Articolo 6 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 5Articolo 7
Versione
1 settembre 1995
Art. 6. (Questioni preliminari) 1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione e' necessaria per decidere sulla domanda proposta.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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