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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/03/2025, n. 4396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4396 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 23962/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa
Angela Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23962 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2017 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AMANTEA ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. PANDOLFINI SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
Conclusioni per : “1) in via preliminare e di rito, accertata la competenza Parte_1 del Tribunale di Catanzaro, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1071/17, in questa sede opposto, e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace;
2) in subordine e nel merito, accertare la non dovutezza della somma ingiunta, così come richiesta in ricorso per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
3) in subordine e nel merito, in via riconvenzionale, accertare ex art. 2033 c.c. che il Dott. ha illegittimamente richiesto CP_1 ed ottenuto il pagamento del maggiore importo di €. 17.000,00 - per le causali di cui al punto 3.a) che a tal fine si richiama - a titolo di “integrazione PM”. Conseguentemente, condannare controparte
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 alla pagamento della somma di € 17.000,00 o di quella che verrà ritenuta di giustizia, tutto oltre interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria;
4) ancora, sempre in via riconvenzionale, si chiede accertare ex art. 2033 c.c. che il Dott. ha illegittimamente richiesto ed ottenuto il pagamento CP_1 del maggiore importo di €. 5.000,00 - per le causali di cui al punto 3.b) che a tal fine si richiama -
a titolo di importo fisso di cui alla convenzione del 3.01.11. Conseguentemente, condannare la controparte alla pagamento della somma di € 5.000,00 o di quella che verrà ritenuta di giustizia, tutto oltre interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria;
5) ancora, sempre in via riconvenzionale, si chiede accertare ex art. 2033 c.c. che il Dott. CP_1 ha illegittimamente richiesto ed ottenuto il pagamento del maggiore importo di €. 32.525,52, per le causali di cui al punto 3.c) che a tal fine si richiama, a titolo di importo variabile di alla convenzione del 3.01.11, relativa integrazione e proroga. Conseguentemente, condannare la controparte alla pagamento della somma di € 32.525,52, o di quella che verrà ritenuta di giustizia”.
Conclusioni per : “In via principale, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1071/2017 opposto nei limiti della somma di euro 11.680,00 (IVA compresa) oltre interessi e spese, rigettare l'opposizione spiegata perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1071/2017 sempre nei limiti della predetta somma;
In via subordinata, in caso di revoca del decreto opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento della somma di euro 11.680,00 (IVA compresa) oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo, oltre ad oneri accessori, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, ovvero a quella diversa somma che, per qualsiasi ragione, l'Ill.mo Giudice riterrà secondo giustizia o secondo equità. in via riconvenzionale (reconventio reconventionis), accertare l'esistenza dell'ulteriore credito a favore del Dott. nei confronti della società CP_1 pari ad euro 66.916,69 oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo, oltre ad Parte_1 oneri accessori, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, ovvero a quella diversa somma che, per qualsiasi ragione, l'Ill.mo Giudice riterrà secondo giustizia o secondo equità”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò premesso, il presente giudizio viene intrapreso da con ricorso Controparte_1 monitorio con cui chiede ed ottiene ingiunzione di pagamento, nei confronti di
, della somma di € 82.653,68. Parte_1
A sostegno della propria pretesa, il ha premesso di avere stipulato, in data CP_1
03.01.2011, con una convenzione avente ad oggetto consulenza nelle Parte_1 materie di cui essa società si occupa e, precipuamente, “Garantire l'esecuzione degli interventi affidati dai dipartimenti regionali alla Committente, facendosi carico della puntuale ed efficacia attuazione delle convenzioni sottoscritte. Assistere il consiglio di amministrazione della committente nell'individuazione di idonee e competenti figure professionali, da utilizzare per lo svolgimento delle attività. Curare la formazione e l'inserimento nell'operatività aziendale delle figure professionali selezionate. Coordinare le attività della Committente affiancando, per il tempo necessario,
i soggetti che impegnati a dare corso agli incarichi assegnati”.
Deduceva, inoltre, di avere prestato la propria attività di consulenza, in prorogatio sino al 31.03.2015 ma che, di fatto, ha proseguito sino al 31.12.2015 ragion per cui ha titolo ad ottenere il proprio compenso fino a tale data.
Con atto di opposizione ritualmente notificato, ha contestato la pretesa Parte_1 deducendo di avere pattuito, in forza di contratto del 03.01.2011, con il un CP_1 corrispettivo di € 60.000,00 annuali ma di non avere mai stabilito un importo ulteriore come “integrazione PM”, che pertanto le somme per € 32.525,52, indebitamente percepite, devono essere a che, in tal senso, ha formulato domanda Parte_1 riconvenzionale ex art. 2033 c.c..
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 Dagli atti prodotti, risulta che l'incarico conferito al è iniziato in data CP_1
03.01.2011 ed è cessato alla data del 31.12.2013 ma, a seguito di proroghe formalmente adottate dalla società opponente, è continuato sino al 31 marzo 2015.
L'intera controversia verte sulla questione se, antecedentemente e successivamente a tali date, quindi, il abbia svolto di fatto la propria prestazione a CP_1 prescindere da un accordo scritto e sulla esatta quantificazione dei compensi fissi e variabili dovuti a titolo di attività per Project Manager ed in quale misura.
Per districarsi nell'incerta situazione e nella serie di conteggi, abbastanza confusionari, nel procedimento è stata espletata prova testimoniale nonchè è stato nominato ctu.
La teste, escussa all'udienza del 13 maggio 2019 così riferisce: “Conosco Testimone_1 il Dott. in quanto inizialmente abbiamo collaborato dal 2014 sul fondo microcredito. CP_1
Successivamente a febbraio del 2015 sono stata nominata Project Manager del FUOC e da metà marzo 2015 sono stata nominata responsabile sia del progetto microcredito che di quello del “Bando
Pescatori” in precedenza gestiti dal Dott. …. “…il Dott. mi ha fornito i CP_1 CP_1 documenti richiesti e abbiamo impostato insieme una relazione sui documenti da inviare in risposta alla mail doc.n.12”…“Nei mesi da Aprile a Giugno io mi occupavo di questi progetti ma avevo bisogno di contattare il Dott. per ricevere documenti relativi alle attività da quest'ultimo CP_1 svolte in precedenza”.
La teste escussa in pari data : “E' vero, ho partecipato al CdA del settembre Testimone_2
2014 come segretario e in quella occasione il CdA. ha deliberato la proroga del contratto di consulenza al Dott. sino al 31.03.2015. Tale incarico non è stato ulteriormente prorogato.”….“Posso CP_1 confermare che nella disposizione organizzativa di marzo 2015 era stato incaricato di occuparsi di questi progetti. Mi risulta che i colleghi e hanno interagito con il Dott. Tes_3 Tes_1 CP_1 nel periodo da Aprile per la consegna dei documenti e per ricevere informazioni sulle attività svolte in precedenza dal Dott. . CP_1
Sempre in data 13.05.2019 è stato escusso il teste, indicato da parte opposta,
[...] il quale riferisce che “il Dott. non ha collaborato con me nel mese di Tes_4 CP_1
Aprile in quanto la richiesta del Dipartimento regionale era pervenuta nel mese di Maggio, io ho iniziato tali attività nel maggio 2015ed il Dott. mi ha fornito la documentazione CP_1 necessaria. Non so se sia stata richiesta ulteriore attività al Dott. nel mese di Aprile, io CP_1 non ho formulato alcuna richiesta. Da Marzo sono stato designato quale Project Manager del progetto
IT ( che fa parte del programma Interreg) di fatto ho iniziato la mia attività a maggio”.
Ed ancora il teste : “E' vero l'attività del Dott. è cessata in data Testimone_5 CP_1
31.03.2015” …. “E' vero la voce compenso variabile prevista nel contratto del Dott. CP_1
(doc.n.2) è diversa dall'indennità di PM in quanto tale integrazione era prevista solo per i dipendenti
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 per come deliberato dal CdA”. … “E' vero veniva calcolata sulla base della consistenza finale dei fondi” … “l'indennità di PM era stata accordata a determinati dipendenti dal CdA non mi risulta che sia stata riconosciuta anche al Dott. Il Dott. dopo il 31marzo2015 ha CP_1 CP_1 curato il passaggio delle consegne con i nuovi incaricati, non mi risultano altre attività”.
Dall'esame della prova è emerso in modo inconfutabile che l'attività del è CP_1 cessata alla data del 31.03.2015. L'ulteriore attività, consistita in uno scambio di mail o partecipazione a qualche riunione, è stata necessitata quale “passaggio di consegne” ossia finalizzata a fornire documenti e per fornire informazioni sulle attività svolte in precedenza da esso . CP_1
Quindi, non vi è stata alcuna manifestazione di volontà della società opponente di concedere ulteriore proroga e di fatto il non ha svolto alcuna prestazione, CP_1 essendosi interfacciato solo con i dipendenti per fornire elementi utili alla prosecuzione dei lavori.
All'esito della prova, è stato nominato consulente a cui è stato affidato il seguente incarico: “esaminati gli atti di causa, accerti il ctu, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, l'esatto ammontare dei compensi, distinguendo analiticamente le quote fisse da quelle variabili, effettivamente dovute, in forza del contratto del 3.1.2011, da .p.a. a Parte_1 Controparte_1
e accerti, altresì, il ctu quanto a quest'ultimo corrisposto”
Il CTU, dr. ha svolto una perizia molto articolata, e con dovizia di particolari, e Per_1 ha preliminarmente osservato come il abbia volto attività “ nel gennaio 2011 CP_1 come Project Manager e tale incarico è stato svolto anche sulla base di formali proroghe sino al 31 marzo 2015: “Preciso che il dr non ha svolto attività tra CP_1 il 2009 e il 2011. Tuttavia richiede la liquidazione di un compenso variabile riferito ad un importo di 20 milioni attribuito con Decreto del DG 23301 del 21.12.2009 e nella documentazione in atti non ho riscontrato prova che il Dr abbia svolto CP_1 attività di PM anche per il fondo in parola”.
In termini semplici il compenso richiesto per il periodo il 2009 e il 2011 non appare dovuto in quanto relativamente ad esso non risultano attività svolte dal . CP_1
Del pari il compenso richiesto per il periodo successivamente alla scadenza dell'incarico (31 marzo 2015) non appare dovuto in quanto non risultano svolte attività.
Pertanto il CTU ha correttamente individuato l'esatto ammontare rispettivamente dei compensi fissi e variabili, nell'arco di periodo oggetto di accertamento, ovvero dal 3 gennaio 2011 al 31 marzo 2015 ed, affidando al Tribunale la valutazione della debenza
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 o meno, fino al 31 dicembre 2015; nonché ha calcolato l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati dei suddetti compensi.
In base ai calcoli effettuati dal CTU, il Dott. non avrebbe maturato CP_1 compensi variabili sui Fondi Microcredito, a fronte di un compenso residuo richiesto di euro 66.916 dal Professionista, dovrebbe corrispondere un Controparte_2 importo di euro 20.023.
A tale conclusione perviene il consulente considerando i seguenti conti che questo giudicante fa propri per le tutte le considerazioni sopra svolte: totale compensi fissi corrisposti in eccesso da € 8.000; totale compensi variabili corrisposti € Parte_1
42.581; Altri / Integrazione PM corrisposti € 16.581, totale compensi variabili corrisposti : € 67.477, mentre il Totale compensi variabili dovuti è di € 87.500 per cui residua un compenso in favore del di € 20.023,00. CP_1
Questo giudicante ritiene di aderire a questa prospettazione per le ragioni sopra esposte, apparendo la maggiormente plausibile alla luce della documentazione prodotta, delle risultanze testimoniali e della logicità argomentativa del consulente tecnico, per cui il compenso liquidabile a è di € 20.023,00. CP_1
Alla luce di tali risultanze l'opposizione di deve essere accolta nei limiti di Parte_1 cui alle risultanze della ctu;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il credito riconosciuto a è da limitarsi esclusivamente all'importo di € 20.023,00 cui CP_1 la è tenuta al pagamento. Parte_1
Le spese di questo giudizio, calcolate in base al valore medio dello scaglione da € 52.000
a 260.000, in considerazione del parziale accoglimento della opposizione e della mancata accettazione da parte del della proposta formulata da questo CP_1 giudicante ai sensi dell'art. 185 bis cpc vengono poste a carico dell'opposto per metà, come da dispositivo, e per la restante vengono compensate.
Le spese di ctu vengono poste interamente a carico dell'opposto.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti di cui alla parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore di alla somma Parte_1 Controparte_1 di € 20.023,00 oltre interessi a far data dalla presente decisione;
3) Condanna al pagamento, in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite nella misura di ½ che liquida
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 in € 7.051,50, oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge, mentre per il resto si dispone la compensazione;
4) Pone definitivamente le spese di ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma, 06/01/2025
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Roma
Sezione XI Civile
Il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, nella persona del giudice onorario dott.ssa
Angela Porfidia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23962 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2017 , avente ad oggetto: – Prestazione d'opera intellettuale , promossa da
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. AMANTEA ALESSANDRA, che la rappresenta e difende come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Roma presso lo studio dell'avv. PANDOLFINI SIMONA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
OPPOSTO
Conclusioni per : “1) in via preliminare e di rito, accertata la competenza Parte_1 del Tribunale di Catanzaro, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo n. 1071/17, in questa sede opposto, e, per l'effetto, dichiararlo nullo e/o inefficace;
2) in subordine e nel merito, accertare la non dovutezza della somma ingiunta, così come richiesta in ricorso per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
3) in subordine e nel merito, in via riconvenzionale, accertare ex art. 2033 c.c. che il Dott. ha illegittimamente richiesto CP_1 ed ottenuto il pagamento del maggiore importo di €. 17.000,00 - per le causali di cui al punto 3.a) che a tal fine si richiama - a titolo di “integrazione PM”. Conseguentemente, condannare controparte
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 alla pagamento della somma di € 17.000,00 o di quella che verrà ritenuta di giustizia, tutto oltre interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria;
4) ancora, sempre in via riconvenzionale, si chiede accertare ex art. 2033 c.c. che il Dott. ha illegittimamente richiesto ed ottenuto il pagamento CP_1 del maggiore importo di €. 5.000,00 - per le causali di cui al punto 3.b) che a tal fine si richiama -
a titolo di importo fisso di cui alla convenzione del 3.01.11. Conseguentemente, condannare la controparte alla pagamento della somma di € 5.000,00 o di quella che verrà ritenuta di giustizia, tutto oltre interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria;
5) ancora, sempre in via riconvenzionale, si chiede accertare ex art. 2033 c.c. che il Dott. CP_1 ha illegittimamente richiesto ed ottenuto il pagamento del maggiore importo di €. 32.525,52, per le causali di cui al punto 3.c) che a tal fine si richiama, a titolo di importo variabile di alla convenzione del 3.01.11, relativa integrazione e proroga. Conseguentemente, condannare la controparte alla pagamento della somma di € 32.525,52, o di quella che verrà ritenuta di giustizia”.
Conclusioni per : “In via principale, previa concessione Controparte_1 della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 1071/2017 opposto nei limiti della somma di euro 11.680,00 (IVA compresa) oltre interessi e spese, rigettare l'opposizione spiegata perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1071/2017 sempre nei limiti della predetta somma;
In via subordinata, in caso di revoca del decreto opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento della somma di euro 11.680,00 (IVA compresa) oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo, oltre ad oneri accessori, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, ovvero a quella diversa somma che, per qualsiasi ragione, l'Ill.mo Giudice riterrà secondo giustizia o secondo equità. in via riconvenzionale (reconventio reconventionis), accertare l'esistenza dell'ulteriore credito a favore del Dott. nei confronti della società CP_1 pari ad euro 66.916,69 oltre interessi dal dì del dovuto sino al soddisfo, oltre ad Parte_1 oneri accessori, rivalutazione monetaria e spese del presente giudizio, ovvero a quella diversa somma che, per qualsiasi ragione, l'Ill.mo Giudice riterrà secondo giustizia o secondo equità”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dall'art.132 n.4) c.p.c., in forza del quale il giudice è esonerato dal redigere lo svolgimento del processo e, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
"concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. È, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla
Suprema Corte come il principio che “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass.
n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Ciò premesso, il presente giudizio viene intrapreso da con ricorso Controparte_1 monitorio con cui chiede ed ottiene ingiunzione di pagamento, nei confronti di
, della somma di € 82.653,68. Parte_1
A sostegno della propria pretesa, il ha premesso di avere stipulato, in data CP_1
03.01.2011, con una convenzione avente ad oggetto consulenza nelle Parte_1 materie di cui essa società si occupa e, precipuamente, “Garantire l'esecuzione degli interventi affidati dai dipartimenti regionali alla Committente, facendosi carico della puntuale ed efficacia attuazione delle convenzioni sottoscritte. Assistere il consiglio di amministrazione della committente nell'individuazione di idonee e competenti figure professionali, da utilizzare per lo svolgimento delle attività. Curare la formazione e l'inserimento nell'operatività aziendale delle figure professionali selezionate. Coordinare le attività della Committente affiancando, per il tempo necessario,
i soggetti che impegnati a dare corso agli incarichi assegnati”.
Deduceva, inoltre, di avere prestato la propria attività di consulenza, in prorogatio sino al 31.03.2015 ma che, di fatto, ha proseguito sino al 31.12.2015 ragion per cui ha titolo ad ottenere il proprio compenso fino a tale data.
Con atto di opposizione ritualmente notificato, ha contestato la pretesa Parte_1 deducendo di avere pattuito, in forza di contratto del 03.01.2011, con il un CP_1 corrispettivo di € 60.000,00 annuali ma di non avere mai stabilito un importo ulteriore come “integrazione PM”, che pertanto le somme per € 32.525,52, indebitamente percepite, devono essere a che, in tal senso, ha formulato domanda Parte_1 riconvenzionale ex art. 2033 c.c..
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 Dagli atti prodotti, risulta che l'incarico conferito al è iniziato in data CP_1
03.01.2011 ed è cessato alla data del 31.12.2013 ma, a seguito di proroghe formalmente adottate dalla società opponente, è continuato sino al 31 marzo 2015.
L'intera controversia verte sulla questione se, antecedentemente e successivamente a tali date, quindi, il abbia svolto di fatto la propria prestazione a CP_1 prescindere da un accordo scritto e sulla esatta quantificazione dei compensi fissi e variabili dovuti a titolo di attività per Project Manager ed in quale misura.
Per districarsi nell'incerta situazione e nella serie di conteggi, abbastanza confusionari, nel procedimento è stata espletata prova testimoniale nonchè è stato nominato ctu.
La teste, escussa all'udienza del 13 maggio 2019 così riferisce: “Conosco Testimone_1 il Dott. in quanto inizialmente abbiamo collaborato dal 2014 sul fondo microcredito. CP_1
Successivamente a febbraio del 2015 sono stata nominata Project Manager del FUOC e da metà marzo 2015 sono stata nominata responsabile sia del progetto microcredito che di quello del “Bando
Pescatori” in precedenza gestiti dal Dott. …. “…il Dott. mi ha fornito i CP_1 CP_1 documenti richiesti e abbiamo impostato insieme una relazione sui documenti da inviare in risposta alla mail doc.n.12”…“Nei mesi da Aprile a Giugno io mi occupavo di questi progetti ma avevo bisogno di contattare il Dott. per ricevere documenti relativi alle attività da quest'ultimo CP_1 svolte in precedenza”.
La teste escussa in pari data : “E' vero, ho partecipato al CdA del settembre Testimone_2
2014 come segretario e in quella occasione il CdA. ha deliberato la proroga del contratto di consulenza al Dott. sino al 31.03.2015. Tale incarico non è stato ulteriormente prorogato.”….“Posso CP_1 confermare che nella disposizione organizzativa di marzo 2015 era stato incaricato di occuparsi di questi progetti. Mi risulta che i colleghi e hanno interagito con il Dott. Tes_3 Tes_1 CP_1 nel periodo da Aprile per la consegna dei documenti e per ricevere informazioni sulle attività svolte in precedenza dal Dott. . CP_1
Sempre in data 13.05.2019 è stato escusso il teste, indicato da parte opposta,
[...] il quale riferisce che “il Dott. non ha collaborato con me nel mese di Tes_4 CP_1
Aprile in quanto la richiesta del Dipartimento regionale era pervenuta nel mese di Maggio, io ho iniziato tali attività nel maggio 2015ed il Dott. mi ha fornito la documentazione CP_1 necessaria. Non so se sia stata richiesta ulteriore attività al Dott. nel mese di Aprile, io CP_1 non ho formulato alcuna richiesta. Da Marzo sono stato designato quale Project Manager del progetto
IT ( che fa parte del programma Interreg) di fatto ho iniziato la mia attività a maggio”.
Ed ancora il teste : “E' vero l'attività del Dott. è cessata in data Testimone_5 CP_1
31.03.2015” …. “E' vero la voce compenso variabile prevista nel contratto del Dott. CP_1
(doc.n.2) è diversa dall'indennità di PM in quanto tale integrazione era prevista solo per i dipendenti
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 per come deliberato dal CdA”. … “E' vero veniva calcolata sulla base della consistenza finale dei fondi” … “l'indennità di PM era stata accordata a determinati dipendenti dal CdA non mi risulta che sia stata riconosciuta anche al Dott. Il Dott. dopo il 31marzo2015 ha CP_1 CP_1 curato il passaggio delle consegne con i nuovi incaricati, non mi risultano altre attività”.
Dall'esame della prova è emerso in modo inconfutabile che l'attività del è CP_1 cessata alla data del 31.03.2015. L'ulteriore attività, consistita in uno scambio di mail o partecipazione a qualche riunione, è stata necessitata quale “passaggio di consegne” ossia finalizzata a fornire documenti e per fornire informazioni sulle attività svolte in precedenza da esso . CP_1
Quindi, non vi è stata alcuna manifestazione di volontà della società opponente di concedere ulteriore proroga e di fatto il non ha svolto alcuna prestazione, CP_1 essendosi interfacciato solo con i dipendenti per fornire elementi utili alla prosecuzione dei lavori.
All'esito della prova, è stato nominato consulente a cui è stato affidato il seguente incarico: “esaminati gli atti di causa, accerti il ctu, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, l'esatto ammontare dei compensi, distinguendo analiticamente le quote fisse da quelle variabili, effettivamente dovute, in forza del contratto del 3.1.2011, da .p.a. a Parte_1 Controparte_1
e accerti, altresì, il ctu quanto a quest'ultimo corrisposto”
Il CTU, dr. ha svolto una perizia molto articolata, e con dovizia di particolari, e Per_1 ha preliminarmente osservato come il abbia volto attività “ nel gennaio 2011 CP_1 come Project Manager e tale incarico è stato svolto anche sulla base di formali proroghe sino al 31 marzo 2015: “Preciso che il dr non ha svolto attività tra CP_1 il 2009 e il 2011. Tuttavia richiede la liquidazione di un compenso variabile riferito ad un importo di 20 milioni attribuito con Decreto del DG 23301 del 21.12.2009 e nella documentazione in atti non ho riscontrato prova che il Dr abbia svolto CP_1 attività di PM anche per il fondo in parola”.
In termini semplici il compenso richiesto per il periodo il 2009 e il 2011 non appare dovuto in quanto relativamente ad esso non risultano attività svolte dal . CP_1
Del pari il compenso richiesto per il periodo successivamente alla scadenza dell'incarico (31 marzo 2015) non appare dovuto in quanto non risultano svolte attività.
Pertanto il CTU ha correttamente individuato l'esatto ammontare rispettivamente dei compensi fissi e variabili, nell'arco di periodo oggetto di accertamento, ovvero dal 3 gennaio 2011 al 31 marzo 2015 ed, affidando al Tribunale la valutazione della debenza
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 o meno, fino al 31 dicembre 2015; nonché ha calcolato l'esatto ammontare dei pagamenti effettuati dei suddetti compensi.
In base ai calcoli effettuati dal CTU, il Dott. non avrebbe maturato CP_1 compensi variabili sui Fondi Microcredito, a fronte di un compenso residuo richiesto di euro 66.916 dal Professionista, dovrebbe corrispondere un Controparte_2 importo di euro 20.023.
A tale conclusione perviene il consulente considerando i seguenti conti che questo giudicante fa propri per le tutte le considerazioni sopra svolte: totale compensi fissi corrisposti in eccesso da € 8.000; totale compensi variabili corrisposti € Parte_1
42.581; Altri / Integrazione PM corrisposti € 16.581, totale compensi variabili corrisposti : € 67.477, mentre il Totale compensi variabili dovuti è di € 87.500 per cui residua un compenso in favore del di € 20.023,00. CP_1
Questo giudicante ritiene di aderire a questa prospettazione per le ragioni sopra esposte, apparendo la maggiormente plausibile alla luce della documentazione prodotta, delle risultanze testimoniali e della logicità argomentativa del consulente tecnico, per cui il compenso liquidabile a è di € 20.023,00. CP_1
Alla luce di tali risultanze l'opposizione di deve essere accolta nei limiti di Parte_1 cui alle risultanze della ctu;
il decreto ingiuntivo deve essere revocato e il credito riconosciuto a è da limitarsi esclusivamente all'importo di € 20.023,00 cui CP_1 la è tenuta al pagamento. Parte_1
Le spese di questo giudizio, calcolate in base al valore medio dello scaglione da € 52.000
a 260.000, in considerazione del parziale accoglimento della opposizione e della mancata accettazione da parte del della proposta formulata da questo CP_1 giudicante ai sensi dell'art. 185 bis cpc vengono poste a carico dell'opposto per metà, come da dispositivo, e per la restante vengono compensate.
Le spese di ctu vengono poste interamente a carico dell'opposto.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione nei limiti di cui alla parte motiva;
2) Condanna al pagamento in favore di alla somma Parte_1 Controparte_1 di € 20.023,00 oltre interessi a far data dalla presente decisione;
3) Condanna al pagamento, in favore di in Controparte_1 Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite nella misura di ½ che liquida
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017 in € 7.051,50, oltre rimborso forfettario al 15% e oneri di legge, mentre per il resto si dispone la compensazione;
4) Pone definitivamente le spese di ctu a carico di Controparte_1
Così deciso in Roma, 06/01/2025
Il Giudice onorario d.ssa Angela Porfidia
Tribunale di Roma – R.G. 23962/2017