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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2182 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...], il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, dall'Avv. Mira De Zolt (C.F. del Foro di MO, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in MO Va Michelangelo 59 ed al suo domicilio digitale di cui al REGINDE, giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE
Contro
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Garibaldi 16, Silvi Controparte_1
AR (TE), C.F. rappresentato e difeso, giusta determina del Responsabile P.IVA_1 del servizio n. 67 del 03.12.2024, dall'Avv. Enrico Costanzo (C.F. C.F._3 del Foro di MO con studio in MO, Via G. Mazzini, n. 6 e con domicilio digitale PEC:
con dichiarazione di voler ricevere ogni Email_2 comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: Emai_3 [...]
o a mezzo fax al n. 0861/243265, in forza di procura su foglio separato da Email_4 considerarsi da far parte integrante del presente
RESISTENTE anche per il giudizio riunito RG n. 344/2025
(nato a [...] il [...], residente a [...]; cod. CP_2 CP_1
1 fisc. ) difeso dagli avvocati Anna Rossi ( ; C.F._4 C.F._5
e Francesco Camerini ( Email_5 C.F._6
del foro di L'Aquila, in virtù della procura Email_6 in atti
CHIAMATO IN CAUSA SS IUDICI e ricorrente nel giudizio RG 344/2025
l' , c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
DO AM (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_7
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_7 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in MO, CP_3 al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE causa RG 344/2025
CONCLUSIONI
: “IN VIA PRINCIPALE
Parte_1 ACCERTARE e DICHIARARE, il diritto del Sig. all'assunzione presso il Co-mune di
Parte_1 CP_ come Operatore Esperto CAT B – CCNL Enti Locali, a far data da 15.4.2024 o da altra data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale e, disapplicato ogni contrario provvedimento, ordinare e condannare il ad atti-vare tutte le procedure Controparte_1 finalizzate all'assunzione e, quindi, assumere il Sig. come Operatore Esperto CAT B –
Parte_1 CCNL Enti Locali, a far data da 15.4.2024 o da altra data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale. condannare, altresì, l'amministrazione resistente, per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore del Sig. , da quantificarsi nella misura corrispondente alla retri-buzione mensile
Parte_1 che sarebbe spettata in caso di assunzione, sino alla data di effettiva assun-zione, con ricostituzione della posizione previdenziale, in subordine, nella misura di nr 12 men-silità corrispondente a quella stabilita dall'art. 18 L 300/1970 nel caso di licenziamento, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa. In via gradata, salvo gravame, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto all'assunzione del sig. condannare il
Parte_1 [...]
al risarcimento, in favore del ricorrente, del danno da perdita di chance da quantificarsi nella CP_1 misura corrispondente alla retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di assunzione sino alla data di decisione del ricorso o, in subordine, nella misura di nr 12 mensilità corrispondente a quella stabilita dall'art. 18 L 300/1970 nel caso di licenziamento, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa.”
AL EN: “Si torna a chiedere che il Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere il ricorso 344/2025 e le domanda avanzate da accogliendo anche le conclusioni rassegnate CP_2 dall' in relazione alla condanna del al pagamento della contribuzione dovuta CP_3 Controparte_1 nella misura di legge, dichiarando, invece, inammissibili, o comunque infondate, tutte le domande avanzate da nel ricorso 2182/2024. Parte_1 Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese dei due giudizi riuniti.”
2 COMUNE DI SILVI: “In via principale: rigettare, per le motivazioni esposte nella presente memoria, il ricorso del Sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, si chiede di rideterminare le somme pretese dal ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” RG 344/2025: “via principale: rigettare, per le motivazioni esposte nella presente memoria, il ricorso del Sig. in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, si chiede di:
- fissare nuova udienza entro i termini stabiliti dall'art. 418 commi 2, 3 e 4 c.p.c., in data successiva a quella stabilita nel decreto steso in calce al ricorso introduttivo;
- in via riconvenzionale, condannare dall , in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21 - P.IVA
- Direzione provinciale di MO, al pagamento dell'indennità risarcitoria che P.IVA_3 CP_3 dovresse essere riconosciuta al ricorrente, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
- rideterminare le somme pretese dal ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
INPS: “-a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza del diritto all'indennità risarcitoria ed alla reintegrazione nel posto di lavoro, condannare il CP_1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della
[...] P.IVA_4 contribuzione dovuta nella misura di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute al ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n. 388 del 2000;
-b) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal con condanna dell'Ente Controparte_1 Locale alla refusione delle spese del giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.11.2024 ha Parte_1 evocato in giudizio il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“A) IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto all'assunzione del sig. per Parte_1 effetto dello scorrimento della graduatoria relativa all'avviso di avviamento a selezione del CP_ 13.6.2023 per Operatore Esperto CAT B - disposto dal Comune di per soprav-venute esigenze in data 15.4.2024 ed in conseguenza della decadenza del Sig. Parte_2 (candidato avente ID1690213) a far data dal dicembre 2023 o data precedente emergente in corso di causa;
ordinare e condannare il ad attivare tutte le procedure finalizzate Controparte_1 all'assunzione e, quindi, assumere il Sig. a far data da 15.4.2024 o da altra Parte_1 data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale. B) IN VIA SUBORDINATA, annullati e disapplicati i provvedimenti e gli atti della
3 procedura con i quali la commissione si è determinata ad attribuire ed ha attribuito un voto alle prove di idoneità dei candidati e, quindi, ha redatto una graduatoria di merito per effetto della valutazione comparativa tra i candidati, in violazione delle norme per l'avviamento a selezione ed il collocamento mirato del personale con il solo requisito della scuola dell'obbligo (Dlgs 165/2001 – Legge 68/1999 Legge 56/1987 DGR A 800/2021 accertare e dichiarare il diritto all'assunzione del sig. - secondo degli idonei - per effetto Parte_1 dello scorrimento della graduatoria relativa all'avviso di avviamento a selezione del 13.6.2023 per Operatore Esperto CAT B - disposto dal per sopravvenute Controparte_1 esigenze in data 15.4.2024, ordinare e condannare il ed attivare tutte le procedure finalizzate Controparte_1 all'assunzione e, quindi, assumere il Sig. a far data da 15.4.2024 o da altra Parte_1 data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale. IN OGNI CASO SUB A) e B) condannare l'amministrazione resistente, per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore del Sig. , da quantificarsi nella misura corrispondente alla Parte_1 retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di assunzione sino alla decisione del ricorso o, in subordine nella misura di nr 12 mensilità corrispondente a quella stabilita dall'art. 18 L 300/1970 nel caso di licenziamento, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso le tappe della procedura di avviamento a selezione a cui aveva partecipato, ha assunto che il avrebbe Controparte_1 dovuto assumerlo, per essere egli “secondo in graduatoria” e, comunque, il “SECONDO
DEGLI IDONEI”, sottolineando, altresì, come inizialmente assunto e poi CP_2 licenziato per perdita del requisito sanitario di invalidità del 45%, avrebbe comunque dovuto essere considerato decaduto, per non aver prodotto la documentazione aggiornata e, in ogni caso, per mancanza dei requisiti per l'avviamento al lavoro ex Legge 68/199, già dal dicembre
2023.
In subordine, ha comunque ritenuto sussistente il proprio diritto all'assunzione in quanto secondo degli idonei, contestando la validità degli atti della procedura con i quali la commissione si era determinata ad attribuire un voto alle prove di idoneità, stilando una vera e propria graduatoria di merito per effetto della valutazione comparativa tra i candidati, in violazione delle norme per l'avviamento a selezione ed il collocamento mirato del personale con il solo requisito della scuola dell'obbligo (Dlgs 165/2001 – Legge 68/1999 Legge
56/1987 DGR A 800/2021).
1.2. Il giudizio veniva rubricato al numero R.G. n. 2182/2024.
1.3. Nell'ambito di tale giudizio si costituiva il contestando il Controparte_1 fondamento della domanda ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente avanzava contestazioni inerenti all'avviso di selezione. Al riguardo, sottolineava che l'avviso,
4 all'articolo 5 rubricato modalità di svolgimento della prova selettiva, prevedeva una procedura divisa in due prove, una pratica- attitudinale e l'altra consistente in un colloquio motivazionale-attitudinale, prevedendo altresì, all'art. 6, la predisposizione di una graduatoria di merito. Ne conseguiva, a dire del Comune, che la contestazione circa le modalità della selezione, avrebbero dovuto essere impugnate, nei termini previsti dalla legge, dinanzi al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
Ha, altresì, sottolineato che nelle more del giudizio il aveva soppresso Controparte_1 il posto ricompreso nella categoria protetta da assegnare all'ufficio Affari generali (e ricoperto fino alla risoluzione del rapporto di lavoro dal sig. , ed inserito una nuova unità di CP_2 personale da assegnare al servizio farmacia, per la copertura del quale l' avrebbe avviato Pt_3 una nuova procedura selettiva;
ha, inoltre, confutato i restanti profili di contestazione sollevati, sottolineando come la procedura di assunzione era stata avviata nel caso di specie, non tramite chiamata numerica, ma in forza di convenzione di programma per l'inserimento lavorativo dei disabili, ex art. 11 della L. 68/1999, con il CPI di MO.
1.4. All'udienza del 30.4.2025 il ricorrente, alla luce delle difese del Controparte_1
(in ordine all'asserita soppressione del posto di lavoro oggetto della procedura di avviamento) oltre a contestarne la fondatezza, ha precisato le conclusioni rassegnate, chiedendo di produrre nuova documentale, nello specifico la delibera 29 del 27.2.2025 e il suo allegato A), afferente il piano assunzioni Sotto Sezione 3 “Fabbisogno di Personale, in cui era rinnovata la previsione di assunzione di nr 3 Operatori Esperto Area 1 Amministrativa-Contabile e Area 2
Affari Generali.
All'udienza successiva del 21.5.2025 il Giudice disponeva la integrazione del contradditorio nei confronti di atteso che le doglianze ed i motivi di CP_2 contestazioni sollevati dalla parte ricorrente incidevano direttamente sulla posizione di tale altro candidato.
Con la stessa ordinanza il Giudice, alla luce del motivo di contestazione circa la illegittimità della procedura selettiva per essere stata trasformata in una procedura concorsuale, atteso che il ricorrente rivendicava il diritto all'assunzione sulla base della sua posizione nella graduatoria in CPI (5° posizione), riteneva necessario ottenere un chiarimento integrativo dalle parti (e più in particolare dal in ragione del principio di Controparte_1 vicinanza della prova), al fine di capire e comprendere se i primi quattro classificati della graduatorie di CPI erano stati dichiarati idonei, atteso che per il candidato con codice identificativo ID 442450 era facilmente accertabile, al contrario degli altri codici, in quanto nella graduatoria di merito erano indicati, in parte i nominativi, in parte i codici di riferimento.
5 1.5. Si costituiva in giudizio assumendo la infondatezza della domanda CP_2 proposta da ed anche la sua inammissibilità, quale conseguenza dell'accoglimento Pt_1 delle domande fatte valere dal medesimo nel ricorso proposto avverso il licenziamento iscritto al n. 344/2025.
1.6. All'udienza del 15.7.2025, ottenuto il chiarimento richiesto da parte del
[...] che, peraltro, in merito all'elenco del CPI, sottolineava come lo stesso non era stato CP_1 elaborato per ordine di punteggio, ma per ordine alfabetico, veniva disposta la riunione del giudizio rubricato al numero R.G. n. 344/2025 con il presente, considerata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei due procedimenti.
1.7. Ed infatti, con separato ed autonomo ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 17.2.2025, ha evocato in giudizio il e l' al fine di CP_2 Controparte_1 CP_3 impugnare il licenziamento allo stesso intimato giusta determina n. 65 del 12.7.2024, per sopravvenuto difetto dei requisiti di assunzione, assumendo, a sostegno della domanda, in particolare, che: - la Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, con verbale redatto all'esito della visita del 10.12.2019 aveva stabilito, con giudizio non soggetto a revisione, che la percentuale di invalidità era pari al
50%: - che era irrilevante che la Commissione Medica per l'invalidità civile all'esito della visita del 14.12.2023 avesse riconosciuto al ai fini civile invalidità in misura del 35%, CP_2 tanto è vero che nell'ambito del giudizio di ATP ex articolo 445 bis c.p.c. il CTU nominato, dott. aveva riconosciuto una percentuale di invalidità civile pari al 50%. Per_2
1.8. Il giudizio veniva rubricato al numero R.G. 344/2025 ed assegnato al sottoscritto magistrato.
1.9. Nell'ambito di tale giudizio si costituiva il Comune di il quale formulava CP_1 domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' , sul presupposto che il Comune CP_3 non aveva fatto altro che prendere atto delle certificazioni mediche rilasciate dagli enti competenti, essendo la responsabilità economica di un eventuale accoglimento da porre a carico dell' . CP_3
1.10. Si costituiva in giudizio l' , il quale, con memoria difensiva del 3.4.2025 CP_3 assumeva che il verbale sanitario di invalidità civile recava la decorrenza del 14.12.2023, e quindi anteriore rispetto alla data di assunzione del lavoratore facente parte delle “categorie protette” (01.05.2024), salvo aggiungere che il ricorrente aveva impugnato il verbale sanitario per ottenere la provvidenza economica dell'assegno mensile di assistenza (artt. 2 e 13 della legge n. 118 del 1971), ma il CTU, dott. aveva negato la sussistenza del requisito Persona_3 sanitario ai suddetti fini. Mentre, con memoria difensiva del 20.5.2025 sulla domanda
6 riconvenzionale del assumeva che il licenziamento disposto dal Controparte_1 CP_1 si fondava su presupposti inesistenti, in quanto il verbale del 10.12.2019, con il quale
[...] era stato riconosciuto invalido ai fini del collocamento mirato, senza altre CP_2 specificazioni o gradazioni percentuali, non prevedeva alcuna revisione, con diritto alla conservazione della sua validità anche successivamente all'assunzione del lavoratore da parte del Comune di CP_1
1.11. All'udienza dell'11.6.2025, il dopo essersi difeso sulla Controparte_1 memoria su domanda riconvenzionale, rappresentava la pendenza di altro giudizio CP_3 avente ad oggetto la stessa procedura di causa e rubricata al numero R.G. n. 2182/2024 tra ed il Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente, invece, rappresentava di aver depositato l'attestato di disoccupazione e l'attestato di iscrizione nella categoria invalidi civili rilasciati in data 26.5.2025, evidenziando che entrambi i certificati attestavano l'iscrizione senza soluzione di continuità dal 9.1.2023.
1.12 La causa R.G. n. 344/2025 veniva, dunque, rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la riunione con il giudizio precedentemente incardinato e rubricato al numero R.G. n.
2182/2024.
1.13. All'esito dell'udienza del 15.7.2025 veniva disposta la riunione del giudizio rubricato al numero R.G. n. 344/2025 con il presente procedimento, e ritenuta la causa matura per la decisione, non accolta la richiesta di di produzione documentale nei Parte_1 confronti del CPI di MO, veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per discussione, con termine per note conclusive e note di replica.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
Istanze istruttorie
2. Come già assunto nell'ordinanza del 16.7.2025 la causa è matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria.
La richiesta formulata da all'udienza del 15.7.2025, di ordine di Parte_1 produzione al CPI della graduatoria annuale delle persone iscritte al collocamento mirato sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 800 del 13/12/2021 (Anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
Situazione economica e patrimoniale del lavoratore;
7 Carico familiare;
Grado di invalidità della persona con disabilità - solo per punteggio relativo alle Pubbliche Amministrazioni), non può essere accolta, in ragione della natura della procedura selettiva concretamente avviata nel caso di specie e, quindi, in considerazione della sua irrilevanza ai fini del decidere (ed infatti, mentre l'articolo 3 del D.G.R. 800 del
13/12/2021 si riferisce all'avviamento numerico degli iscritti nelle liste del collocamento mirato presso le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del quale è menzionata la graduatoria per punteggio del CPI, nel caso di specie trova applicazione l'articolo 5.6,
CONVENZIONI STIPULATE CON DATORI DI LAVORO PUBBLICI, in cui viene statuito
“Il Servizio competente, trascorso il periodo di validità della pubblicazione dell'offerta, espletate le dovute verifiche di competenza, trasmetterà all'Ente richiedente le candidature dei nominativi in possesso dei requisiti. L'Ente, di norma entro sessanta giorni dalla trasmissione delle candidature, avvia il procedimento per l'effettuazione della prova di idoneità, nel rispetto dei criteri contenuti nel proprio avviso, con conseguente formazione della graduatoria finale dei candidati”).
Dall'altro lato, la richiesta di CTU medico legale richiesta da circa CP_2
l'accertamento del grado di invalidità utile ai fini del collocamento mirato, appare superata dalla successiva produzione documentale acquisita nel corso del giudizio.
Nello specifico, ha depositato l'attestato di disoccupazione e l'attestato di CP_2 iscrizione nella categoria invalidi civili rilasciati in data 26.5.2025, da cui emerge che entrambe le iscrizioni hanno decorrenza dal 9.1.2023 senza soluzione di continuità.
In altri termini, deve ritenersi definitivamente acclarato che sia iscritto CP_2 nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 68 del 1999- categoria invalidi civili – con decorrenza dal 9.1.2023, in ragione di una percentuale di invalidità del 50%.
Ciò premesso è possibile passare alla valutazione del merito della vicenda.
Oggetto del contendere.
3. L'oggetto del contendere riguarda la procedura di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 operatore esperto – esecutore qualificato, riservato agli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 1 della legge
68/99, giusta determinazione n. 202 del 12/06/2023 del Comune di CP_1
e ne contestano gli esiti sotto diversi profili, assumendo, Parte_1 CP_2 entrambi, di avere diritto all'assunzione.
In particolare, sostiene di avere diritto all'assunzione a tempo Parte_1
8 indeterminato, per essere il secondo della graduatoria, e, comunque, il secondo degli idonei, in base alla graduatoria redatta dal CPI di MO (codice candidato 1095237), sottolineando come inizialmente assunto e poi licenziato per perdita del requisito sanitario di CP_2 invalidità del 45%, avrebbe comunque dovuto essere considerato decaduto, per non aver prodotto la documentazione aggiornata ed, in ogni caso, per mancanza dei requisiti per l'avviamento al lavoro ex Legge 68/199, già dal dicembre 2023.
Assume che candidato codice ID 1690213, era stato ammesso alla CP_2 selezione con “riserva” per avere – presumibilmente - un certificato di invalidità “rivedibile” e doveva essere ritenuto decaduto in quanto privo del requisito sanitario ed anche perchè avrebbe omesso di depositare la documentazione medica aggiornata che attestava la variazione della percentuale di invalidità, in ossequio alle previsioni del “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021.
Il ricorrente suddetto fonda la propria domanda anche sotto un altro profilo. Nello specifico, ritiene perfezionato il proprio diritto all'assunzione in quanto secondo degli idonei, in base alla graduatoria del CPI di MO, contestando, in punto di diritto, la validità degli atti della procedura con i quali la commissione si era determinata ad attribuire un voto alle prove di idoneità, stilando una vera e propria graduatoria di merito, per effetto della valutazione comparativa tra i candidati, così violando le norme per l'avviamento a selezione ed il collocamento mirato del personale con il solo requisito della scuola dell'obbligo (Dlgs
165/2001 – Legge 68/1999 Legge 56/1987 DGR A 800/2021).
Secondo il Cipriani, infatti, la procedura di avviamento a selezione non è una procedura concorsuale in senso proprio, ma soggiace a delle specifiche regole (Dlgs 165/2001
– DPCM 392/1987 – art. 16 Legge 56/1987 e regolamenti attuativi DGR 800/2021) per la predisposizione della graduatoria, con la conseguenza che i candidati ivi collocati vantano, secondo l'ordine ivi indicato, un vero e proprio diritto all'assunzione. Ai fini del diritto all'assunzione rileverebbe, quindi, a dire del medesimo, esclusivamente l'accertamento della dichiarazione di idoneità, in concorrenza alla sua posizione nella graduatoria del CPI di
MO. In altri termini, secondo il ricorrente, se il avesse correttamente applicato la CP_1 normativa, lo stesso sarebbe risultato il secondo degli idonei (in base alla sua collocazione nella graduatoria CPI di MO), con conseguente diritto all'assunzione nel momento in cui il “per sopravenute esigenze” ha deciso di attingere alla relativa graduatoria CP_1 CP_1 di merito, assumendo il secondo classificato. Le circostanze fattuali indicate a sostegno di tale tesi sono le seguenti:
9 - il ricorrente è risultato ammesso alla selezione (codice di attribuzione ID 1095237) posizione nr 5 della graduatoria del CPI;
- all'esito delle prove è stato dichiarato idoneo;
- tra i concorrenti è risultato il secondo degli idonei dato che, solo il candidato con codice identificativo ID 442450, che lo precedeva nella graduatoria del CPI, è risultato parimenti idoneo. Di converso risulterebbe collocato in posizione CP_2 deteriore.
Rispetto alla domanda formulata da il si è difeso sotto Pt_1 Controparte_1 diversi profili.
In primo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle contestazioni inerenti all'avviso di avviso, assumendo, in particolare, che sin dalla pubblicazione dell'avviso di selezione, era ben nota la procedura di valutazione che sarebbe stata seguito ai fini della predisposizione di una graduatoria di merito, richiamando, a sostegno della propria tesi la sentenza n. 321 del 2018 del Tar Pescara.
Nel merito, ha contestato la contraddittorietà della domanda, nella parte in cui Pt_1 prima contestava le modalità di verifica dell'idoneità, sostenendo che l'ente non avrebbe dovuto effettuare una procedura comparativa e, quindi, non avrebbe dovuto stilare una graduatoria di merito, chiedendo l'annullamento e disapplicazione dei relativi atti, ma contestualmente richiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria, nonché di ordinare al di attivare tutte le Controparte_1 procedure finalizzate all'assunzione (in esecuzione della graduatoria contestata).
Sempre in via preliminare, ha sottolineato che, a seguito della risoluzione del contratto di lavoro con il ha ritenuto di modificare il piano del fabbisogno di CP_2 CP_1 personale approvato con la delibera della Giunta comunale n. 47 del 04.04.2024 - che aveva istituito i due posti da operatore esperto da assegnare all'Area Affari generali e per i quali era stato emanato l'avviso pubblico oggetto del presente giudizio - adottando la delibera della
G.C n. 169 del 06/08/2024 di variazione del piano del fabbisogno, con cui veniva soppresso il posto ricompreso nella categoria protetta da assegnare all'ufficio Affari generali (e ricoperto fino alla risoluzione del rapporto di lavoro dal sig. , ed inserito una nuova unità di CP_2 personale da assegnare al servizio farmacia.
Quanto ai motivi del ricorso con cui si contesta la validità della procedura adottata, il ha rilevato come, nel caso di specie il non contesta il proprio CP_1 Pt_1 posizionamento in graduatoria, perché in assenza di valutazione con punteggio (o con una diversa valutazione delle prove selettive) sarebbe risultato secondo, ma contesta il proprio
10 posizionamento solo perché il in sede di scorrimento della graduatoria, già CP_2 perfezionata, avrebbe dovuto essere escluso ed in tal modo, il ricorrente sarebbe salito dal terzo al secondo posto della graduatoria che, però, impugna e di cui chiede la disapplicazione.
Ha, altresì, assunto che venendo meno la graduatoria della prova selettiva redatta all'esito delle prove, si avrebbe reviviscenza della sola graduatoria del CPI ove il ricorrente risulta essere classificato alla quinta posizione, sicchè non vi sarebbe la prova di resistenza che lo stesso sarebbe comunque risultato destinatario del posto di lavoro, con conseguente difetto di interesse ad agire.
Ha, inoltre, ritenuto legittime le modalità di selezione adottate dall'amministrazione comunale, in quanto attuate nelle forme della convenzione di cui all'articolo 11 della Legge n.
68/1999, che consentono l'espletamento di una procedura selettiva con punteggio, atteso che diversamente, ne verrebbe snaturata la peculiarità.
Quanto, infine, alla posizione di il ha ricostruito lo CP_2 Controparte_1 sviluppo diacronico della vicenda, rilevando come a seguito della comunicazione del CPI di
MO che aveva comunicato la scadenza del verbale di invalidità civile dello stesso, si era proceduto alla sua risoluzione del contratto di lavoro, senza che alcun ritardo, né tantomeno condotta colposa che potesse essere imputata all'ente.
Evocato in giudizio iussu iudicis, anche si è costituito nel giudizio CP_2 incardinato da assumendo la infondatezza della domanda ed anche la sua Parte_1 inammissibilità, quale conseguenza dell'accoglimento delle domande dallo stesso fatte valere con ricorso proposto avverso il licenziamento iscritto al n. Rg. 344/2025.
In estrema sintesi, sottolineando come la domanda del trovi CP_2 Pt_1 fondamento nell'asserito diritto allo scorrimento della graduatoria a seguito del suo licenziamento, ha rilevato come il licenziamento intimato per sopravvenuta carenza del requisito sanitario sia illegittimo, in quanto frutto di un errore di valutazione dell' , CP_3 deducendo la dirimente circostanza che il , essendo stato informato delle Parte_4 risultanze della C.T.U. espletata nel ricorso ex articolo 445 bis c.p.c. nel frattempo incardinato dal dipendente, con l'attestato prot. 81052 del 26.5.2025 ed il certificato prot. 81055 in pari data 26.5.2025, ha attestato che è iscritto, senza soluzione di continuità, con CP_2 decorrenza dal 09.1.2023 nelle liste del collocamento obbligatorio nella categoria invalidi civili.
Ha, inoltre, sottolineato come l' , nella causa separata incardinata da CP_3 CP_2 di impugnativa del licenziamento, ha espressamente dedotto che “il verbale del 10.12.2019, con il quale era stato riconosciuto invalido ai fini del collocamento mirato, CP_2
11 senza altre specificazioni o gradazioni percentuali, non prevedeva alcuna revisione e quindi ha conservato la sua validità anche successivamente all'assunzione del lavoratore da parte CP_ del Comune di In sostanza, con un verbale sanitario non soggetto a modifiche per effetto di future revisioni, il ricorrente aveva diritto alla conservazione del posto CP_2 di lavoro e non poteva essere licenziato”.
Quanto alla domanda subordinata con cui ha contestato le modalità di Parte_1 espletamento della procedura di avviamento, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto per cui il non aveva indetto una procedura volta Controparte_1 solo all'assunzione, secondo ordine di avviamento del personale avviato dal Parte_4
, ma aveva bandito una procedura selettiva prevedente lo svolgimento di prove
[...] comparative con formazione di una graduatoria di merito finale e non con il solo accertamento della idoneità dei lavoratori avviati, richiamando, a sostegno della propria difesa, la sentenza n. 3290/2014 del Consiglio di Stato. Oltre ad eccepire il difetto di interesse ad agire in ragione del collocamento in quinta posizione nella graduatoria del CPI di MO,
e dunque dell'assenza di prova del diritto all'assunzione.
Nel separato giudizio rubricato al numero 344/2025, poi riunito alla presente causa,
l'oggetto del contendere riguarda l'impugnativa del licenziamento da parte di CP_2 che, ritiene, in sostanza, che la sopravvenienza circa il requisito sanitario non avrebbe potuto comportare la risoluzione del contratto di lavoro, assumendo, comunque, la erroneità della valutazione dell' in ordine alla revisione del requisito sanitario attinente l'invalidità CP_3 civile e non il collocamento mirato, come dimostrato dalla relazione peritale assunta nell'ambito del giudizio ex articolo 445 bis c.p.c., trattandosi di patologia congenita e irreversibile.
In tale procedura il ricorrente ha evocato in giudizio sia il che Controparte_1
l' , rispetto al quale l'ente comunale ha anche proposto domanda riconvenzionale CP_3 trasversale, assumendo che le conseguenze risarcitorie di un eventuale accoglimento del ricorso sarebbero da addebitare anche alla condotta dell' che avrebbe errato nel rendere CP_3 certificati sanitari tra loro contrastanti.
Ciò premesso, si ritiene che ai fini della risoluzione della presente controversia, costituisca antecedente logico giuridico necessario l'accertamento della legittimità del licenziamento di atteso che , in via principale, sostiene di avere CP_2 Parte_1 diritto all'assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito (nella quale era
12 collocato terzo) che, a dire dello stesso, il Comune era tenuto ad operare in conseguenza del licenziamento del CP_2
Solo in subordine (ancorché la questione si ponga, sotto un profilo logico giuridico, come antecedente rispetto all'altra), lo stesso sostiene la illegittimità della procedura di avviamento, in quanto tramutata in una procedura comparativa, assumendo, comunque, il diritto all'assunzione, in ragione della sua collocazione quale secondo tra gli idonei, alla luce della posizione risultante dalla “graduatoria” del CPI di MO.
Ed allora, nella scelta dell'ordine di trattazione, si seguirà la prospettazione di Parte_1 nella graduazione delle pretese, in quanto strettamente collegato ed interdipendente alla
[...] domanda formulata da nei confronti del di e dell' di CP_2 CP_1 CP_1 CP_3 impugnativa di licenziamento.
Appare, infatti, evidente che la legittimità o meno del licenziamento di CP_2 assorbe il primo motivo di contestazione formulato da facendogli perdere Parte_1 fondamento: in altri termini, se ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, CP_2
non può vantare alcun diritto allo scorrimento della graduatoria per lo stesso Parte_1 posto.
A questo punto, prima di passare al merito della pretesa, appare utile ed opportuna una preliminare ricostruzione dell'evoluzione cronologica degli eventi, in quanto estremamente rilevanti ai fini del decidere, contenendo, già in sé, la risposta ai diversi interrogativi sollevati dalle parti.
Ricostruzione fattuale
4. Con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 15/02/2023, il Controparte_1 approvava la sottosezione del PIAO 2023-2025 contenente il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, nel quale veniva prevista, per quanto qui rileva, l'assunzione di n. 2 unità di personale inquadrate nell'area degli operatori esperti (ex categoria B), ricomprese nella categoria protetta e da assegnare all'ufficio Affari generali.
Il Comune di al fine assolvere agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68 CP_1 del 1999, ha scelto di sottoscrivere, in data 3.3.2023, una convenzione ex articolo 11 della suddetta Legge con il di MO (cfr. doc. 2 fas. Comune di , Parte_4 CP_1 avente ad oggetto interventi di inserimento lavorativo per due scoperture: n. 2 assunzioni cat.
B1 full time, a tempo indeterminato.
La suddetta convenzione prevedeva che, verificata la congruità dei criteri di trasparenza alle linee-guida e la completezza della documentazione indicata in premessa, il
13 CPI competente avrebbe provveduto a pubblicare l'avviso predisposto dall'Ente sul portale per almeno 15 giorni, a cui potevano partecipare esclusivamente i lavoratori iscritti nell'elenco provinciale del servizio di collocamento mirato del bacino territoriale.
I soggetti candidati alla selezione dovevano essere necessariamente iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della Legge n. 68/1999 del CPI competente per territorio, alla data antecedente alla pubblicazione dell'offerta di lavoro.
Il servizio competente, decorsi i termini per la pubblicazione e terminata l'istruttoria delle domande di partecipazione, avrebbe dovuto trasmettere all'ente locale “l'elenco dei partecipanti, ammessi e non ammessi, in stretto ordine alfabetico, adottando idonei strumenti per la tutela della riservatezza.”
Sempre in base alla convenzione, l'ente, di norma entro sessanta giorni, avrebbe avviato la procedura di selezione, con conseguente definizione della graduatoria dei candidati, nel rispetto dei criteri contenuti nell'avviso, con conseguente “formazione della graduatoria finale dei candidati”.
Era previsto che la graduatoria avrebbe avuto una durata limitata ai posti messi a bando, e comunque non superiore ai 6 mesi dall'approvazione, con l'ulteriore aggiunta, per quanto rileva in questa sede, che i candidati, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e la chiamata, sarebbero decaduti dal diritto nel caso in cui la cancellazione derivasse dalla perdita dello stato di disabilità.
In ossequio a tale convenzione, richiamata nelle premesse, con la determinazione n.
202 del 12/06/2023 veniva approvato l'avviso riservato, ex art. 1 della L. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 operatore esperto- addetto agli affari generali- codice Istat 4.1.1.2., a cui rispondeva il ricorrente.
L'articolo 1 dell'avviso precisava che il requisito dell'iscrizione negli elenchi del
Collocamento Obbligatorio dei Centri per l'impiego della Provincia di MO doveva essere posseduto alla data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, mentre gli altri requisiti dovevano essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
L'articolo 4 disponeva, invece, che l'ufficio competente provvedeva, al termine della raccolta delle adesioni da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti all'art. 2, a trasmettere al di un elenco dei nominativi iscritti di cui all'art. 8 legge 68/99 CP_1 CP_1
(quindi non la graduatoria) ed in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, ai fini dell'espletamento della relativa selezione pubblica da parte dell'Ente.
Il successivo articolo era, invece, dedicato alle modalità di svolgimento della prova
“selettiva”, affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata dal di CP_1 CP_1
14 In particolare, l'articolo 5, dopo aver stabilito la possibilità di una prova preselettiva a quiz in caso di candidati superiori a 50, ha poi stabilito che le prove sarebbero state le seguenti:
“1. una prova pratica–attitudinale , tendente alla verifica del possesso delle abilità richieste per il posto oggetto di selezione, con particolare riferimento alle attività amministrative di addetto agli Affari Generali, attività di relazione con gli utenti, di archiviazione di atti e documenti, di gestione di archivi e schedari, di redazione di semplici atti e/o provvedimenti, di spedizione di fax, di utilizzo di fotocopiatrici e delle più comuni applicazioni informatiche (Word, Excel, Internet, Posta Elettronica);
2. un colloquio motivazionale–attitudinale, teso ad approfondire le esperienze professionali del candidato le competenze e le attitudini rispetto al profilo professionale oggetto del presente avviso, nonché a verificare la conoscenza della normativa concernente la materia del pubblico impiego con particolare riferimento gli enti locali.”
Espletata la procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 6, il avrebbe Controparte_1 provveduto a pubblicare la graduatoria sul sito web del Controparte_1 www.comune.silvi.te.it – Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso ed alla relativa trasmissione al CPI di MO per la pubblicazione sul sito telematico della Regione
Abruzzo.
Con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 24/08/2023 al n. 26652, il CPI di MO trasmetteva al l'elenco degli ammessi alla procedura concorsuale in ordine Controparte_1 alfabetico, nel quale il ricorrente era classificato al 5° posto (codice 1095237) (Doc. 4 fas.
e doc. 2 ricorso, cfr. doc. 8.7.2025). CP_1 CP_1
Come chiaramente evincibile dalla documentazione prodotta dal in Controparte_1 data 8.78.2025, su richiesta del Giudice di integrazione e chiarimento, l'elenco di ammessi trasmesso dal CPI di MO era articolato in odine alfabetico, come prescritto dalla convenzione: era collocato al 5° posto degli ammessi in ordine alfabetico, Parte_1 prima, ovviamente, di e di (questa collocata al 1° posto nella CP_2 Controparte_4 graduatoria di merito), ma dopo altri nominativi ammessi, tra cui , 2° nella Controparte_5 lista CPI di MO e 9° nella graduatoria di merito. La collocazione di nella Parte_1 quinta posizione della lista degli ammessi era, dunque, dovuta, non alla maturazione di un punteggio collegato all'anzianità di iscrizione o alla percentuale di invalidità, ma alla posizione secondo un ordine prettamente alfabetico.
In data 27 settembre 2023 veniva pubblicati i criteri di valutazione “delle prove concorsuali” adottati dalla Commissione esaminatrice, come estrapolati dal verbale n. 2 del
15 26/09/2023 (cfr. doc. 4 fas. ric).
Con la determinazione n. 202 del 12/06/2023 il approvava un ulteriore CP_1 avviso, anch'esso riservato alle categorie di cui all'art. 1 della l. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 operatore esperto - esecutore qualificato - addetto agli affari generali - protocollo e allo smaltimento di documenti - codice Istat 4.1.1.3..
Quest'ultima selezione, tuttavia, andava deserta.
All'esito della prova selettiva cui avevano partecipato e con determina Pt_1 CP_2
n. 51 del 16/10/2023, veniva approvata la graduatoria finale “di merito” nella quale, prima in graduatoria si classificava la sig.ra , secondo invece mentre terzo si CP_4 CP_2 classificava . Parte_1
Il Comune procedeva, dunque, all'assunzione di assegnandola Controparte_4 all'Area Affari generali Servizi demografici e sportello unico polivalente e poli-funzionale
Protocollo URP.
In data 15.4.2024 - per dichiarate “sopravvenute esigenze dell'ente” – il CP_1 decideva di scorrere la graduatoria di merito della selezione tenutasi (e non, come ritiene
[...] il nel ricorso, di scorrere la graduatoria del CPI di MO), al fine di procedere Pt_1 all'assunzione di una ulteriore unità di personale.
A tal fine, con nota del 25.03.2024, indirizzata al CPI di MO, l'Ente chiedeva al
Comitato Tecnico Provinciale l'accertamento della compatibilità dello stato di disabilità e delle residue capacità lavorative con le mansioni da svolgere da parte di (secondo in CP_2 graduatoria) (Doc. 7 fas. . CP_1
Il CPI interpellato rimaneva inerte e, in data 17.04.2024, tra il Comune di e CP_1 CP_2 veniva sottoscritto contratto di lavoro individuale, con efficacia dal 01.05.2024, con
[...] riserva, tuttavia, di procedere alla verifica dei requisiti necessari per l'assunzione.
In data 22/05/2024, con nota prot. 16887, il CPI di MO, in riscontro alla nota del
Comune del 25/03/2024, comunicava che il verbale di invalidità civile di era scaduto, a CP_2 cui seguiva una interlocuzione, che coinvolgeva anche il in cui l'ente locale CP_2 comunicava l'intervenuta assunzione del dal 01/05/2024, informando, inoltre, che il CP_2 neoassunto aveva autocertificato di essere in possesso del nuovo verbale di invalidità civile del dicembre 2023, nonché del verbale della commissione medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato nel quale non era prevista la revisione periodica.
La predetta comunicazione veniva riscontrata in data 07.06.2024, prot. n. 18768, con una nota nella quale il CPI comunicava al Comune di che il non aveva prodotto il CP_1 CP_2
16 nuovo verbale di invalidità civile. (Doc. 7 fasc. Comune)
In data 05.06.2024 (prot. 18519) perveniva al Comune di ed al CPI di MO CP_1 una nota firma del legale del con la quale si contestava quanto asserito nelle precedenti CP_2 note da parte del CPI, sostenendo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione del proprio cliente (cfr. doc. 7 fas. . CP_1
Con comunicazione del 24.06.2024, acquisita al protocollo del Comune al n. 21066 del 01.07.2024, l'Ufficio regionale confermava il contenuto delle precedenti comunicazioni, confermando l'assenza dei presupposti indispensabili all'assunzione, in ragione del fatto che il verbale di invalidità ai fini del collocamento mirato doveva essere allineato al verbale di invalidità civile, da cui risultava una percentuale di invalidità al di sotto della soglia prevista
(nello specifico del 35%).
Alla luce di tali rilievi, il una volta accertata la carenza del requisito Controparte_1 necessario per l'assunzione, in data 01.07.2024 (prot. 21124), avviava il procedimento per la risoluzione del contratto di lavoro, conclusosi con determina del Responsabile dell'Area n. 65 del 12.07.2024.
Con lettera trasmessa via pec in data 23.8.2024 ha impugnato il licenziamento CP_2 ritenendolo illegittimo.
Passando, invece, alla posizione di risultano i seguenti certificati sanitari. CP_2
Con decorrenza dal 27.12.2018 la Commissione medica sulla invalidità civile lo CP_3 riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
50%, con revisione anno 2021.
A fronte della domanda del 4.11.2019, a seguito di visita del 10.12.2019, la
Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato ha riconosciuto la sussistenza, nei confronti di dello stato invalidante utile CP_2 ai fini del collocamento mirato, senza alcuna necessità di revisione.
Quindi, se ai fini della invalidità civile il era in possesso di una certificazione di CP_2 invalidità civile al 50% revisionabile, ai fini del collocamento mirato no.
Nell'ambito della visita di revisione della invalidità civile ordinaria, a seguito di visita medica del 14.12.2023, la Commissione medica all'uopo competente, ha accertato un grado di invalidità civile al 35% non più revisionabile.
Nei confronti di tale accertamento, ha proposto ricorso ex articolo 445 bis CP_2
c.p.c. ed in sede di CTU, il dott. ha riconosciuto un grado di invalidità del 50% a far Per_2 data dalla revisione.
A questo punto, il di MO, essendo stato informato delle Parte_4
17 risultanze della c.t.u. espletata nel ricorso suddetto, ha accertato l'iscrizione di CP_2 senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 09.1.2023 nelle liste del collocamento obbligatorio nella categoria invalidi civili (cfr. l'attestato prot. 81052 del 26.5.2025 ed il certificato prot. 81055 in pari data 26.5.2025, doc. 17 e 18 fas. LI).
Fattispecie concreta
5. Alla luce delle precedenti considerazioni, appare evidente che EN avesse CP_2 tutti i requisiti, non solo per partecipare alla procedura di avviamento a selezione, ma anche per conservare il contratto di lavoro.
E' risultato, infatti, errato l'accertamento sanitario compiuto dalla Commissione CP_3 in sede di invalidità civile, non avendo il mai perso il requisito sanitario per poter CP_2 conservare l'iscrizione nelle liste di collocamento.
Valga, peraltro, sottolineare, che il verbale sanitario in materia di collocamento mirato non prevedeva alcuna revisione, a differenza di quello elaborato ai fini della invalidità civile, sicché, in mancanza di modifica del primo verbale, il non avrebbe dovuto comunicare CP_2 alcuna variazione della propria posizione sanitaria. Dall'altro lato è, però, indubbio che le risultanze del verbale sanitario in materia di collocamento mirato non possano collidere con quelle risultanti dal verbale sanitario in materia di accertamento della invalidità civile, essendo sostanzialmente omogenei gli accertamenti sottostanti. Sicché il diverso grado di invalidità riscontrato in sede di invalidità civile avrebbe dovuto comportare, semmai, una revisione ufficiosa del verbale sanitario adottato in sede di collocamento mirato (circostanza mai avvenuta). In mancanza di tale variazione, ai presenti fini, il poteva ben far valere CP_2 le risultanze del verbale sanitario adottato in materia di collocamento mirato, del tutto valido ed efficace.
Sotto tale profilo, le difese formulate dall' sono state le seguenti: - nella memoria CP_3 difensiva del 3.4.2025 viene dedotto che il verbale sanitario recava la decorrenza del
14.12.2023, e quindi anteriore rispetto alla data di assunzione del lavoratore facente parte delle “categorie protette” (01.05.2024), quasi a voler ritenere che la insussistenza del presupposto era antecedente all'assunzione, salvo aggiungere che il ricorrente aveva impugnato il verbale sanitario per ottenere la provvidenza economica dell'assegno mensile di assistenza (artt. 2 e 13 della legge n. 118 del 1971), ma il CTU, dott. aveva negato Persona_3 la sussistenza del requisito sanitario ai suddetti fini;
- mentre con memoria difensiva del
20.5.2025 sulla domanda riconvenzionale del assume che il licenziamento Controparte_1 disposto dal sarebbe fondato su presupposti inesistenti, in quanto il verbale Controparte_1 del 10.12.2019, con il quale era stato riconosciuto invalido ai fini del CP_2
18 collocamento mirato, senza altre specificazioni o gradazioni percentuali, non prevedeva alcuna revisione, con diritto alla conservazione della sua validità anche successivamente all'assunzione del lavoratore da parte del Controparte_1
Ciò che rileva nel caso di specie è che, comunque, l'accertamento sanitario compiuto in sede di revisione in data 14.12.2023 è risultato errato, non essendo, di converso, prevista alcuna revisione in ordine all'accertamento sanitario ai fini dell'iscrizione al collocamento mirato, con la conseguenza che il non ha mai perso il requisito sanitario ai fini del CP_2 collocamento mirato ed aveva, quindi, il pieno diritto a partecipare alla procedura e ad essere successivamente assunto.
Non sussiste, quindi, alcuna decadenza così come prospettata da il Parte_1 quale richiama il paragrafo 5.6 capoverso 19 “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del
13.12.2021, secondo cui: “Resta inteso che i candidati che, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e l'eventuale chiamata, eventualmente perdano lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, conservano il diritto a permanere in graduatoria;
tale diritto decade, invece, nel caso in cui la cancellazione derivi dalla perdita di requisiti indispensabili per l'accesso al Pubblico impiego e/o per la perdita dello stato di disabilità ai sensi della legge 68/99”. non ha mai perso lo stato di disabilità richiesto ai sensi della legge 68/99, CP_2 sia perché la Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, con verbale redatto all'esito della visita del 10.12.2019, aveva stabilito, con giudizio non soggetto a revisione, che la percentuale di invalidità era pari al 50%, e sia perché l'accertamento compiuto dalla Commissione Medica per l'invalidità civile all'esito della visita del 14.12.2023 era errato.
Anche ipotizzando che avesse dovuto dare comunicazione della CP_2 variazione intervenuta sulla percentuale invalidante (che però riguardava lo status di invalidità civile e non la capacità globale ai fini del collocamento mirato), poi però accertata come errata, tale inadempienza non è prevista da alcuna norma come causa di decadenza, rilevando,
a tali fini, solo il dato sostanziale.
Ad ogni modo, il paragrafo 2 capoverso 2 del “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr.
800 del 13.12.2021, si riferisce alla formazione della graduatoria annuale prevista dall'art. 8 comma 2 della legge 68/99, ed il terzo punto onera il candidato ad aggiornare, mediante consegna “all'Ufficio della “Relazione Conclusiva” L. 68/99 e DPCM 13 gennaio 2000
19 rilasciata dalle competenti Commissioni ASL/INPS o INAIL (completa di ogni sua parte-
SENZA OMISSIS), la propria percentuale invalidante in caso di variazioni intervenute
(revisioni, aggravamenti etc…) dall'ultima presentazione al Centro per l'Impiego.”
Nel caso di specie, non disponeva di una “relazione Conclusiva L. 68/99 e CP_2
DPCM 13 gennaio 2000 rilasciata dalle competenti Commissioni ASL/INPS o INAIL”, che attestasse un grado di invalidità differente dall'ultima presentata al Centro per l'Impiego, sicchè non era tenuto ad alcuna comunicazione.
In conclusiva sintesi, deve affermarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato a per sopravvenuto difetto dei requisiti di assunzione sia privo di legittimità, in CP_2 quanto basato su un presupposto insussistente ed errato. Il ricorrente infatti, per tutta la CP_2 durata della procedura di assunzione, ed anche alla data di stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato, possedeva tutti i requisiti necessari per ricoprire il posto di lavoro, tra cui, per quanto rileva in questa sede, il requisito sanitario di invalidità superiore al 45% ai fini dell'iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato Legge n. 68/1999.
Il Comune di sostiene che la reintegrazione non sia più possibile alla luce della CP_1 sopravvenuta soppressione della posizione lavorativa, giusta delibera G.C. 169/2024 dell'agosto 2024 di modifica del PIAO e/o della dotazione Organica.
Si ritiene che tale eccezione non sia ostativa alla tutela reintegratoria da riconoscere al ricorrente per due ordini di ragioni. CP_2
In primo luogo, non è chiaramente evincibile tale soppressione dall'esame della delibera G.C. 169/2024, i cui effetti, ad ogni modo, sono successivi rispetto al perfezionamento del diritto del al consolidamento della propria posizione lavorativa. CP_2
In secondo luogo, l'assunto dell'ente locale è smentito dalla delibera 29 del 27.2.2025
e il suo allegato A), da cui emerge il come da verifiche effettuate, con Controparte_1 riferimento al personale in essere alla data del 31/12/2024, presenta scoperture di quote d'obbligo, con rinnovata previsione di assunzione di nr 3 Operatori Esperto Area 1
Amministrativa-Contabile e Area 2 Affari Generali.
Trova, dunque, applicazione l'articolo 63 comma 2 del D.lgs n. 165 del 2001: “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna
l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita'
20 lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
L'accoglimento della domanda proposta da e l'accertamento della CP_2 sussistenza dei requisiti, anche sanitari, ai fini dell'assunzione alle dipendenze del CP_1
rendono infondato il primo motivo di contestazione fatto valere da .
[...] Parte_1
Ed infatti, come sopra esposto, , in via principale, sostiene di essere Parte_1
l'effettivo 2° classificato della graduatoria di merito, dovendo LI essere dichiarato decaduto, per non aver prodotto la documentazione aggiornata e, in ogni caso, per mancanza dei requisiti per l'avviamento al lavoro ex Legge 68/199, già dal dicembre 2023.
Una volta accertato e dichiarato che non doveva essere dichiarato CP_2 decaduto, sia perché non era tenuto a comunicare alcuna variazione, sia perché la variazione intervenuta, (afferente alla invalidità civile) si è rivelata errata, è di tutto evidenza che perde sostanza e fondamento l'intero apparato difensivo prospettato da a sostegno della Pt_1 domanda principale.
Il secondo classificato della graduatoria di merito era e non , CP_2 Parte_1 sicchè, non essendosi integrata alcuna fattispecie di decadenza, è con lui che il Comune ha correttamente stipulato il contratto di assunzione, procedendo allo scorrimento della graduatoria.
Validità della procedura selettiva
6. Quale secondo motivo di doglianza, sostiene di avere comunque Parte_1 maturato il diritto all'assunzione, in ragione della invalidità della procedura selettiva adottata dal Comune di il quale avrebbe trasformato la procedura di avviamento a selezione in CP_1 una vera e propria procedura concorsuale, in senso proprio, in violazione Dlgs 165/2001 –
DPCM 392/1987 – art. 16 Legge 56/1987 e regolamenti attuativi DGR 800/2021.
Il sostiene che, una volta accertata la sua idoneità e considerata la sua Pt_1 posizione nella graduatoria del CPI di MO, ovvero secondo degli idonei, si sarebbe conseguentemente perfezionato il suo diritto all'assunzione, a nulla rilevando il diverso posizionamento nella graduatoria di merito stilata all'esito della procedura selettiva.
Precisa, al riguardo, che lo stesso risulta collocato quinto nella graduatoria del CPI di
MO, e tra i concorrenti risulterebbe secondo degli idonei, dato che solo il candidato con codice identificativo ID 442450, che lo precedeva nella graduatoria del CPI, è risultato parimenti idoneo.
21 In altri termini, seguendo la prospettazione difensiva di quand'anche il Pt_1 CP_2 non fosse risultato decaduto, lo stesso avrebbe dovuto essere preferito in quanto in posizione prioritaria nella graduatoria del CPI di MO, a parità di accertamento di idoneità.
Ebbene, si ritiene che l'intera prospettazione difensiva articolata da a Pt_1 sostegno della domanda subordinata sia infondata, in quanto basata su un presupposto logico giuridico errato, e cioè che la procedura di avviamento a selezione in oggetto sia una procedura di avviamento numerica, e che la lista trasmessa dal CPI di MO sia una graduatoria degli ammessi in ordine di punteggio (come avviene per l'avviamento a selezione numerica).
Risulta, invece, dimostrato dai documenti in atti (e dallo stesso avviso di avviamento a selezione), che la procedura in oggetto non è una procedura di avviamento a selezione numerica, per la quale rileva il solo accertamento di idoneità, in rapporto alla posizione dei candidati nella graduatoria del CPI competente, ma è una procedura di avviamento a selezione adottata nelle forme della convenzione di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999, nell'ambito della quale sono state espletate prove selettive che hanno condotto ad una vera e propria graduatoria di merito, basata sui punteggi ottenuti dai candidati all'esito della prova comparativa, e rispetto alla quale il CPI compente ha semplicemente trasmesso la lista dei candidati ammessi.
Tale modalità operativa non contrasta con il dato normativo, e neppure con il
“Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione
Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021, sicchè, a prescindere dalla questione della giurisdizione, pure sollevata, ai fini del decidere assume valenza dirimente la circostanza che non risulta dimostrato che fosse il secondo degli idonei, proprio Pt_1 perché l'elenco trasmesso da CPI di MO al (da cui risulterebbe il Controparte_1 Pt_1 secondo degli idonei) non è la graduatoria annuale prevista dall'art. 8 comma 2 della legge
68/99, dove gli iscritti sono collocati per punteggio (secondo gli elementi di anzianità, situazione economica, carico familiare, grado di invalidità), ai fini dell'avviamento numerico, ma è una lista dei candidati ammessi per ordine alfabetico.
Ne consegue che anche tutta la giurisprudenza richiamata, sia in punto di giurisdizione, sia in punto di perfezionamento del diritto all'assunzione, appare inconferente al caso di specie, in quanto tutta riferita all'avviamento numerico.
A questo punto, per chiarire le conclusioni raggiunte è necessario esaminare il contesto normativo di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs n. 165 del 2001:
22 “
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.”
L'art. 7 comma 4 del DPR 333/2000 prevede che “
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando
l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.”
La legge n. 68 del 1999, richiamata dall'articolo 35, ha come finalità la promozione dell'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
L'articolo 7 dispone che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
23 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (poi trasfuso nell'articolo 35 del D.lgs n. 165 del 2001), salva l'applicazione “delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge.”
L'art. 11 citato prevede la possibilità di stipulare, da parte degli uffici competenti, apposite convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'assolvimento degli obblighi occupazionali della legge 68/99.
Con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate al fine di consentire, da un lato, alle persone con disabilità un avviamento confacente alle caratteristiche professionali ed al grado di invalidità e, dall'altro, ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti.
In considerazione delle innovazioni introdotte dalla normativa nazionale in materia di collocamento mirato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, al fine di semplificare le procedure e di uniformarle sull'intero territorio regionale, la Regione Abruzzo ha adottato delle
Linee guida della per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n° 68. Si tratta del “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021 su cui fonda la propria domanda. Parte_1
Il paragrafo 3 di tali Linee guida è riferito alle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni, in cui si prevede che “L'avviamento numerico degli iscritti nelle liste del collocamento mirato presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 DPR
333/2000 e dell'art. 35 comma 1 lettera b e comma 2) del D.Lgs. 165/2001, è previsto limitatamente alla copertura di posti corrispondenti alle categorie A e B1 (ex qualifiche 3^ e
4^ per l'accesso alle quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo)”.
Il punto 3.3. dedicato alle modalità di avviamento a selezione dispone, invece, quanto segue: “Dopo aver formato la graduatoria per la specifica offerta di lavoro e dopo aver effettuato la relativa pubblicazione nelle forme e termini di legge, il Servizio Collocamento mirato disabili del competente CPI provinciale provvederà ad avviare all'Ente pubblico richiedente un numero di lavoratori disabili pari a quello richiesto che dovrà essere sottoposto ad una prova di idoneità ai fini dell'assunzione. Nel caso in cui il soggetto avviato
a selezione non superi la prova di idoneità o, pur essendo stato giudicato idoneo, non ottenga dal Comitato Tecnico provinciale (di cui all'art. 6 comma 2 legge 68/99) il parere favorevole di idoneità allo svolgimento delle mansioni, l'Ufficio provvederà a scorrere la graduatoria avviando a selezione i candidati utilmente posizionati fino alla copertura dei posti messi a
24 selezione.”
La procedura di avviamento numerico non è, però, quella che è stata utilizzata nel caso di specie, sicchè ai fini della presente controversia, è necessario fare riferimento all'articolo 5 del DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021:
“La Convenzione di inserimento lavorativo prevista all'articolo 11 della L.68/99 ha la finalità di addivenire alla progressiva copertura della percentuale di riserva a favore dei beneficiari del collocamento mirato e non può in nessun caso modificare la quota d'obbligo dei datori di lavoro, pubblici e privati che si avvalgono dello strumento convenzionale.
Possono, inoltre, essere stipulate convenzioni con i datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, anche per consentire l'accesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa.
La convenzione potrà prevedere le seguenti fattispecie d'intervento:
- Interventi di inserimento lavorativo di cui all'art. 11 commi 1 e 2;
- Interventi di integrazione lavorativa di cui al comma 4 per l'avviamento di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
La convenzione di inserimento lavorativo può interessare sia l'intera quota di riserva che parte di essa: in caso di assolvimento parziale degli obblighi tramite lo strumento della convenzione, il datore di lavoro deve, al momento della sottoscrizione, dichiarare al Servizio competente le modalità di assolvimento della restante quota d'obbligo.
Entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, il datore di lavoro deve presentare all'Ufficio collocamento Mirato del CPI competente richiesta di stipula di convenzione, con indicazione dei profili professionali richiesti.
Gli Uffici per il Collocamento mirato operanti presso i Centri per l'Impiego, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti in materia di politiche dell'inserimento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel periodo di validità della convenzione, collaborano con i datori di lavoro per la realizzazione ottimale del programma di inserimento concordato nell'ambito della convenzione…”
Il punto 5.5. prevede poi che “il Centro per l'Impiego non procede durante il periodo di validità della convenzione, fatti salvi i casi di inadempienza, agli avviamenti d'ufficio numerici di soggetti appartenenti all'art.1 della L.68/99”.
Il punto 5.6. è, invece, riferito alle convenzioni stipulate dai datori di lavoro pubblici:
“Al fine di garantire a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 le medesime opportunità di inserimento lavorativo e condizioni di reale imparzialità
25 nell'ambito del collocamento nelle Pubbliche amministrazioni e negli Enti pubblici non economici di tutto il territorio provinciale (di qui in poi denominati genericamente “Enti pubblici”), in applicazione dell'art. 7 comma 4 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333
«Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», si definiscono, nel presente atto, comuni linee-guida per la determinazione dei «criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato».
Pertanto, gli Enti pubblici, che intendano stipulare una convenzione, ex art. 11 L.
68/99, per beneficiare dell'assunzione con chiamata nominativa di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 333/2000, devono definire, uniformandosi alle presenti linee-guida, appositi criteri di trasparenza per la selezione dei soggetti candidati all'assunzione per la copertura di posti corrispondenti alle categorie A e B1 (ex qualifiche 3^ e 4^), per l'accesso alle quali non è previsto il concorso pubblico.
….. Previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione, l'Ente pubblico, che intenda adempiervi mediante la stipula di convenzioni ex art. 11 della L. 68/99, deve inoltrare al Servizio provinciale del CPI competente apposita proposta di convenzione, secondo l'iter procedurale di seguito descritto. Al fine di semplificare la procedura e di garantire il completamento dell'istruttoria in tempi più rapidi ed efficienti, l'ufficio provinciale competente ha predisposto apposito modello a disposizione degli enti pubblici. L'ente pubblico deve inoltrare una proposta preliminare di convenzione, contenente il programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/99», in cui dovranno essere esplicitati i seguenti aspetti:
● Contenuti del programma e modalità di esecuzione:
-la situazione dell'Ente rispetto agli obblighi occupazionali;
-della volontà di sottoscrivere una convenzione a copertura totale o parziale degli obblighi occupazionali;
-il numero dei posti da ricoprire
-la categoria corrispondente alla posizione giuridica;
-le mansioni da attribuire;
-le eventuali qualifiche specifiche necessarie per ricoprire il ruolo disponibile;
-la tipologia di convenzione che si intende sottoscrivere, ossia di inserimento lavorativo (art. 11, comma 1 e 2) o di integrazione lavorativa (art. 11, comma 4 e 7),
26 -il numero di soggetti disabili da assumere mediante convenzione di inserimento ex art. 11, commi 1 e 2, specificando se sia o meno preceduta da tirocini formativi o di orientamento;
-il numero di soggetti disabili da assumere mediante convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11 comma 4 e conseguenti forme di sostegno, di consulenza, di tutoraggio da realizzarsi con la collaborazione dei servizi dell'ASL, degli organismi di cui agli artt. 17 e
18 della L. 5 febbraio 1992, n, 104, oppure tramite servizi interni, specificando, altresì, se sia
o meno preceduta da tirocini formativi o di orientamento;
- i tempi di completamento del programma occupazionale specificando il numero di anni e il numero di disabili che intende assumere per ciascun anno, tenendo conto di quanto prescritto al precedente paragrafo 1
.● L'indicazione dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione, in base ai quali sarà effettuata la selezione stessa dei candidati, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 DPR 333/2000, così come esplicitati di seguito e formalizzati nel bando.
● La richiesta di segnalazione dei soggetti candidati alla selezione.
Verificata la congruità dei criteri di trasparenza alle linee-guida e la completezza della documentazione di cui al punto precedente, il CPI competente, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato, segnala all'Ente pubblico un elenco di candidati in possesso dei requisiti previsti.
In merito, il CPI competente provvederà a pubblicare l'offerta di lavoro sul portale istituzionale per almeno 15 giorni consecutivi, dandone diffusione nella Parte_5 maniera ritenuta più opportuna, anche tenuto conto dell'ambito territoriale cui è rivolto.
Potranno partecipare all'avviso esclusivamente i lavoratori iscritti nell'elenco provinciale del Servizio Collocamento Mirato del bacino territoriale presso il quale l'Ente pubblico intende procedere alle assunzioni.
I soggetti candidati alla selezione dovranno necessariamente essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/99 del CPI competente per territorio alla data antecedente alla pubblicazione dell'offerta di lavoro e dovranno far pervenire nelle modalità e nei termini previsti nell'avviso la propria candidatura.
Non saranno prese in considerazione le domande o i documenti presentati oltre il termine di scadenza dell'offerta o con modalità diverse da quelle stabilite…… Il Servizio competente, trascorso il periodo di validità della pubblicazione dell'offerta, espletate le dovute verifiche di competenza, trasmetterà all'Ente richiedente le candidature dei nominativi in possesso dei requisiti.
27 L'Ente, di norma entro sessanta giorni dalla trasmissione delle candidature, avvia il procedimento per l'effettuazione della prova di idoneità, nel rispetto dei criteri contenuti nel proprio avviso, con conseguente formazione della graduatoria finale dei candidati.
La graduatoria avrà durata limitata alla copertura dei posti messi a bando e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione della stessa. Qualora nel corso di vigenza della graduatoria, l'Ente intenda procedere alla copertura di un ulteriore numero di posti rispetto a quelli determinati nella convenzione per il medesimo profilo professionale, potrà attingere dalla graduatoria entro e non oltre il termine di 6 mesi sopra previsto.
Resta inteso che i candidati che, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e l'eventuale chiamata, eventualmente perdano lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, conservano il diritto a permanere in graduatoria;
tale diritto decade, invece, nel caso in cui la cancellazione derivi dalla perdita di requisiti indispensabili per l'accesso al Pubblico impiego e/o per la perdita dello stato di disabilità ai sensi della legge 68/99.
Preliminarmente all'assunzione dei candidati idonei, l'Ente dovrà richiedere al
Comitato Tecnico provinciale l'accertamento della compatibilità dello stato di disabilità e delle residue capacità lavorative con le mansioni da svolgere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 2 D.Lgs 165/2001.
L'Ente datore di lavoro è tenuto, infine ad inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (COB), come previsto dalla normativa vigente”.
Ebbene, nel caso di specie il ha inteso stipulare una convenzione, ex Parte_6 art. 11 L. 68/99, con il centro per l'Impiego di MO, per beneficiare dell'assunzione con chiamata nominativa di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 333/2000, per la selezione dei soggetti candidati all'assunzione per la copertura di posti corrispondenti alle categorie A e B1
(ex qualifiche 3^ e 4^), uniformandosi alle linee-guida sopra indicate.
La legittimità di tale scelta si ritiene che non possa essere messa in discussione in tale sede, sia perché afferente a un ambito di competenza propria del giudice amministrativo, e sia perché, così come prospettata, la contestazione riguarderebbe anche il DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021 che consente agli enti pubblici di stipulare una convenzione, ex art. 11 L.
68/99, per beneficiare dell'assunzione con chiamata nominativa di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 333/2000.
L'articolo 35 del D.lgs n. 165 del 2001 deve essere, infatti, interpretato congiuntamente alla legge n. 68 del 1999 al quale rimanda, così come delineato nei suoi elementi di concreta attuazione a livello regionale, in forza del DGR Abruzzo nr. 800 del
28 13.12.2021, il cui testo normativo viene, peraltro, invocato dallo stesso a sostegno Pt_1 della domanda.
Al riguardo anche il Tar , con la sentenza n. 321/2018 ha affermato che Per_4
“…appartengono al giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell'atto di avviamento al lavoro, nonché delle modalità di selezione ai fini dell'assunzione, in quanto permeate, alla stregua delle fonti, da evidenti margini di discrezionalità amministrativa ed assoggettate alle norme generali di cui al comma 3 dell'art.
97 cost. in tema di gestione dei concorsi pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. 15 settembre 1986, n.
677; così anche Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 1997, n. 1094; 25 ottobre 1996, n. 1395 Cass
S.S.U.U. 15.01.2010 n. 529)”.
Ed ancora, in un precedente analogo, concernente la copertura di n. 2 posti di categoria
B indetta dal con la sentenza n. 3290/2014 la Sez. V del Consiglio di Stato, Controparte_1 confermando la sentenza di primo grado del Tar di L'Aquila, ha ritenuto che “va confermata la statuizione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 63 comma quarto del T.U. per il Pubblico Impiego, in quanto nella specie non viene in rilievo una forma di reclutamento diretto, ma una procedura concorsuale caratterizzata dall'espletamento di prove comparative e da regole e condizioni partecipative discrezionalmente fissate al fine di delimitare la platea dei soggetti ammessi”.
Di converso, tutta la giurisprudenza richiamata da si riferisce Parte_1 all'avviamento numerico nel quale, in effetti, non è prevista alcuna forma di valutazione comparativa, come invece avvenuto nel caso di specie.
Quella svolta dal è, quindi, da considerare una procedura di tipo Controparte_1 competitivo, anche se riservata alle categorie di cui alla L. n. 68 del 1999 e inserita nell'ambito di una convenzione ex art. 11 della medesima legge.
La stessa documentazione prodotta parla di "procedura selettiva" e di graduatoria di
“merito”, funzionale a selezionare i concorrenti secondo un criterio di merito professionale, seppur tra coloro in possesso dei requisiti previsti dall'avviso ("iscrizione nell'elenco dei disabili ex Legge n. 68 del 1999) che abbiano presentato la relativa domanda e siano stati inclusi nell'elenco trasmesso dal CPI di MO all'esito della verifica dei requisiti stessi.
Che non si trattasse di una procedura di avviamento numerico, a dispetto di quanto assunto dal era già evincibile dall'avviso di avviamento a selezione ed in particolare Pt_1 dalle modalità di selezione ivi previste.
L'articolo 4 dell'avviso, infatti, prevedeva che l'Ufficio competente (il CPI di
MO), al termine della raccolta delle adesioni da parte dei soggetti interessati, avrebbe
29 dovuto trasmettere al un elenco dei nominativi iscritti di cui all'art. 8 legge Controparte_1
68/99 (e non la graduatoria dei partecipanti in ordine di punteggio, come nell'avviamento numerico) ed in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, affinché venisse poi espletata la relativa selezione pubblica da parte dell'Ente. Il successivo articolo 5, poi, disciplinava espressamente le modalità di svolgimento della prova selettiva, a cui sarebbe seguita la pubblicazione della graduatoria, resa all'esito della prova stessa. Senza considerare, infine, che il ha provveduto a pubblicare la graduatoria, che poi è stata oggetto di CP_1 scorrimento, qualificandola proprio come “graduatoria finale di merito”.
L'unico aspetto che effettivamente non poteva essere noto al in quanto Pt_1 contenuto nella convenzione ex articolo 11 sottoscritta dal Comune di con il CPI di CP_1
MO, è che l'elenco dei candidati ammessi trasmesso dal CPI fosse predisposto in ordine alfabetico. Tale circostanza, se può essere vagliata ai fini della distribuzione delle spese di lite, non rileva ai fini del merito, essendo comunque già evidente dall'avviso di selezione pubblicato che quello trasmesso dal CPI non era la graduatoria per punteggi utilizzata per l'avviamento numerico, ma era un elenco di ammessi.
La scelta del di procedere all'assunzione della quota obbligatoria di Controparte_1 disabili mediante convenzione ex articolo 11 della legge n. 68 del 1999, piuttosto che con avviamento numerico, rientrando nell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, non può essere sindacata in questa sede, anche perché tale determinazione è stata assunta nel rispetto delle previsioni di cui al DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto semmai impugnare l'avviso di selezione o Pt_1 comunque la graduatoria di merito dinanzi al giudice amministrativo, per contestare la scelta adottata a monte dalla pubblica amministrazione.
Ma aldilà di tale aspetto e quindi a prescindere dalla questione di giurisdizione, che sotto tale profilo appare neutrale, ciò che risulta dirimente nel caso di specie, come già sopra sottolineato, è che la lista trasmessa dal CPI di MO, da cui il risulterebbe il Pt_1 secondo degli idonei, non è la graduatoria per punteggi utilizzata nell'ambito dell'avviamento numerico, ma è la lista degli ammessi elencati per ordine alfabetico.
Non risulta, dunque, provato il perfezionamento del diritto di assunzione del Pt_1 in quanto non è dimostrato che lo stesso sarebbe risultato il secondo degli idonei nell'ambito della graduatoria del CPI di MO utile ai fini dell'avviamento numerico. E ciò in quanto nel caso di specie non è stata espletata una procedura di avviamento numerico, ma di avviamento nominativo per mezzo di convenzione ex articolo 11 della legge n. 98 del 1999.
Né tale risultato risulterebbe ottenibile a mezzo della produzione, a carico del CPI di
30 MO, della graduatoria per punteggi, in quanto tale graduatoria è utilizzabile nell'ambito dell'avviamento numerico, mentre nel caso di specie è stata adottata una procedura di selezione nominativa a mezzo convenzione ex articolo 11 della Legge n. 68 del 1999, che si fonda su una modalità procedurale del tutto differente e distinta.
Il ricorrente sostiene che nella convenzione di programma, non essendo stato Pt_1 indicato un criterio di selezione diverso, avrebbe dovuto essere adottato il criterio di selezione per ordine alfabetico, con la conseguenza che l'ente, acquisita la graduatoria del CPI (in ordine alfabetico come richiesto), avrebbe dovuto avviarli al lavoro in ordine alfabetico, quindi, tra i candidati ammessi il primo degli idonei e, in ragione dello scorrimento, il secondo e, dunque, il medesimo, come emerge comparando l'elenco degli ammessi.
Non è possibile condividere tale argomentazione, proprio perché, nel caso di specie,
l'elenco trasmesso in ordine alfabetico dal CPI di MO, non è la graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo l'ordine derivante dai requisiti sopra indicati (anzianità, carichi famiglia,…), funzionale all'avviamento numerico (per cui rileva solo il collocamento in graduatoria e l'idoneità), ma è l'elenco dei partecipanti ammessi in ordine alfabetico ad una procedura di avviamento selettiva, fondata su convenzione. L'ordine alfabetico non è, dunque, un criterio di selezione, e ciò lo dimostra proprio l'inciso della convenzione di programma trascritto dallo stesso ricorrente, secondo cui: “Il servizio competente decorsi i termini per la pubblicazione e terminata l'istruttoria delle domande di partecipazione, trasmetterà all'ente
l'elenco dei partecipanti, ammessi e non ammessi alla selezione in stretto ordine alfabetico, adottando idonei strumenti per la tutela della riservatezza dei dati personali”
In definitiva sintesi, la domanda formulata da non può essere accolta e va Pt_1 rigettata.
Domanda riconvenzionale trasversale
6. L'ultimo aspetto da analizzare riguarda la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti dell' . Controparte_1 CP_3
Al riguardo, è indubbio che il licenziamento illegittimo di sia dipeso CP_2 indirettamente dall'erronea valutazione compiuta dalla Commissione medica che, CP_3 nell'ambito della visita di revisione circa lo stato di invalidità civile, ha riconosciuto una percentuale di invalidità civile del 35%, da cui il Centro per l'Impiego ha desunto l'assenza del requisito sanitario necessario ai fini del collocamento mirato. Accertamento poi ritenuto erroneo con conferma della percentuale di invalidità del 50%.
Appare, però, rilevante sottolineare che il verbale adottato dalla Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, all'esito della visita
31 del 10.12.2019, aveva stabilito, con giudizio non soggetto a revisione, che la percentuale di invalidità era pari al 50%, sicchè, ai fini del ritenuto allineamento dei due verbali, sarebbe stato necessario che l' modificasse anche il verbale ai fini del collocamento mirato. Solo CP_3 in tal caso sarebbero venuti meno i suoi effetti ai fini dell'assunzione da parte del CP_1
[...]
In mancanza di tale aggiornamento, il poteva e doveva confidare sulla validità CP_2 degli accertamenti contenuti nel verbale redatto dalla Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, in quanto non formalmente intaccati dalla successiva revisione della percentuale di invalidità effettuata, erroneamente, in sede di invalidità civile.
Quindi in tal senso può ritenersi corretto quanto affermato dall' . CP_3
Il verbale di invalidità civile e il verbale di collocamento mirato, ancorchè provenienti dalla medesima Commissione medica, sono, infatti, due documenti distinti, sebbene correlati, che riguardano la condizione di disabilità di una persona e le sue possibilità di inserimento lavorativo. Il primo attesta lo stato di invalidità, mentre il secondo certifica la capacità lavorativa residua e, se positiva, permette l'iscrizione alle liste del collocamento mirato. La sua emissione può seguire quella del verbale di invalidità civile, ma a volte vengono rilasciati separatamente.
A fronte di tali considerazioni si ritiene, dunque, che non può riconoscersi alcun concorso di colpa dell' rispetto al licenziamento di atteso che la sua CP_3 CP_2 posizione lavorativa, in ordine alla permanenza del requisito sanitario, trovava fondamento nel verbale della Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato del 10.12.2019, i cui effetti non sono stati mai formalmente modificati
(dall' ), a seguito della visita di revisione in sede di invalidità civile. CP_3 conclusioni
7. In conclusiva sintesi, la domanda proposta da va integralmente Parte_1 rigettata, mentre va accolta la domanda proposta da di impugnativa di CP_2 licenziamento, con la conseguenza che ai sensi dell'articolo 63 co. 2 del D.lgs n. 165 del
2001, previo annullamento del licenziamento di cui alla determina n. 1490 del 12.7.2024, il va condannato alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al Controparte_1 CP_2 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di
32 altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Quanto all'aliunde perceptum non risulta provato che il abbia prestato altra CP_2 attività lavorative nelle more del giudizio, quindi alcuna detrazione va effettuata.
8. Quanto alle spese di lite, si ritiene che nei rapporti tra Controparte_6
EN/Comune di Silvi, le spese vadano integralmente compensate, atteso che , Parte_1 se avesse avuto conoscenza della convenzione sottoscritta tra l'ente comunale ed il CPI di
MO probabilmente non avrebbe articolato il secondo motivo di contestazione. Lo stesso vale nei rapporti tra e non potendo il primo conoscere la natura dei verbali Pt_1 CP_2 sanitari riguardanti l'altro candidato,
Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra e l' e tra il CP_2 CP_3 CP_1
e l' le spese vanno anche integralmente compensate, atteso che la partecipazione in
[...] CP_3 giudizio dell' si è resa necessaria, in ragione della oggettiva erroneità dell'accertamento CP_3 compiuto in sede di revisione in materia di invalidità civile, da cui è dipesa tutta la sequenza di atti successivi.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra ed il le spese CP_2 Controparte_1 vanno parzialmente compensate, atteso che, per quanto sia risultato illegittimo il licenziamento, considerato il certificato utile ai fini del collocamento mirato, l'ente locale è stato condizionato, nel suo agire, dalle determinazioni assunte dal CPI di MO, che a sua volta non poteva ignorare le risultanze del verbale di revisione in sede di invalidità civile (che, però, per rilevare ai fini del collocamento mirato, avrebbero dovuto comportare una modifica o revisione del verbale all'uopo destinato), poi risultate a loro volta errate. Per il resto vanno poste a carico del soccombente, considerato anche che, una volta accertata la Controparte_1 permanenza del requisito sanitario in capo al avrebbe potuto agire in autotutela per CP_2 ripristinare il rapporto di lavoro.
Nella liquidazione delle spese di lite si applicano i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022 (scaglione 26.000/52.000) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2182/2024 così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• in accoglimento della domanda proposta da accertata la illegittimità CP_2 del licenziamento allo stesso intimato, ai sensi dell'articolo 63 co. 2 del D.lgs n.
33 165 del 2001, annulla il licenziamento di cui alla determina n. 1490 del 12.7.2024
e per l'effetto condanna il alla reintegrazione di nel Controparte_1 CP_2 posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
• rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal nei Controparte_1 confronti dell' ; CP_3
• compensa integralmente le spese di lite nei rapporti processuali
[...]
tra e l' e tra il Controparte_7 CP_2 CP_3 CP_1
e l;
[...] CP_3
• previa compensazione di un terzo, condanna il a rifondere le Controparte_1 spese di lite sostenute da che liquida, al netto della compensazione, in CP_2
€ 172,66 per esborsi ed € 6.171,33 per compensi oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge.
MO, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nato a [...], il [...], CF , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, dall'Avv. Mira De Zolt (C.F. del Foro di MO, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in MO Va Michelangelo 59 ed al suo domicilio digitale di cui al REGINDE, giusta procura in Email_1 atti.
RICORRENTE
Contro
in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Via Garibaldi 16, Silvi Controparte_1
AR (TE), C.F. rappresentato e difeso, giusta determina del Responsabile P.IVA_1 del servizio n. 67 del 03.12.2024, dall'Avv. Enrico Costanzo (C.F. C.F._3 del Foro di MO con studio in MO, Via G. Mazzini, n. 6 e con domicilio digitale PEC:
con dichiarazione di voler ricevere ogni Email_2 comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: Emai_3 [...]
o a mezzo fax al n. 0861/243265, in forza di procura su foglio separato da Email_4 considerarsi da far parte integrante del presente
RESISTENTE anche per il giudizio riunito RG n. 344/2025
(nato a [...] il [...], residente a [...]; cod. CP_2 CP_1
1 fisc. ) difeso dagli avvocati Anna Rossi ( ; C.F._4 C.F._5
e Francesco Camerini ( Email_5 C.F._6
del foro di L'Aquila, in virtù della procura Email_6 in atti
CHIAMATO IN CAUSA SS IUDICI e ricorrente nel giudizio RG 344/2025
l' , c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
DO AM (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_7
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_7 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in MO, CP_3 al largo San Matteo n. 6, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE causa RG 344/2025
CONCLUSIONI
: “IN VIA PRINCIPALE
Parte_1 ACCERTARE e DICHIARARE, il diritto del Sig. all'assunzione presso il Co-mune di
Parte_1 CP_ come Operatore Esperto CAT B – CCNL Enti Locali, a far data da 15.4.2024 o da altra data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale e, disapplicato ogni contrario provvedimento, ordinare e condannare il ad atti-vare tutte le procedure Controparte_1 finalizzate all'assunzione e, quindi, assumere il Sig. come Operatore Esperto CAT B –
Parte_1 CCNL Enti Locali, a far data da 15.4.2024 o da altra data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale. condannare, altresì, l'amministrazione resistente, per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore del Sig. , da quantificarsi nella misura corrispondente alla retri-buzione mensile
Parte_1 che sarebbe spettata in caso di assunzione, sino alla data di effettiva assun-zione, con ricostituzione della posizione previdenziale, in subordine, nella misura di nr 12 men-silità corrispondente a quella stabilita dall'art. 18 L 300/1970 nel caso di licenziamento, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa. In via gradata, salvo gravame, ACCERTARE e DICHIARARE il diritto all'assunzione del sig. condannare il
Parte_1 [...]
al risarcimento, in favore del ricorrente, del danno da perdita di chance da quantificarsi nella CP_1 misura corrispondente alla retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di assunzione sino alla data di decisione del ricorso o, in subordine, nella misura di nr 12 mensilità corrispondente a quella stabilita dall'art. 18 L 300/1970 nel caso di licenziamento, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa.”
AL EN: “Si torna a chiedere che il Giudice adito, contrariis rejectis, voglia accogliere il ricorso 344/2025 e le domanda avanzate da accogliendo anche le conclusioni rassegnate CP_2 dall' in relazione alla condanna del al pagamento della contribuzione dovuta CP_3 Controparte_1 nella misura di legge, dichiarando, invece, inammissibili, o comunque infondate, tutte le domande avanzate da nel ricorso 2182/2024. Parte_1 Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese dei due giudizi riuniti.”
2 COMUNE DI SILVI: “In via principale: rigettare, per le motivazioni esposte nella presente memoria, il ricorso del Sig. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, si chiede di rideterminare le somme pretese dal ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” RG 344/2025: “via principale: rigettare, per le motivazioni esposte nella presente memoria, il ricorso del Sig. in quanto CP_2 infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi del giudizio. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di controparte, si chiede di:
- fissare nuova udienza entro i termini stabiliti dall'art. 418 commi 2, 3 e 4 c.p.c., in data successiva a quella stabilita nel decreto steso in calce al ricorso introduttivo;
- in via riconvenzionale, condannare dall , in persona Controparte_3 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande, 21 - P.IVA
- Direzione provinciale di MO, al pagamento dell'indennità risarcitoria che P.IVA_3 CP_3 dovresse essere riconosciuta al ricorrente, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e la maggiorazione della rivalutazione monetaria e degli interessi.
- rideterminare le somme pretese dal ricorrente, nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
INPS: “-a) decidere il ricorso secondo Giustizia, e nel caso in cui venga accertata la sussistenza del diritto all'indennità risarcitoria ed alla reintegrazione nel posto di lavoro, condannare il CP_1 (c.f. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della
[...] P.IVA_4 contribuzione dovuta nella misura di legge, nei limiti della prescrizione quinquennale, o comunque sulle eventuali somme che verranno riconosciute al ricorrente, anche a titolo transattivo, oltre le sanzioni civili sino al saldo secondo i richiamati criteri della legge n. 388 del 2000;
-b) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dal con condanna dell'Ente Controparte_1 Locale alla refusione delle spese del giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 15.11.2024 ha Parte_1 evocato in giudizio il al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
“A) IN VIA PRINCIPALE, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto all'assunzione del sig. per Parte_1 effetto dello scorrimento della graduatoria relativa all'avviso di avviamento a selezione del CP_ 13.6.2023 per Operatore Esperto CAT B - disposto dal Comune di per soprav-venute esigenze in data 15.4.2024 ed in conseguenza della decadenza del Sig. Parte_2 (candidato avente ID1690213) a far data dal dicembre 2023 o data precedente emergente in corso di causa;
ordinare e condannare il ad attivare tutte le procedure finalizzate Controparte_1 all'assunzione e, quindi, assumere il Sig. a far data da 15.4.2024 o da altra Parte_1 data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale. B) IN VIA SUBORDINATA, annullati e disapplicati i provvedimenti e gli atti della
3 procedura con i quali la commissione si è determinata ad attribuire ed ha attribuito un voto alle prove di idoneità dei candidati e, quindi, ha redatto una graduatoria di merito per effetto della valutazione comparativa tra i candidati, in violazione delle norme per l'avviamento a selezione ed il collocamento mirato del personale con il solo requisito della scuola dell'obbligo (Dlgs 165/2001 – Legge 68/1999 Legge 56/1987 DGR A 800/2021 accertare e dichiarare il diritto all'assunzione del sig. - secondo degli idonei - per effetto Parte_1 dello scorrimento della graduatoria relativa all'avviso di avviamento a selezione del 13.6.2023 per Operatore Esperto CAT B - disposto dal per sopravvenute Controparte_1 esigenze in data 15.4.2024, ordinare e condannare il ed attivare tutte le procedure finalizzate Controparte_1 all'assunzione e, quindi, assumere il Sig. a far data da 15.4.2024 o da altra Parte_1 data ritenuta di giustizia, con ricostruzione della posizione assistenza e previdenziale. IN OGNI CASO SUB A) e B) condannare l'amministrazione resistente, per quanto di ragione, al risarcimento del danno in favore del Sig. , da quantificarsi nella misura corrispondente alla Parte_1 retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di assunzione sino alla decisione del ricorso o, in subordine nella misura di nr 12 mensilità corrispondente a quella stabilita dall'art. 18 L 300/1970 nel caso di licenziamento, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia da calcolarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso le tappe della procedura di avviamento a selezione a cui aveva partecipato, ha assunto che il avrebbe Controparte_1 dovuto assumerlo, per essere egli “secondo in graduatoria” e, comunque, il “SECONDO
DEGLI IDONEI”, sottolineando, altresì, come inizialmente assunto e poi CP_2 licenziato per perdita del requisito sanitario di invalidità del 45%, avrebbe comunque dovuto essere considerato decaduto, per non aver prodotto la documentazione aggiornata e, in ogni caso, per mancanza dei requisiti per l'avviamento al lavoro ex Legge 68/199, già dal dicembre
2023.
In subordine, ha comunque ritenuto sussistente il proprio diritto all'assunzione in quanto secondo degli idonei, contestando la validità degli atti della procedura con i quali la commissione si era determinata ad attribuire un voto alle prove di idoneità, stilando una vera e propria graduatoria di merito per effetto della valutazione comparativa tra i candidati, in violazione delle norme per l'avviamento a selezione ed il collocamento mirato del personale con il solo requisito della scuola dell'obbligo (Dlgs 165/2001 – Legge 68/1999 Legge
56/1987 DGR A 800/2021).
1.2. Il giudizio veniva rubricato al numero R.G. n. 2182/2024.
1.3. Nell'ambito di tale giudizio si costituiva il contestando il Controparte_1 fondamento della domanda ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al terzo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente avanzava contestazioni inerenti all'avviso di selezione. Al riguardo, sottolineava che l'avviso,
4 all'articolo 5 rubricato modalità di svolgimento della prova selettiva, prevedeva una procedura divisa in due prove, una pratica- attitudinale e l'altra consistente in un colloquio motivazionale-attitudinale, prevedendo altresì, all'art. 6, la predisposizione di una graduatoria di merito. Ne conseguiva, a dire del Comune, che la contestazione circa le modalità della selezione, avrebbero dovuto essere impugnate, nei termini previsti dalla legge, dinanzi al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente.
Ha, altresì, sottolineato che nelle more del giudizio il aveva soppresso Controparte_1 il posto ricompreso nella categoria protetta da assegnare all'ufficio Affari generali (e ricoperto fino alla risoluzione del rapporto di lavoro dal sig. , ed inserito una nuova unità di CP_2 personale da assegnare al servizio farmacia, per la copertura del quale l' avrebbe avviato Pt_3 una nuova procedura selettiva;
ha, inoltre, confutato i restanti profili di contestazione sollevati, sottolineando come la procedura di assunzione era stata avviata nel caso di specie, non tramite chiamata numerica, ma in forza di convenzione di programma per l'inserimento lavorativo dei disabili, ex art. 11 della L. 68/1999, con il CPI di MO.
1.4. All'udienza del 30.4.2025 il ricorrente, alla luce delle difese del Controparte_1
(in ordine all'asserita soppressione del posto di lavoro oggetto della procedura di avviamento) oltre a contestarne la fondatezza, ha precisato le conclusioni rassegnate, chiedendo di produrre nuova documentale, nello specifico la delibera 29 del 27.2.2025 e il suo allegato A), afferente il piano assunzioni Sotto Sezione 3 “Fabbisogno di Personale, in cui era rinnovata la previsione di assunzione di nr 3 Operatori Esperto Area 1 Amministrativa-Contabile e Area 2
Affari Generali.
All'udienza successiva del 21.5.2025 il Giudice disponeva la integrazione del contradditorio nei confronti di atteso che le doglianze ed i motivi di CP_2 contestazioni sollevati dalla parte ricorrente incidevano direttamente sulla posizione di tale altro candidato.
Con la stessa ordinanza il Giudice, alla luce del motivo di contestazione circa la illegittimità della procedura selettiva per essere stata trasformata in una procedura concorsuale, atteso che il ricorrente rivendicava il diritto all'assunzione sulla base della sua posizione nella graduatoria in CPI (5° posizione), riteneva necessario ottenere un chiarimento integrativo dalle parti (e più in particolare dal in ragione del principio di Controparte_1 vicinanza della prova), al fine di capire e comprendere se i primi quattro classificati della graduatorie di CPI erano stati dichiarati idonei, atteso che per il candidato con codice identificativo ID 442450 era facilmente accertabile, al contrario degli altri codici, in quanto nella graduatoria di merito erano indicati, in parte i nominativi, in parte i codici di riferimento.
5 1.5. Si costituiva in giudizio assumendo la infondatezza della domanda CP_2 proposta da ed anche la sua inammissibilità, quale conseguenza dell'accoglimento Pt_1 delle domande fatte valere dal medesimo nel ricorso proposto avverso il licenziamento iscritto al n. 344/2025.
1.6. All'udienza del 15.7.2025, ottenuto il chiarimento richiesto da parte del
[...] che, peraltro, in merito all'elenco del CPI, sottolineava come lo stesso non era stato CP_1 elaborato per ordine di punteggio, ma per ordine alfabetico, veniva disposta la riunione del giudizio rubricato al numero R.G. n. 344/2025 con il presente, considerata la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva dei due procedimenti.
1.7. Ed infatti, con separato ed autonomo ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 17.2.2025, ha evocato in giudizio il e l' al fine di CP_2 Controparte_1 CP_3 impugnare il licenziamento allo stesso intimato giusta determina n. 65 del 12.7.2024, per sopravvenuto difetto dei requisiti di assunzione, assumendo, a sostegno della domanda, in particolare, che: - la Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, con verbale redatto all'esito della visita del 10.12.2019 aveva stabilito, con giudizio non soggetto a revisione, che la percentuale di invalidità era pari al
50%: - che era irrilevante che la Commissione Medica per l'invalidità civile all'esito della visita del 14.12.2023 avesse riconosciuto al ai fini civile invalidità in misura del 35%, CP_2 tanto è vero che nell'ambito del giudizio di ATP ex articolo 445 bis c.p.c. il CTU nominato, dott. aveva riconosciuto una percentuale di invalidità civile pari al 50%. Per_2
1.8. Il giudizio veniva rubricato al numero R.G. 344/2025 ed assegnato al sottoscritto magistrato.
1.9. Nell'ambito di tale giudizio si costituiva il Comune di il quale formulava CP_1 domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell' , sul presupposto che il Comune CP_3 non aveva fatto altro che prendere atto delle certificazioni mediche rilasciate dagli enti competenti, essendo la responsabilità economica di un eventuale accoglimento da porre a carico dell' . CP_3
1.10. Si costituiva in giudizio l' , il quale, con memoria difensiva del 3.4.2025 CP_3 assumeva che il verbale sanitario di invalidità civile recava la decorrenza del 14.12.2023, e quindi anteriore rispetto alla data di assunzione del lavoratore facente parte delle “categorie protette” (01.05.2024), salvo aggiungere che il ricorrente aveva impugnato il verbale sanitario per ottenere la provvidenza economica dell'assegno mensile di assistenza (artt. 2 e 13 della legge n. 118 del 1971), ma il CTU, dott. aveva negato la sussistenza del requisito Persona_3 sanitario ai suddetti fini. Mentre, con memoria difensiva del 20.5.2025 sulla domanda
6 riconvenzionale del assumeva che il licenziamento disposto dal Controparte_1 CP_1 si fondava su presupposti inesistenti, in quanto il verbale del 10.12.2019, con il quale
[...] era stato riconosciuto invalido ai fini del collocamento mirato, senza altre CP_2 specificazioni o gradazioni percentuali, non prevedeva alcuna revisione, con diritto alla conservazione della sua validità anche successivamente all'assunzione del lavoratore da parte del Comune di CP_1
1.11. All'udienza dell'11.6.2025, il dopo essersi difeso sulla Controparte_1 memoria su domanda riconvenzionale, rappresentava la pendenza di altro giudizio CP_3 avente ad oggetto la stessa procedura di causa e rubricata al numero R.G. n. 2182/2024 tra ed il Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente, invece, rappresentava di aver depositato l'attestato di disoccupazione e l'attestato di iscrizione nella categoria invalidi civili rilasciati in data 26.5.2025, evidenziando che entrambi i certificati attestavano l'iscrizione senza soluzione di continuità dal 9.1.2023.
1.12 La causa R.G. n. 344/2025 veniva, dunque, rinviata all'udienza del 15.7.2025 per la riunione con il giudizio precedentemente incardinato e rubricato al numero R.G. n.
2182/2024.
1.13. All'esito dell'udienza del 15.7.2025 veniva disposta la riunione del giudizio rubricato al numero R.G. n. 344/2025 con il presente procedimento, e ritenuta la causa matura per la decisione, non accolta la richiesta di di produzione documentale nei Parte_1 confronti del CPI di MO, veniva rinviata all'udienza del 22.10.2025 per discussione, con termine per note conclusive e note di replica.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
Istanze istruttorie
2. Come già assunto nell'ordinanza del 16.7.2025 la causa è matura per la decisione, senza ulteriore attività istruttoria.
La richiesta formulata da all'udienza del 15.7.2025, di ordine di Parte_1 produzione al CPI della graduatoria annuale delle persone iscritte al collocamento mirato sulla base dei criteri di cui alla D.G.R. 800 del 13/12/2021 (Anzianità di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio;
Situazione economica e patrimoniale del lavoratore;
7 Carico familiare;
Grado di invalidità della persona con disabilità - solo per punteggio relativo alle Pubbliche Amministrazioni), non può essere accolta, in ragione della natura della procedura selettiva concretamente avviata nel caso di specie e, quindi, in considerazione della sua irrilevanza ai fini del decidere (ed infatti, mentre l'articolo 3 del D.G.R. 800 del
13/12/2021 si riferisce all'avviamento numerico degli iscritti nelle liste del collocamento mirato presso le Pubbliche Amministrazioni, nell'ambito del quale è menzionata la graduatoria per punteggio del CPI, nel caso di specie trova applicazione l'articolo 5.6,
CONVENZIONI STIPULATE CON DATORI DI LAVORO PUBBLICI, in cui viene statuito
“Il Servizio competente, trascorso il periodo di validità della pubblicazione dell'offerta, espletate le dovute verifiche di competenza, trasmetterà all'Ente richiedente le candidature dei nominativi in possesso dei requisiti. L'Ente, di norma entro sessanta giorni dalla trasmissione delle candidature, avvia il procedimento per l'effettuazione della prova di idoneità, nel rispetto dei criteri contenuti nel proprio avviso, con conseguente formazione della graduatoria finale dei candidati”).
Dall'altro lato, la richiesta di CTU medico legale richiesta da circa CP_2
l'accertamento del grado di invalidità utile ai fini del collocamento mirato, appare superata dalla successiva produzione documentale acquisita nel corso del giudizio.
Nello specifico, ha depositato l'attestato di disoccupazione e l'attestato di CP_2 iscrizione nella categoria invalidi civili rilasciati in data 26.5.2025, da cui emerge che entrambe le iscrizioni hanno decorrenza dal 9.1.2023 senza soluzione di continuità.
In altri termini, deve ritenersi definitivamente acclarato che sia iscritto CP_2 nelle liste del collocamento obbligatorio ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 68 del 1999- categoria invalidi civili – con decorrenza dal 9.1.2023, in ragione di una percentuale di invalidità del 50%.
Ciò premesso è possibile passare alla valutazione del merito della vicenda.
Oggetto del contendere.
3. L'oggetto del contendere riguarda la procedura di avviamento a selezione per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 operatore esperto – esecutore qualificato, riservato agli iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'art. 1 della legge
68/99, giusta determinazione n. 202 del 12/06/2023 del Comune di CP_1
e ne contestano gli esiti sotto diversi profili, assumendo, Parte_1 CP_2 entrambi, di avere diritto all'assunzione.
In particolare, sostiene di avere diritto all'assunzione a tempo Parte_1
8 indeterminato, per essere il secondo della graduatoria, e, comunque, il secondo degli idonei, in base alla graduatoria redatta dal CPI di MO (codice candidato 1095237), sottolineando come inizialmente assunto e poi licenziato per perdita del requisito sanitario di CP_2 invalidità del 45%, avrebbe comunque dovuto essere considerato decaduto, per non aver prodotto la documentazione aggiornata ed, in ogni caso, per mancanza dei requisiti per l'avviamento al lavoro ex Legge 68/199, già dal dicembre 2023.
Assume che candidato codice ID 1690213, era stato ammesso alla CP_2 selezione con “riserva” per avere – presumibilmente - un certificato di invalidità “rivedibile” e doveva essere ritenuto decaduto in quanto privo del requisito sanitario ed anche perchè avrebbe omesso di depositare la documentazione medica aggiornata che attestava la variazione della percentuale di invalidità, in ossequio alle previsioni del “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021.
Il ricorrente suddetto fonda la propria domanda anche sotto un altro profilo. Nello specifico, ritiene perfezionato il proprio diritto all'assunzione in quanto secondo degli idonei, in base alla graduatoria del CPI di MO, contestando, in punto di diritto, la validità degli atti della procedura con i quali la commissione si era determinata ad attribuire un voto alle prove di idoneità, stilando una vera e propria graduatoria di merito, per effetto della valutazione comparativa tra i candidati, così violando le norme per l'avviamento a selezione ed il collocamento mirato del personale con il solo requisito della scuola dell'obbligo (Dlgs
165/2001 – Legge 68/1999 Legge 56/1987 DGR A 800/2021).
Secondo il Cipriani, infatti, la procedura di avviamento a selezione non è una procedura concorsuale in senso proprio, ma soggiace a delle specifiche regole (Dlgs 165/2001
– DPCM 392/1987 – art. 16 Legge 56/1987 e regolamenti attuativi DGR 800/2021) per la predisposizione della graduatoria, con la conseguenza che i candidati ivi collocati vantano, secondo l'ordine ivi indicato, un vero e proprio diritto all'assunzione. Ai fini del diritto all'assunzione rileverebbe, quindi, a dire del medesimo, esclusivamente l'accertamento della dichiarazione di idoneità, in concorrenza alla sua posizione nella graduatoria del CPI di
MO. In altri termini, secondo il ricorrente, se il avesse correttamente applicato la CP_1 normativa, lo stesso sarebbe risultato il secondo degli idonei (in base alla sua collocazione nella graduatoria CPI di MO), con conseguente diritto all'assunzione nel momento in cui il “per sopravenute esigenze” ha deciso di attingere alla relativa graduatoria CP_1 CP_1 di merito, assumendo il secondo classificato. Le circostanze fattuali indicate a sostegno di tale tesi sono le seguenti:
9 - il ricorrente è risultato ammesso alla selezione (codice di attribuzione ID 1095237) posizione nr 5 della graduatoria del CPI;
- all'esito delle prove è stato dichiarato idoneo;
- tra i concorrenti è risultato il secondo degli idonei dato che, solo il candidato con codice identificativo ID 442450, che lo precedeva nella graduatoria del CPI, è risultato parimenti idoneo. Di converso risulterebbe collocato in posizione CP_2 deteriore.
Rispetto alla domanda formulata da il si è difeso sotto Pt_1 Controparte_1 diversi profili.
In primo luogo, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle contestazioni inerenti all'avviso di avviso, assumendo, in particolare, che sin dalla pubblicazione dell'avviso di selezione, era ben nota la procedura di valutazione che sarebbe stata seguito ai fini della predisposizione di una graduatoria di merito, richiamando, a sostegno della propria tesi la sentenza n. 321 del 2018 del Tar Pescara.
Nel merito, ha contestato la contraddittorietà della domanda, nella parte in cui Pt_1 prima contestava le modalità di verifica dell'idoneità, sostenendo che l'ente non avrebbe dovuto effettuare una procedura comparativa e, quindi, non avrebbe dovuto stilare una graduatoria di merito, chiedendo l'annullamento e disapplicazione dei relativi atti, ma contestualmente richiedeva l'accertamento del diritto all'assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria, nonché di ordinare al di attivare tutte le Controparte_1 procedure finalizzate all'assunzione (in esecuzione della graduatoria contestata).
Sempre in via preliminare, ha sottolineato che, a seguito della risoluzione del contratto di lavoro con il ha ritenuto di modificare il piano del fabbisogno di CP_2 CP_1 personale approvato con la delibera della Giunta comunale n. 47 del 04.04.2024 - che aveva istituito i due posti da operatore esperto da assegnare all'Area Affari generali e per i quali era stato emanato l'avviso pubblico oggetto del presente giudizio - adottando la delibera della
G.C n. 169 del 06/08/2024 di variazione del piano del fabbisogno, con cui veniva soppresso il posto ricompreso nella categoria protetta da assegnare all'ufficio Affari generali (e ricoperto fino alla risoluzione del rapporto di lavoro dal sig. , ed inserito una nuova unità di CP_2 personale da assegnare al servizio farmacia.
Quanto ai motivi del ricorso con cui si contesta la validità della procedura adottata, il ha rilevato come, nel caso di specie il non contesta il proprio CP_1 Pt_1 posizionamento in graduatoria, perché in assenza di valutazione con punteggio (o con una diversa valutazione delle prove selettive) sarebbe risultato secondo, ma contesta il proprio
10 posizionamento solo perché il in sede di scorrimento della graduatoria, già CP_2 perfezionata, avrebbe dovuto essere escluso ed in tal modo, il ricorrente sarebbe salito dal terzo al secondo posto della graduatoria che, però, impugna e di cui chiede la disapplicazione.
Ha, altresì, assunto che venendo meno la graduatoria della prova selettiva redatta all'esito delle prove, si avrebbe reviviscenza della sola graduatoria del CPI ove il ricorrente risulta essere classificato alla quinta posizione, sicchè non vi sarebbe la prova di resistenza che lo stesso sarebbe comunque risultato destinatario del posto di lavoro, con conseguente difetto di interesse ad agire.
Ha, inoltre, ritenuto legittime le modalità di selezione adottate dall'amministrazione comunale, in quanto attuate nelle forme della convenzione di cui all'articolo 11 della Legge n.
68/1999, che consentono l'espletamento di una procedura selettiva con punteggio, atteso che diversamente, ne verrebbe snaturata la peculiarità.
Quanto, infine, alla posizione di il ha ricostruito lo CP_2 Controparte_1 sviluppo diacronico della vicenda, rilevando come a seguito della comunicazione del CPI di
MO che aveva comunicato la scadenza del verbale di invalidità civile dello stesso, si era proceduto alla sua risoluzione del contratto di lavoro, senza che alcun ritardo, né tantomeno condotta colposa che potesse essere imputata all'ente.
Evocato in giudizio iussu iudicis, anche si è costituito nel giudizio CP_2 incardinato da assumendo la infondatezza della domanda ed anche la sua Parte_1 inammissibilità, quale conseguenza dell'accoglimento delle domande dallo stesso fatte valere con ricorso proposto avverso il licenziamento iscritto al n. Rg. 344/2025.
In estrema sintesi, sottolineando come la domanda del trovi CP_2 Pt_1 fondamento nell'asserito diritto allo scorrimento della graduatoria a seguito del suo licenziamento, ha rilevato come il licenziamento intimato per sopravvenuta carenza del requisito sanitario sia illegittimo, in quanto frutto di un errore di valutazione dell' , CP_3 deducendo la dirimente circostanza che il , essendo stato informato delle Parte_4 risultanze della C.T.U. espletata nel ricorso ex articolo 445 bis c.p.c. nel frattempo incardinato dal dipendente, con l'attestato prot. 81052 del 26.5.2025 ed il certificato prot. 81055 in pari data 26.5.2025, ha attestato che è iscritto, senza soluzione di continuità, con CP_2 decorrenza dal 09.1.2023 nelle liste del collocamento obbligatorio nella categoria invalidi civili.
Ha, inoltre, sottolineato come l' , nella causa separata incardinata da CP_3 CP_2 di impugnativa del licenziamento, ha espressamente dedotto che “il verbale del 10.12.2019, con il quale era stato riconosciuto invalido ai fini del collocamento mirato, CP_2
11 senza altre specificazioni o gradazioni percentuali, non prevedeva alcuna revisione e quindi ha conservato la sua validità anche successivamente all'assunzione del lavoratore da parte CP_ del Comune di In sostanza, con un verbale sanitario non soggetto a modifiche per effetto di future revisioni, il ricorrente aveva diritto alla conservazione del posto CP_2 di lavoro e non poteva essere licenziato”.
Quanto alla domanda subordinata con cui ha contestato le modalità di Parte_1 espletamento della procedura di avviamento, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul presupposto per cui il non aveva indetto una procedura volta Controparte_1 solo all'assunzione, secondo ordine di avviamento del personale avviato dal Parte_4
, ma aveva bandito una procedura selettiva prevedente lo svolgimento di prove
[...] comparative con formazione di una graduatoria di merito finale e non con il solo accertamento della idoneità dei lavoratori avviati, richiamando, a sostegno della propria difesa, la sentenza n. 3290/2014 del Consiglio di Stato. Oltre ad eccepire il difetto di interesse ad agire in ragione del collocamento in quinta posizione nella graduatoria del CPI di MO,
e dunque dell'assenza di prova del diritto all'assunzione.
Nel separato giudizio rubricato al numero 344/2025, poi riunito alla presente causa,
l'oggetto del contendere riguarda l'impugnativa del licenziamento da parte di CP_2 che, ritiene, in sostanza, che la sopravvenienza circa il requisito sanitario non avrebbe potuto comportare la risoluzione del contratto di lavoro, assumendo, comunque, la erroneità della valutazione dell' in ordine alla revisione del requisito sanitario attinente l'invalidità CP_3 civile e non il collocamento mirato, come dimostrato dalla relazione peritale assunta nell'ambito del giudizio ex articolo 445 bis c.p.c., trattandosi di patologia congenita e irreversibile.
In tale procedura il ricorrente ha evocato in giudizio sia il che Controparte_1
l' , rispetto al quale l'ente comunale ha anche proposto domanda riconvenzionale CP_3 trasversale, assumendo che le conseguenze risarcitorie di un eventuale accoglimento del ricorso sarebbero da addebitare anche alla condotta dell' che avrebbe errato nel rendere CP_3 certificati sanitari tra loro contrastanti.
Ciò premesso, si ritiene che ai fini della risoluzione della presente controversia, costituisca antecedente logico giuridico necessario l'accertamento della legittimità del licenziamento di atteso che , in via principale, sostiene di avere CP_2 Parte_1 diritto all'assunzione per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito (nella quale era
12 collocato terzo) che, a dire dello stesso, il Comune era tenuto ad operare in conseguenza del licenziamento del CP_2
Solo in subordine (ancorché la questione si ponga, sotto un profilo logico giuridico, come antecedente rispetto all'altra), lo stesso sostiene la illegittimità della procedura di avviamento, in quanto tramutata in una procedura comparativa, assumendo, comunque, il diritto all'assunzione, in ragione della sua collocazione quale secondo tra gli idonei, alla luce della posizione risultante dalla “graduatoria” del CPI di MO.
Ed allora, nella scelta dell'ordine di trattazione, si seguirà la prospettazione di Parte_1 nella graduazione delle pretese, in quanto strettamente collegato ed interdipendente alla
[...] domanda formulata da nei confronti del di e dell' di CP_2 CP_1 CP_1 CP_3 impugnativa di licenziamento.
Appare, infatti, evidente che la legittimità o meno del licenziamento di CP_2 assorbe il primo motivo di contestazione formulato da facendogli perdere Parte_1 fondamento: in altri termini, se ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, CP_2
non può vantare alcun diritto allo scorrimento della graduatoria per lo stesso Parte_1 posto.
A questo punto, prima di passare al merito della pretesa, appare utile ed opportuna una preliminare ricostruzione dell'evoluzione cronologica degli eventi, in quanto estremamente rilevanti ai fini del decidere, contenendo, già in sé, la risposta ai diversi interrogativi sollevati dalle parti.
Ricostruzione fattuale
4. Con deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 15/02/2023, il Controparte_1 approvava la sottosezione del PIAO 2023-2025 contenente il piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, nel quale veniva prevista, per quanto qui rileva, l'assunzione di n. 2 unità di personale inquadrate nell'area degli operatori esperti (ex categoria B), ricomprese nella categoria protetta e da assegnare all'ufficio Affari generali.
Il Comune di al fine assolvere agli obblighi occupazionali di cui alla legge n. 68 CP_1 del 1999, ha scelto di sottoscrivere, in data 3.3.2023, una convenzione ex articolo 11 della suddetta Legge con il di MO (cfr. doc. 2 fas. Comune di , Parte_4 CP_1 avente ad oggetto interventi di inserimento lavorativo per due scoperture: n. 2 assunzioni cat.
B1 full time, a tempo indeterminato.
La suddetta convenzione prevedeva che, verificata la congruità dei criteri di trasparenza alle linee-guida e la completezza della documentazione indicata in premessa, il
13 CPI competente avrebbe provveduto a pubblicare l'avviso predisposto dall'Ente sul portale per almeno 15 giorni, a cui potevano partecipare esclusivamente i lavoratori iscritti nell'elenco provinciale del servizio di collocamento mirato del bacino territoriale.
I soggetti candidati alla selezione dovevano essere necessariamente iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della Legge n. 68/1999 del CPI competente per territorio, alla data antecedente alla pubblicazione dell'offerta di lavoro.
Il servizio competente, decorsi i termini per la pubblicazione e terminata l'istruttoria delle domande di partecipazione, avrebbe dovuto trasmettere all'ente locale “l'elenco dei partecipanti, ammessi e non ammessi, in stretto ordine alfabetico, adottando idonei strumenti per la tutela della riservatezza.”
Sempre in base alla convenzione, l'ente, di norma entro sessanta giorni, avrebbe avviato la procedura di selezione, con conseguente definizione della graduatoria dei candidati, nel rispetto dei criteri contenuti nell'avviso, con conseguente “formazione della graduatoria finale dei candidati”.
Era previsto che la graduatoria avrebbe avuto una durata limitata ai posti messi a bando, e comunque non superiore ai 6 mesi dall'approvazione, con l'ulteriore aggiunta, per quanto rileva in questa sede, che i candidati, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e la chiamata, sarebbero decaduti dal diritto nel caso in cui la cancellazione derivasse dalla perdita dello stato di disabilità.
In ossequio a tale convenzione, richiamata nelle premesse, con la determinazione n.
202 del 12/06/2023 veniva approvato l'avviso riservato, ex art. 1 della L. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 operatore esperto- addetto agli affari generali- codice Istat 4.1.1.2., a cui rispondeva il ricorrente.
L'articolo 1 dell'avviso precisava che il requisito dell'iscrizione negli elenchi del
Collocamento Obbligatorio dei Centri per l'impiego della Provincia di MO doveva essere posseduto alla data antecedente alla pubblicazione del presente avviso, mentre gli altri requisiti dovevano essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
L'articolo 4 disponeva, invece, che l'ufficio competente provvedeva, al termine della raccolta delle adesioni da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti all'art. 2, a trasmettere al di un elenco dei nominativi iscritti di cui all'art. 8 legge 68/99 CP_1 CP_1
(quindi non la graduatoria) ed in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, ai fini dell'espletamento della relativa selezione pubblica da parte dell'Ente.
Il successivo articolo era, invece, dedicato alle modalità di svolgimento della prova
“selettiva”, affidata ad apposita Commissione esaminatrice nominata dal di CP_1 CP_1
14 In particolare, l'articolo 5, dopo aver stabilito la possibilità di una prova preselettiva a quiz in caso di candidati superiori a 50, ha poi stabilito che le prove sarebbero state le seguenti:
“1. una prova pratica–attitudinale , tendente alla verifica del possesso delle abilità richieste per il posto oggetto di selezione, con particolare riferimento alle attività amministrative di addetto agli Affari Generali, attività di relazione con gli utenti, di archiviazione di atti e documenti, di gestione di archivi e schedari, di redazione di semplici atti e/o provvedimenti, di spedizione di fax, di utilizzo di fotocopiatrici e delle più comuni applicazioni informatiche (Word, Excel, Internet, Posta Elettronica);
2. un colloquio motivazionale–attitudinale, teso ad approfondire le esperienze professionali del candidato le competenze e le attitudini rispetto al profilo professionale oggetto del presente avviso, nonché a verificare la conoscenza della normativa concernente la materia del pubblico impiego con particolare riferimento gli enti locali.”
Espletata la procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 6, il avrebbe Controparte_1 provveduto a pubblicare la graduatoria sul sito web del Controparte_1 www.comune.silvi.te.it – Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso ed alla relativa trasmissione al CPI di MO per la pubblicazione sul sito telematico della Regione
Abruzzo.
Con nota acquisita al protocollo dell'Ente il 24/08/2023 al n. 26652, il CPI di MO trasmetteva al l'elenco degli ammessi alla procedura concorsuale in ordine Controparte_1 alfabetico, nel quale il ricorrente era classificato al 5° posto (codice 1095237) (Doc. 4 fas.
e doc. 2 ricorso, cfr. doc. 8.7.2025). CP_1 CP_1
Come chiaramente evincibile dalla documentazione prodotta dal in Controparte_1 data 8.78.2025, su richiesta del Giudice di integrazione e chiarimento, l'elenco di ammessi trasmesso dal CPI di MO era articolato in odine alfabetico, come prescritto dalla convenzione: era collocato al 5° posto degli ammessi in ordine alfabetico, Parte_1 prima, ovviamente, di e di (questa collocata al 1° posto nella CP_2 Controparte_4 graduatoria di merito), ma dopo altri nominativi ammessi, tra cui , 2° nella Controparte_5 lista CPI di MO e 9° nella graduatoria di merito. La collocazione di nella Parte_1 quinta posizione della lista degli ammessi era, dunque, dovuta, non alla maturazione di un punteggio collegato all'anzianità di iscrizione o alla percentuale di invalidità, ma alla posizione secondo un ordine prettamente alfabetico.
In data 27 settembre 2023 veniva pubblicati i criteri di valutazione “delle prove concorsuali” adottati dalla Commissione esaminatrice, come estrapolati dal verbale n. 2 del
15 26/09/2023 (cfr. doc. 4 fas. ric).
Con la determinazione n. 202 del 12/06/2023 il approvava un ulteriore CP_1 avviso, anch'esso riservato alle categorie di cui all'art. 1 della l. 68/1999, per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 operatore esperto - esecutore qualificato - addetto agli affari generali - protocollo e allo smaltimento di documenti - codice Istat 4.1.1.3..
Quest'ultima selezione, tuttavia, andava deserta.
All'esito della prova selettiva cui avevano partecipato e con determina Pt_1 CP_2
n. 51 del 16/10/2023, veniva approvata la graduatoria finale “di merito” nella quale, prima in graduatoria si classificava la sig.ra , secondo invece mentre terzo si CP_4 CP_2 classificava . Parte_1
Il Comune procedeva, dunque, all'assunzione di assegnandola Controparte_4 all'Area Affari generali Servizi demografici e sportello unico polivalente e poli-funzionale
Protocollo URP.
In data 15.4.2024 - per dichiarate “sopravvenute esigenze dell'ente” – il CP_1 decideva di scorrere la graduatoria di merito della selezione tenutasi (e non, come ritiene
[...] il nel ricorso, di scorrere la graduatoria del CPI di MO), al fine di procedere Pt_1 all'assunzione di una ulteriore unità di personale.
A tal fine, con nota del 25.03.2024, indirizzata al CPI di MO, l'Ente chiedeva al
Comitato Tecnico Provinciale l'accertamento della compatibilità dello stato di disabilità e delle residue capacità lavorative con le mansioni da svolgere da parte di (secondo in CP_2 graduatoria) (Doc. 7 fas. . CP_1
Il CPI interpellato rimaneva inerte e, in data 17.04.2024, tra il Comune di e CP_1 CP_2 veniva sottoscritto contratto di lavoro individuale, con efficacia dal 01.05.2024, con
[...] riserva, tuttavia, di procedere alla verifica dei requisiti necessari per l'assunzione.
In data 22/05/2024, con nota prot. 16887, il CPI di MO, in riscontro alla nota del
Comune del 25/03/2024, comunicava che il verbale di invalidità civile di era scaduto, a CP_2 cui seguiva una interlocuzione, che coinvolgeva anche il in cui l'ente locale CP_2 comunicava l'intervenuta assunzione del dal 01/05/2024, informando, inoltre, che il CP_2 neoassunto aveva autocertificato di essere in possesso del nuovo verbale di invalidità civile del dicembre 2023, nonché del verbale della commissione medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato nel quale non era prevista la revisione periodica.
La predetta comunicazione veniva riscontrata in data 07.06.2024, prot. n. 18768, con una nota nella quale il CPI comunicava al Comune di che il non aveva prodotto il CP_1 CP_2
16 nuovo verbale di invalidità civile. (Doc. 7 fasc. Comune)
In data 05.06.2024 (prot. 18519) perveniva al Comune di ed al CPI di MO CP_1 una nota firma del legale del con la quale si contestava quanto asserito nelle precedenti CP_2 note da parte del CPI, sostenendo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione del proprio cliente (cfr. doc. 7 fas. . CP_1
Con comunicazione del 24.06.2024, acquisita al protocollo del Comune al n. 21066 del 01.07.2024, l'Ufficio regionale confermava il contenuto delle precedenti comunicazioni, confermando l'assenza dei presupposti indispensabili all'assunzione, in ragione del fatto che il verbale di invalidità ai fini del collocamento mirato doveva essere allineato al verbale di invalidità civile, da cui risultava una percentuale di invalidità al di sotto della soglia prevista
(nello specifico del 35%).
Alla luce di tali rilievi, il una volta accertata la carenza del requisito Controparte_1 necessario per l'assunzione, in data 01.07.2024 (prot. 21124), avviava il procedimento per la risoluzione del contratto di lavoro, conclusosi con determina del Responsabile dell'Area n. 65 del 12.07.2024.
Con lettera trasmessa via pec in data 23.8.2024 ha impugnato il licenziamento CP_2 ritenendolo illegittimo.
Passando, invece, alla posizione di risultano i seguenti certificati sanitari. CP_2
Con decorrenza dal 27.12.2018 la Commissione medica sulla invalidità civile lo CP_3 riconosceva invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del
50%, con revisione anno 2021.
A fronte della domanda del 4.11.2019, a seguito di visita del 10.12.2019, la
Commissione Medica per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato ha riconosciuto la sussistenza, nei confronti di dello stato invalidante utile CP_2 ai fini del collocamento mirato, senza alcuna necessità di revisione.
Quindi, se ai fini della invalidità civile il era in possesso di una certificazione di CP_2 invalidità civile al 50% revisionabile, ai fini del collocamento mirato no.
Nell'ambito della visita di revisione della invalidità civile ordinaria, a seguito di visita medica del 14.12.2023, la Commissione medica all'uopo competente, ha accertato un grado di invalidità civile al 35% non più revisionabile.
Nei confronti di tale accertamento, ha proposto ricorso ex articolo 445 bis CP_2
c.p.c. ed in sede di CTU, il dott. ha riconosciuto un grado di invalidità del 50% a far Per_2 data dalla revisione.
A questo punto, il di MO, essendo stato informato delle Parte_4
17 risultanze della c.t.u. espletata nel ricorso suddetto, ha accertato l'iscrizione di CP_2 senza soluzione di continuità, con decorrenza dal 09.1.2023 nelle liste del collocamento obbligatorio nella categoria invalidi civili (cfr. l'attestato prot. 81052 del 26.5.2025 ed il certificato prot. 81055 in pari data 26.5.2025, doc. 17 e 18 fas. LI).
Fattispecie concreta
5. Alla luce delle precedenti considerazioni, appare evidente che EN avesse CP_2 tutti i requisiti, non solo per partecipare alla procedura di avviamento a selezione, ma anche per conservare il contratto di lavoro.
E' risultato, infatti, errato l'accertamento sanitario compiuto dalla Commissione CP_3 in sede di invalidità civile, non avendo il mai perso il requisito sanitario per poter CP_2 conservare l'iscrizione nelle liste di collocamento.
Valga, peraltro, sottolineare, che il verbale sanitario in materia di collocamento mirato non prevedeva alcuna revisione, a differenza di quello elaborato ai fini della invalidità civile, sicché, in mancanza di modifica del primo verbale, il non avrebbe dovuto comunicare CP_2 alcuna variazione della propria posizione sanitaria. Dall'altro lato è, però, indubbio che le risultanze del verbale sanitario in materia di collocamento mirato non possano collidere con quelle risultanti dal verbale sanitario in materia di accertamento della invalidità civile, essendo sostanzialmente omogenei gli accertamenti sottostanti. Sicché il diverso grado di invalidità riscontrato in sede di invalidità civile avrebbe dovuto comportare, semmai, una revisione ufficiosa del verbale sanitario adottato in sede di collocamento mirato (circostanza mai avvenuta). In mancanza di tale variazione, ai presenti fini, il poteva ben far valere CP_2 le risultanze del verbale sanitario adottato in materia di collocamento mirato, del tutto valido ed efficace.
Sotto tale profilo, le difese formulate dall' sono state le seguenti: - nella memoria CP_3 difensiva del 3.4.2025 viene dedotto che il verbale sanitario recava la decorrenza del
14.12.2023, e quindi anteriore rispetto alla data di assunzione del lavoratore facente parte delle “categorie protette” (01.05.2024), quasi a voler ritenere che la insussistenza del presupposto era antecedente all'assunzione, salvo aggiungere che il ricorrente aveva impugnato il verbale sanitario per ottenere la provvidenza economica dell'assegno mensile di assistenza (artt. 2 e 13 della legge n. 118 del 1971), ma il CTU, dott. aveva negato Persona_3 la sussistenza del requisito sanitario ai suddetti fini;
- mentre con memoria difensiva del
20.5.2025 sulla domanda riconvenzionale del assume che il licenziamento Controparte_1 disposto dal sarebbe fondato su presupposti inesistenti, in quanto il verbale Controparte_1 del 10.12.2019, con il quale era stato riconosciuto invalido ai fini del CP_2
18 collocamento mirato, senza altre specificazioni o gradazioni percentuali, non prevedeva alcuna revisione, con diritto alla conservazione della sua validità anche successivamente all'assunzione del lavoratore da parte del Controparte_1
Ciò che rileva nel caso di specie è che, comunque, l'accertamento sanitario compiuto in sede di revisione in data 14.12.2023 è risultato errato, non essendo, di converso, prevista alcuna revisione in ordine all'accertamento sanitario ai fini dell'iscrizione al collocamento mirato, con la conseguenza che il non ha mai perso il requisito sanitario ai fini del CP_2 collocamento mirato ed aveva, quindi, il pieno diritto a partecipare alla procedura e ad essere successivamente assunto.
Non sussiste, quindi, alcuna decadenza così come prospettata da il Parte_1 quale richiama il paragrafo 5.6 capoverso 19 “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del
13.12.2021, secondo cui: “Resta inteso che i candidati che, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e l'eventuale chiamata, eventualmente perdano lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, conservano il diritto a permanere in graduatoria;
tale diritto decade, invece, nel caso in cui la cancellazione derivi dalla perdita di requisiti indispensabili per l'accesso al Pubblico impiego e/o per la perdita dello stato di disabilità ai sensi della legge 68/99”. non ha mai perso lo stato di disabilità richiesto ai sensi della legge 68/99, CP_2 sia perché la Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, con verbale redatto all'esito della visita del 10.12.2019, aveva stabilito, con giudizio non soggetto a revisione, che la percentuale di invalidità era pari al 50%, e sia perché l'accertamento compiuto dalla Commissione Medica per l'invalidità civile all'esito della visita del 14.12.2023 era errato.
Anche ipotizzando che avesse dovuto dare comunicazione della CP_2 variazione intervenuta sulla percentuale invalidante (che però riguardava lo status di invalidità civile e non la capacità globale ai fini del collocamento mirato), poi però accertata come errata, tale inadempienza non è prevista da alcuna norma come causa di decadenza, rilevando,
a tali fini, solo il dato sostanziale.
Ad ogni modo, il paragrafo 2 capoverso 2 del “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr.
800 del 13.12.2021, si riferisce alla formazione della graduatoria annuale prevista dall'art. 8 comma 2 della legge 68/99, ed il terzo punto onera il candidato ad aggiornare, mediante consegna “all'Ufficio della “Relazione Conclusiva” L. 68/99 e DPCM 13 gennaio 2000
19 rilasciata dalle competenti Commissioni ASL/INPS o INAIL (completa di ogni sua parte-
SENZA OMISSIS), la propria percentuale invalidante in caso di variazioni intervenute
(revisioni, aggravamenti etc…) dall'ultima presentazione al Centro per l'Impiego.”
Nel caso di specie, non disponeva di una “relazione Conclusiva L. 68/99 e CP_2
DPCM 13 gennaio 2000 rilasciata dalle competenti Commissioni ASL/INPS o INAIL”, che attestasse un grado di invalidità differente dall'ultima presentata al Centro per l'Impiego, sicchè non era tenuto ad alcuna comunicazione.
In conclusiva sintesi, deve affermarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato a per sopravvenuto difetto dei requisiti di assunzione sia privo di legittimità, in CP_2 quanto basato su un presupposto insussistente ed errato. Il ricorrente infatti, per tutta la CP_2 durata della procedura di assunzione, ed anche alla data di stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato, possedeva tutti i requisiti necessari per ricoprire il posto di lavoro, tra cui, per quanto rileva in questa sede, il requisito sanitario di invalidità superiore al 45% ai fini dell'iscrizione nelle liste del Collocamento Mirato Legge n. 68/1999.
Il Comune di sostiene che la reintegrazione non sia più possibile alla luce della CP_1 sopravvenuta soppressione della posizione lavorativa, giusta delibera G.C. 169/2024 dell'agosto 2024 di modifica del PIAO e/o della dotazione Organica.
Si ritiene che tale eccezione non sia ostativa alla tutela reintegratoria da riconoscere al ricorrente per due ordini di ragioni. CP_2
In primo luogo, non è chiaramente evincibile tale soppressione dall'esame della delibera G.C. 169/2024, i cui effetti, ad ogni modo, sono successivi rispetto al perfezionamento del diritto del al consolidamento della propria posizione lavorativa. CP_2
In secondo luogo, l'assunto dell'ente locale è smentito dalla delibera 29 del 27.2.2025
e il suo allegato A), da cui emerge il come da verifiche effettuate, con Controparte_1 riferimento al personale in essere alla data del 31/12/2024, presenta scoperture di quote d'obbligo, con rinnovata previsione di assunzione di nr 3 Operatori Esperto Area 1
Amministrativa-Contabile e Area 2 Affari Generali.
Trova, dunque, applicazione l'articolo 63 comma 2 del D.lgs n. 165 del 2001: “Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna
l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita'
20 lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
L'accoglimento della domanda proposta da e l'accertamento della CP_2 sussistenza dei requisiti, anche sanitari, ai fini dell'assunzione alle dipendenze del CP_1
rendono infondato il primo motivo di contestazione fatto valere da .
[...] Parte_1
Ed infatti, come sopra esposto, , in via principale, sostiene di essere Parte_1
l'effettivo 2° classificato della graduatoria di merito, dovendo LI essere dichiarato decaduto, per non aver prodotto la documentazione aggiornata e, in ogni caso, per mancanza dei requisiti per l'avviamento al lavoro ex Legge 68/199, già dal dicembre 2023.
Una volta accertato e dichiarato che non doveva essere dichiarato CP_2 decaduto, sia perché non era tenuto a comunicare alcuna variazione, sia perché la variazione intervenuta, (afferente alla invalidità civile) si è rivelata errata, è di tutto evidenza che perde sostanza e fondamento l'intero apparato difensivo prospettato da a sostegno della Pt_1 domanda principale.
Il secondo classificato della graduatoria di merito era e non , CP_2 Parte_1 sicchè, non essendosi integrata alcuna fattispecie di decadenza, è con lui che il Comune ha correttamente stipulato il contratto di assunzione, procedendo allo scorrimento della graduatoria.
Validità della procedura selettiva
6. Quale secondo motivo di doglianza, sostiene di avere comunque Parte_1 maturato il diritto all'assunzione, in ragione della invalidità della procedura selettiva adottata dal Comune di il quale avrebbe trasformato la procedura di avviamento a selezione in CP_1 una vera e propria procedura concorsuale, in senso proprio, in violazione Dlgs 165/2001 –
DPCM 392/1987 – art. 16 Legge 56/1987 e regolamenti attuativi DGR 800/2021.
Il sostiene che, una volta accertata la sua idoneità e considerata la sua Pt_1 posizione nella graduatoria del CPI di MO, ovvero secondo degli idonei, si sarebbe conseguentemente perfezionato il suo diritto all'assunzione, a nulla rilevando il diverso posizionamento nella graduatoria di merito stilata all'esito della procedura selettiva.
Precisa, al riguardo, che lo stesso risulta collocato quinto nella graduatoria del CPI di
MO, e tra i concorrenti risulterebbe secondo degli idonei, dato che solo il candidato con codice identificativo ID 442450, che lo precedeva nella graduatoria del CPI, è risultato parimenti idoneo.
21 In altri termini, seguendo la prospettazione difensiva di quand'anche il Pt_1 CP_2 non fosse risultato decaduto, lo stesso avrebbe dovuto essere preferito in quanto in posizione prioritaria nella graduatoria del CPI di MO, a parità di accertamento di idoneità.
Ebbene, si ritiene che l'intera prospettazione difensiva articolata da a Pt_1 sostegno della domanda subordinata sia infondata, in quanto basata su un presupposto logico giuridico errato, e cioè che la procedura di avviamento a selezione in oggetto sia una procedura di avviamento numerica, e che la lista trasmessa dal CPI di MO sia una graduatoria degli ammessi in ordine di punteggio (come avviene per l'avviamento a selezione numerica).
Risulta, invece, dimostrato dai documenti in atti (e dallo stesso avviso di avviamento a selezione), che la procedura in oggetto non è una procedura di avviamento a selezione numerica, per la quale rileva il solo accertamento di idoneità, in rapporto alla posizione dei candidati nella graduatoria del CPI competente, ma è una procedura di avviamento a selezione adottata nelle forme della convenzione di cui all'articolo 11 della Legge n. 68 del 1999, nell'ambito della quale sono state espletate prove selettive che hanno condotto ad una vera e propria graduatoria di merito, basata sui punteggi ottenuti dai candidati all'esito della prova comparativa, e rispetto alla quale il CPI compente ha semplicemente trasmesso la lista dei candidati ammessi.
Tale modalità operativa non contrasta con il dato normativo, e neppure con il
“Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione
Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021, sicchè, a prescindere dalla questione della giurisdizione, pure sollevata, ai fini del decidere assume valenza dirimente la circostanza che non risulta dimostrato che fosse il secondo degli idonei, proprio Pt_1 perché l'elenco trasmesso da CPI di MO al (da cui risulterebbe il Controparte_1 Pt_1 secondo degli idonei) non è la graduatoria annuale prevista dall'art. 8 comma 2 della legge
68/99, dove gli iscritti sono collocati per punteggio (secondo gli elementi di anzianità, situazione economica, carico familiare, grado di invalidità), ai fini dell'avviamento numerico, ma è una lista dei candidati ammessi per ordine alfabetico.
Ne consegue che anche tutta la giurisprudenza richiamata, sia in punto di giurisdizione, sia in punto di perfezionamento del diritto all'assunzione, appare inconferente al caso di specie, in quanto tutta riferita all'avviamento numerico.
A questo punto, per chiarire le conclusioni raggiunte è necessario esaminare il contesto normativo di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs n. 165 del 2001:
22 “
1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata
l'accesso dall'esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.”
L'art. 7 comma 4 del DPR 333/2000 prevede che “
4. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell'ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 11, della legge n. 68 del 1999, ferma restando
l'assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall'art. 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle
Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonchè delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato.”
La legge n. 68 del 1999, richiamata dall'articolo 35, ha come finalità la promozione dell'inserimento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
L'articolo 7 dispone che i datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
23 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (poi trasfuso nell'articolo 35 del D.lgs n. 165 del 2001), salva l'applicazione “delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge.”
L'art. 11 citato prevede la possibilità di stipulare, da parte degli uffici competenti, apposite convenzioni con i datori di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'assolvimento degli obblighi occupazionali della legge 68/99.
Con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate al fine di consentire, da un lato, alle persone con disabilità un avviamento confacente alle caratteristiche professionali ed al grado di invalidità e, dall'altro, ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti.
In considerazione delle innovazioni introdotte dalla normativa nazionale in materia di collocamento mirato, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, al fine di semplificare le procedure e di uniformarle sull'intero territorio regionale, la Regione Abruzzo ha adottato delle
Linee guida della per l'inserimento lavorativo delle persone disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n° 68. Si tratta del “Quaderno delle procedure in materia di Diritto ai lavoratori dei disabili nella Regione Abruzzo”, approvato con DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021 su cui fonda la propria domanda. Parte_1
Il paragrafo 3 di tali Linee guida è riferito alle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni, in cui si prevede che “L'avviamento numerico degli iscritti nelle liste del collocamento mirato presso le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 7 DPR
333/2000 e dell'art. 35 comma 1 lettera b e comma 2) del D.Lgs. 165/2001, è previsto limitatamente alla copertura di posti corrispondenti alle categorie A e B1 (ex qualifiche 3^ e
4^ per l'accesso alle quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo)”.
Il punto 3.3. dedicato alle modalità di avviamento a selezione dispone, invece, quanto segue: “Dopo aver formato la graduatoria per la specifica offerta di lavoro e dopo aver effettuato la relativa pubblicazione nelle forme e termini di legge, il Servizio Collocamento mirato disabili del competente CPI provinciale provvederà ad avviare all'Ente pubblico richiedente un numero di lavoratori disabili pari a quello richiesto che dovrà essere sottoposto ad una prova di idoneità ai fini dell'assunzione. Nel caso in cui il soggetto avviato
a selezione non superi la prova di idoneità o, pur essendo stato giudicato idoneo, non ottenga dal Comitato Tecnico provinciale (di cui all'art. 6 comma 2 legge 68/99) il parere favorevole di idoneità allo svolgimento delle mansioni, l'Ufficio provvederà a scorrere la graduatoria avviando a selezione i candidati utilmente posizionati fino alla copertura dei posti messi a
24 selezione.”
La procedura di avviamento numerico non è, però, quella che è stata utilizzata nel caso di specie, sicchè ai fini della presente controversia, è necessario fare riferimento all'articolo 5 del DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021:
“La Convenzione di inserimento lavorativo prevista all'articolo 11 della L.68/99 ha la finalità di addivenire alla progressiva copertura della percentuale di riserva a favore dei beneficiari del collocamento mirato e non può in nessun caso modificare la quota d'obbligo dei datori di lavoro, pubblici e privati che si avvalgono dello strumento convenzionale.
Possono, inoltre, essere stipulate convenzioni con i datori di lavoro non soggetti agli obblighi della Legge 68/99, anche per consentire l'accesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa.
La convenzione potrà prevedere le seguenti fattispecie d'intervento:
- Interventi di inserimento lavorativo di cui all'art. 11 commi 1 e 2;
- Interventi di integrazione lavorativa di cui al comma 4 per l'avviamento di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
La convenzione di inserimento lavorativo può interessare sia l'intera quota di riserva che parte di essa: in caso di assolvimento parziale degli obblighi tramite lo strumento della convenzione, il datore di lavoro deve, al momento della sottoscrizione, dichiarare al Servizio competente le modalità di assolvimento della restante quota d'obbligo.
Entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo, il datore di lavoro deve presentare all'Ufficio collocamento Mirato del CPI competente richiesta di stipula di convenzione, con indicazione dei profili professionali richiesti.
Gli Uffici per il Collocamento mirato operanti presso i Centri per l'Impiego, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi attribuiti in materia di politiche dell'inserimento e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel periodo di validità della convenzione, collaborano con i datori di lavoro per la realizzazione ottimale del programma di inserimento concordato nell'ambito della convenzione…”
Il punto 5.5. prevede poi che “il Centro per l'Impiego non procede durante il periodo di validità della convenzione, fatti salvi i casi di inadempienza, agli avviamenti d'ufficio numerici di soggetti appartenenti all'art.1 della L.68/99”.
Il punto 5.6. è, invece, riferito alle convenzioni stipulate dai datori di lavoro pubblici:
“Al fine di garantire a tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 le medesime opportunità di inserimento lavorativo e condizioni di reale imparzialità
25 nell'ambito del collocamento nelle Pubbliche amministrazioni e negli Enti pubblici non economici di tutto il territorio provinciale (di qui in poi denominati genericamente “Enti pubblici”), in applicazione dell'art. 7 comma 4 del DPR 10 ottobre 2000, n. 333
«Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili», si definiscono, nel presente atto, comuni linee-guida per la determinazione dei «criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato».
Pertanto, gli Enti pubblici, che intendano stipulare una convenzione, ex art. 11 L.
68/99, per beneficiare dell'assunzione con chiamata nominativa di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 333/2000, devono definire, uniformandosi alle presenti linee-guida, appositi criteri di trasparenza per la selezione dei soggetti candidati all'assunzione per la copertura di posti corrispondenti alle categorie A e B1 (ex qualifiche 3^ e 4^), per l'accesso alle quali non è previsto il concorso pubblico.
….. Previa verifica circa la sussistenza delle condizioni di assunzione nel settore pubblico previste dall'ordinamento vigente in materia di lavoro pubblico, entro sessanta giorni dall'insorgenza dell'obbligo di assunzione, l'Ente pubblico, che intenda adempiervi mediante la stipula di convenzioni ex art. 11 della L. 68/99, deve inoltrare al Servizio provinciale del CPI competente apposita proposta di convenzione, secondo l'iter procedurale di seguito descritto. Al fine di semplificare la procedura e di garantire il completamento dell'istruttoria in tempi più rapidi ed efficienti, l'ufficio provinciale competente ha predisposto apposito modello a disposizione degli enti pubblici. L'ente pubblico deve inoltrare una proposta preliminare di convenzione, contenente il programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla L. 68/99», in cui dovranno essere esplicitati i seguenti aspetti:
● Contenuti del programma e modalità di esecuzione:
-la situazione dell'Ente rispetto agli obblighi occupazionali;
-della volontà di sottoscrivere una convenzione a copertura totale o parziale degli obblighi occupazionali;
-il numero dei posti da ricoprire
-la categoria corrispondente alla posizione giuridica;
-le mansioni da attribuire;
-le eventuali qualifiche specifiche necessarie per ricoprire il ruolo disponibile;
-la tipologia di convenzione che si intende sottoscrivere, ossia di inserimento lavorativo (art. 11, comma 1 e 2) o di integrazione lavorativa (art. 11, comma 4 e 7),
26 -il numero di soggetti disabili da assumere mediante convenzione di inserimento ex art. 11, commi 1 e 2, specificando se sia o meno preceduta da tirocini formativi o di orientamento;
-il numero di soggetti disabili da assumere mediante convenzione di integrazione lavorativa ex art. 11 comma 4 e conseguenti forme di sostegno, di consulenza, di tutoraggio da realizzarsi con la collaborazione dei servizi dell'ASL, degli organismi di cui agli artt. 17 e
18 della L. 5 febbraio 1992, n, 104, oppure tramite servizi interni, specificando, altresì, se sia
o meno preceduta da tirocini formativi o di orientamento;
- i tempi di completamento del programma occupazionale specificando il numero di anni e il numero di disabili che intende assumere per ciascun anno, tenendo conto di quanto prescritto al precedente paragrafo 1
.● L'indicazione dei criteri di trasparenza delle procedure di selezione, in base ai quali sarà effettuata la selezione stessa dei candidati, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 DPR 333/2000, così come esplicitati di seguito e formalizzati nel bando.
● La richiesta di segnalazione dei soggetti candidati alla selezione.
Verificata la congruità dei criteri di trasparenza alle linee-guida e la completezza della documentazione di cui al punto precedente, il CPI competente, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato, segnala all'Ente pubblico un elenco di candidati in possesso dei requisiti previsti.
In merito, il CPI competente provvederà a pubblicare l'offerta di lavoro sul portale istituzionale per almeno 15 giorni consecutivi, dandone diffusione nella Parte_5 maniera ritenuta più opportuna, anche tenuto conto dell'ambito territoriale cui è rivolto.
Potranno partecipare all'avviso esclusivamente i lavoratori iscritti nell'elenco provinciale del Servizio Collocamento Mirato del bacino territoriale presso il quale l'Ente pubblico intende procedere alle assunzioni.
I soggetti candidati alla selezione dovranno necessariamente essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/99 del CPI competente per territorio alla data antecedente alla pubblicazione dell'offerta di lavoro e dovranno far pervenire nelle modalità e nei termini previsti nell'avviso la propria candidatura.
Non saranno prese in considerazione le domande o i documenti presentati oltre il termine di scadenza dell'offerta o con modalità diverse da quelle stabilite…… Il Servizio competente, trascorso il periodo di validità della pubblicazione dell'offerta, espletate le dovute verifiche di competenza, trasmetterà all'Ente richiedente le candidature dei nominativi in possesso dei requisiti.
27 L'Ente, di norma entro sessanta giorni dalla trasmissione delle candidature, avvia il procedimento per l'effettuazione della prova di idoneità, nel rispetto dei criteri contenuti nel proprio avviso, con conseguente formazione della graduatoria finale dei candidati.
La graduatoria avrà durata limitata alla copertura dei posti messi a bando e, comunque, entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione della stessa. Qualora nel corso di vigenza della graduatoria, l'Ente intenda procedere alla copertura di un ulteriore numero di posti rispetto a quelli determinati nella convenzione per il medesimo profilo professionale, potrà attingere dalla graduatoria entro e non oltre il termine di 6 mesi sopra previsto.
Resta inteso che i candidati che, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di ammissione e l'eventuale chiamata, eventualmente perdano lo stato di disoccupazione ai sensi del D.Lgs. 150/2015, conservano il diritto a permanere in graduatoria;
tale diritto decade, invece, nel caso in cui la cancellazione derivi dalla perdita di requisiti indispensabili per l'accesso al Pubblico impiego e/o per la perdita dello stato di disabilità ai sensi della legge 68/99.
Preliminarmente all'assunzione dei candidati idonei, l'Ente dovrà richiedere al
Comitato Tecnico provinciale l'accertamento della compatibilità dello stato di disabilità e delle residue capacità lavorative con le mansioni da svolgere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 2 D.Lgs 165/2001.
L'Ente datore di lavoro è tenuto, infine ad inviare la comunicazione obbligatoria di assunzione (COB), come previsto dalla normativa vigente”.
Ebbene, nel caso di specie il ha inteso stipulare una convenzione, ex Parte_6 art. 11 L. 68/99, con il centro per l'Impiego di MO, per beneficiare dell'assunzione con chiamata nominativa di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 333/2000, per la selezione dei soggetti candidati all'assunzione per la copertura di posti corrispondenti alle categorie A e B1
(ex qualifiche 3^ e 4^), uniformandosi alle linee-guida sopra indicate.
La legittimità di tale scelta si ritiene che non possa essere messa in discussione in tale sede, sia perché afferente a un ambito di competenza propria del giudice amministrativo, e sia perché, così come prospettata, la contestazione riguarderebbe anche il DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021 che consente agli enti pubblici di stipulare una convenzione, ex art. 11 L.
68/99, per beneficiare dell'assunzione con chiamata nominativa di cui al comma 4 dell'art. 7 del DPR 333/2000.
L'articolo 35 del D.lgs n. 165 del 2001 deve essere, infatti, interpretato congiuntamente alla legge n. 68 del 1999 al quale rimanda, così come delineato nei suoi elementi di concreta attuazione a livello regionale, in forza del DGR Abruzzo nr. 800 del
28 13.12.2021, il cui testo normativo viene, peraltro, invocato dallo stesso a sostegno Pt_1 della domanda.
Al riguardo anche il Tar , con la sentenza n. 321/2018 ha affermato che Per_4
“…appartengono al giudice amministrativo le controversie relative ai vizi del procedimento di formazione dell'atto di avviamento al lavoro, nonché delle modalità di selezione ai fini dell'assunzione, in quanto permeate, alla stregua delle fonti, da evidenti margini di discrezionalità amministrativa ed assoggettate alle norme generali di cui al comma 3 dell'art.
97 cost. in tema di gestione dei concorsi pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. 15 settembre 1986, n.
677; così anche Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 1997, n. 1094; 25 ottobre 1996, n. 1395 Cass
S.S.U.U. 15.01.2010 n. 529)”.
Ed ancora, in un precedente analogo, concernente la copertura di n. 2 posti di categoria
B indetta dal con la sentenza n. 3290/2014 la Sez. V del Consiglio di Stato, Controparte_1 confermando la sentenza di primo grado del Tar di L'Aquila, ha ritenuto che “va confermata la statuizione sulla sussistenza della giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 63 comma quarto del T.U. per il Pubblico Impiego, in quanto nella specie non viene in rilievo una forma di reclutamento diretto, ma una procedura concorsuale caratterizzata dall'espletamento di prove comparative e da regole e condizioni partecipative discrezionalmente fissate al fine di delimitare la platea dei soggetti ammessi”.
Di converso, tutta la giurisprudenza richiamata da si riferisce Parte_1 all'avviamento numerico nel quale, in effetti, non è prevista alcuna forma di valutazione comparativa, come invece avvenuto nel caso di specie.
Quella svolta dal è, quindi, da considerare una procedura di tipo Controparte_1 competitivo, anche se riservata alle categorie di cui alla L. n. 68 del 1999 e inserita nell'ambito di una convenzione ex art. 11 della medesima legge.
La stessa documentazione prodotta parla di "procedura selettiva" e di graduatoria di
“merito”, funzionale a selezionare i concorrenti secondo un criterio di merito professionale, seppur tra coloro in possesso dei requisiti previsti dall'avviso ("iscrizione nell'elenco dei disabili ex Legge n. 68 del 1999) che abbiano presentato la relativa domanda e siano stati inclusi nell'elenco trasmesso dal CPI di MO all'esito della verifica dei requisiti stessi.
Che non si trattasse di una procedura di avviamento numerico, a dispetto di quanto assunto dal era già evincibile dall'avviso di avviamento a selezione ed in particolare Pt_1 dalle modalità di selezione ivi previste.
L'articolo 4 dell'avviso, infatti, prevedeva che l'Ufficio competente (il CPI di
MO), al termine della raccolta delle adesioni da parte dei soggetti interessati, avrebbe
29 dovuto trasmettere al un elenco dei nominativi iscritti di cui all'art. 8 legge Controparte_1
68/99 (e non la graduatoria dei partecipanti in ordine di punteggio, come nell'avviamento numerico) ed in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, affinché venisse poi espletata la relativa selezione pubblica da parte dell'Ente. Il successivo articolo 5, poi, disciplinava espressamente le modalità di svolgimento della prova selettiva, a cui sarebbe seguita la pubblicazione della graduatoria, resa all'esito della prova stessa. Senza considerare, infine, che il ha provveduto a pubblicare la graduatoria, che poi è stata oggetto di CP_1 scorrimento, qualificandola proprio come “graduatoria finale di merito”.
L'unico aspetto che effettivamente non poteva essere noto al in quanto Pt_1 contenuto nella convenzione ex articolo 11 sottoscritta dal Comune di con il CPI di CP_1
MO, è che l'elenco dei candidati ammessi trasmesso dal CPI fosse predisposto in ordine alfabetico. Tale circostanza, se può essere vagliata ai fini della distribuzione delle spese di lite, non rileva ai fini del merito, essendo comunque già evidente dall'avviso di selezione pubblicato che quello trasmesso dal CPI non era la graduatoria per punteggi utilizzata per l'avviamento numerico, ma era un elenco di ammessi.
La scelta del di procedere all'assunzione della quota obbligatoria di Controparte_1 disabili mediante convenzione ex articolo 11 della legge n. 68 del 1999, piuttosto che con avviamento numerico, rientrando nell'esercizio del potere discrezionale della pubblica amministrazione, non può essere sindacata in questa sede, anche perché tale determinazione è stata assunta nel rispetto delle previsioni di cui al DGR Abruzzo nr. 800 del 13.12.2021, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto semmai impugnare l'avviso di selezione o Pt_1 comunque la graduatoria di merito dinanzi al giudice amministrativo, per contestare la scelta adottata a monte dalla pubblica amministrazione.
Ma aldilà di tale aspetto e quindi a prescindere dalla questione di giurisdizione, che sotto tale profilo appare neutrale, ciò che risulta dirimente nel caso di specie, come già sopra sottolineato, è che la lista trasmessa dal CPI di MO, da cui il risulterebbe il Pt_1 secondo degli idonei, non è la graduatoria per punteggi utilizzata nell'ambito dell'avviamento numerico, ma è la lista degli ammessi elencati per ordine alfabetico.
Non risulta, dunque, provato il perfezionamento del diritto di assunzione del Pt_1 in quanto non è dimostrato che lo stesso sarebbe risultato il secondo degli idonei nell'ambito della graduatoria del CPI di MO utile ai fini dell'avviamento numerico. E ciò in quanto nel caso di specie non è stata espletata una procedura di avviamento numerico, ma di avviamento nominativo per mezzo di convenzione ex articolo 11 della legge n. 98 del 1999.
Né tale risultato risulterebbe ottenibile a mezzo della produzione, a carico del CPI di
30 MO, della graduatoria per punteggi, in quanto tale graduatoria è utilizzabile nell'ambito dell'avviamento numerico, mentre nel caso di specie è stata adottata una procedura di selezione nominativa a mezzo convenzione ex articolo 11 della Legge n. 68 del 1999, che si fonda su una modalità procedurale del tutto differente e distinta.
Il ricorrente sostiene che nella convenzione di programma, non essendo stato Pt_1 indicato un criterio di selezione diverso, avrebbe dovuto essere adottato il criterio di selezione per ordine alfabetico, con la conseguenza che l'ente, acquisita la graduatoria del CPI (in ordine alfabetico come richiesto), avrebbe dovuto avviarli al lavoro in ordine alfabetico, quindi, tra i candidati ammessi il primo degli idonei e, in ragione dello scorrimento, il secondo e, dunque, il medesimo, come emerge comparando l'elenco degli ammessi.
Non è possibile condividere tale argomentazione, proprio perché, nel caso di specie,
l'elenco trasmesso in ordine alfabetico dal CPI di MO, non è la graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento, secondo l'ordine derivante dai requisiti sopra indicati (anzianità, carichi famiglia,…), funzionale all'avviamento numerico (per cui rileva solo il collocamento in graduatoria e l'idoneità), ma è l'elenco dei partecipanti ammessi in ordine alfabetico ad una procedura di avviamento selettiva, fondata su convenzione. L'ordine alfabetico non è, dunque, un criterio di selezione, e ciò lo dimostra proprio l'inciso della convenzione di programma trascritto dallo stesso ricorrente, secondo cui: “Il servizio competente decorsi i termini per la pubblicazione e terminata l'istruttoria delle domande di partecipazione, trasmetterà all'ente
l'elenco dei partecipanti, ammessi e non ammessi alla selezione in stretto ordine alfabetico, adottando idonei strumenti per la tutela della riservatezza dei dati personali”
In definitiva sintesi, la domanda formulata da non può essere accolta e va Pt_1 rigettata.
Domanda riconvenzionale trasversale
6. L'ultimo aspetto da analizzare riguarda la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti dell' . Controparte_1 CP_3
Al riguardo, è indubbio che il licenziamento illegittimo di sia dipeso CP_2 indirettamente dall'erronea valutazione compiuta dalla Commissione medica che, CP_3 nell'ambito della visita di revisione circa lo stato di invalidità civile, ha riconosciuto una percentuale di invalidità civile del 35%, da cui il Centro per l'Impiego ha desunto l'assenza del requisito sanitario necessario ai fini del collocamento mirato. Accertamento poi ritenuto erroneo con conferma della percentuale di invalidità del 50%.
Appare, però, rilevante sottolineare che il verbale adottato dalla Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, all'esito della visita
31 del 10.12.2019, aveva stabilito, con giudizio non soggetto a revisione, che la percentuale di invalidità era pari al 50%, sicchè, ai fini del ritenuto allineamento dei due verbali, sarebbe stato necessario che l' modificasse anche il verbale ai fini del collocamento mirato. Solo CP_3 in tal caso sarebbero venuti meno i suoi effetti ai fini dell'assunzione da parte del CP_1
[...]
In mancanza di tale aggiornamento, il poteva e doveva confidare sulla validità CP_2 degli accertamenti contenuti nel verbale redatto dalla Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato, in quanto non formalmente intaccati dalla successiva revisione della percentuale di invalidità effettuata, erroneamente, in sede di invalidità civile.
Quindi in tal senso può ritenersi corretto quanto affermato dall' . CP_3
Il verbale di invalidità civile e il verbale di collocamento mirato, ancorchè provenienti dalla medesima Commissione medica, sono, infatti, due documenti distinti, sebbene correlati, che riguardano la condizione di disabilità di una persona e le sue possibilità di inserimento lavorativo. Il primo attesta lo stato di invalidità, mentre il secondo certifica la capacità lavorativa residua e, se positiva, permette l'iscrizione alle liste del collocamento mirato. La sua emissione può seguire quella del verbale di invalidità civile, ma a volte vengono rilasciati separatamente.
A fronte di tali considerazioni si ritiene, dunque, che non può riconoscersi alcun concorso di colpa dell' rispetto al licenziamento di atteso che la sua CP_3 CP_2 posizione lavorativa, in ordine alla permanenza del requisito sanitario, trovava fondamento nel verbale della Commissione Medica per l'Accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato del 10.12.2019, i cui effetti non sono stati mai formalmente modificati
(dall' ), a seguito della visita di revisione in sede di invalidità civile. CP_3 conclusioni
7. In conclusiva sintesi, la domanda proposta da va integralmente Parte_1 rigettata, mentre va accolta la domanda proposta da di impugnativa di CP_2 licenziamento, con la conseguenza che ai sensi dell'articolo 63 co. 2 del D.lgs n. 165 del
2001, previo annullamento del licenziamento di cui alla determina n. 1490 del 12.7.2024, il va condannato alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al Controparte_1 CP_2 pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di
32 altre attività lavorative. Il datore di lavoro è condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Quanto all'aliunde perceptum non risulta provato che il abbia prestato altra CP_2 attività lavorative nelle more del giudizio, quindi alcuna detrazione va effettuata.
8. Quanto alle spese di lite, si ritiene che nei rapporti tra Controparte_6
EN/Comune di Silvi, le spese vadano integralmente compensate, atteso che , Parte_1 se avesse avuto conoscenza della convenzione sottoscritta tra l'ente comunale ed il CPI di
MO probabilmente non avrebbe articolato il secondo motivo di contestazione. Lo stesso vale nei rapporti tra e non potendo il primo conoscere la natura dei verbali Pt_1 CP_2 sanitari riguardanti l'altro candidato,
Per quanto riguarda, invece, i rapporti tra e l' e tra il CP_2 CP_3 CP_1
e l' le spese vanno anche integralmente compensate, atteso che la partecipazione in
[...] CP_3 giudizio dell' si è resa necessaria, in ragione della oggettiva erroneità dell'accertamento CP_3 compiuto in sede di revisione in materia di invalidità civile, da cui è dipesa tutta la sequenza di atti successivi.
Quanto, invece, ai rapporti processuali tra ed il le spese CP_2 Controparte_1 vanno parzialmente compensate, atteso che, per quanto sia risultato illegittimo il licenziamento, considerato il certificato utile ai fini del collocamento mirato, l'ente locale è stato condizionato, nel suo agire, dalle determinazioni assunte dal CPI di MO, che a sua volta non poteva ignorare le risultanze del verbale di revisione in sede di invalidità civile (che, però, per rilevare ai fini del collocamento mirato, avrebbero dovuto comportare una modifica o revisione del verbale all'uopo destinato), poi risultate a loro volta errate. Per il resto vanno poste a carico del soccombente, considerato anche che, una volta accertata la Controparte_1 permanenza del requisito sanitario in capo al avrebbe potuto agire in autotutela per CP_2 ripristinare il rapporto di lavoro.
Nella liquidazione delle spese di lite si applicano i valori tabellari di cui al d.m. n. 147 del 2022 (scaglione 26.000/52.000) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 2182/2024 così provvede:
• rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
• in accoglimento della domanda proposta da accertata la illegittimità CP_2 del licenziamento allo stesso intimato, ai sensi dell'articolo 63 co. 2 del D.lgs n.
33 165 del 2001, annulla il licenziamento di cui alla determina n. 1490 del 12.7.2024
e per l'effetto condanna il alla reintegrazione di nel Controparte_1 CP_2 posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
• rigetta la domanda riconvenzionale trasversale proposta dal nei Controparte_1 confronti dell' ; CP_3
• compensa integralmente le spese di lite nei rapporti processuali
[...]
tra e l' e tra il Controparte_7 CP_2 CP_3 CP_1
e l;
[...] CP_3
• previa compensazione di un terzo, condanna il a rifondere le Controparte_1 spese di lite sostenute da che liquida, al netto della compensazione, in CP_2
€ 172,66 per esborsi ed € 6.171,33 per compensi oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge.
MO, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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