Articolo 38 della Legge 26 aprile 1975, n. 147
Articolo 37Articolo 39
Versione
1 giugno 1975
Art. 38.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1973 risultano stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese im-
pegnate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1973 (articolo 34)........ L. 2.341.001.936 Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 36)....... " 1.686.736.151
------------- Residui passivi al 31 dicembre 1973... L. 4.027.738.087
-------------
Entrata in vigore il 1 giugno 1975