CASS
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 27442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27442 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AC NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di NI AC hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal P.G. avverso l'ordinanza del 20 novembre 2024 con la quale la Corte di appello di Napoli, contestualmente alla sentenza di merito, aveva sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, ha ripristinato la misura della custodia in carcere. Con un unico, articolato motivo ne chiedono l'annullamento per violazione di legge e plurimi vizi della motivazione. frì Penale Sent. Sez. 6 Num. 27442 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 02/07/2025 In particolare, deducono che, a fronte del provvedimento della Corte di appello, che aveva tenuto conto del tempo trascorso in carcere, dell'ammissione dei fatti resa in udienza, della rideterminazione della pena e della distanza del domicilio indicato dal luogo di commissione del reato per ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, il Tribunale ha valutato unicamente le modalità dei fatti e l'elevata trasgressività dell'imputato, la pena inflitta e la mera apparenza della lontananza del luogo ove fruire degli arresti domiciliari, valorizzando l'operatività dell'associazione a livello regionale. Si contesta detta valutazione, in quanto dalle indagini è emerso che l'attività di cessione si svolgeva solo all'interno del Parco Verde di Caivano e non al di fuori, sicché la distanza tra i due comuni, siti in province diverse, giustifica il giudizio di adeguatezza espresso dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto diretti a sollecitare una valutazione di merito e non a censurare violazioni di legge. Va premesso che in tema di misure cautelari personali il perimetro valutativo spettante a questa Corte è limitato alla verifica della violazione di legge e della congruenza della motivazione, la cui sola assenza, apparenza o illogicità manifesta può integrare la violazione di legge, rilevante in questa sede. Nei limiti della cognizione cautelare appena indicata non risulta affatto illogica l'argomentazione del Tribunale, che ha tenuto conto delle circostanze ricavabili dalla motivazione della sentenza di appello, attribuendo massimo rilievo alla continuità del ruolo apicale svolto dal ricorrente al vertice del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, tanto da divenire, dopo l'arresto del Fucito, dominus dell'approvvigionamento per tutte le piazze di spaccio del Parco Verde, ruolo, questo, che non poteva prescindere dal rapporto con la camorra (pag. 154 sentenza). Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che tali modalità della condotta e il livello di pericolosità espresso, che hanno trovato riscontro nell'elevata entità della pena inflitta (anni 13 e mesi 4 di reclusione), valutate unitamente alla trasgressività dell'imputato ed ai radicati rapporti con la criminalità, fondavano un concreto e attuale pericolo di recidiva, non arginabile con la misura degli arresti domiciliari, in quanto inidonea a troncare i rapporti con l'ambiente del narcotraffico, specie in ragione della dimensione, almeno regionale, del traffico gestito. La valutazione si sottrae alle censure difensive, avendo il Tribunale espresso il giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura più rigorosa, 7 non limitandosi a richiamare le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma guardando alle allarmanti modalità dei fatti ed alla personalità dell'imputato. Peraltro, la valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere (Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019, Bechir Kalloni Wael, Rv. 276000-02) ed a giustificare il giudizio di permanente adeguatezza della misura carceraria, anche in relazione al tempo trascorso dalla sua applicazione per i reati assistiti da doppia presunzione (Sez. 6, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835). 2. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, 2 luglio 2025
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
udite le richieste del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di NI AC hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Napoli, in accoglimento dell'appello proposto dal P.G. avverso l'ordinanza del 20 novembre 2024 con la quale la Corte di appello di Napoli, contestualmente alla sentenza di merito, aveva sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari, ha ripristinato la misura della custodia in carcere. Con un unico, articolato motivo ne chiedono l'annullamento per violazione di legge e plurimi vizi della motivazione. frì Penale Sent. Sez. 6 Num. 27442 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 02/07/2025 In particolare, deducono che, a fronte del provvedimento della Corte di appello, che aveva tenuto conto del tempo trascorso in carcere, dell'ammissione dei fatti resa in udienza, della rideterminazione della pena e della distanza del domicilio indicato dal luogo di commissione del reato per ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari, il Tribunale ha valutato unicamente le modalità dei fatti e l'elevata trasgressività dell'imputato, la pena inflitta e la mera apparenza della lontananza del luogo ove fruire degli arresti domiciliari, valorizzando l'operatività dell'associazione a livello regionale. Si contesta detta valutazione, in quanto dalle indagini è emerso che l'attività di cessione si svolgeva solo all'interno del Parco Verde di Caivano e non al di fuori, sicché la distanza tra i due comuni, siti in province diverse, giustifica il giudizio di adeguatezza espresso dalla Corte di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, in quanto diretti a sollecitare una valutazione di merito e non a censurare violazioni di legge. Va premesso che in tema di misure cautelari personali il perimetro valutativo spettante a questa Corte è limitato alla verifica della violazione di legge e della congruenza della motivazione, la cui sola assenza, apparenza o illogicità manifesta può integrare la violazione di legge, rilevante in questa sede. Nei limiti della cognizione cautelare appena indicata non risulta affatto illogica l'argomentazione del Tribunale, che ha tenuto conto delle circostanze ricavabili dalla motivazione della sentenza di appello, attribuendo massimo rilievo alla continuità del ruolo apicale svolto dal ricorrente al vertice del sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti, tanto da divenire, dopo l'arresto del Fucito, dominus dell'approvvigionamento per tutte le piazze di spaccio del Parco Verde, ruolo, questo, che non poteva prescindere dal rapporto con la camorra (pag. 154 sentenza). Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che tali modalità della condotta e il livello di pericolosità espresso, che hanno trovato riscontro nell'elevata entità della pena inflitta (anni 13 e mesi 4 di reclusione), valutate unitamente alla trasgressività dell'imputato ed ai radicati rapporti con la criminalità, fondavano un concreto e attuale pericolo di recidiva, non arginabile con la misura degli arresti domiciliari, in quanto inidonea a troncare i rapporti con l'ambiente del narcotraffico, specie in ragione della dimensione, almeno regionale, del traffico gestito. La valutazione si sottrae alle censure difensive, avendo il Tribunale espresso il giudizio di proporzionalità e adeguatezza della misura più rigorosa, 7 non limitandosi a richiamare le presunzioni relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma guardando alle allarmanti modalità dei fatti ed alla personalità dell'imputato. Peraltro, la valutazione è conforme ai principi affermati da questa Corte secondo i quali la pronuncia di una sentenza di condanna in grado di appello ad una pena non sospesa o non suscettibile di sospensione costituisce elemento di per sé idoneo a rafforzare le esigenze cautelari poste a base del provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere (Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019, Bechir Kalloni Wael, Rv. 276000-02) ed a giustificare il giudizio di permanente adeguatezza della misura carceraria, anche in relazione al tempo trascorso dalla sua applicazione per i reati assistiti da doppia presunzione (Sez. 6, n. 46241 del 20/09/2022, V., Rv. 283835). 2. All'inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata equitativamente in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso, 2 luglio 2025