TAR Milano, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 2263
TAR
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea, poiché non indicava il Tribunale competente né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La procura conteneva la dicitura: “Avv. … La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n.107/2015, conferendoLe all’uopo ogni facoltà di legge …”. Tale procura non soddisfa i requisiti di specialità richiesti per il processo amministrativo.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per vizio della procura alle liti

    Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché la procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e depositata in copia informatica, era generica e non indicava gli elementi essenziali per identificare la controversia. Il Tribunale ha ritenuto che tale vizio non sia sanabile ai sensi dell'art. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., né tramite il beneficio dell'errore scusabile, data la pronuncia della Sezione Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2025 che ha confermato l'indirizzo interpretativo sulla necessità di una procura speciale specifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 08/05/2026, n. 2263
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2263
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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