona_1
SA”; C-519/2013, “Alpha Bank Cyprus Ltd”; C-443/03, “Leffler”).
9. In ordine al secondo motivo, relativo al difetto di giurisdizione, va applicato nel caso di specie, come correttamente stabilito dal Giudice di prime cure, il criterio del forum destinatae solutionis, che radica la giurisdizione italiana ed attribuisce l'affare al Tribunale di Genova, atteso che il
Regolamento UE n. 1215/2012, all'art. 7 n. 1) lett. a) prevede la possibilità di convenire il soggetto non domiciliato in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione
11 dell'obbligazione dedotta in giudizio da individuarsi, nel caso di compravendita nel luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuti essere consegnati, e nel caso di prestazione di servizi, il luogo in cui i beni sono o avrebbero dovuti essere consegnati in base al contratto.
La Corte di Cassazione (sentenza Sez. U - , Ordinanza n. 11387 del 29/04/2024) ha specificato che
“In tema di giurisdizione del giudice italiano, la competenza speciale, prevista dall'art. 7 del Reg.
UE n. 1215 del 2012, sussiste anche nei casi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio non tragga propriamente fonte da un contratto, purché sia possibile individuare un'obbligazione giuridica liberamente assunta, poiché la nozione di materia contrattuale, a cui rimanda la citata disposizione, va interpretata facendo riferimento agli obiettivi ed all'impianto sistematico del regolamento, nonché ai principi desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione italiana sulla domanda, proposta da persona domiciliata in Italia, per ottenere la condanna del proprio legale danese al pagamento delle somme dallo stesso riscosse in adempimento della transazione stipulata dal cliente a definizione di un contenzioso svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria della Danimarca)”.
Nella specie, come correttamente motivato dal Tribunale, l'obbligo di rendiconto discende dal rapporto tra le parti ed il luogo di adempimento va individuato nel luogo in cui la prestazione, intesa come pagamento somma dovuta a seguito della vendita, deve essere prestata che è quello del domicilio del creditore.
Infondata è l'eccezione della di applicabilità del criterio del forum rei sitae trattandosi di Pt_1
causa derivante dalla compravendita di un immobile, in quanto il criterio è applicabile solo in relazione alle cause aventi ad oggetto di ritti reali o di godimento del bene.
Altrettanto infondata è l'eccezione di inapplicabilità del forum destinatae solutionis alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 17989/2016), intervenuta in materia di obbligazioni pecuniarie e luogo dell'adempimento, atteso che il credito in esame, consistendo nel
25% del prezzo di vendita dell'immobile, risulta sine dubio connotato da liquidità (e, dunque, costituisce un'obbligazione portable), ossia determinabile mediante semplici calcoli aritmetici e senza indagini od operazioni ulteriori, conseguendone l'applicazione dell'art. 1182, comma 3 c.c.
Tali obbligazioni devono, pertanto, essere adempiute per legge presso il domicilio del creditore, determinando così il foro competente ex art. 20 c.p.c.
Dunque, il criterio del forum destinatae solutionis radica indubbiamente la giurisdizione italiana.
12 10. Quanto al terzo motivo, concernente propriamente il merito della questione, si evidenzia che – stante la ritenuta infondatezza delle censure di rito nei termini di cui sopra – le eccezioni di compensazione e di prescrizione del credito formulate dalla non rilevabili d'ufficio in Pt_1
quanto eccezioni di parte, si appalesano tardive e, di conseguenza, precluse in sede di appello, ai sensi degli artt. 294 e 345 c.p.c. Orbene, la avrebbe potuto costituirsi in primo grado entro i Pt_1
termini di legge e far valere in tal sede le eccezioni di compensazione e di prescrizione in oggi tardivamente proposte.
L'appello in conclusione deve essere integralmente rigettato.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della appellante, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/22, secondo lo scaglione di riferimento della relativa tabella di valore da € 5.201 a € 26.000, secondo i valori minimi in ragione della decisione in via pregiudiziale.
17. Si dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Genova n. Parte_1
831/2024 del 14/03/2024, che conferma;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore Parte_1 di che liquida in € 2.906,00, oltre 15% per spese Controparte_1
generali, e oltre I.V.A e C.P.A.;
3) dà atto – ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) – che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 29/1/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
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