Art. 2.
A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modifiche.
A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modifiche.