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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Beraudi Daniela Parte_1 C.F._1
e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. La Maida Controparte_1 C.F._2
Pamela
- Ricorrenti –
PUBBLICO MINISTERO
- Intervenuto -
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 16/01/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la revisione delle condizioni di divorzio di cui
[...]
alla sentenza n. 528/2022 del 31/05/2022 - R.G. 3797/2021 del Tribunale di Rimini, come modificata dalla sentenza n. 326/2024, pubblicata il 15/03/2024 – R.G. 3053/2023 del Tribunale di
Rimini;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che, con note scritte depositate in data 10/02/2025, i procuratori delle parti hanno depositato le note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 22/01/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, di seguito trascritte:
“ 1. Dichiarare il signor non più tenuto al versamento alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 del contributo al mantenimento del figlio pari ad €. 450,00, oltre Persona_1
aggiornamento Istat, e al pagamento della quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dello stesso, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Per l'effetto, 2. Revocare il contributo al mantenimento del figlio pari ad €. 450,00, oltre aggiornamento Persona_1
Istat, e al pagamento della quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dello stesso, per le ragioni di cui in narrativa, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Le spese del presente procedimento verranno equamente compensate tra le parti”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in revisione delle condizioni di divorzio n. 528/2022, come modificata dalla sentenza n. 326/2024, così provvede:
- dispone che e si attengano alle condizioni Controparte_1 Parte_1
concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice
dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 82/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Beraudi Daniela Parte_1 C.F._1
e (C.F. , con il patrocinio dell'avv. La Maida Controparte_1 C.F._2
Pamela
- Ricorrenti –
PUBBLICO MINISTERO
- Intervenuto -
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- visto il ricorso depositato in data 16/01/2025 con il quale e Parte_1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la revisione delle condizioni di divorzio di cui
[...]
alla sentenza n. 528/2022 del 31/05/2022 - R.G. 3797/2021 del Tribunale di Rimini, come modificata dalla sentenza n. 326/2024, pubblicata il 15/03/2024 – R.G. 3053/2023 del Tribunale di
Rimini;
- ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 473bis.11 c.p.c. alla luce di quanto allegato dalle parti;
- rilevato che, con note scritte depositate in data 10/02/2025, i procuratori delle parti hanno depositato le note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni;
- rilevato che il Pubblico Ministero è stato informato del presente procedimento in data 22/01/2025;
- ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni concordate dalle parti, di seguito trascritte:
“ 1. Dichiarare il signor non più tenuto al versamento alla sig.ra Parte_1 Controparte_1 del contributo al mantenimento del figlio pari ad €. 450,00, oltre Persona_1
aggiornamento Istat, e al pagamento della quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dello stesso, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Per l'effetto, 2. Revocare il contributo al mantenimento del figlio pari ad €. 450,00, oltre aggiornamento Persona_1
Istat, e al pagamento della quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dello stesso, per le ragioni di cui in narrativa, con decorrenza dal mese di gennaio 2025; Le spese del presente procedimento verranno equamente compensate tra le parti”.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando, in revisione delle condizioni di divorzio n. 528/2022, come modificata dalla sentenza n. 326/2024, così provvede:
- dispone che e si attengano alle condizioni Controparte_1 Parte_1
concordate di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi