Articolo 83 della Legge 13 dicembre 1965, n. 1366
Articolo 82
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4 gennaio 1966
Art. 83.
All'onere di lire 70.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno, finanziario 1965 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 4 gennaio 1966