CASS
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/12/2024, n. 44345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44345 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI IM nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile udito il difensore, avv. Gianfranco Briguglio, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3/5/2024 La Corte d'appello di Messina confermò la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto Minutoli responsabile del reato di cui all'art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007 per aver proceduto alla macellazione clandestina di un maiale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 6 d.lgs. 19/2007 e del Reg. CE 853/2004. In particolare, si deduce che la Corte d'appello non aveva considerato che il combinato disposto degli artt.6 del c2r_ Penale Sent. Sez. 3 Num. 44345 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/11/2024 d.lgs. e 1 comma 3 del Regolamento sottraeva all'ambito di applicazione della norma incriminatrice contestata "la produzione primaria per uso domestico privato" nonché "la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico". Si richiamano, quindi, "il verbale redatto dal dott. Monaco" e passi della deposizione dal medesimo resa per rilevare che dalle indagini non era emerso elemento alcuno che consentisse di ritenere che si fosse in presenza "di un'attività commerciale clandestina", essendo stata la carcassa dell'animale rinvenuta dagli operanti adagiata su una rete metallica, all'interno di un'abitazione privata, senza che nell'area vi fossero altri animali o attrezzature professionali per la conservazione della carne. Si osserva, ancora, che la Corte d'appeilo aveva fatto riferimento, per superare l'argomento difensivo, all'ipotesi, relativa ai "piccoli quantitativi", prevista dalle lettere c) e d) dell'art. 1 comma 3 del Regolamento CE 853/2004, del tutto inconferente rispetto alle doglienze difensive che facevano discendere l'irrilevanza penale della condotta da quanto previsto alle lettere a) e b) della norma. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e all'art. 25 della Costituzione e il vizio di motivazione nelle forme della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Si osserva che il Regolamento CE n. 853 del 2004 e il d.lgs. 193/2007 non fanno riferimento al Regolamento CE 1099/09 e al d.lgs. 131/2013 richiamati nel provvedimento impugnato. Si aggiunge che il d.lgs. da ultimo citato non prevede alcuna ipotesi di reato per la violazione del Regolamento CE 1099/2009. Si deduce, ancora, che: il teste Monaco aveva dichiarato di non sapere se l'imputato intendesse o meno destinare alla cessione le carni dell'animale, non avendo rinvenuto elementi che potessero accreditare l'una o l'altra ipotesi;
la stazza dell'animale non provava la destinazione alla cessione, atteso che "la carne ottenuta dalla macellazione si presta alla conservazione mediante insaccamento" e che la macellazione era avvenuta "nel pieno delle festività natalizie". Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si sottolinea che la Corte territoriale aveva negato l'applicazione della "causa di non punibilità" finendo per valorizzare uno degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia la destinazione al commercio di quanto ottenuto dalla macellazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento. 2 1. Il giudizio di responsabilità è fondato sull'ipotizzata destinazione alla vendita o alla cessione ai terzi di quanto prodotto dalle operazioni di macellazione incriminate, desunta dalla stazza dell'animale, e su un'interpretazione della disciplina di riferimento che circoscrive l'esenzione da responsabilità penale per la macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tali fini riconosciuti alle operazioni relative ad animali di piccola taglia. 2. Entrambe le conclusioni non sono condivisibili. Prevede l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 193 del 2007: " Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere." Il Regolamento CE richiamato dall'art. 6, all'art. 1 comma 3) prevede, nella parte di interesse: "il Presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato". Come dedotto dal ricorrente, la norma da ultimo riportata non fa riferimento alcuno alla stazza degli animali macellati per uso domestico privato. 3. La possibilità di procedere alla macellazione dei suini al di fuori degli stabilimenti e dei locali a tali fini riconosciuti trova, peraltro, conferma nell'art. 16 del d.lgs 27 del 2021 che prevede : " Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
d) possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto délle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti. 2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti: a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
3 b) ovini e caprini;
c) suidi;
d) bovidi". 4. Manifestamente illogico risulta anche il processo inferenziale che dalla stazza dell'animale ha desunto la destinazione alla vendita dei prodotti della macellazione. Monaco, infatti, ha dichiarato di non aver notato nulla che potesse far pensare a un'attività commerciale clandestina. L'art. 16 appena citato, ancora, nel prevedere la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti di suidi e bovidi, senza alcun riferimento al peso o alle dimensioni, smentisce il ragionamento probatorio della Corte territoriale, dimostrando che la macellazione dei maiali e dei bovini è compatibile con la finalità dell'autoconsumo indipendentemente dal peso. 5. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio alla Corte territoriale risultando il processo inferenziale sviluppato per ritenere che l'attività accertata rientri nel perimetro di applicazione della norma contestata non sufficiente a confutare l'ipotesi antagonista difensiva prospettante la destinazione "endofamiliare" della carne e, conseguentemente, l'irrilevanza penale della condotta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 14/11/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile udito il difensore, avv. Gianfranco Briguglio, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 3/5/2024 La Corte d'appello di Messina confermò la sentenza del Tribunale della medesima città, che aveva ritenuto Minutoli responsabile del reato di cui all'art. 6 d.lgs. n. 193 del 2007 per aver proceduto alla macellazione clandestina di un maiale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell'art. 6 d.lgs. 19/2007 e del Reg. CE 853/2004. In particolare, si deduce che la Corte d'appello non aveva considerato che il combinato disposto degli artt.6 del c2r_ Penale Sent. Sez. 3 Num. 44345 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 14/11/2024 d.lgs. e 1 comma 3 del Regolamento sottraeva all'ambito di applicazione della norma incriminatrice contestata "la produzione primaria per uso domestico privato" nonché "la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico". Si richiamano, quindi, "il verbale redatto dal dott. Monaco" e passi della deposizione dal medesimo resa per rilevare che dalle indagini non era emerso elemento alcuno che consentisse di ritenere che si fosse in presenza "di un'attività commerciale clandestina", essendo stata la carcassa dell'animale rinvenuta dagli operanti adagiata su una rete metallica, all'interno di un'abitazione privata, senza che nell'area vi fossero altri animali o attrezzature professionali per la conservazione della carne. Si osserva, ancora, che la Corte d'appeilo aveva fatto riferimento, per superare l'argomento difensivo, all'ipotesi, relativa ai "piccoli quantitativi", prevista dalle lettere c) e d) dell'art. 1 comma 3 del Regolamento CE 853/2004, del tutto inconferente rispetto alle doglienze difensive che facevano discendere l'irrilevanza penale della condotta da quanto previsto alle lettere a) e b) della norma. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen. e all'art. 25 della Costituzione e il vizio di motivazione nelle forme della manifesta illogicità e del travisamento della prova. Si osserva che il Regolamento CE n. 853 del 2004 e il d.lgs. 193/2007 non fanno riferimento al Regolamento CE 1099/09 e al d.lgs. 131/2013 richiamati nel provvedimento impugnato. Si aggiunge che il d.lgs. da ultimo citato non prevede alcuna ipotesi di reato per la violazione del Regolamento CE 1099/2009. Si deduce, ancora, che: il teste Monaco aveva dichiarato di non sapere se l'imputato intendesse o meno destinare alla cessione le carni dell'animale, non avendo rinvenuto elementi che potessero accreditare l'una o l'altra ipotesi;
la stazza dell'animale non provava la destinazione alla cessione, atteso che "la carne ottenuta dalla macellazione si presta alla conservazione mediante insaccamento" e che la macellazione era avvenuta "nel pieno delle festività natalizie". Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. Si sottolinea che la Corte territoriale aveva negato l'applicazione della "causa di non punibilità" finendo per valorizzare uno degli elementi costitutivi della fattispecie, ossia la destinazione al commercio di quanto ottenuto dalla macellazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento. 2 1. Il giudizio di responsabilità è fondato sull'ipotizzata destinazione alla vendita o alla cessione ai terzi di quanto prodotto dalle operazioni di macellazione incriminate, desunta dalla stazza dell'animale, e su un'interpretazione della disciplina di riferimento che circoscrive l'esenzione da responsabilità penale per la macellazione di prodotti di origine animale in luoghi diversi dagli stabilimenti o locali a tali fini riconosciuti alle operazioni relative ad animali di piccola taglia. 2. Entrambe le conclusioni non sono condivisibili. Prevede l'art. 6 comma 1 del d.lgs. 193 del 2007: " Chiunque, nei limiti di applicabilità del regolamento (CE) n. 853/2004, effettua attività di macellazione di animali, di produzione e preparazione di carni in luoghi diversi dagli stabilimenti o dai locali a tale fine riconosciuti ai sensi del citato regolamento ovvero la effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda fino a euro 150.000, in relazione alla gravità dell'attività posta in essere." Il Regolamento CE richiamato dall'art. 6, all'art. 1 comma 3) prevede, nella parte di interesse: "il Presente regolamento non si applica: a) alla produzione primaria per uso domestico privato;
b) alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato". Come dedotto dal ricorrente, la norma da ultimo riportata non fa riferimento alcuno alla stazza degli animali macellati per uso domestico privato. 3. La possibilità di procedere alla macellazione dei suini al di fuori degli stabilimenti e dei locali a tali fini riconosciuti trova, peraltro, conferma nell'art. 16 del d.lgs 27 del 2021 che prevede : " Al fine di consentire il mantenimento a livello nazionale di metodi e consumi tradizionali, è consentita la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti. Le regioni disciplinano la pratica della macellazione per autoconsumo, nel rispetto dei seguenti principi: a) divieto di commercializzazione delle carni e dei prodotti ottenuti dalla macellazione degli animali;
b) rispetto del benessere animale e divieto di macellazione rituale che non preveda lo stordimento degli animali;
c) predisposizione di procedure regionali per la prevenzione delle zoonosi;
d) possibilità, da parte dei Servizi veterinari dell'ASL, di effettuare controlli a campione per verificare il rispetto délle condizioni di salute degli animali, di benessere animale, di igiene della macellazione e di corretto smaltimento dei sottoprodotti. 2. Le specie animali oggetto di macellazione per autoconsumo sono esclusivamente le seguenti: a) pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata;
3 b) ovini e caprini;
c) suidi;
d) bovidi". 4. Manifestamente illogico risulta anche il processo inferenziale che dalla stazza dell'animale ha desunto la destinazione alla vendita dei prodotti della macellazione. Monaco, infatti, ha dichiarato di non aver notato nulla che potesse far pensare a un'attività commerciale clandestina. L'art. 16 appena citato, ancora, nel prevedere la macellazione per autoconsumo al di fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti di suidi e bovidi, senza alcun riferimento al peso o alle dimensioni, smentisce il ragionamento probatorio della Corte territoriale, dimostrando che la macellazione dei maiali e dei bovini è compatibile con la finalità dell'autoconsumo indipendentemente dal peso. 5. La sentenza va, quindi, annullata con rinvio alla Corte territoriale risultando il processo inferenziale sviluppato per ritenere che l'attività accertata rientri nel perimetro di applicazione della norma contestata non sufficiente a confutare l'ipotesi antagonista difensiva prospettante la destinazione "endofamiliare" della carne e, conseguentemente, l'irrilevanza penale della condotta.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso il 14/11/2024.