Articolo 2 della Legge 27 febbraio 1955, n. 84
Articolo 1Articolo 3
Versione
7 aprile 1955
Art. 2.
A modifica degli articoli 11 e 19 del regio decreto 17 settembre 1940, n. 1567 , e successive modificazioni, i colonnelli della Guardia di finanza non prescelti per l'avanzamento sono collocati fuori quadro senza alcuna limitazione, a norma degli articoli 26 e 106 della legge 7 giugno 1934, n. 899 , e successive modifiche.
Entrata in vigore il 7 aprile 1955