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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1745/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1745/2023 tra
Parte_1
ATTORE0 e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. MARCANTONI GERARDO, oggi sostituito dall'avv. Francesco Parte_1 Bernab ropri scritti difensivi
Per l'avv. CONTESSA LEONARDO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Fabrizio Iacopini che si riporta ai propri scritti difensivi Il Giudico Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 avv. DO ATTORE contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CONTESSA LEONARDO CONVENUTO OGGETTO: CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE SOSPENDERE l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento precisamente indicate in narrativa;
NEL MERITO 1) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata e quindi il diritto di a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via Controparte_1 gradata ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alle cartelle opposte, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui al ruolo esattoriale e alle cartelle in esso indicate, non sono dovuti dal Sig. , stante Pt_1
l'intervenuta prescrizione del diritto;
ovvero DICHIARARE la inesistente e/o omessa notifica delle impugnate cartelle esattoriali secondo i modi prescritti dalla legge;
2) DICHIARARE l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù degli atti impugnati per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità, ovvero, per l'effetto DICHIARARE la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia delle cartelle impugnate;
3) DICHIARARE la cancellazione dal ruolo di tutte le cartelle di cui sia stata accertata l'illegittimità, con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
4) ORDINARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884 c.c., al competente Conservatore dei Registri Immobiliare la CANCELLAZIONE dell'Ipoteca Esattoriale iscritta sul bene immobile di proprietà dell'attore , Comune di Marano di Napoli (NA) alla Via Parte_1
Corree di Sopra n. 19/B, censito al N.C.E.U. nel Foglio n. 0014, con la Particella n. 00277, Subalterno 0008, Classe A02 – Abitazione Civile, Vani 6,5 – IN VIA SUBORDINATA, in ipotesi di accertamento giudiziale di pagina 2 di 7 un debito residuo in capo all'attore inferiore ad Euro 20.000,00, ORDINARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884 c.c., al competente Conservatore dei Registri Immobiliare la CANCELLAZIONE dell'Ipoteca Esattoriale iscritta sul bene immobile di proprietà dell'attore , Comune di Marano di Napoli Parte_1
(NA) alla Via Corree di Sopra n. 19/B, censito al N.C.E.U. nel Foglio n. 0014, con la Particella n. 00277, Subalterno 0008, Classe A02 – Abitazione Civile, Vani 6,5; IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, in ipotesi di accertamento giudiziale di un debito residuo in capo all'attore superiore ad Euro 20.000,00, DISPORRE la riduzione dell'iscrizione ipotecaria alla sorte debitoria residua, ex art. 2872 c.c. 5) CONDANNARE il convenuto Concessionario al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. L'attore, a fondamento della domanda di accertamento negativo dell'esistenza del credito e di illegittimità della iscrizione ipotecaria, allegava la omessa notifica della cartella e degli atti presupposti e la prescrizione del credito portato dalle singole cartelle. In particolare, ha eccepito: A) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 C.d.S., delle seguenti cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni per violazioni del C.d.S.: n. 06320110003378940000, n. 0632011001473186000, n. 06320110020718382000, n. 06320120005236600000, n. 06320120009255715000, n. 06320120009255715000, n. 06320120021708011000, n. 06320130005923664000, n. 06320130007692381000, n. 06320130011502957000, n. 06320140005976922000, n. 06320140009057343000, n. 06320150005675055000, n. 06320160000937088000, n. 06320160003859316000, n. 06320160007591747000, n. 06320170002152139000, n. 06320170006524452000, n. 06320210003147163000 e n. 06320110014731816000; B) la prescrizione del diritto di credito per le cartelle n. 06320150005675055000, n. 06320160005558178000, n. 063201690002606888000, n. 063201470002981859000, n. 06320180002915934000, n. 06320160003859316000, n. 063201900050346000000, n. 06320170002981859000e n. 06320210005533627000, aventi ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica poiché l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 Gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; C) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art 2948 c.c. delle seguenti cartelle n. 06320170006524452000, n. 06320190007899808000 e n. 06320210003147163000 aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili/Imposta Municipale Unica;
D) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale e/o decennale relativamente alla cartella n. 06320140005977023000 e alla cartella n. 06320180002344889000 aventi ad oggetto il diritto dello Stato alla riscossione dell'Ammenda, dell'imposta di registrazione di atti giudiziari nonché delle spese processuali;
E) la prescrizione, per decorso del termine quinquennale - giusto il disposto dell'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997 del diritto alla riscossione degli Interessi di Sospensione di cui alla cartella n. 06320170000886329000; F) la prescrizione decennale del diritto alla riscossione del credito derivante all'IRPEF, nonché alla riscossione di tale ultima imposta, e relativi Parte_2
12779392005000 e n. 66315012779423008000.
Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, in via pregiudiziale, eccepiva: A) la incompetenza per materia relativamente alle contestazioni concernenti le pretese aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: B) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle contestazioni concernenti le pretese aventi ad oggetto la tassa automobilistica e i tributi erariali;
C) la incompetenza per territorio;
D la inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Con la prima memoria ex art 171 ter c.p.c. l'attore aderiva alle eccezioni sub A), B) e C). La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.03.2025 Diritto
pagina 3 di 7 Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio trae origine dalla notifica della iscrizione di ipoteca recante una serie di cartella esattoriale i cui ruoli attengono, tra l'altro, all'omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, all'omesso versamento della tassa di circolazione, dell'IRPEF, delle addizionali comunali e regionali, dell'IMU, del contributo unificato, dell'imposta di registro. L'attorte ha sostenuto l'illegittimità della procedura per omessa previa notifica della cartella e degli atti presupposti richiedendo l'annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione. In particolare, ha eccepito: A) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 C.d.S., delle seguenti cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni per violazioni del C.d.S.: n. 06320110003378940000, n. 0632011001473186000, n. 06320110020718382000, n. 06320120005236600000, n. 06320120009255715000, n. 06320120009255715000, n. 06320120021708011000, n. 06320130005923664000, n. 06320130007692381000, n. 06320130011502957000, n. 06320140005976922000, n. 06320140009057343000, n. 06320150005675055000, n. 06320160000937088000, n. 06320160003859316000, n. 06320160007591747000, n. 06320170002152139000, n. 06320170006524452000, n. 06320210003147163000 e n. 06320110014731816000; B) la prescrizione del diritto di credito per le cartelle n. 06320150005675055000, n. 06320160005558178000, n. 063201690002606888000, n. 063201470002981859000, n. 06320180002915934000, n. 06320160003859316000, n. 063201900050346000000, n. 06320170002981859000e n. 06320210005533627000, aventi ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica poiché l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 Gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; C) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art 2948 c.c. delle seguenti cartelle n. 06320170006524452000, n. 06320190007899808000 e n. 06320210003147163000 aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili/Imposta Municipale Unica;
D) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale e/o decennale relativamente alla cartella n. 06320140005977023000 e alla cartella n. 06320180002344889000 aventi ad oggetto il diritto dello Stato alla riscossione dell'Ammenda, dell'imposta di registrazione di atti giudiziari nonché delle spese processuali;
E) la prescrizione, per decorso del termine quinquennale - giusto il disposto dell'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997 del diritto alla riscossione degli Interessi di Sospensione di cui alla cartella n. 06320170000886329000, F) la prescrizione decennale del diritto alla riscossione del credito derivante Parte_2 all'IRPEF, nonché alla riscossione di tale ultima imposta, e relativi interessi, di cui alle cartelle n.
[...]
79392005000 e n. 66315012779423008000. Tanto premesso, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta in ordine alla incompetenza per materia dell'adito Tribunale e al difetto di giurisdizione.
- Sulla eccezione di incompetenza per materia. L'eccezione è fondata nei limiti che seguono. Come statuito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, “La competenza per materia, per quanto riguarda le contestazioni relative alle pretese aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (sia quelle avanzate avverso le cartelle di pagamento, che risultano tutte ed esclusivamente formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che quelle avanzate avverso l'iscrizione ipotecaria del 25 agosto 2008 e comunque per crediti della medesima natura, trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo), spetta effettivamente al giudice di pace del luogo in cui sono state accertate le infrazioni. Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, «in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie
pagina 4 di 7 aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 – 01). Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli, di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con riguardo alla contestazione dell'analoga misura dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed è inoltre valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 – 01) Ne consegue che, in relazione alle contestazioni afferenti le cartelle:
- 063220110014731816000
- 06320110020718382000
- 06320120005236600000
- 06320120009255715000
- 06320120021708011000
- 06320130005923664000
- 06320130007692381000
- 06320140005976922000
- 06320160000937088000
- 06320170002152139000
- 06320170006524452000
- 06320220003386421000 in quanto concernenti anche sanzioni per violazioni del codice della strada va dichiarata la competenza per materia sulla controversia del Giudice di Pace di Napoli. Parimenti è a dirsi per le contestazioni afferenti le cartelle
- 07120050006108939000
- 06320130011502957000 per le quali va dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace di Isernia. E, infine, per le cartelle
- 06320110003378940000
- 06320140009057343000
- 0632015000567055000 (nella parte relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada)
- 06320160003859316000
- 06320160007591747000 per le quali va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Macerata
- Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la controversia afferente le contestazioni aventi ad oggetto la tassa automobilistica e le entrate tributarie alla giurisdizione del giudice tributario. La eccezione è fondata nei limiti che seguono Secondo l'orientamento della Suprema corte di Cassazione “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un.,
pagina 5 di 7 ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023). Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore allega l'intervenuta prescrizione del credito sul presupposto dell'omessa notifica della cartella e degli atti sottostanti, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito. Conclusivamente, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.) per le seguenti cartelle di pagamento: n. 06320150005675055000, n. 06320160005558178000, n. 063201690002606888000, n. 063201470002981859000, n. 06320180002915934000, 063201900050346000000 e n. 06320210005533627000, n. 07120130087440123000, n. 66315012779392005000, n. 66315012779423008000, n. 66323017990363008000, n. 67113009876067001000, n. 67113009876060006000, n. 06320170000886329000, n. 07120130087440123000, n. 06320210003147163000, n. 06320170006524452000 e n. 06320190007899808000 n. 063018000527609000, n. 06320180002344889000, n. 0632014005977023000 in quanto afferenti tasse automobilistiche ed altri tributi erariali, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita per tutte le fasi avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle nn. 063220110014731816000, 06320110020718382000, 06320120005236600000, 6320120009255715000, 06320120021708011000, 06320130005923664000, 06320130007692381000, 06320140005976922000, 06320160000937088000, 06320170002152139000, 06320170006524452000 e 06320220003386421000 in quanto concernenti sanzioni per violazioni del codice della strada per le quali sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli;
2. dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle nn. 07120050006108939000 e 06320130011502957000 in quanto concernenti sanzioni pecuniari per violazioni del codice della strada per le quali sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace di Isernia;
3. dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle nn. 06320110003378940000, 06320140009057343000, 0632015000567055000 (nella parte relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada), 06320160003859316000 e 06320160007591747000 in quanto concernenti sanzioni pecuniari per violazioni del codice della strada per le quali sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace di Macerata;
pagina 6 di 7 4. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle n. 06320150005675055000, 06320160005558178000, 063201690002606888000,063201470002981859000, 06320180002915934000, 063201900050346000000, 06320210005533627000, 07120130087440123000, 66315012779392005000, 66315012779423008000, 66323017990363008000, 67113009876067001000, 67113009876060006000, 06320170000886329000, 07120130087440123000, 06320210003147163000, 06320170006524452000, 06320190007899808000, 063018000527609000, 06320180002344889000, 0632014005977023000, 07120040096782037000, 06320210000542658000 in quanto afferenti tasse automobilistiche ed altri tributi erariali per le quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario territorialmente competente;
5. fissa il termine di mesi tre per la riassunzione;
6. condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 19 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1745/2023 tra
Parte_1
ATTORE0 e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 19 marzo 2025 innanzi al dott. Angelica Capotosto, sono comparsi: Per l'avv. MARCANTONI GERARDO, oggi sostituito dall'avv. Francesco Parte_1 Bernab ropri scritti difensivi
Per l'avv. CONTESSA LEONARDO, oggi Controparte_1 sostituito dall'avv. Fabrizio Iacopini che si riporta ai propri scritti difensivi Il Giudico Il Giudice ordina la discussione orale all'odierna udienza Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1745/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 avv. DO ATTORE contro
in persona del legale rappresentante Controparte_2
Controparte_3 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CONTESSA LEONARDO CONVENUTO OGGETTO: CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.03.2025
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * *
Fatto
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito: IN VIA PRELIMINARE SOSPENDERE l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento precisamente indicate in narrativa;
NEL MERITO 1) ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata e quindi il diritto di a procedere ad esecuzione forzata, ovvero in via Controparte_1 gradata ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, l'illegittimità e/o inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alle cartelle opposte, e, conseguentemente, dichiarare che tutti gli importi, alcuno escluso od eccettuato, di cui al ruolo esattoriale e alle cartelle in esso indicate, non sono dovuti dal Sig. , stante Pt_1
l'intervenuta prescrizione del diritto;
ovvero DICHIARARE la inesistente e/o omessa notifica delle impugnate cartelle esattoriali secondo i modi prescritti dalla legge;
2) DICHIARARE l'estinzione del diritto alla riscossione in virtù degli atti impugnati per le motivazioni di cui alla presente citazione in opposizione ed in particolare per intervenuta prescrizione del credito vantato dall'Ente per tutti i motivi indicati nel presente atto che qui abbiansi per integralmente richiamati e trascritti oltre che per la sua illegittimità, inesistenza ed irregolarità, ovvero, per l'effetto DICHIARARE la sopravvenuta illegittimità e/o inefficacia delle cartelle impugnate;
3) DICHIARARE la cancellazione dal ruolo di tutte le cartelle di cui sia stata accertata l'illegittimità, con ordine di ottemperanza nei confronti del concessionario convenuto;
4) ORDINARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884 c.c., al competente Conservatore dei Registri Immobiliare la CANCELLAZIONE dell'Ipoteca Esattoriale iscritta sul bene immobile di proprietà dell'attore , Comune di Marano di Napoli (NA) alla Via Parte_1
Corree di Sopra n. 19/B, censito al N.C.E.U. nel Foglio n. 0014, con la Particella n. 00277, Subalterno 0008, Classe A02 – Abitazione Civile, Vani 6,5 – IN VIA SUBORDINATA, in ipotesi di accertamento giudiziale di pagina 2 di 7 un debito residuo in capo all'attore inferiore ad Euro 20.000,00, ORDINARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2884 c.c., al competente Conservatore dei Registri Immobiliare la CANCELLAZIONE dell'Ipoteca Esattoriale iscritta sul bene immobile di proprietà dell'attore , Comune di Marano di Napoli Parte_1
(NA) alla Via Corree di Sopra n. 19/B, censito al N.C.E.U. nel Foglio n. 0014, con la Particella n. 00277, Subalterno 0008, Classe A02 – Abitazione Civile, Vani 6,5; IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, in ipotesi di accertamento giudiziale di un debito residuo in capo all'attore superiore ad Euro 20.000,00, DISPORRE la riduzione dell'iscrizione ipotecaria alla sorte debitoria residua, ex art. 2872 c.c. 5) CONDANNARE il convenuto Concessionario al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”. L'attore, a fondamento della domanda di accertamento negativo dell'esistenza del credito e di illegittimità della iscrizione ipotecaria, allegava la omessa notifica della cartella e degli atti presupposti e la prescrizione del credito portato dalle singole cartelle. In particolare, ha eccepito: A) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 C.d.S., delle seguenti cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni per violazioni del C.d.S.: n. 06320110003378940000, n. 0632011001473186000, n. 06320110020718382000, n. 06320120005236600000, n. 06320120009255715000, n. 06320120009255715000, n. 06320120021708011000, n. 06320130005923664000, n. 06320130007692381000, n. 06320130011502957000, n. 06320140005976922000, n. 06320140009057343000, n. 06320150005675055000, n. 06320160000937088000, n. 06320160003859316000, n. 06320160007591747000, n. 06320170002152139000, n. 06320170006524452000, n. 06320210003147163000 e n. 06320110014731816000; B) la prescrizione del diritto di credito per le cartelle n. 06320150005675055000, n. 06320160005558178000, n. 063201690002606888000, n. 063201470002981859000, n. 06320180002915934000, n. 06320160003859316000, n. 063201900050346000000, n. 06320170002981859000e n. 06320210005533627000, aventi ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica poiché l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 Gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; C) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art 2948 c.c. delle seguenti cartelle n. 06320170006524452000, n. 06320190007899808000 e n. 06320210003147163000 aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili/Imposta Municipale Unica;
D) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale e/o decennale relativamente alla cartella n. 06320140005977023000 e alla cartella n. 06320180002344889000 aventi ad oggetto il diritto dello Stato alla riscossione dell'Ammenda, dell'imposta di registrazione di atti giudiziari nonché delle spese processuali;
E) la prescrizione, per decorso del termine quinquennale - giusto il disposto dell'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997 del diritto alla riscossione degli Interessi di Sospensione di cui alla cartella n. 06320170000886329000; F) la prescrizione decennale del diritto alla riscossione del credito derivante all'IRPEF, nonché alla riscossione di tale ultima imposta, e relativi Parte_2
12779392005000 e n. 66315012779423008000.
Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, in via pregiudiziale, eccepiva: A) la incompetenza per materia relativamente alle contestazioni concernenti le pretese aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada: B) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle contestazioni concernenti le pretese aventi ad oggetto la tassa automobilistica e i tributi erariali;
C) la incompetenza per territorio;
D la inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
Con la prima memoria ex art 171 ter c.p.c. l'attore aderiva alle eccezioni sub A), B) e C). La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 19.03.2025 Diritto
pagina 3 di 7 Preliminarmente va rilevato che il presente giudizio trae origine dalla notifica della iscrizione di ipoteca recante una serie di cartella esattoriale i cui ruoli attengono, tra l'altro, all'omesso pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, all'omesso versamento della tassa di circolazione, dell'IRPEF, delle addizionali comunali e regionali, dell'IMU, del contributo unificato, dell'imposta di registro. L'attorte ha sostenuto l'illegittimità della procedura per omessa previa notifica della cartella e degli atti presupposti richiedendo l'annullamento delle cartelle per intervenuta prescrizione. In particolare, ha eccepito: A) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 C.d.S., delle seguenti cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni per violazioni del C.d.S.: n. 06320110003378940000, n. 0632011001473186000, n. 06320110020718382000, n. 06320120005236600000, n. 06320120009255715000, n. 06320120009255715000, n. 06320120021708011000, n. 06320130005923664000, n. 06320130007692381000, n. 06320130011502957000, n. 06320140005976922000, n. 06320140009057343000, n. 06320150005675055000, n. 06320160000937088000, n. 06320160003859316000, n. 06320160007591747000, n. 06320170002152139000, n. 06320170006524452000, n. 06320210003147163000 e n. 06320110014731816000; B) la prescrizione del diritto di credito per le cartelle n. 06320150005675055000, n. 06320160005558178000, n. 063201690002606888000, n. 063201470002981859000, n. 06320180002915934000, n. 06320160003859316000, n. 063201900050346000000, n. 06320170002981859000e n. 06320210005533627000, aventi ad oggetto il mancato pagamento della Tassa Automobilistica poiché l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86, convertito nella legge 60/86, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 Gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; C) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti dell'art 2948 c.c. delle seguenti cartelle n. 06320170006524452000, n. 06320190007899808000 e n. 06320210003147163000 aventi ad oggetto l'omesso pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili/Imposta Municipale Unica;
D) la prescrizione del diritto di credito per il decorso del termine quinquennale e/o decennale relativamente alla cartella n. 06320140005977023000 e alla cartella n. 06320180002344889000 aventi ad oggetto il diritto dello Stato alla riscossione dell'Ammenda, dell'imposta di registrazione di atti giudiziari nonché delle spese processuali;
E) la prescrizione, per decorso del termine quinquennale - giusto il disposto dell'art. 20, comma 3, D. Lgs. 472/1997 del diritto alla riscossione degli Interessi di Sospensione di cui alla cartella n. 06320170000886329000, F) la prescrizione decennale del diritto alla riscossione del credito derivante Parte_2 all'IRPEF, nonché alla riscossione di tale ultima imposta, e relativi interessi, di cui alle cartelle n.
[...]
79392005000 e n. 66315012779423008000. Tanto premesso, vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta in ordine alla incompetenza per materia dell'adito Tribunale e al difetto di giurisdizione.
- Sulla eccezione di incompetenza per materia. L'eccezione è fondata nei limiti che seguono. Come statuito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, “La competenza per materia, per quanto riguarda le contestazioni relative alle pretese aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada (sia quelle avanzate avverso le cartelle di pagamento, che risultano tutte ed esclusivamente formulate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., che quelle avanzate avverso l'iscrizione ipotecaria del 25 agosto 2008 e comunque per crediti della medesima natura, trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo), spetta effettivamente al giudice di pace del luogo in cui sono state accertate le infrazioni. Come di recente chiarito dalle Sezioni Unite di questa stessa Corte, «in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie
pagina 4 di 7 aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018, Rv. 648267 – 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24711 del 08/10/2018, Rv. 650888 – 01). Il principio appena richiamato è evidentemente da ritenersi applicabile, oltre che all'ipotesi di contestazione del provvedimento di fermo amministrativo di veicoli, di cui all'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche con riguardo alla contestazione dell'analoga misura dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, ed è inoltre valido sia in caso di opposizione volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione – “opposizione c.d. recuperatoria” – sia in caso di opposizione diretta a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo stesso – “opposizione c.d. preventiva” (cfr. rispettivamente, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7460 del 15/03/2019, Rv. 653443 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018, Rv. 651829 – 01) Ne consegue che, in relazione alle contestazioni afferenti le cartelle:
- 063220110014731816000
- 06320110020718382000
- 06320120005236600000
- 06320120009255715000
- 06320120021708011000
- 06320130005923664000
- 06320130007692381000
- 06320140005976922000
- 06320160000937088000
- 06320170002152139000
- 06320170006524452000
- 06320220003386421000 in quanto concernenti anche sanzioni per violazioni del codice della strada va dichiarata la competenza per materia sulla controversia del Giudice di Pace di Napoli. Parimenti è a dirsi per le contestazioni afferenti le cartelle
- 07120050006108939000
- 06320130011502957000 per le quali va dichiarata la competenza per materia del Giudice di Pace di Isernia. E, infine, per le cartelle
- 06320110003378940000
- 06320140009057343000
- 0632015000567055000 (nella parte relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada)
- 06320160003859316000
- 06320160007591747000 per le quali va dichiarata la competenza del Giudice di pace di Macerata
- Sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario La convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per appartenere la controversia afferente le contestazioni aventi ad oggetto la tassa automobilistica e le entrate tributarie alla giurisdizione del giudice tributario. La eccezione è fondata nei limiti che seguono Secondo l'orientamento della Suprema corte di Cassazione “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Cass. sez. un.,
pagina 5 di 7 ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e, da ultimo Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023). Tali principi appaiono adeguati al caso di specie, in cui l'attore allega l'intervenuta prescrizione del credito sul presupposto dell'omessa notifica della cartella e degli atti sottostanti, ed in cui è comunque da escludere che ricorra una controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella, risultando pacifica la natura dell'estratto di ruolo quale “mero elaborato informatico contenete gli elementi della cartella ossia gli elementi del ruolo afferenti a quella cartella”, atto pertanto privo di natura impositiva e ancor meno esecutiva (Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 e n. 19704/2015) e nel quale la circostanza dell'avvenuta regolare notifica della cartella portata dall'estratto impugnato non muta, all'evidenza, le conseguenze in ordine al difetto di giurisdizione del giudice adito. Conclusivamente, in disparte la questione relativa all'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo come sancita dalla disposizione di cui al comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215 - disposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi comprese le entrate pubbliche extratributarie (vd. Cass. civ., S.U., sent. n. 26283/2022 cit.) per le seguenti cartelle di pagamento: n. 06320150005675055000, n. 06320160005558178000, n. 063201690002606888000, n. 063201470002981859000, n. 06320180002915934000, 063201900050346000000 e n. 06320210005533627000, n. 07120130087440123000, n. 66315012779392005000, n. 66315012779423008000, n. 66323017990363008000, n. 67113009876067001000, n. 67113009876060006000, n. 06320170000886329000, n. 07120130087440123000, n. 06320210003147163000, n. 06320170006524452000 e n. 06320190007899808000 n. 063018000527609000, n. 06320180002344889000, n. 0632014005977023000 in quanto afferenti tasse automobilistiche ed altri tributi erariali, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario territorialmente competente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000 con applicazione della riduzione massima consentita per tutte le fasi avuto riguardo all'attività concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle nn. 063220110014731816000, 06320110020718382000, 06320120005236600000, 6320120009255715000, 06320120021708011000, 06320130005923664000, 06320130007692381000, 06320140005976922000, 06320160000937088000, 06320170002152139000, 06320170006524452000 e 06320220003386421000 in quanto concernenti sanzioni per violazioni del codice della strada per le quali sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace di Napoli;
2. dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle nn. 07120050006108939000 e 06320130011502957000 in quanto concernenti sanzioni pecuniari per violazioni del codice della strada per le quali sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace di Isernia;
3. dichiara la incompetenza dell'adito Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle nn. 06320110003378940000, 06320140009057343000, 0632015000567055000 (nella parte relativa a sanzioni per violazioni del codice della strada), 06320160003859316000 e 06320160007591747000 in quanto concernenti sanzioni pecuniari per violazioni del codice della strada per le quali sussiste la competenza per materia del Giudice di Pace di Macerata;
pagina 6 di 7 4. dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulle contestazioni afferenti le cartelle n. 06320150005675055000, 06320160005558178000, 063201690002606888000,063201470002981859000, 06320180002915934000, 063201900050346000000, 06320210005533627000, 07120130087440123000, 66315012779392005000, 66315012779423008000, 66323017990363008000, 67113009876067001000, 67113009876060006000, 06320170000886329000, 07120130087440123000, 06320210003147163000, 06320170006524452000, 06320190007899808000, 063018000527609000, 06320180002344889000, 0632014005977023000, 07120040096782037000, 06320210000542658000 in quanto afferenti tasse automobilistiche ed altri tributi erariali per le quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario territorialmente competente;
5. fissa il termine di mesi tre per la riassunzione;
6. condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
7.052,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Macerata, 19 marzo 2025 Il Giudice dott.ssa Angelica Capotosto
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