Art. 2.
La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1986-87.
All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione dal capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1986-87.
All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione dal capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.