Articolo 5 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
Articolo 4Articolo 6
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10 marzo 2004
Art. 5. (Requisiti soggettivi). 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in eta' potenzialmente fertile, entrambi viventi.
Entrata in vigore il 10 marzo 2004
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