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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/11/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa AR ZZ, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 15.10.2025, nella causa civile iscritta al n.2763/2023 R.G.C.A. e vertente
tra
, corrente in Martinsicuro (TE) alla Via Di Parte_1 Giesi n.5, a mezzo della società di amministrazione condominiale “Valcondomini SR”, in persona del legale rappresentante dott. rappresentato e Parte_2 difeso dall' avv. Emidio Corradetti del foro di Ascoli Piceno e presso il suo studio di Via Pretoriana n.39 elettivamente domiciliato in forza della procura speciale rilasciata su foglio allegato all'atto di opposizione del 10.11.2023- Opponente
Contro
con sede legale in Perugia, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia, giusta delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo n.827/2023, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia alla Via Bartolo 10- Opposta
Nonché
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, corrente in Alba Adriatica, elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (TE) alla Via Trieste nr. 45 presso e nello studio dall'Avv. Roberto Di Mizio che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Sibilla Piergigli, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 13.3.2023- Terza chiamata in causa
Nonché
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con
[...] sede in Milano, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ilaria Perin
1 del foro di Milano che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 5.7.2024- Terza chiamata in causa
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 10.11.2023, il condominio opponeva il decreto ingiuntivo Pt_1
n.827/2023, emesso da questo Tribunale il 5.10.2023, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della la somma di €.118.537,66, oltre CP_1 Controparte_1 interessi moratori per la realizzazione del progetto esecutivo a seguito dello studio di fattibilità ex superbonus 110%, chiamando nel contempo in causa la
[...] che, all'epoca dei fatti, amministrava il condominio Controparte_2 medesimo.
Chiedeva l'opponente che, in assenza di un contratto di affidamento della progettazione e in assenza di concordate ed assentite percentuali dell'onorario, previa ctu, il Tribunale verificasse la congruità delle spese e degli onorari evidenziati nella parcella professionale oggetto di ingiunzione, perché tutti calcolati nei massimi, disponendone la riduzione, in considerazione della mancata esecuzione delle opere, non imputabile ad essi condòmini e comunque della conseguente assenza di ogni rischio costruttivo per i progettisti ed in considerazione delle osservazioni al progetto svolte nell'opposizione; che il
Tribunale autorizzasse la chiamata in causa della la quale, a causa Controparte_4 della mala gestio rispondesse direttamente nei confronti della;
che CP_1
Si costituiva in giudizio l' la quale insisteva per la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese, ovvero, in ogni caso, affinchè venisse accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito di area Progetto così come quantificato nella procedura monitoria e/o comunque nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa, Controparte_2 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e comunque il rigetto delle domande avanzate dalla Area Progetto e, comunque, chiedeva e veniva autorizzata a chiamare in causa la;
che venisse dichiarata la Controparte_3 risoluzione del contratto ex art.1256 cc per impossibilità sopravvenuta e non
2 imputabile alla che venisse accertata l'inesistenza di Controparte_2 qualsivoglia addebito anche di mala gestio in capo alla società Controparte_2
[...
che venisse rigettata la richiesta avanzata dal Parte_1 nei propri confronti e, in caso di condanna, dichiarare che la
[...]
dovesse tenere indenne la società Controparte_3 Controparte_2
[... da ogni esborso e conseguentemente condannare la medesima
[...] al pagamento della somma che questo Tribunale avrebbe ritenuto Controparte_3 di giustizia, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata , la quale Controparte_3 rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa: Nel merito in via principale: *Accertare e Co dichiarare, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Amministrazioni CP_
rigettando le domande da chiunque avanzate nei suoi confronti;
*Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio specificati in atti, l'inoperatività della polizza n. Co CP_ 07366-10-47167376 e/o la perdita e/o la decadenza di Amministrazioni dal diritto all'indennizzo; e, conseguentemente, rigettare le domande da chiunque formulate nei confronti di Nel Controparte_3 merito in via subordinata: Nella non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse una responsabilità professionale di e si ritenesse Controparte_2 operativa la polizza n. 07366-10-47167376, dichiarare Controparte_2 tenuta a risarcire soltanto i danni dalla stessa direttamente cagionati, precisamente provati e accertati, nonché esclusi e/o ridotti ex art. 1227 c.c., e, in ogni caso, dichiarare tenuta a manlevare Controparte_3 per l'importo dovuto a sua esclusiva condotta colposa, Controparte_2 per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di € 1.000,00 per sinistro, entro il limite del massimale di polizza e, in considerazione dell'operatività a secondo rischio, solo per quanto eccedente i limiti di indennizzo offerti dalla polizza stipulata con altra Compagnia assicuratrice da in favore dei propri CP_5 iscritti, esclusi inoltre tutti i maggiori importi determinati dal ritardo nella denuncia di sinistro, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali, ed in ogni caso con applicazione di tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge.”.
3 Rigettate tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, la causa veniva rinviata e trattenuta per la decisione.
Dall'istruttoria è emerso che, il , il 21.4.2021, dava incarico Parte_1 preliminare alla di eseguire uno studio di fattibilità per Parte_3
l'esecuzione di alcuni interventi ex superbonus 110%. A seguito di presentazione e approvazione dello studio di fattibilità sviluppato dalla Area il Parte_3
, come risulta dal verbale di assemblea condominiale del Parte_1
10.07.2021, dava mandato alla società opposta di sviluppare il progetto esecutivo degli interventi ex super bonus 110%, con previsione di un compenso secondo tariffa. Dalla lettura del verbale, infatti, si legge: “Resta inteso che, nel caso in cui il decidesse di non procedere (…) dovrà essere riconosciuto al professionista il Parte_1 relativo compenso professionale, che sarà calcolato sulla base del computo metrico del progetto stesso, applicando il DM 17/06/2016”.
Dalla lettura dello stesso verbale, si evince che l'assemblea condominiale approvava il progetto “a costo zero”, nel senso che lo approvava in quanto tutte le spese sarebbero state pagate mediante cessione del credito d'imposta da parte dei proprietari all'impresa esecutrice, quindi senza alcun esborso da parte dei condomini, come previsto dalla normativa. Tra le spese veniva ricompreso anche il compenso alla società opposta. Il “costo zero” veniva ribadito anche nello studio di fattibilità e nel progetto (accesso agli incentivi statali L.17.7.2020 n.77 e L.108/2021), per cui l'accollo doveva essere pari a zero. Ragionamento a parte aveva il costo relativo a tutte quelle opere che non sarebbero rientrate nel superbonus 110%, che, se i condomini avessero deciso di realizzare, sarebbero state eseguite con l'accollo del 50% dell'importo dell'intervento, accollo che di prassi per la quota delle parti comuni, si sarebbe diviso per millesimi.
Pertanto, i condomini si erano determinati all'esecuzione del progetto solo perché a costo zero, altrimenti mai avrebbero aderito.
Inoltre, veniva deciso che il progetto sarebbe andato in porto solo dopo aver individuato un'impresa appaltatrice.
Il 22.11.2022, l'Area Progetto consegnava al condominio il progetto concordato che veniva approvato dal condominio il 23.11.2022.
Il condominio affidava l'esecuzione dei lavori alla impresa AT SR, individuata Co dal condominio tramite l'allora amministratore, Amministratori e, quindi,
4 senza alcuna responsabilità da parte della Area Progetto.
Il 25.11.2022, veniva presentata la AS (titolo sulla base del quale può essere realizzato il progetto col superbonus, rendendo cantierabili le opere progettate e approvate). La AT SR però non ha dato mai inizio ai lavori, rendendo di fatto inapplicabile il superbonus.
Insomma, l'Assemblea condominiale in oggetto, successivamente alla dettagliata presentazione del suddetto progetto preliminare realizzata dall'Ing. quale Per_1 legale rappresentante pro tempore di con la menzionata Controparte_1 delibera assembleare dichiarava di approvare – ed effettivamente approvava - il suddetto progetto preliminare e deliberava, altresì, di affidare incarico ad
[...] di sviluppare il Progetto esecutivo. Controparte_1
L'Assemblea inoltre con verbale 23.11.2022, approvava anche il Progetto esecutivo,
a riprova che la prestazione dell'opposta era stata resa ed era conforme alle richieste del Parte_1
Risulta che l'intervento progettato non si realizzava a causa del mancato inizio dei lavori da parte del general contractor individuato dallo stesso Condominio tramite l'Amministratore, e cioè la AT SR. Il condominio così perdeva non solo tutti gli incentivi statali, ma si obbligava comunque, secondo quanto previsto, nel caso in cui il condominio non avesse proceduto con le opere previste nel progetto esecutivo sviluppato, al pagamento del compenso al progettista (cfr. verbale di assemblea del
10.7.21).
In merito al quantum, il opponente si obbligava al pagamento del Parte_1 compenso secondo le tariffe ex DM 17.06.2216 che stabilisce espressamente quali sono i parametri generali per la determinazione del compenso ed è utilizzato come riferimento di base per il calcolo delle parcelle per gli appalti pubblici e per quelli che utilizzano le agevolazioni sui super bonus, in quanto rappresenta un metodo oggettivo e non sindacabile per il calcolo delle prestazioni professionali.
La pretesa economica di risulta pertanto legittima anche nel Controparte_1 quantum. Infatti, nel computo metrico del progetto esecutivo, elaborato CME (cfr. all.3 fascicolo monitorio), emerge incontrovertibilmente che il costo delle opere è stato sviluppato utilizzando principalmente voci di prezzari regionali e/o prezzario nazionale DEI, che sono i prezzari ammessi per il superbonus ma che sono anche gli stessi prezzari che si utilizzano e si utilizzavano, di prassi e per legge, per gli appalti pubblici e privati indipendentemente dai Superbonus, oltre che essere stato
5 approvato dal Condominio senza riserve.
E' evidente che il opponente era consapevole degli onorari delle Parte_1 prestazioni professionali connesse all'operato dell'odierna opposta, in quanto aveva espressamente approvato anche il quadro economico (cfr. all.ti 2 e 4 fascicolo monitorio) in cui le spese tecniche erano indicate e che l'opposta ha dato prova di aver svolto le prestazioni che le erano state affidate sin dalla fase monitoria producendo il progetto esecutivo consegnato (cfr. all. 3 fascicolo monitorio).
Il decreto ingiuntivo pertanto va confermato.
Per quanto riguarda la condotta della Sim Amministratori, emerge per tabulas che, il 22.8.2022, la stessa riceveva da uno dei condomini del una Parte_1
Co mail con la quale si chiedevano notizie sul superbonus. La , tramite il suo rappresentante pro tempore, rassicurava il condominio che erano in attesa del progetto definitivo e della stipula del plafond per lo sconto (cfr. mail del 27.8.2022). Co Inoltre, la riuniva l'assemblea condominiale il 21.11.202 quando venne proposta e approvata in pochi minuti, quasi fosse una formalità, il progetto esecutivo della indicando quale impresa appaltatrice la AT SR. Pt_3
Co Pertanto, fu la a dare il via al progetto esecutivo senza avere ancora individuato l'impresa. Infatti, l'impresa AT si palesò solo in data 23.9.2023, quando le agevolazioni erano scadute.
E' evidente che la mala gestio del superbonus da parte della SIM Amministratori ha cagionato al condominio la perdita dei benefici statali e alla società opposta il mancato pagamento del progetto.
Non può essere condivisa la tesi della difesa della Il fatto Parte_4 oggettivo è che nessuna impresa è stata rinvenuta dalla SIM nei tempi previsti per Co beneficiare del superbonus. Nessuna notizia il condominio ha mai avuto dalla in merito all'individuazione di una ditta, né risulta depositata alcuna prova in tal Co senso. Non risulta nessun sollecito da parte della alla AT SR di inizio dei lavori, e l'unico sollecito nell'ottobre 2023 fu iniziativa della assemblea condominiale.
Non può pertanto essere presa in considerazione l'eccezione di cui all'art.1256 cc impossibilità di esecuzione per causa non imputabile invocata dalla terza chiamata.
Deve quindi essere accolta la domanda di manleva del condominio nei confronti della che va condannata a tenere indenne il condominio Parte_4 di quanto questo dovesse pagare in favore della per sorte capitale, Parte_3
6 interessi e spese legali.
In ultimo va analizzata la posizione della terza chiamata in causa dalla SIM
Amministratori, che copre i rischi rc della SIM in forza di Controparte_3 polizza n.07366-10- 47167376, stipulata dalla per propria Controparte_2 la responsabilità civile professionale derivante dallo svolgimento dell'attività di
“Amministratore di condominio”, avente decorrenza iniziale a far data dal 14.04.2019 e soggetta a tacito rinnovo.
In virtù di siffatta polizza, si è obbligata “a tenere indenne l'
contro
CP_3 Parte_5 le perdite - delle quali sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile - che traggono origine da ogni richiesta di risarcimento fatta da terzi all' stesso per la prima Parte_5 volta e notificate alla Compagnia durante il periodo di assicurazione indicato in polizza o durante il maggior termine per la notifica delle richieste di risarcimento (se concesso), purché tali richieste di risarcimento siano originate da un Atto illecito relativo all'attività professionale descritta in polizza, commesso durante il periodo di assicurazione o di retroattività, se concessa, dall' o da un collaboratore di cui l' stesso ne Parte_5 Parte_5 debba rispondere” (art. 66).
La terza chiamata invocava la inoperatività della suddetta copertura assicurativa perché la stessa dichiarava che “il sollecito pervenuto a Controparte_2 mezzo mail del 13/07/2023 non era stato preso in considerazione poiché, come previsto in tutte le delibere adottate dal condominio, non era previsto alcun esborso per i condomini, così come nessun incarico professionale remunerativo era stato sottoscritto dall'amministrazione del Condominio per conto di quest'ultimo, per cui nulla poteva essere richiesto e quindi dovuto dai in termini di esborso dai condomini”
Per tale motivo la copertura non sarebbe operativa. La invoca l'art. 68, lett. CP_3
j), delle c.g.a. secondo il quale la copertura è esclusa “Per le richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall' tramite Parte_5 espresso impegno, accordo o garanzia, a meno che tale responsabilità sarebbe comunque imputabile all per legge e/o in base a regolamenti Parte_5 concernenti la professione, anche in assenza di tale impegno, accordo o garanzia”
(doc. 2, pag. 35).
Inoltre l'assicurazione non sarebbe operativa per le richieste di risarcimento derivanti da atti volontari/dolosi posti in essere dalla stessa (cfr. art. 68, Parte_6 lett. i, c.g.a., ed ancor prima art. 1900 c.c.). e le perdite derivanti da eventuali atti posti in essere dall'Assicurata al di fuori delle attribuzioni alla stessa spettanti quale
7 amministratrice di condominio e non riferibili, pertanto, all'ente gestito ma al mandatario stesso, in prima persona, che abbia agito al di fuori dei propri poteri. Ai sensi dell'art. 68, lett. a), l'assicurazione non opera “In relazione ad attività diversa da quella/e indicata/e in polizza o comunque non autorizzate dalla relativa disciplina” (doc. 2, pag. 34/69). Co In merito, si rileva che il comportamento della non rientra tra le condotte che Co escludono l'operatività della polizza: infatti la ha agito in qualità di amministratore del condominio prendendo decisioni (sbagliate) in merito Pt_1 all'avvio dell'approvazione del progetto, indicando un'impresa che poi non ha iniziato i lavori per mera colpa e non per dolo.
La fattispecie rientra nella copertura.
Non può accogliersi l'eccezione di decadenza sollevato dalla in quanto la CP_3 risulterebbe aver violato l'obbligo previsto dall'art. 63, Controparte_2 lett. a), del testo di polizza, ai sensi del quale “L'Assicurato - a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo ai sensi della presente polizza - deve dare alla Compagnia, tramite
l'Intermediario, comunicazione scritta entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza di: I. Qualsiasi richiesta di risarcimento a lui presentata;
II. Qualsiasi intenzione formalizzata da un terzo di ritenerlo responsabile di un Atto Illecito;
III. qualsiasi circostanza di cui l' venga a conoscenza” (doc. 2, pag. 33/69). Parte_5
Nel caso di specie, il sinistro è stato denunciato immediatamente dopo la notifica dell'opposizione da parte del e della chiamata del terzo. Parte_1
Manca il richiesto dolo dell'assicurato, che fa venir meno l'eccezione di decadenza.
L'omissione dell'assicurato è infatti meramente colposa.
In merito alla mancata dichiarazione di altra polizza, in quanto la SIM risulterebbe essere associata con la on conseguente polizza professionale, anche se vi è CP_5 prova della iscrizione della SIM alla ANANCI, essa non comporta alcuna inoperatività. L'Art. 1910 cc tratta il caso di polizze assicurative stipulate per lo stesso rischio presso diversi assicuratori, stabilendo l'obbligo per l'assicurato di avvisare ciascun assicuratore dell'esistenza di altre polizze. In caso di omissione dolosa (intenzionale), l'assicurato perde il diritto all'indennizzo. Anche in tale caso il dolo non risulta provato. Se il sinistro avviene, l'assicurato può chiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore, ma l'importo complessivo non può superare il danno subito, in quanto si deve evitare un ingiusto arricchimento.
Inoltre, la clausola non implica la inoperatività della polizza. Infatti, si legge che,
8 “qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, questo contratto opererà a secondo rischio cioè per l'eccedenza dei limiti di indennizzo rispetto alla copertura dell'altra polizza”. Non vi è prova della stipula di polizza con l'Anci relativa allo stesso rischio coperto dalla . L'eccezione va rigettata. L' CP_3 [...]
va condannata a rimborsare alla la somma Controparte_3 Parte_7 che questa, in esecuzione della presente sentenza, dovrà corrispondere al Condominio opponente, per capitale, interessi e spese, con decurtazione dalla somma della franchigia prevista.
Le spese processuali seguono la soccombenza del solo condominio. Le altre spese legali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 Controparte_6 e , disattesa ogni
[...] Controparte_3 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna il condominio opponente a rimborsare all'opposta le spese del presente procedimento che liquida in complessivi €.14.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Caforio che si è dichiarato antistatario;
-accoglie la domanda di garanzia proposta dal opponente nei Parte_1 confronti della terza chiamata e, per l'effetto, Parte_7 condanna quest'ultima a rimborsare al condominio opponente la somma che questa, in esecuzione della presente sentenza, dovrà corrispondere alla
[...]
per capitale, interessi e spese;
Parte_3
-accoglie la domanda di garanzia proposta dalla Parte_7 nei confronti della terza chiamata e, per l'effetto, Controparte_7 condanna quest'ultima a rimborsare alla la somma che Parte_7 questa, in esecuzione della presente sentenza, dovrà corrispondere al condominio opponente, con decurtazione della franchigia prevista;
-spese compensate tra il condominio opponente e la terza chiamata
[...]
spese compensate tra le terze chiamate. Parte_7
Così deciso in Teramo il 24 novembre 2025.
La giudice onoraria
(AR ZZ)
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