Articolo 2 della Legge 25 luglio 1952, n. 1058
Articolo 1Articolo 3
Versione
29 agosto 1952
Art. 2.
La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1986-87.
All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione dal capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Entrata in vigore il 29 agosto 1952