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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
I sezione civile
N. R. G. 63/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Nadia Zampogna Presidente
Eugenio Troisi Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 63 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione il 13 maggio 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Piacenza, alla strada delle Novate n.65, CF.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Marano di Napoli alla via Corree di Sopra
n.112 presso lo studio dell'Avv. Terzo Nicola Malerba che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
E
pagi na 1 di 4 , nata a [...], il [...], residente in [...]Controparte_1
(NA) alla Via Bari n. 80, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliata in Arzano (NA) alla via A. Tammaro n.2 presso lo studio dell'avv. Pasquale De Rosa che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni omologate dalla sentenza di separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473bis. 49 e 51 c.p.c. depositato il 4/1/2024, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in Casoria in data
3/9/2020 dal quale è nata una figlia, (nata il Parte_2
19/4/2022), hanno chiesto pronunziarsi la sepa razione personale alle condizioni di cui al ricorso e, contestualmente, ai sensi dell'art. 473 bis.
49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione.
Con sentenza non definitiva il Collegio ha pronunciato la separazione tra le parti (Sentenza n.2003/2024, pubblicata il 19/4/2024) e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo della Giudice relatrice.
All'udienza del 17/2/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e hanno chiesto il divorzio alle condizioni di cui al ricorso. pagi na 2 di 4 Le parti, onerate del deposito della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, hanno chiesto con note disgiunte del 22/4/2025 la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso cumulativo e omologate da lla sentenza di separazione.
Depositata la documentazione richiesta, la Giudice ha rimesso la decisione al Collegio con ordinanza del 13/5/2025.
Il PM ha apposto il visto in data 21/5/2025, nulla opponendo.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” dalla data di comparizione figurativa dinanzi alla Giudice rela trice (avvenuta il
28/3/2024) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza non definitiva n. 2003/2024 del Tribunale di Napoli Nord, passata in giudicato, che ha omologato le condizioni di cui al ricorso, inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va tuttavia precisato che, benché venga richiesta dai ricorrenti la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve invece dichiararsi lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra le parti atteso che dal certificato di matrimonio ris ulta che gli stessi abbiano contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni indicate nel ricorso cumulativo e omologate dalla pagi na 3 di 4 suddetta sentenza, qui da intendersi riportate e trascritte.
Il Tribunale recepisce le condizioni nella presente decisione perché non contrarie a norme imperative.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale pronunciandosi in via definitiva così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto a Casoria il
3/9/2020 da , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni Controparte_1
indicate nel ricorso cumulativo ed omologate dalla sentenza di separazione consensuale (n. 2003/2024 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 19/4/2024) , qui da intendersi riportate e trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile. (Atto n. 33, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2020);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 7/7/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Nadia Zampogna
pagi na 4 di 4