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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia
La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati dott. Anna Maia Pizzi Presidente dott. Valentina Paletto Consigliere rel. dott. Lucio Marcantonio Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1061/2024 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_1 C.F. - esercente la responsabilità genitoriale sul minore CodiceFiscale_1 Persona_1
nato a [...]- USA) il 1.2.2023 –
[...]
e da nato a [...] il [...] residente in [...] Parte_2
CodiceFiscale_2 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Biondo del Foro di Roma, con studio in Roma, Via di Ripetta n. 121 e Massimiliano Marano del Foro di Roma, con studio in Viale Parioli n. 101/E presso il cui studio hanno eletto domicilio
APPELLANTI
avverso la sentenza n.5217/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 3.4.2024, pubblicata il 20.5.2024, che ha rigettato la richiesta di regolamentazione della responsabilità genitoriale del genitore di intenzione del minore . Persona_2
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott. CP_1
che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata
[...]
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza pronunciata in data 3.4.2024, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso promosso da , cui ha aderito l'interveniente - coppia omosessuale, Parte_1 Parte_2 unita civilmente in data 14.9.2019 e portatrice di un progetto di genitorialità condivisa sul minore
, nato negli Stati Uniti in data 1.2.2023 da procedura di maternità surrogata – volto Persona_2 ad ottenere non già la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero, bensì il riconoscimento del diritto del minore all'accertamento degli obblighi di mantenimento, istruzione, educazione di cui all'art. 30 della Costituzione anche da parte del genitore c.d. intenzionale. In punto di diritto il Tribunale ha escluso che, nel caso di specie, possa accedersi, come dedotto dai ricorrenti, ad una applicazione costituzionalmente orientata dell'art. 279 c.c. (dettata per il caso in cui il figlio non possa essere riconosciuto in quanto nato fuori dal matrimonio da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito ed in linea collaterale nel secondo grado), nemmeno in una prospettiva di applicazione delle norme CEDU, come interpretate dalla Corte EDU (cfr. decisioni del 12.12.2029 e del 16.7.2020, rispettivamente C.c/Francia – E. c/Francia, paragrafo 42 e par. 66 e D.c/Francia, paragrafo 66), non sussistendo, nel caso in esame, una filiazione biologica (presupposto della fattispecie disciplinata dall'art. 279 c.c.). Al riguardo, il Tribunale ha affermato che proprio una lettura della vicenda conforme alle norme costituzionali ed ai principi fondamentali dell'ordinamento impedisce l'accoglimento della domanda, anche nella lettura fornita all'art. 279 c.c. , avendo la stessa Corte Costituzionale escluso la conformità alla Costituzione del riconoscimento di un rapporto di filiazione del bambino con il genitore intenzionale, ancor più quando sia nato da surrogazione di maternità (cfr. Corte Cost. 221/2019, Corte Cost. n.272/2017) ed avendo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12193/2019, ritenuto contrario ai principi di ordine pubblico il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero con cui sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione munito di cittadinanza italiana, ostandovi il divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12 co. 6 della legge n.40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico , in quanto posto a tutela di valori fondamentali quali la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione, precisando, inoltre, che la tutela di tali valori , non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire rilievo al rapporto genitoriale mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici quali l'adozione in casi particolari, prevista dalla L. n.184 del 1983, art. 44 comma 1 lett. d). In relazione a tale ultimo passaggio della sentenza della Suprema Corte, il Tribunale ha evidenziato come la Corte Costituzionale, con pronuncia n. 79/2022, intervenendo sulla disciplina dell'adozione in casi particolari, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 55 della L.184/83 nella parte in cui, richiamando l'art. 300 co. 2 c.c., non prevede l'instaurazione di rapporti giuridici tra l'adottato e i parenti dell'adottante, così riconoscendo e garantendo l'interesse del nato ad [...] relazione giuridica con il genitore di intenzione e facendo, così, discendere, anche nei casi di c.d. adozione mite, effetti civili pieni e la costituzione di rapporti di parentela con i familiari dell'adottante nella prospettiva di realizzare il suo inserimento nell'ambiente familiare dell'adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e secondo un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione (cfr. Cass. S.U. 38162/2022 in commento alla sentenza della Consulta). Il Tribunale ha, altresì, evidenziato che, come chiarito dalla sentenza della Suprema Corte, S.U. n. 38162/2022, il diritto fondamentale del minore, nato con ricorso alla surrogazione di maternità, al riconoscimento anche giuridico del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore di intenzione, è garantito attraverso l' istituto dell'adozione in casi particolari ex art. 44 lett. d) L. 184/83, che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato di conseguire lo “status” di figlio e dall'altro di riconoscere giuridicamente il legame di fatto tra il “partner” del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita. In conclusione, il Tribunale ha affermato che l'ordinamento giuridico, allo stato, non consente di riconoscere l'esistenza di un rapporto di filiazione tra il genitore di intenzione e il figlio biologico del partner, soprattutto nel caso di ricorso a maternità surrogata, sicché proprio un'interpretazione costituzionalmente orientata deve portare al rigetto della relativa domanda, sussistendo, comunque, nel sistema giuridico la possibilità di creare una relazione di filiazione adottiva ai sensi dell'art. 44 lett. d) L.184/83. Sullo specifico, aspetto il Tribunale ha ritenuto infondata la critica mossa dai ricorrenti circa l'assenza di celerità, richiesta dalle pronunce della Corte EDU, in relazione alla procedura di adozione speciale, che richiede l'espletamento di indagini volte a verificare se l'adozione ex art. 44 lett. d) L.184/83 realizzi il preminente interesse del minore ed ha affermato che la stessa Corte EDU ha legato la necessaria effettività e celerità all'interesse del minore, interesse che, a dire dei giudici di prime cure, non può che essere assicurato attraverso l'accertamento dei presupposti del percorso adottivo richiesto, con particolare riguardo all'effettività del progetto genitoriale ed alla concretezza ed attualità della cura e dell'accudimento del minore, come peraltro affermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SU 38162/22). Il Tribunale ha, infine, evidenziato che, nel caso di specie, non sussistono preclusioni all'accesso della coppia omosessuale alla stepchild adoption, essendo la coppia unita e convivente, sicché l'interesse delle parti al giudizio appare affievolito, che l'eventuale vuoto di tutela, come peraltro affermato dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 32/2021 e n. 33/2021) e dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass.S.U. 38162/22), non può essere colmato dal giudice, essendo compito demandato all'intervento del legislatore e che non può essere applicata la legge americana dell' in forza dell'art. 33 L.218/1995, non solo perché non è stato prodotto un certificato CP_2 che attesti la cittadinanza del bambino e neppure la legge dell' sulle genitorialità di CP_2 intenzione e sugli obblighi dalla stessa derivanti, ma soprattutto perché la legge straniera non può essere applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 6 L.218/1995, come peraltro confermato dalle numerose sentenze della Suprema Corte che hanno richiamato il limite dell'ordine pubblico internazionale per non consentire la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero nei casi di surrogazione di maternità.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto depositato il 20.12.2024, in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sul minore e Persona_2 Parte_2 hanno proposto appello, sollevando questione di illegittimità costituzionale degli artt. 8 della L.40/2004 e dell'art. 279 c.c. in riferimento agli artt. 2,3,30,31 e 117 della Costituzione e alla normativa sovranazionale, chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
nel merito, hanno chiesto la riforma della sentenza gravata, con conseguente accertamento del diritto del minore ad Persona_2 essere mantenuto, istruito ed educato anche dal genitore intenzionale, l' adozione di ogni provvedimento di legge, nonché l'annotazione a margine dell'atto di nascita con esonero da responsabilità dei Pubblici Ufficiali;
in via istruttoria, hanno reiterato le richieste già articolate nel giudizio di primo grado. Con i propri motivi di appello, la difesa insistendo, preliminarmente, in ordine Parte_3 alla questione di incostituzionalità delle norme sopra richiamate, in quanto rilevante ai fini della presente decisione e non manifestamente infondata, ha affermato che il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando l'inesistenza di un rapporto di filiazione biologica nel caso del genitore di intenzione, violando, così, quanto disposto dall'art. 8 della L.40/2004, che ha equiparato lo status dei nati con ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita ai figli nati nel corso del matrimonio o ai figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alla PMA ai sensi dell'art. 6, sicché, in virtù del citato art. 8, nel nostro ordinamento giuridico la filiazione biologica è equiparata alla filiazione derivante da un procedimento di medicazione assistita. La difesa ha quindi affermato che, diversamente opinando, si verificherebbe un discrimine in relazione al riconoscimento dello status di figlio e dei diritti dallo stesso discendenti nei confronti dei genitori biologici ed intenzionali, con conseguente violazione del principio di parità sostanziale e dell'art. 3 della Cost., ancor più evidente là ove il minore sia nato all'estero con ricorso ad una procedura di PMA. Al riguardo, la difesa ha dedotto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 33/2021, ha affermato che il migliore interesse del bambino, in questi casi, è sicuramente quello del riconoscimento dei legami che di fatto già lo uniscono ad entrambi i componenti della coppia … trattandosi di legami che rappresentano parte integrante dell'identità del bambino e che, come tali, devono essere riconosciuti anche negli Stati che vietano il ricorso alla maternità surrogata con l'individuazione di strumenti di tutela adeguati, quali non è l'adozione in casi particolari, in quanto non attribuisce la genitorialità all'adottante e prevede il necessario consenso del genitore biologico. A fronte di ciò, la difesa, rilevando che nell'attualità non è stato effettuato alcun intervento legislativo volto alla tutela del minore, è necessario sollevare una questione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. 40/2004, nella parte in cui non prevede parità di trattamento con i figli nati da coppie omossessuali con tecniche di PMA svolte all'estero e dell'art. 279 c.c., nella parte in cui non prevede che tale norma possa trovare applicazione, in virtù di sentenza additiva, nel caso in cui non si possa procedere al riconoscimento del figlio per l'esistenza di un vincolo e di un divieto giuridico. A tale ultimo riguardo, la difesa appellante ha dedotto che, anche in relazione a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 494/2002, il minore non può essere oggetto di una perpetrata diminuzione dei propri diritti di figlio, a prescindere dalla modalità di procreazione, in ragione di pretese condotte contrarie a norme di rango ordinario che, in ogni caso, non possono ledere il suo diritto di essere educato e mantenuto da entrambi i genitori. La difesa ha, quindi, affermato che non può ritenersi che la tutela del minore, come esposta dalle pronunce sovranazionali e dalla Corte Costituzionale, possa ritenersi adempiuta con il ricorso alla c.d. adozione in casi speciali, istituto che non costituisce una forma di tutela piena, anche perché rimessa alla scelta del genitore intenzionale, rispetto al quale il minore rimane inerte, non esistendo uno strumento immediatamente azionabile dall'adottando nei confronti del genitore intenzionale ed essendo, comunque, sempre necessario l'assenso del genitore biologico. La difesa ha, inoltre, affermato che la procedura di adozione speciale è soggetta alla durata del procedimento che si radica avanti all'A.G. minorile, (nel corso del quale devono essere sentiti i genitori ed effettuate indagini tramite i servizi sociali territoriali e gli organi di pubblica sicurezza, accertamenti tutti non previsti in caso di filiazione naturale e neppure in caso di PMA), con conseguenti tempistiche non sempre compatibili con il criterio della celerità richiesto dalla CEDU. La difesa, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'applicabilità del diritto dello , per il quale il minore sarebbe figlio di entrambi i genitori, ha, infine, Controparte_3 affermato che, in base alla legge dello Stato di nascita del bambino, lo status di cittadino americano si acquisisce con la nascita, c.d. ius solis, essendo, così, sufficiente, a tale fine, la produzione del certificato di nascita.
3. L'udienza dell'8.5.2025, come da provvedimento di questa Corte del 15.4.2025, è stata clebrata alla presenza delle parti. Gli appellanti e hanno affermato di avere una progettualità di vita Parte_1 Parte_2 comune e coesa ed un progetto di filiazione pienamente pacifico e condiviso, essendo stato del tutto casuale che un genitore fosse biologico e l'altro di intenzione. All'esito la Corte, sentito il PG, che ha chiesto la nomina del Curatore speciale del minore e, nel merito, il rigetto dell'appello e la difesa, che si è riportata ai propri motivi di gravame, chiedendone l'accoglimento, ha trattenuto la causa in decisione.
4. Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e che, conseguentemente, debba essere confermato il provvedimento di primo grado. Avuto riguardo a quanto dichiarato in data odierna dalle parti appellanti circa la presenza di un progetto familiare coeso e di filiazione pienamente condivisa, in assenza di situazioni di conflitto della coppia genitoriale, deve essere rigettata la richiesta avanzata dal PG in sede di conclusioni, avente ad oggetto la nomina di un Curatore speciale, non ravvisandosi alcun interesse del minore diverso e confliggente con quello dei due genitori che meriti di essere autonomamente rappresentato in giudizio. Passando, quindi, all'esame dei motivi di gravame rileva la Corte che la difesa ha Pt_1 preliminarmente prospettato una questione di illegittimità costituzionale con riferimento agli artt. 32, 3 30, 31 e 217 della Costituzione e alla normativa sovranazionale, degli artt. 8 L.40/2004, nella parte in cui non prevede parità di trattamento dei nati con tecniche di PMA svolte all'estero e dell'art.279 c.c., nella parte in cui non prevede che tale norma possa trovare applicazione anche nei casi in cui non sia possibile procedere al riconoscimento del figlio per l'esistenza di un divieto giuridico. Ritiene la Corte che le questioni di incostituzionalità delle norme sopra richiamate sollevate dalla difesa appellante, nella prospettiva di una pronuncia additiva, siano manifestamente infondate alla luce degli arresti giurisprudenziali della Consulta, della Suprema Corte e della Corte EDU che, succedutisi nel tempo, hanno delineato i principi di diritto cui il giudice deve attenersi in materia di filiazione nell'ambito di unioni omosessuali e nello specifico nella materia attinente la maternità surrogata, alla luce dello stato della giurisprudenza interna ed europea. Al riguardo, va rilevato che la questione relativa all'applicabilità dell'art. 8 L.40/2004 anche nei casi in cui sia stata realizzata una tecnica di PMA non consentita dal nostro ordinamento, in quanto posta in assenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della medesima legge ( coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi) e della conseguente discriminazione nei confronti dei minori nati con tecniche di PMA in ragione dell'orientamento sessuale dei genitori, è stata ampiamente affrontata e definita dalla sentenza della Corte Costituzionale n.230 del 4.11.2020, che - pur riguardando una coppia di donne che, unite civilmente, avevano chiesto all'Ufficiale dello Stato civile l'iscrizione del nome della madre intenzionale sull'atto di nascita del bambino nato in [...] con tecniche di PMA avviate all'estero - ha categoricamente affermato che la legge 40/2004 si applica esclusivamente alle coppie di “sesso diverso”, in quanto l'ordinamento giuridico italiano non consente l'accesso alle coppia dello stesso sesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, con ciò escludendo un'interpretazione adeguatrice dell'art. 5 della medesima legge. In particolare, con precedente pronuncia n.221/2019, in relazione alla mancata applicazione dell'art. 8 L. 40/2004 ai nati da coppie dello stesso sesso, la Corte Costituzionale aveva definitivamente chiarito la non percorribilità di un'interpretazione adeguatrice dell'art. 5 affermando che alla luce della legislazione vigente, la PMA non può essere intesa quale strumento per soddisfare la volontà di avere un figlio, ma esclusivamente quale terapia cui possono ricorrere solo le coppie eterosessuali affette da infertilità accertata e patologica, condizione che, non riguardando le coppie omosessuali, non consente di equiparare le due situazioni, rappresentando l'elemento dell'infertilità accertata e assoluta, la ratio della legge 40/2004, essendo, ai sensi dell'art.1, la finalità primaria della legge, quella di favorire la soluzione di problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana. Entrambe le sentenze sopra richiamate, operando un espresso richiamo all'art.5 della L.40/2004 quale norma di chiusura del sistema in relazione all' accesso alle tecniche di PMA da parte di coppie omossessuali, hanno indirettamente affermato l'impossibilità di una lettura dell'art. 8 sganciata dall'intero impianto normativo, con la conseguente impossibilità di farla assurgere a norma che, letta autonomamente, possa consentire al minore nato da tecniche di PMA effettuate da coppie omossessuali, l'acquisizione dello status filiationis, con il conseguente acquisto dei diritti dallo stesso discendenti, nei confronti del genitore intenzionale. Va del resto rilevato che, una lettura difforme da quella recepita nelle sentenze sopra richiamate, sarebbe contraria alle norme che nel nostro ordinamento giuridico sono fondative dello status filiationis, nell'attualità correlato al fattore genetico, con le uniche deroghe, disciplinate dalla legge, dell'adozione legittimante e speciale e della PMA, tecnica procreativa espressamente esclusa nei confronti delle coppie omosessuali. Tale preclusione appare ancor più stringente tenuto conto del fatto che il caso che qui ci occupa, riguardando un'ipotesi di maternità surrogata eseguita da coppia omosessuale all'estero, configura, ai sensi dell'art. 12 co. 6 della L.40/2004, una condotta di rilevanza penale, contraria all'ordine pubblico, condotta che, a seguito della recente legge 4.11.2024 n. 169, (che ha modificato il comma 6 dell'art. 12 della legge 40/2004) è divenuta reato universale punibile secondo la legge italiana anche se commesso all'estero. Alla luce delle considerazioni che precedono e di quanto in più occasioni la Consulta ha affermato rispetto all'applicabilità della L.40/2004 alle coppie omosessuali, la questione sollevata dalla difesa appellante in relazione alla dedotta incostituzionalità dell'art. 8 L.40/2004 appare del tutto infondata. Alle stesse conclusioni deve pervenirsi in relazione alla questione di incostituzionalità dell'art.279 c.c., disposizione normativa che, consentendo al figlio nato fuori dal matrimonio di agire per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione nei casi in cui non può essere proposta l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, come correttamente affermato dal Tribunale, ha come presupposto l'esistenza di un legame biologico del nato con entrambe i genitori, sicché la ratio della norma appare essere volta a tutelare, nelle ipotesi in cui non è possibile il riconoscimento, i diritti e i doveri discendenti da una filiazione biologica e pertanto rispetto a soggetti uniti da vincoli di sangue. A tale riguardo occorre ricordare, come correttamente rilevato dal Tribunale, che la Corte Costituzionale con sentenze n. 221/2019 e n. 272/2017 ha escluso la possibilità del riconoscimento di un rapporto di filiazione del bambino con il genitore intenzionale, ancor più qualora il minore sia nato con surrogazione di maternità e che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.12193/2019, ha ritenuto contrario ai principi di ordine pubblico il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero che ha accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed il genitore d'intenzione cittadino italiano, ostandovi il divieto della surrogazione di maternità previsto dall'art. 12 co. 6 L.40/2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, posto a tutela di valori fondamentali quali la dignità umana della gestante. Sulla specifica questione va, infine, rilevato che le fonti europee (Carta di Nizza, CEDU) hanno sempre rinviato in modo esplicito, quanto alla disciplina della genitorialità d'intenzione, alle singole legislazioni nazionali e al rispetto dei principi ivi normati, avendo, inoltre, la giurisprudenza della Corte EDU più volte affermato che, nelle materie che sottendono delicate questioni di ordine etico e morale, gli Stati conservano, in relazione a temi sui quali non si registra un generale consenso, un ampio margine di apprezzamento. La stessa Corte Costituzionale, nell'approcciare tematiche afferenti questioni aventi ad oggetto l'acquisizione dello status filiationis da parte del nato nei confronti del genitore intenzionale (cfr. sentenza n.230/2020), ha escluso che tale obbiettivo possa essere raggiunto attraverso il sindacato di costituzionalità delle norme richiamate, dovendosi lo stesso perseguire per via normativa da parte del legislatore, cui compete di intervenire, quale interprete della volontà collettiva, operando un bilanciamento tra i valori fondamentali in conflitto, considerando gli orientamenti e le istanze che ritenga maggiormente radicati nella coscienza sociale e comunque valutando l'opportunità di un intervento normativo in relazione ad una materia particolarmente delicata, che pone interrogativi di ordine etico, rispetto alla cui regolamentazione sono possibili soluzioni diverse. Secondo tali arresti giurisprudenziali deve, pertanto, escludersi con particolare riferimento all'acquisizione dello status filiationis a favore del minore nato da genitori omossessuali con ricorso a maternità surrogata, la possibilità di pronunce additive, avendo la Corte Costituzionale in più occasioni affermato che tocca al legislatore occuparsi della specifica materia. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritenute manifestamente infondate le questioni di incostituzionalità degli artt. 8 L.40/2004 e 279 c.c. sollevate dalla difesa appellante e venendo al merito del gravame, ritiene la Corte del tutto condivisibile la decisione assunta dai giudici di primo grado che hanno, innanzi tutto, chiarito che le norme fondanti l' ordinamento giuridico italiano, come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non consentono, nell'attualità, di riconoscere l'esistenza di un rapporto di filiazione tra il genitore intenzionale ed il figlio biologico del partner ed hanno, poi, evidenziato l'esistenza, all'interno del sistema normativo italiano, dell'istituto dell'adozione speciale ai sensi dell'art. 44 lett.d) L.184/83, che, anche a seguito dei recenti interventi della Consulta, (cfr. sentenza 79/2022), ormai rappresenta uno strumento di tutela piena, riconoscendo al minore, figlio del partner, una relazione giuridica con il genitore intenzionale e dei di lui familiari del tutto speculare a quella che discende dall'adozione c.d. legittimante. Su tale specifico aspetto la difesa appellante ha affermato la presenza di un vulnus ai danni del minore in relazione all'istituto dell'adozione speciale, stanti l'assenza di automatismi a favore dell'adottando, nonché il rischio di violazione del criterio della celerità richiesto dalla CEDU e la possibile mancanza di assenso del genitore biologico. A tale riguardo, va innanzi, tutto osservato che se è pur vero che l'azione in questa sede promossa da , in qualità di genitore biologico, cui ha aderito, in qualità di Parte_1 Parte_2 genitore intenzionale, è volta a tutelare il minore rispetto al riconoscimento del diritto di essere istruito, educato e mantenuto non solo dal genitore biologico ma anche dal genitore intenzionale, è tuttavia incontestato, che il piccolo si trova nell'attualità in una condizione di piena Persona_2 tutela rispetto a tali diritti, non avendo entrambi i genitori prospettato situazioni di possibile pregiudizio ai danni del bambino discendenti da inadeguatezze o da contrapposizioni gestionali del minore, avendo la coppia aderito ad un progetto di genitorialità condivisa che appare integro e partecipato. Va, inoltre, osservato, quanto alle lamentate inadeguatezze dell'istituto di cui all'art. 44 L.184/83 rispetto ad una piena tutela del minore, che in più occasioni la giurisprudenza europea, ribadendo la discrezionalità degli Stati membri rispetto alla scelta degli strumenti più idonei per normare la genitorialità di intenzione, ha affermato che il genitore di intenzione non diviene tale in quanto partner del genitore biologico, ma in quanto sia stata concretamente accertata la sussistenza di una relazione affettiva con il figlio del partner (cfr. parere Corte EDU 10.4.2019). Anche la giurisprudenza di legittimità, nell'affermare la necessità di tutelare il rapporto di filiazione concretamente instaurato a prescindere dall'orientamento sessuale dei genitori, ha evidenziato la necessità di un accertamento da operarsi in concreto, sulla base degli effettivi e validi rapporti esistenti tra l'adulto e il minore, sottraendo, così, la genitorialità d'intenzione a qualsiasi automatismo, di per se stesso non ritenuto idoneo a tutelare l'interesse del minore. Quanto, poi, alla dedotta possibilità di mancanza del consenso del genitore biologico all'adozione speciale del minore, si osserva che con sentenza n.38162/2022 le S.U della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che il minore nato all'estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari che rappresenta lo strumento che consente, da un lato di conseguire “lo status” di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dalla nascita. In tale contesto, secondo la Corte, la mancanza di assenso all'adozione da parte del genitore biologico deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, secondo il modello del dissenso al riconoscimento, sicché è possibile superare la rilevanza ostativa del dissenso all'adozione in casi particolari, ai sensi della lettera d), tenendo conto che il contrasto rischia , non di vanificare l'acquisto di un legame ulteriore rispetto a quello che il minore ha con la famiglia di origine, ma proprio di sacrificare uno dei rapporti sorti all'interno della famiglia nella quale il bambino è cresciuto, privandolo di un apporto che potrebbe invece essere fondamentale per la sua crescita e il suo sviluppo. Con ordinanza n.25436 del 29.8.2023, la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che in tema di adozione in casi particolari, disciplinata dall'art. 44 co. 1 lett. d) L.184/83 l'effetto ostativo del dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, sicché il genitore biologico può validamente negare l'assenso all'adozione del partner, solo nell'ipotesi in cui quest'ultimo non abbia intrattenuto alcun rapporto di affetto e di cura nei confronti del nato, oppure, pur avendo partecipato al progetto di procreazione, abbia poi abbandonato partner e minore. Alla luce di tali arresti giurisprudenziali è di tutta evidenza che l'eventuale dissenso del genitore biologico all'adozione speciale da parte del partner, non è di per se stesso preclusivo del percorso adottivo, potendo essere sempre superato ove non corrispondente al preminente interesse del minore. Quanto, poi, alla dedotta assenza di celerità dell'istituto previsto dall'art. 44 lett. d) L.184/83 si osserva che - a prescindere dal fatto che la stessa Corte EDU, nell'affermare la necessità di celerità della specifica procedura ha, tuttavia, subordinato tale criterio all'accertamento dell'effettività del progetto e dei suoi presupposti nell'esclusivo interesse del minore (principio affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass.SU 38162/22) – anche la strada prospettata dalla difesa appellante, segnatamente ad una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 279 c.c., che ne consenta l'applicazione anche ai nati da unioni omosessuali con ricorso a maternità surrogata, non appare connotata da criteri di celerità o comunque di immediata applicazione, atteso che la specifica azione è ammessa previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art.251, il quale deve, comunque, valutare l'interesse del figlio e la necessità di evitargli pregiudizi, mentre nei casi di soggetti minorenni, l'azione è svolta dal curatore speciale nominato dal giudice su richiesta del PM o su richiesta del genitore che esercita la responsabilità genitoriale. Deve, infine, essere respinta la richiesta della difesa appellante, volta ad applicare al minore in forza del c.d. ius soli, con i conseguenti effetti giuridici, le leggi sullo status vigenti nell'Oregon (USA), Stato di nascita del bambino, in quanto più favorevoli e ciò in virtù del fatto che tale normativa, peraltro neppure prodotta da parte appellante, si pone in netto contrasto con la normativa italiana, determinando effetti contrari all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 16 L.218/1995, limite ritenuto invalicabile anche dalla costante giurisprudenza di legittimità. Nulla è dovuto sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano sull'atto di appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n.5217/2024 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 3.4.2024, pubblicata il 20.5.2024, così dispone: a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
b) nulla sulle spese
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 8 maggio 2025
Il Consigliere est Il Presidente Dott. Valentina Paletto Dott. Anna Maria Pizzi
Si dà atto che la presente decisione è stata assunta nella camera di consiglio dell'8.5.2025 sulla base degli arresti giurisprudenziali a tale data vigenti sulla specifica materia. A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 68/2025, depositata in data 22.5.2025, non si è provveduto a rimettere la causa sul ruolo, attenendo la decisione ad ipotesi di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne ed avendo la stessa Corte affermato nella motivazione della sentenza l'estraneità al giudizio dei profili legati alla filiazione da modalità della gestazione per altri (cosiddetta maternità surrogata), nella quale viene in considerazione la finalità di disincentivare il ricorso ad una pratica che l'ordinamento italiano considera meritevole di sanzione penale e violativa di un principio di ordine pubblico, in quanto offende la dignità della donna. La presente sentenza è sottoscritta dal consigliere anziano, dott.ssa Valentina Paletto, ai sensi dell'art. 132, comma 2, c.p.c. in luogo del Presidente del Collegio, dott.ssa Anna Maria Pizzi, stante l'impedimento perdurante di quest'ultima, già formalizzato al competente ufficio della Corte di Appello di Milano. Milano, 27 maggio 2025
Il Consigliere anziano Valentina Paletto